Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/1966, n. 160
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Sentenza 8 gennaio 1966

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In tema di previdenza sociale, il principio espresso dall'art.98 R.d. l. 4 ottobre 1935, n.1827 - il quale stabilisce il termine in cui deve essere emessa la decisione del ministro ed attribuisce al silenzio il significato implicito di rigetto del reclamo, dando facolta all'interessato di adire il giudice ordinario dopo il decorso di 90 giorni - ha carattere generale, in quanto corrisponde puntualmente al precetto dell'art. 460 cod. proc. civ. esso, pertanto, puo ritenersi inapplicabile soltanto ove sia diversamente disposto e deve,intendersi esteso alla materia degli assegni familiari, nella quale il richiamo dell'art. 58 del T.U. 30 maggio 1955, n.797, al titolo 5 del R.d.l. n.1827 del 1935 converge appunto sulla equiparazione del silenzio al rigetto che ivi e formulata al citato art. 98. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/1966, n. 160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 160
    Data del deposito : 8 gennaio 1966

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