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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5208 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Parte_1
delle imprese di Treviso-Belluno n. e per essa quale mandataria la P.IVA_1 [...]
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di NO , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli P.IVA_2
avvocati Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, elettivamente domiciliata in Latina,
Via San Carlo di Sezze n. 118, Scala B, Int. 3, nello studio dell'avv. Silvia Cavalcanti. opposta (creditrice procedente)
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
elettivamente domiciliata in Fondi (LT), via Gioberti n. 11, C.F._1 nello studio dell'Avv. Ermanno Martusciello;
opponente
Parte_2
opposta contumace (esecutata)
Conclusioni dell'opposta “Dichiarare che la sig.ra Parte_1 [...]
non è proprietaria delle particelle 1631, 1621, 1623, 1626 e 1630, CP_2 contestate nel ricorso di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 12/2017, instaurata dinanzi al Tribunale di
Latina nei confronti della sig.ra , su iniziativa della creditrice Parte_2
procedente ; - Dichiarare che la sig.ra di Parte_1 Parte_2
è la legittima proprietaria dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Fondi al foglio 31 e individuati dalle seguenti particelle: 1631, 1621, 1623, 1626 e
1630, e per l'effetto, consentire la prosecuzione della procedura esecutiva n. 12/2017 R.G.E. pendente avanti l'intestato Tribunale anche in relazione alle particelle oggetto del presente giudizio;
[…]. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni dell'opponente : “a—preliminarmente disporre la Controparte_2 chiamata in causa di ai sensi dell'art. 102 cpc e differire la prima Parte_2 udienza ad udienza utile alla chiamata in causa nei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
b—dichiarare inammissibile la domanda dell'odierna attrice e comunque rigettarla.
c—in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dichiarare nullo il pignoramento e
l'esecuzione (12/2017) sulle particelle 1631, 1621, 1623, 1626 e 1630 del foglio 31
Comune di Fondi per essere queste di proprietà di giusta atto Controparte_2
notarile del 24.04.1998 rep. 14728 Notaio e giusto verbale di Persona_1
conciliazione del 03.06.2016 nel giudizio n. 301155/2013 Tribunale di Latina;
in subordine ed in ogni caso dichiarare la nullità della medesima esecuzione per incertezza sulla titolarità del bene in capo alla debitrice . In ogni Parte_2
caso ordinare la cancellazione della trascrizione. d—in via tuzioristica e subordinata, ove disattese le precedenti conclusioni, dichiarare che la sig.ra è Controparte_2
proprietaria dei terreni distinti in Catasto foglio 31 del Comune di Fondi, nn.1631,
1621, 1623, 1626 e 1630 per usucapione in virtù di possesso pacifico pubblico ed indisturbato e ininterrotto ultracinquantennale ex art. 1159 o 1158 c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del pignoramento e dell'esecuzione (esecuzione 12/2017) sui detti beni, con consequenziale ordine di cancellazione della trascrizione. Ordinandosi al
Conservatore la trascrizione della emananda sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la come Parte_1
rappresentata, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione proposto da
[...]
, ai sensi dell'art. 619 c.p., nel corso dell'esecuzione immobiliare R.G.E. CP_2
12/2017, incardinata nei confronti di in forza del pignoramento da Parte_2
essa creditrice notificato e trascritto.
Ha dedotto:
- che il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 18.08.2022, pronunciato all'esito della delibazione sommaria del ricorso proposto da ha Controparte_2 sospeso l'esecuzione immobiliare limitatamente ai beni siti in comune di Fondi, censiti al foglio 31 particella 1633 subalterno 1, 2 e 3 e al NCT del medesimo comune al foglio
31 particelle 1621, 1623, 1626 e 1630; - che sussiste l'interesse ad incardinare la fase di merito dell'opposizione, in quanto l'opponente non ha fornito dimostrazione che i predetti beni le Controparte_2 appartengono, sicché su di essi l'esecuzione deve proseguire;
- che, infatti, il verbale di conciliazione del 3.06.2016, redatto nel giudizio R.G.
301155/2013, con il quale e hanno adeguato la Controparte_2 Parte_2 situazione catastale a quella reale, con riferimento alle particelle sopra richiamate, “non
è stato mai autenticato da un Notaio e mai trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Latina”;
- che “Il suddetto accordo, per come è stato formato, non costituisce titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà degli immobili contestati. D'altro canto, la perizia prodotta nel corso del ricorso di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., in pendenza della procedura esecutiva n. 12/2017, non ha consentito di confermare la proprietà delle particelle contestate in capo alla sig.ra di ”; CP_2
- che “sulla scorta di quanto asserito dalla sig.ra , di essere CP_2
proprietaria legittima della originaria particella n. 117, poi traslata su parte delle particelle 273, 274, 275, 355, da cui oggi derivano le attuali particelle contestate, il
CTU ha cercato di ricostruire i titoli di acquisto legittimanti, senza però riuscire a risolvere il contrasto in merito alle particelle rivendicate dall'opponente”;
Ha concluso come in atti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata in data 31.01.2023, si è costituita in giudizio l'opponente
[...]
, la quale, preliminarmente, ha chiesto chiamarsi in giudizio l'esecutata CP_2
. Parte_2
Sempre in via preliminare, ha eccepito “l'inammissibilità dell'azione in quanto la società creditrice si sostituisce inammissibilmente (ex art. 81 cpc) alla debitrice, la sola che potrebbe ipoteticamente rivendicare il diritto di proprietà dei beni in questione. Ed infatti alla fattispecie non appare applicabile l'art. 2900 c.c. in quanto non è ravvisabile alcuna inerzia da parte della debitrice per il semplice fatto che la medesima, in tempo ben anteriore al pignoramento, ha riconosciuto espressamente alla odierna convenuta il diritto che oggi, del tutto inammissibilmente la creditrice intende disconoscere in surroga”.
