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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/09/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4790/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Marrone e Gioacchino Panzera.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Angelosanto.
APPELLATA PRINCIPALE E INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Controparte_2 C.F._2
Caserta.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_2
CONCLUSIONI
L'appellante principale ha così concluso:
“voglia l'ECC.ma Corte d'Appello adita, affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario, negata dal
Tribunale di Cassino con sentenza n° 789, pubblicata il 12/6/2019, quanto all'accertamento della responsabilità della Direttrice dei Lavori, Arch. per l'errata edificazione della palestra comunale di Controparte_2 [...]
riformare quest'ultima decisione, rimettendo il giudizio, ex art. 353 comma 1 c.p.c. (applicabile Parte_1 ratione temporis), dinanzi al Tribunale di Cassino, per ogni consequenziale determinazione;
con condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge, per ogni fase e grado del giudizio”.
ha così concluso: Controparte_1
“Per quanto precede, in virtù delle argomentazioni in fatto ed in diritto espletate, la Sig.ra CP_1
così come rappresentata, difesa e domiciliata, conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma:
[...]
a) dichiari inammissibili, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e/o rigetti nel merito sia l'appello principale sia quello incidentale, perché infondati in fatto e in diritto;
b) con vittoria delle spese e competenze del grado di appello da attribuirsi allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
ha così concluso: Controparte_2
“
1. rigettare l'appello principale;
pagina 2 di 9
2. in riforma della sentenza impugnata, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del giudice amministrativo (TAR).
3. in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare, per le argomentazioni di cui in narrativa, la inammissibilità della chiamata in causa del terzo, odierno appellante in via incidentale, e per l'effetto dichiarare assorbita, la questione sulla giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella contabile, di cui all'appello principale;
4. Dichiarare non tenuto L'Arch a mallevare il per quanto motivato;
CP_2 Controparte_4
5. riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per
l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
6. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. anche quale amministratrice di sostegno della madre, Controparte_1 Persona_1
citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, il e la società Parte_1
chiedendo, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di transazione del Controparte_3
18.7.2011, concluso con il proprio dante causa e la di accertare Controparte_5 CP_3
l'edificazione della palestra comunale a distanza inferiore a quella legale sia dagli immobili di proprietà esclusiva dell'attrice, sia di quelli in comproprietà con la madre.
Chiedeva, conseguentemente, la condanna del alla demolizione della palestra, fino al Pt_1
rispetto delle distanze violate, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle attrici, quantificati in €
30.000,00, o nella somma diversa ritenuta di giustizia.
La società rimaneva contumace. CP_3
2. Il si costituiva tardivamente, durante la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, Pt_1
c.p.c., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, avente giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia e comunque competente in ragione dei poteri autoritativi esercitati dall'ente e dal divieto del giudice ordinario di condannare l'amministrazione a un facere.
pagina 3 di 9 Nel merito il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria, rappresentando che l'effettiva posizione della palestra risultava traslata rispetto al progetto definitivo, così che la responsabilità ricadeva sull'appaltatore o sui tecnici che avrebbero dovuto verificare in corso d'opera la conformità dell'opera rispetto al progetto.
In via subordinata eccepiva l'infondatezza della domanda di risoluzione della transazione e il difetto di prova in ordine all'an e al quantum dei danni lamentati.
3. Nella terza memoria istruttoria, a fronte del tenore delle difese del che individuava Pt_1
nei “tecnici” e nell'impresa appaltatrice la parte legittimata passiva, determinando l'automatica estensione della domanda di parte attrice al vero obbligato, l'attrice chiedeva che il giudice, ex art. 107 c.p.c., ovvero altra norma ritenuta applicabile, ordinasse l'intervento nel processo del Direttore
dei Lavori, mentre l'impresa appaltatrice era già parte nel processo.
Il Tribunale di Cassino non si pronunciava su tale richiesta di parte attrice, mentre, con sentenza
non definitiva n. 1302/2015, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione.
4. Nel corso del giudizio, all'esito di C.T.U. da cui emergeva che l'effettiva posizione della palestra risultava traslata rispetto al progetto definitivo, il chiedeva al giudice di ordinare la Pt_1
chiamata in causa iussu iudicis del Direttore dei Lavori, nonché della relativamente CP_3
all'obbligo di un eventuale risarcimento dei danni, rappresentando che l'ente sarebbe stato obbligato ad agire nei confronti dei soggetti effettivamente responsabili dei danni (in forma specifica e per equivalente) posti a suo carico.
Il rappresentava inoltre che la chiamata in causa era stata già chiesta da parte attrice. Pt_1
Quest'ultima si rimetteva al giudice per i provvedimenti di competenza.