Con riferimento alle deduzioni dell'opposta, ne ha contestato la fondatezza, evidenziando che “i beni individuati sul luogo dal custode ed appresi in possesso, non sono di proprietà della debitrice, ma della terza odierna opponente, che è del tutto estranea all'esecuzione”. In subordine, “ferma restando l'eccezione della nullità dell'esecuzione per mancata esatta identificazione della titolarità del bene staggito, rilevabile anche d'ufficio,
l'odierna convenuta non può che articolare domanda subordinata di usucapione ex art.
1159, o in subordine ex art. 1158 c.c., che ovviamente viene rivolta sia nei confronti dell'attrice in (ancorchè inammissibile) surroga e sia nei confronti della sig.ra
[...]
”. Parte_2
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, non Parte_2
si è costituita in giudizio.
Non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
Acquisite le produzioni documentali, la causa viene decisa come segue.
*****
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di , citata in giudizio e Parte_2
non costituita.
In punto di qualificazione, la domanda proposta da integra Controparte_2 un'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
L'opponente, infatti, ha allegato l'esistenza del proprio diritto di proprietà su parte degli immobili oggetto di pignoramento, sottoposti al vincolo da parte del creditore procedente, nell'erroneo presupposto che di essi fosse titolare la debitrice Parte_2
. Con l'opposizione di terzo l'opponente, infatti, intende far valere l'esistenza di
[...]
un diritto incompatibile con quello oggetto di espropriazione.
Va evidenziato che la presente fase di merito non è stata incardinata dall'opponente, la quale ha ottenuto la sospensione dell'esecuzione, relativamente ai beni dei quali reclama la proprietà, bensì dal creditore procedente. Sul punto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio, sollevata da Infatti, Controparte_2 diversamente da quanto allegato da quest'ultima – la quale assume che la Parte_1
ha agito sostituendosi in modo inammissibile alla debitrice – va evidenziato
[...] che si ravvisa l'interesse del creditore ad iniziare il giudizio di merito. Detto interesse è diretto ad ottenere una pronuncia di rigetto dell'opposizione del terzo, così da poter continuare l'esecuzione sui beni pignorati ai danni dell'esecutata, al fine di realizzare coattivamente il credito. La finalità, in altri termini, è quella di conseguire un provvedimento che escluda che la terza opponente sia proprietaria dei beni attinti dal vincolo.
L'eccezione va, dunque, rigettata. Nel merito, l'opposizione proposta da non è risultata fondata. Controparte_2
Si osserva, prendendo le mosse proprio dal provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione nel corso della fase dell'opposizione che si è svolta innanzi al predetto, che la sospensione dell'esecuzione, ancorché con un provvedimento sommario, è stata resa non in forza della ricorrenza del fumus della titolarità dei beni in capo all'opponente, quanto, piuttosto, per l' “incertezza in merito alla titolarità del diritto di proprietà sulle particelle in questione [incertezza che] è tale da rappresentare nella presente fase processuale quel fumus necessario per la positiva delibazione in merito all'istanza di sospensione, quantomeno con riferimento alle particelle oggetto di contestazione”.
Orbene, poiché con il presente giudizio intende dimostrare di essere Controparte_2
titolare dei beni in contestazione, è sotto tale profilo che va esaminata la domanda dell'opponente.
Orbene, all'esito del giudizio, l'opponente non ha fornito la prova di essere proprietaria dei beni oggetto della domanda.
La consulenza tecnica, espletata nel corso della fase sommaria dell'opposizione, ha in modo diffuso ed esaustivo, svolto una puntuale ricostruzione delle vicende che hanno riguardato la titolarità dei beni oggetto del giudizio (trattasi dei beni censiti al foglio 31, particella 1633 (catasto fabbricati), subalterni 1, 2 e 3 e particelle 1621, 1623, 1626,
1630 (catasto terreni), derivate dalle originarie particelle 273, 274, 275 e 355.
Dalla perizia emerge che i beni reclamati dalla odierna opponente derivano dall'originaria particella 117, dalla quale, in seguito al frazionamento, sono sorte le particelle 117 (ex 117/a); 273 (ex 117/b); 274 (ex 117/c); 275 (ex part. 117/d); 276 (ex part. 117/e), tutte di mq. 756.
La particella 117 inizialmente di proprietà di in seguito alla sua Persona_2
morte è pervenuta ai figli Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
.
[...]
Questi, con l'atto di divisione del 15 maggio 1966, a è Controparte_5
stata assegnata la particella 117/a.
Con frazionamento n. 83/1982, presentato in data 10/10/1981, in atti dal 31/03/1983, la particella 117, di mq. 756, è stata frazionata, generando le particelle 117 di mq. 436 (ex
117/a) e 356 di mq. 320 (ex 117/b). Nonostante risulti che con atto di compravendita, per notaio Persona_3
del 24 aprile 1998, nn. 14728/4350, (erede di Persona_4 [...]
), abbia trasferito a (odierna opponente), la proprietà CP_5 Controparte_2
del terreno in Fondi, esteso mq. 436, con entrostante rudere di fabbricato rurale, in catasto al foglio 31 particella 117, alla venditrice pervenuto per successione dal padre
, permangono incertezze circa l'effettiva titolarità. Controparte_5
Evidenzia il CTU che, proprio con riferimento alla particella 117, nonché alle particelle che da essa sono derivate, emerge “una situazione incerta e poco chiara”, causata dal conflitto tra i vari atti di disposizione
Il CTU ha rappresentato:
- che era, in origine, proprietario della particella 117, di Controparte_5 mq. 756, in virtù dell'atto di divisione a rogito del notaio del 15 maggio Persona_5
1966;
- che con frazionamento catastale dell'anno 1982 la particella 117 di mq. 756 è stata suddivisa in particella 117 di mq. 436 (ex 117/a) e in particella 356 di mq. 320 (ex
117/b);
- che detto frazionamento n. 83/1982, viene citato nell'atto di divisione a rogito del notaio del 19 dicembre 1981, nn. 5792/2294, con il quale Persona_6 [...]
, , , per due ottavi ciascuno Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e, e , per un ottavo ciascuno, hanno sciolto la comunione Controparte_2 CP_11 sugli immobili “posseduti pro – indiviso…, da oltre un ventennio ...” che, venivano tra loro reciprocamente assegnati;
- che, nello specifico, a è stato assegnato, unitamente ad altri beni, Controparte_10
il terreno al foglio 31 particelle 117 (ex 117/a) di mq. 436 e 354 (ex 273/b) di mq.
226; a è stato assegnato, unitamente ad altri beni, il terreno Controparte_2
particella 356 (ex 117/b) di mq. 320 e particella 273.
Orbene, risulta degno di nota quanto evidenziato dal CTU, il quale ha fatto rilevare che le indagini “non hanno riscontrato, successivamente all'atto a rogito del notaio del 10 maggio 1966, rep. n. 8569, con il quale il sig. Persona_5 [...]
diventava proprietario della part. 117, di mq. 756, atti di acquisto delle CP_5
particelle 117, di mq. 456, e 356 di mq. 320 (originatesi, entrambe, dalla part. 117 di mq. 756), in capo ai soggetti intervenuti nella Divisione sopra citata, a rogito del notaio
, rep. n. 5792, del 19 dicembre 1981. Gli stessi, infatti, come sopra dedotto, Per_6 dichiaravano nell'atto citato, di possedere gli immobili oggetto della divisione e, pertanto, anche i terreni di cui alle part. 117, di mq. 436, e part. 356, di mq. 320, “… da oltre un ventennio…”
Inoltre, rappresenta il CTU che “Nella denuncia di successione in morte del sig.
[...]
, deceduto a Fondi il 01/01/1989, registrata presso l'Ufficio Controparte_5
del Registro diì Formia in data 21 luglio 1989 al n. 75, vol. n. 217, trascritta a Latina il
09/10/1989, al R.P. n. 12990 e, pertanto, successiva all'atto di divisione citato, sono riportati i beni ereditati dalla figlia, sig.ra ”. Tra questi “è Persona_4
compreso il terreno censito al Foglio 31, particella 117, di mq. 436, che è tra i beni dichiarati in possesso dai partecipanti alla divisione, a rogito del notaio , rep. Per_6
n° 5792, del 19/12/1981 e, contestualmente, assegnato a . Nella Controparte_10
successione non viene, inspiegabilmente, ricompreso il Controparte_5
terreno di cui alla part. 356, di mq. 320, originatosi, insieme alla part. 117, di mq. 436, dal frazionamento della part. 117, della consistenza di mq. 756”
Da tale indagine, il CTU ha concluso che “la situazione che emerge, a seguito delle ricerche e verifiche effettuate sugli atti di acquisto delle particelle nn. 117, 273, 274,
275, 276, 354 e 355, è che la quasi totalità delle unità immobiliari sono state oggetto di atti di trasferimento, nei quali la titolarità delle stesse veniva rivendicata, unicamente, per il “dichiarato possesso”, ultradecennale, da parte dei partecipanti alla divisione, donatari e/o venditori” con la conseguente incertezza in merito alla titolarità del diritto di proprietà sulle particelle in questione”.
Nella parte della consulenza nella quale il CTU riepiloga quanto approfondito, è degno di nota il passaggio in cui evidenzia che “Dalla successione in morte del sig.
[...]
, […] nella quale la part. 117, di mq. 436, viene ereditata Controparte_5
dalla figlia sig.ra , si dà inizio a tale situazione di confusione Persona_4
ed incertezza. Come abbiamo sin d'ora dedotto, con l'atto di divisione a rogito del notaio , più volte richiamato, tale immobile (part. 117 di mq. 436) era, infatti, Per_6
stato assegnato, invece, al sig. . La questione si fa ancora più Controparte_10 confusa ed incerta, a seguito dell'atto di compravendita, a rogito del dott.
[...]
[…] del 24 aprile 1998, rep n. 14728/[…] con il quale la sig.ra Persona_3 [...]
(erede Di ), cedeva alla sig.ra Persona_4 Controparte_5 [...]
(opponente), che accettava ed acquistava: “tutto il terreno in agro di CP_2
Fondi alla stessa località Greci esteso circa are quattro e centiare trentasei (are 4.36) con entrostante rudere di fabbricato rurale non risultante in catasto, […] Foglio 31 n.
117 are 4.36 RDL 43 RAL 43; pervenuto ad essa venditrice per successione dal padre nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il 1° gennaio Controparte_5
1989, la cui successione è stata registrata a Formia il 21 luglio 1989 al n. 75 Vol. 217”.