Il Tribunale ordinava la chiamata dell'arch. in qualità di Direttore dei Lavori, Controparte_2
ordinando alla parte convenuta la notifica dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione oltre che del predetto provvedimento.
Il Comune procedeva alla chiamata in causa dell'arch. chiedendo la condanna di CP_2
quest'ultima, in virtù del rapporto professionale, svolto in favore del Comune, al risarcimento del danno eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice. In via subordinata chiedeva di dichiarare l'arch. quale Direttore dei lavori, a manlevare e garantire il e per l'effetto CP_2 Pt_1
pagina 4 di 9 condannarla a rifondere all'ente quanto questo fosse tenuto a pagare in favore dell'attrice per quanto chiesto in citazione.
5. si costituiva eccependo la tardività e/o inammissibilità della propria Controparte_2
chiamata in causa e censurava il contenuto della sentenza parziale con cui era stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario. Concludeva chiedendo ” (…) a) dichiarare inammissibile la
chiamata in causa dell'Arch. perché avvenuta extramoenia e perché assolutamente non Controparte_2
pertinente al thema decidendum attivato dalle parti, e comunque tardiva;
b) nel merito dichiarare infondato in
fatto e in diritto l'azione risarcitoria nei confronti della chiamata in causa Arch. c) sempre Controparte_2
nel merito dichiarare tenuto al risarcimento del danno la società e il Controparte_3 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
[...]
6. Il Comune concludeva chiedendo “1) rigettare la domanda attorea di condanna del
[...]
alla demolizione e/o all'arretramento del fabbricato de quo o, in subordine, Parte_1
condannare l'Arch. in quanto responsabile;
CP_2
2) rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Sig.ra Controparte_1
nei confronti del perché infondata e, comunque, sfornita di prova Parte_1
anche sotto il profilo della loro quantificazione;
3) rigettare la domanda di risarcimento in via equitativa in quanto infondata;
4) in via subordinata condannare l'Arch. al risarcimento del danno che, Controparte_2
eventualmente, verrà riconosciuto in favore dell'attrice;
5) in via ancora più subordinata, dichiarare che l'Arch. quale Direttrice dei Controparte_2
Lavori per cui è causa, è tenuta in ogni caso a manlevare e garantire, lo stesso per i fatti Pt_1
oggetto del contendere, e, per l'effetto condannarla a rifondere all' quanto lo stesso Controparte_6
fosse tenuto a pagare, in favore dell'attrice, per quanto concluso in citazione.”.
7. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 489/2019, rilevava preliminarmente che la statuizione sulla sussistenza della giurisdizione, emessa con la sentenza non definitiva, non era stata oggetto di riserva d'appello.
Nel merito rilevava l'effettiva violazione delle distanze e riteneva il proprietario della costruzione illegittima quale unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di demolizione.
pagina 5 di 9 Quanto alla domanda risarcitoria rilevava invece che in astratto la domanda poteva essere esercitata anche nei confronti dell'autore materiale della costruzione, ma in concreto parte attrice aveva richiesto il risarcimento nei soli confronti del Nel merito però rigettava la domanda Pt_1
risarcitoria in quanto non provata.
Quanto alla posizione di rilevava che non c'era stata una chiamata jussu Controparte_2
judicis, perché essa era avvenuta per espressa richiesta da parte del e che la stessa non era Pt_1
tardiva, perché a norma dell'art. 270 c.p.c. la chiamata del terzo nel processo per ordine del giudice poteva essere ordinata in ogni momento del giudizio di primo grado a norma dell'art. 270 c.p.c..
Il Tribunale riteneva però sussistente il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti,
trattandosi di responsabilità per danni cagionati dal direttore dei lavori nell'esecuzione dell'incarico.
8. Il ha proposto appello avverso la statuizione con cui era stato dichiarato il difetto di Pt_1
giurisdizione con riferimento alla chiamata in causa di e ha chiesto ai sensi Controparte_2
dell'art. 353 c.p.c. la rimessione della causa al giudice ordinario.
Ha a tal proposito richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'azione di
responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni
interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i
medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento
della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece,
al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse
particolare della amministrazione attrice;
ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano
una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice
contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un
danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità
amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione
risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la "potestas iudicandi" del giudice contabile, la cui
definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti "il giudice
naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Cass. Sez. Un. n. 4883/2019,
Rv. 653017 - 01).
pagina 6 di 9 9. ha ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Controparte_2
Tribunale in tema di giurisdizione contabile e comunque, preso atto di un sopravvenuto diverso orientamento, si è rimessa alla decisione del giudice.
ha proposto poi appello incidentale, rappresentando che, per effetto degli errori CP_2
commessi dal giudice, soprattutto quello della chiamata del terzo in causa, si era venuta a determinare la quaestio iuris in ordine alla giurisdizione.