Ci si riferisce, in merito alla questione di incertezza e confusione, al fatto che la sig.ra ha acquistato, con l'atto sopracitato, dalla sig.ra Controparte_2 Persona_4
un terreno (part. 117 di mq. 436) del quale, nell'atto di divisione a rogito
[...]
del notaio , rep. n° 5792 del 19/12/1981, ha dichiarato, insieme agli altri Per_6
partecipanti alla divisione, di avere il possesso, limitatamente alla propria quota parte, da oltre un ventennio e, contestualmente, assegnato, al sig. . Ed Controparte_10
ancora, lo stesso terreno censito al foglio 31, part. 117, di mq. 436, con atto a rogito del notaio , rep. n° 78088 del 13/07/2001 (allegato n°17), è stato donato dal sig. Per_7 [...]
alla figlia, sig.ra , con la precisazione che la particella CP_10 Persona_8
117: “illegittimamente è stata indicata in altra successione e atto di vendita da parte di non proprietari”.
Comunque, non va neppure trascurata la conclusione del CTU secondo il quale “In ogni caso, sia la particella 117, di mq. 436, che la particella 356, di mq. 320, e, pertanto, anche l'originaria part. 117 della consistenza di mq. 756 che, frazionandosi ha generato le particelle sopra citate, non rientrano tra i beni caduti in esecuzione”.
Quanto alle altre particelle, tra le quali la 275, 273, 274, il CTU ha evidenziato che esse, in forza di atti di donazione del 18.12.2001 e contestuale divisione, sono state assegnate a (esecutata). Di esse ha effettuato una ricostruzione dettagliata, Parte_2
pervenendo alle stesse conclusioni tratte con riferimento ai beni sopra indicati, oggetto dell'opposizione.
Orbene, nel presente giudizio, nel quale è stata disattesa la richiesta di espletamento di una ulteriore CTU, ritenendosi quella svolta pienamente esaustiva, l'opponente
[...]
non ha introdotto ulteriori elementi di prova a supporto delle proprie CP_2
allegazioni.
Comunque, a tutto voler concedere, quanto al valore del verbale di conciliazione giudiziale, redatto nel giudizio RG. 301155/13, nel quale si è dato atto, che a seguito dell'avvenuta rettifica dei confini catastali, la situazione di proprietà e di possesso della sig.ra corrispondeva a quella graficamente rappresentata Controparte_2 nell'elaborato planimetrico catastale, allegato al verbale stesso, e nel quale i beni che l'opponente reclama sono stati identificati con le particelle, “da volturarsi catastalmente alla medesima”: NCEU del Comune di Fondi, Foglio 31: Particella 1633, sub 1, sub 2 e sub 3; NCT del Comune di Fondi, Foglio 31: particella 1621; particella 1623; particella 1626; particella 1630, si osserva che il verbale, non è stato trascritto e neppure ad esso ha fatto seguito altro atto che abbia reso la situazione opponibile ai terzi.
D'altra parte, gli adempimenti suggeriti dal CTU, consistenti nella voltura delle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione, non erano onere del creditore procedente, il quale neppure poteva essere a conoscenza di detto accordo, mai trascritto.
Neppure può essere imputata al creditore la circostanza allegata dall'opponente che la mancata trascrizione è riferibile ad una prassi dell'Ufficio “secondo la quale sarebbe occorso in ogni caso un atto notarile che recepisse il contenuto della conciliazione giudiziale”.
Quanto alla domanda di usucapione, formulata dall'opponente, si fa rilevare l'inammissibilità della stessa, in quanto proposta soltanto nella presente fase di merito del giudizio di opposizione e non contenuta nel ricorso depositato nell'esecuzione, esaminato dal G.E. E' noto, infatti, che il giudizio di merito non possa contenere domande diverse da quelle articolate nella fase sommaria.
L'opposizione, dunque, per i predetti motivi, non può essere accolta.
Infine, deve evidenziarsi, che l'opposta, non ha articolato la propria difesa, limitandosi a richiedere il rigetto della domanda dell'opponente, bensì ha chiesto l'accertamento della titolarità dei beni in capo all'esecutata.
Orbene, trattasi di domanda inammissibile. Il creditore, infatti, nel momento in cui ha notificato il pignoramento, ha operato una verifica circa la titolarità dei beni in capo all'esecutata. Il relativo controllo è demandato al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri/doveri di direzione del processo esecutivo. Esula, pertanto, dai giudizi che originano dall'esecuzione, l'accertamento sulla titolarità dei beni in capo all'esecutato.
Comunque, l'opposta nella memoria difensiva, depositata nel corso della fase sommaria dell'opposizione, non ha articolato la domanda che invece ha introdotto nel giudizio di merito, sicché l'inammissibilità deriva anche sotto tale profilo.
Al rigetto dell'opposizione consegue la statuizione sulle spese di lite, le quali, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, sono poste a carico dell'opponente , soccombente, per Controparte_2
la quota di 2/3, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
Va compensata la restante parte di 1/3 delle spese di lite, stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata dall'opposta, diretta all'accertamento della titolarità dei beni in capo all'esecutata . Parte_2
Nulla sulle spese in relazione alla parte contumace.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Alessandra Lulli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna l'opponente al pagamento della quota di 2/3 delle spese di Controparte_2 lite che liquida, per detta quota, in favore dell'opposta e, per essa, Parte_1
in euro 2.600,00 per compensi (di cui euro 800,00 Controparte_1
per la fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase conclusiva), oltre spese generali, Iva e Cpa;
- compensa tra le parti le spese di lite per il restante terzo;
- dichiara l'inammissibilità della domanda dell'opposta di accertamento della proprietà;
- nulla sulle spese relativamente alla posizione di . Parte_2
Latina, 2.05.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5208 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Parte_1
delle imprese di Treviso-Belluno n. e per essa quale mandataria la P.IVA_1 [...]