Con il primo motivo l'appellante incidentale ha innanzitutto rilevato che era stata convenuta in giudizio in un momento del processo in cui non era più possibile appellare la sentenza non definitiva che aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in relazione alle domande principali.
Ne derivava che l'unico provvedimento impugnabile sul punto era la sentenza definitiva n.
789/2019, oggetto del presente gravame, e pertanto ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo ha lamentato che la chiamata in causa era inammissibile e illegittima per plurimi ordini di ragioni e ciò, sia qualificandola ex art. 269 c.p.c. (chiamata di un terzo in causa), ovvero ex art 270 c.p.c. (chiamata di un terzo per ordine del giudice). L'appellante ha rilevato che il giudice aveva autorizzato la chiamata in causa del terzo a seguito di una istanza depositata dal convenuto fuori udienza in violazione dei termini di cui agli artt. 167, comma 3 e 269 c.p.c., dato che sin dal momento della costituzione il convenuto aveva dedotto la responsabilità del Pt_1
direttore dei lavori.
Con il terzo motivo ha censurato la decisione del giudice di compensare le spese tra la CP_2
stessa e il motivata solo dal riferimento alla decisione sulla giurisdizione. Pt_1
10. pure si è costituita, rilevando preliminarmente che l'appello Controparte_1
principale riguardava solo i rapporti tra il e la professionista Ha dedotto che, in Pt_1 CP_2
ogni caso, stante il rigetto della domanda risarcitoria, il non aveva interesse a coltivare la Pt_1
chiamata in causa del terzo. Ha poi ritenuto infondato, oltre che inammissibile per violazione del ne
bis in idem, il motivo di appello incidentale avente a oggetto la pronuncia di riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.
pagina 7 di 9 11. Preliminarmente appare utile inquadrare giuridicamente il provvedimento del 11.10.2017 con cui il Tribunale ha autorizzato la chiamata di ordinando alla parte convenuta la Controparte_2
notifica dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e del provvedimento stesso al terzo nei termini di legge.
Il provvedimento era stato sollecitato dal in relazione a un eventuale obbligo di Pt_1
risarcimento dei danni.
Il quindi, ha provveduto alla chiamata in causa dell'arch. chiedendo la Pt_1 CP_2
condanna di quest'ultima al risarcimento del danno eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice e, in via subordinata, di dichiarare la chiamata in causa tenuta a manlevare e garantire il Pt_1
e ,per l'effetto, condannarla a rifondere all'ente quanto questo fosse tenuto a pagare in favore dell'attrice per quanto chiesto in citazione.
La fattispecie processuale può essere inquadrata nell'istituto dell'intervento di un terzo iussu
iudicis che può essere disposto dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale (Cass. n. 19974/2023, n. 5147/2019), dinanzi all'indicazione, a opera, da parte di uno o più delle controparti dell'attore, di altro soggetto quale responsabile in luogo di (o anche solo in concorso con) una di queste (v. Cass. n. 31312/2023).
Il Tribunale, però, in sentenza, ha respinto la domanda risarcitoria e in questo modo ha determinato l'inutilità dell'esame delle domande contenute nell'atto di chiamata in causa dell'arch.
sebbene abbia poi anche declinato la giurisdizione nei rapporti tra il e CP_2 Pt_1
quest'ultima.
Deve quindi ritenersi non accoglibile l'appello principale che è finalizzato alla rimessione degli atti al giudice di primo grado al fine di vagliare la responsabilità della terza chiamata, questione che però, tenuto conto della mancata impugnazione della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, non può più essere considerata oggetto d'interesse.
12. Egualmente diventa priva d'interesse la richiesta di illustrata nel primo Controparte_2
motivo d'appello incidentale, di dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'unica domanda realmente rivolta nei propri confronti, ossia quella connessa alla richiesta di risarcimento il cui rigetto però è ormai passato in giudicato.
pagina 8 di 9 Quanto al secondo motivo d'appello incidentale, per quanto sopra esposto la doglianza è
infondata così come non si ritiene accoglibile il terzo motivo, ben potendosi confermare la compensazione delle spese di lite, stanti i mutamenti giurisprudenziali relativi alla questione del riparto di giurisdizione in materia di responsabilità del direttore dei lavori nei confronti di ente pubblico.
13. Anche nel presente giudizio le spese possono essere compensate tra tutte le parti, stante il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale e la sostanziale indifferenza all'esito della lite da parte di Controparte_1
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) Compensa le spese di lite.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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