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di NO , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli P.IVA_2
avvocati Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, elettivamente domiciliata in Latina,
Via San Carlo di Sezze n. 118, Scala B, Int. 3, nello studio dell'avv. Silvia Cavalcanti. opposta (creditrice procedente)
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
elettivamente domiciliata in Fondi (LT), via Gioberti n. 11, C.F._1 nello studio dell'Avv. Ermanno Martusciello;
opponente
Parte_2
opposta contumace (esecutata)
Conclusioni dell'opposta “Dichiarare che la sig.ra Parte_1 [...]
non è proprietaria delle particelle 1631, 1621, 1623, 1626 e 1630, CP_2 contestate nel ricorso di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 12/2017, instaurata dinanzi al Tribunale di
Latina nei confronti della sig.ra , su iniziativa della creditrice Parte_2
procedente ; - Dichiarare che la sig.ra di Parte_1 Parte_2
è la legittima proprietaria dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Fondi al foglio 31 e individuati dalle seguenti particelle: 1631, 1621, 1623, 1626 e
1630, e per l'effetto, consentire la prosecuzione della procedura esecutiva n. 12/2017 R.G.E. pendente avanti l'intestato Tribunale anche in relazione alle particelle oggetto del presente giudizio;
[…]. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni dell'opponente : “a—preliminarmente disporre la Controparte_2 chiamata in causa di ai sensi dell'art. 102 cpc e differire la prima Parte_2 udienza ad udienza utile alla chiamata in causa nei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
b—dichiarare inammissibile la domanda dell'odierna attrice e comunque rigettarla.
c—in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dichiarare nullo il pignoramento e
l'esecuzione (12/2017) sulle particelle 1631, 1621, 1623, 1626 e 1630 del foglio 31
Comune di Fondi per essere queste di proprietà di giusta atto Controparte_2
notarile del 24.04.1998 rep. 14728 Notaio e giusto verbale di Persona_1
conciliazione del 03.06.2016 nel giudizio n. 301155/2013 Tribunale di Latina;
in subordine ed in ogni caso dichiarare la nullità della medesima esecuzione per incertezza sulla titolarità del bene in capo alla debitrice . In ogni Parte_2
caso ordinare la cancellazione della trascrizione. d—in via tuzioristica e subordinata, ove disattese le precedenti conclusioni, dichiarare che la sig.ra è Controparte_2
proprietaria dei terreni distinti in Catasto foglio 31 del Comune di Fondi, nn.1631,
1621, 1623, 1626 e 1630 per usucapione in virtù di possesso pacifico pubblico ed indisturbato e ininterrotto ultracinquantennale ex art. 1159 o 1158 c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del pignoramento e dell'esecuzione (esecuzione 12/2017) sui detti beni, con consequenziale ordine di cancellazione della trascrizione. Ordinandosi al
Conservatore la trascrizione della emananda sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la come Parte_1
rappresentata, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione proposto da
[...]
, ai sensi dell'art. 619 c.p., nel corso dell'esecuzione immobiliare R.G.E. CP_2
12/2017, incardinata nei confronti di in forza del pignoramento da Parte_2
essa creditrice notificato e trascritto.
Ha dedotto:
- che il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 18.08.2022, pronunciato all'esito della delibazione sommaria del ricorso proposto da ha Controparte_2 sospeso l'esecuzione immobiliare limitatamente ai beni siti in comune di Fondi, censiti al foglio 31 particella 1633 subalterno 1, 2 e 3 e al NCT del medesimo comune al foglio
31 particelle 1621, 1623, 1626 e 1630; - che sussiste l'interesse ad incardinare la fase di merito dell'opposizione, in quanto l'opponente non ha fornito dimostrazione che i predetti beni le Controparte_2 appartengono, sicché su di essi l'esecuzione deve proseguire;
- che, infatti, il verbale di conciliazione del 3.06.2016, redatto nel giudizio R.G.
301155/2013, con il quale e hanno adeguato la Controparte_2 Parte_2 situazione catastale a quella reale, con riferimento alle particelle sopra richiamate, “non
è stato mai autenticato da un Notaio e mai trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Latina”;
- che “Il suddetto accordo, per come è stato formato, non costituisce titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà degli immobili contestati. D'altro canto, la perizia prodotta nel corso del ricorso di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., in pendenza della procedura esecutiva n. 12/2017, non ha consentito di confermare la proprietà delle particelle contestate in capo alla sig.ra di ”; CP_2
- che “sulla scorta di quanto asserito dalla sig.ra , di essere CP_2
proprietaria legittima della originaria particella n. 117, poi traslata su parte delle particelle 273, 274, 275, 355, da cui oggi derivano le attuali particelle contestate, il
CTU ha cercato di ricostruire i titoli di acquisto legittimanti, senza però riuscire a risolvere il contrasto in merito alle particelle rivendicate dall'opponente”;
Ha concluso come in atti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata in data 31.01.2023, si è costituita in giudizio l'opponente
[...]
, la quale, preliminarmente, ha chiesto chiamarsi in giudizio l'esecutata CP_2
. Parte_2
Sempre in via preliminare, ha eccepito “l'inammissibilità dell'azione in quanto la società creditrice si sostituisce inammissibilmente (ex art. 81 cpc) alla debitrice, la sola che potrebbe ipoteticamente rivendicare il diritto di proprietà dei beni in questione. Ed infatti alla fattispecie non appare applicabile l'art. 2900 c.c. in quanto non è ravvisabile alcuna inerzia da parte della debitrice per il semplice fatto che la medesima, in tempo ben anteriore al pignoramento, ha riconosciuto espressamente alla odierna convenuta il diritto che oggi, del tutto inammissibilmente la creditrice intende disconoscere in surroga”.
Con riferimento alle deduzioni dell'opposta, ne ha contestato la fondatezza, evidenziando che “i beni individuati sul luogo dal custode ed appresi in possesso, non sono di proprietà della debitrice, ma della terza odierna opponente, che è del tutto estranea all'esecuzione”. In subordine, “ferma restando l'eccezione della nullità dell'esecuzione per mancata esatta identificazione della titolarità del bene staggito, rilevabile anche d'ufficio,
l'odierna convenuta non può che articolare domanda subordinata di usucapione ex art.
1159, o in subordine ex art. 1158 c.c., che ovviamente viene rivolta sia nei confronti dell'attrice in (ancorchè inammissibile) surroga e sia nei confronti della sig.ra
[...]
”. Parte_2
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, non Parte_2
si è costituita in giudizio.
Non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa documentale.
Acquisite le produzioni documentali, la causa viene decisa come segue.
*****
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di , citata in giudizio e Parte_2
non costituita.
In punto di qualificazione, la domanda proposta da integra Controparte_2 un'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
L'opponente, infatti, ha allegato l'esistenza del proprio diritto di proprietà su parte degli immobili oggetto di pignoramento, sottoposti al vincolo da parte del creditore procedente, nell'erroneo presupposto che di essi fosse titolare la debitrice Parte_2
. Con l'opposizione di terzo l'opponente, infatti, intende far valere l'esistenza di
[...]
un diritto incompatibile con quello oggetto di espropriazione.
Va evidenziato che la presente fase di merito non è stata incardinata dall'opponente, la quale ha ottenuto la sospensione dell'esecuzione, relativamente ai beni dei quali reclama la proprietà, bensì dal creditore procedente. Sul punto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio, sollevata da Infatti, Controparte_2 diversamente da quanto allegato da quest'ultima – la quale assume che la Parte_1
ha agito sostituendosi in modo inammissibile alla debitrice – va evidenziato
[...] che si ravvisa l'interesse del creditore ad iniziare il giudizio di merito. Detto interesse è diretto ad ottenere una pronuncia di rigetto dell'opposizione del terzo, così da poter continuare l'esecuzione sui beni pignorati ai danni dell'esecutata, al fine di realizzare coattivamente il credito. La finalità, in altri termini, è quella di conseguire un provvedimento che escluda che la terza opponente sia proprietaria dei beni attinti dal vincolo.
L'eccezione va, dunque, rigettata. Nel merito, l'opposizione proposta da non è risultata fondata. Controparte_2
Si osserva, prendendo le mosse proprio dal provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione nel corso della fase dell'opposizione che si è svolta innanzi al predetto, che la sospensione dell'esecuzione, ancorché con un provvedimento sommario, è stata resa non in forza della ricorrenza del fumus della titolarità dei beni in capo all'opponente, quanto, piuttosto, per l' “incertezza in merito alla titolarità del diritto di proprietà sulle particelle in questione [incertezza che] è tale da rappresentare nella presente fase processuale quel fumus necessario per la positiva delibazione in merito all'istanza di sospensione, quantomeno con riferimento alle particelle oggetto di contestazione”.
Orbene, poiché con il presente giudizio intende dimostrare di essere Controparte_2
titolare dei beni in contestazione, è sotto tale profilo che va esaminata la domanda dell'opponente.
Orbene, all'esito del giudizio, l'opponente non ha fornito la prova di essere proprietaria dei beni oggetto della domanda.
La consulenza tecnica, espletata nel corso della fase sommaria dell'opposizione, ha in modo diffuso ed esaustivo, svolto una puntuale ricostruzione delle vicende che hanno riguardato la titolarità dei beni oggetto del giudizio (trattasi dei beni censiti al foglio 31, particella 1633 (catasto fabbricati), subalterni 1, 2 e 3 e particelle 1621, 1623, 1626,
1630 (catasto terreni), derivate dalle originarie particelle 273, 274, 275 e 355.
Dalla perizia emerge che i beni reclamati dalla odierna opponente derivano dall'originaria particella 117, dalla quale, in seguito al frazionamento, sono sorte le particelle 117 (ex 117/a); 273 (ex 117/b); 274 (ex 117/c); 275 (ex part. 117/d); 276 (ex part. 117/e), tutte di mq. 756.
La particella 117 inizialmente di proprietà di in seguito alla sua Persona_2
morte è pervenuta ai figli Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
.
[...]
Questi, con l'atto di divisione del 15 maggio 1966, a è Controparte_5
stata assegnata la particella 117/a.
Con frazionamento n. 83/1982, presentato in data 10/10/1981, in atti dal 31/03/1983, la particella 117, di mq. 756, è stata frazionata, generando le particelle 117 di mq. 436 (ex
117/a) e 356 di mq. 320 (ex 117/b). Nonostante risulti che con atto di compravendita, per notaio Persona_3
del 24 aprile 1998, nn. 14728/4350, (erede di Persona_4 [...]
), abbia trasferito a (odierna opponente), la proprietà CP_5 Controparte_2
del terreno in Fondi, esteso mq. 436, con entrostante rudere di fabbricato rurale, in catasto al foglio 31 particella 117, alla venditrice pervenuto per successione dal padre
, permangono incertezze circa l'effettiva titolarità. Controparte_5
Evidenzia il CTU che, proprio con riferimento alla particella 117, nonché alle particelle che da essa sono derivate, emerge “una situazione incerta e poco chiara”, causata dal conflitto tra i vari atti di disposizione
Il CTU ha rappresentato:
- che era, in origine, proprietario della particella 117, di Controparte_5 mq. 756, in virtù dell'atto di divisione a rogito del notaio del 15 maggio Persona_5
1966;
- che con frazionamento catastale dell'anno 1982 la particella 117 di mq. 756 è stata suddivisa in particella 117 di mq. 436 (ex 117/a) e in particella 356 di mq. 320 (ex
117/b);
- che detto frazionamento n. 83/1982, viene citato nell'atto di divisione a rogito del notaio del 19 dicembre 1981, nn. 5792/2294, con il quale Persona_6 [...]
, , , per due ottavi ciascuno Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e, e , per un ottavo ciascuno, hanno sciolto la comunione Controparte_2 CP_11 sugli immobili “posseduti pro – indiviso…, da oltre un ventennio ...” che, venivano tra loro reciprocamente assegnati;
- che, nello specifico, a è stato assegnato, unitamente ad altri beni, Controparte_10
il terreno al foglio 31 particelle 117 (ex 117/a) di mq. 436 e 354 (ex 273/b) di mq.
226; a è stato assegnato, unitamente ad altri beni, il terreno Controparte_2
particella 356 (ex 117/b) di mq. 320 e particella 273.
Orbene, risulta degno di nota quanto evidenziato dal CTU, il quale ha fatto rilevare che le indagini “non hanno riscontrato, successivamente all'atto a rogito del notaio del 10 maggio 1966, rep. n. 8569, con il quale il sig. Persona_5 [...]
diventava proprietario della part. 117, di mq. 756, atti di acquisto delle CP_5
particelle 117, di mq. 456, e 356 di mq. 320 (originatesi, entrambe, dalla part. 117 di mq. 756), in capo ai soggetti intervenuti nella Divisione sopra citata, a rogito del notaio
, rep. n. 5792, del 19 dicembre 1981. Gli stessi, infatti, come sopra dedotto, Per_6 dichiaravano nell'atto citato, di possedere gli immobili oggetto della divisione e, pertanto, anche i terreni di cui alle part. 117, di mq. 436, e part. 356, di mq. 320, “… da oltre un ventennio…”
Inoltre, rappresenta il CTU che “Nella denuncia di successione in morte del sig.
[...]
, deceduto a Fondi il 01/01/1989, registrata presso l'Ufficio Controparte_5
del Registro diì Formia in data 21 luglio 1989 al n. 75, vol. n. 217, trascritta a Latina il
09/10/1989, al R.P. n. 12990 e, pertanto, successiva all'atto di divisione citato, sono riportati i beni ereditati dalla figlia, sig.ra ”. Tra questi “è Persona_4
compreso il terreno censito al Foglio 31, particella 117, di mq. 436, che è tra i beni dichiarati in possesso dai partecipanti alla divisione, a rogito del notaio , rep. Per_6
n° 5792, del 19/12/1981 e, contestualmente, assegnato a . Nella Controparte_10
successione non viene, inspiegabilmente, ricompreso il Controparte_5
terreno di cui alla part. 356, di mq. 320, originatosi, insieme alla part. 117, di mq. 436, dal frazionamento della part. 117, della consistenza di mq. 756”
Da tale indagine, il CTU ha concluso che “la situazione che emerge, a seguito delle ricerche e verifiche effettuate sugli atti di acquisto delle particelle nn. 117, 273, 274,
275, 276, 354 e 355, è che la quasi totalità delle unità immobiliari sono state oggetto di atti di trasferimento, nei quali la titolarità delle stesse veniva rivendicata, unicamente, per il “dichiarato possesso”, ultradecennale, da parte dei partecipanti alla divisione, donatari e/o venditori” con la conseguente incertezza in merito alla titolarità del diritto di proprietà sulle particelle in questione”.
Nella parte della consulenza nella quale il CTU riepiloga quanto approfondito, è degno di nota il passaggio in cui evidenzia che “Dalla successione in morte del sig.
[...]
, […] nella quale la part. 117, di mq. 436, viene ereditata Controparte_5
dalla figlia sig.ra , si dà inizio a tale situazione di confusione Persona_4
ed incertezza. Come abbiamo sin d'ora dedotto, con l'atto di divisione a rogito del notaio , più volte richiamato, tale immobile (part. 117 di mq. 436) era, infatti, Per_6
stato assegnato, invece, al sig. . La questione si fa ancora più Controparte_10 confusa ed incerta, a seguito dell'atto di compravendita, a rogito del dott.
[...]
[…] del 24 aprile 1998, rep n. 14728/[…] con il quale la sig.ra Persona_3 [...]
(erede Di ), cedeva alla sig.ra Persona_4 Controparte_5 [...]
(opponente), che accettava ed acquistava: “tutto il terreno in agro di CP_2
Fondi alla stessa località Greci esteso circa are quattro e centiare trentasei (are 4.36) con entrostante rudere di fabbricato rurale non risultante in catasto, […] Foglio 31 n.
117 are 4.36 RDL 43 RAL 43; pervenuto ad essa venditrice per successione dal padre nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il 1° gennaio Controparte_5
1989, la cui successione è stata registrata a Formia il 21 luglio 1989 al n. 75 Vol. 217”.
Ci si riferisce, in merito alla questione di incertezza e confusione, al fatto che la sig.ra ha acquistato, con l'atto sopracitato, dalla sig.ra Controparte_2 Persona_4
un terreno (part. 117 di mq. 436) del quale, nell'atto di divisione a rogito
[...]
del notaio , rep. n° 5792 del 19/12/1981, ha dichiarato, insieme agli altri Per_6
partecipanti alla divisione, di avere il possesso, limitatamente alla propria quota parte, da oltre un ventennio e, contestualmente, assegnato, al sig. . Ed Controparte_10
ancora, lo stesso terreno censito al foglio 31, part. 117, di mq. 436, con atto a rogito del notaio , rep. n° 78088 del 13/07/2001 (allegato n°17), è stato donato dal sig. Per_7 [...]
alla figlia, sig.ra , con la precisazione che la particella CP_10 Persona_8
117: “illegittimamente è stata indicata in altra successione e atto di vendita da parte di non proprietari”.
Comunque, non va neppure trascurata la conclusione del CTU secondo il quale “In ogni caso, sia la particella 117, di mq. 436, che la particella 356, di mq. 320, e, pertanto, anche l'originaria part. 117 della consistenza di mq. 756 che, frazionandosi ha generato le particelle sopra citate, non rientrano tra i beni caduti in esecuzione”.
Quanto alle altre particelle, tra le quali la 275, 273, 274, il CTU ha evidenziato che esse, in forza di atti di donazione del 18.12.2001 e contestuale divisione, sono state assegnate a (esecutata). Di esse ha effettuato una ricostruzione dettagliata, Parte_2
pervenendo alle stesse conclusioni tratte con riferimento ai beni sopra indicati, oggetto dell'opposizione.
Orbene, nel presente giudizio, nel quale è stata disattesa la richiesta di espletamento di una ulteriore CTU, ritenendosi quella svolta pienamente esaustiva, l'opponente
[...]
non ha introdotto ulteriori elementi di prova a supporto delle proprie CP_2
allegazioni.
Comunque, a tutto voler concedere, quanto al valore del verbale di conciliazione giudiziale, redatto nel giudizio RG. 301155/13, nel quale si è dato atto, che a seguito dell'avvenuta rettifica dei confini catastali, la situazione di proprietà e di possesso della sig.ra corrispondeva a quella graficamente rappresentata Controparte_2 nell'elaborato planimetrico catastale, allegato al verbale stesso, e nel quale i beni che l'opponente reclama sono stati identificati con le particelle, “da volturarsi catastalmente alla medesima”: NCEU del Comune di Fondi, Foglio 31: Particella 1633, sub 1, sub 2 e sub 3; NCT del Comune di Fondi, Foglio 31: particella 1621; particella 1623; particella 1626; particella 1630, si osserva che il verbale, non è stato trascritto e neppure ad esso ha fatto seguito altro atto che abbia reso la situazione opponibile ai terzi.
D'altra parte, gli adempimenti suggeriti dal CTU, consistenti nella voltura delle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione, non erano onere del creditore procedente, il quale neppure poteva essere a conoscenza di detto accordo, mai trascritto.
Neppure può essere imputata al creditore la circostanza allegata dall'opponente che la mancata trascrizione è riferibile ad una prassi dell'Ufficio “secondo la quale sarebbe occorso in ogni caso un atto notarile che recepisse il contenuto della conciliazione giudiziale”.
Quanto alla domanda di usucapione, formulata dall'opponente, si fa rilevare l'inammissibilità della stessa, in quanto proposta soltanto nella presente fase di merito del giudizio di opposizione e non contenuta nel ricorso depositato nell'esecuzione, esaminato dal G.E. E' noto, infatti, che il giudizio di merito non possa contenere domande diverse da quelle articolate nella fase sommaria.
L'opposizione, dunque, per i predetti motivi, non può essere accolta.
Infine, deve evidenziarsi, che l'opposta, non ha articolato la propria difesa, limitandosi a richiedere il rigetto della domanda dell'opponente, bensì ha chiesto l'accertamento della titolarità dei beni in capo all'esecutata.
Orbene, trattasi di domanda inammissibile. Il creditore, infatti, nel momento in cui ha notificato il pignoramento, ha operato una verifica circa la titolarità dei beni in capo all'esecutata. Il relativo controllo è demandato al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri/doveri di direzione del processo esecutivo. Esula, pertanto, dai giudizi che originano dall'esecuzione, l'accertamento sulla titolarità dei beni in capo all'esecutato.
Comunque, l'opposta nella memoria difensiva, depositata nel corso della fase sommaria dell'opposizione, non ha articolato la domanda che invece ha introdotto nel giudizio di merito, sicché l'inammissibilità deriva anche sotto tale profilo.
Al rigetto dell'opposizione consegue la statuizione sulle spese di lite, le quali, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, sono poste a carico dell'opponente , soccombente, per Controparte_2
la quota di 2/3, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
Va compensata la restante parte di 1/3 delle spese di lite, stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata dall'opposta, diretta all'accertamento della titolarità dei beni in capo all'esecutata . Parte_2
Nulla sulle spese in relazione alla parte contumace.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Alessandra Lulli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna l'opponente al pagamento della quota di 2/3 delle spese di Controparte_2 lite che liquida, per detta quota, in favore dell'opposta e, per essa, Parte_1
in euro 2.600,00 per compensi (di cui euro 800,00 Controparte_1
per la fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase conclusiva), oltre spese generali, Iva e Cpa;
- compensa tra le parti le spese di lite per il restante terzo;
- dichiara l'inammissibilità della domanda dell'opposta di accertamento della proprietà;
- nulla sulle spese relativamente alla posizione di . Parte_2
Latina, 2.05.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli