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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1824/2022
promossa da
in persona del legale Parte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in , Via De' Pt_1 Carbonesi n. 6, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Turazza che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in nome proprio e quale titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale, elettivamente domiciliato in , Via delle Lame Pt_1 n.60, presso lo studio dell'avv. Elisa Finotto, che unitamente agli avv.ti Alessia Telesi e Romina Filippini, lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio Appellato
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente depositato, in proprio e quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna,
[...]
(di seguito solo , domandandone la condanna – previa declara- Controparte_2 Pt_1 toria di risoluzione – alla restituzione della somma di € 37.000,00, corrisposta con due distinti bonifici in data 13.01.2020 e 30.01.2020 (docc. nn. 3 e 4) a titolo di prezzo per l'acquisto dell'autovettura usata Land Rover Discovery, targata FP020KP (doc.1). Più in dettaglio l'attore ha dedotto che, in sede contrattuale, aveva convenuto con l'esecuzione Pt_1 di alcuni interventi di riparazione del mezzo, prevedendo espressamente la sistemazione della carroz- zeria, il ripristino dell'impostazione del sistema di navigazione in lingua italiana, del porta-oggetti pre- sente tra i sedili posteriori e del tessuto sotto il sedile anteriore passeggero, concordando altresì la consegna della vettura entro la fine del mese di gennaio 2020 (mail 09.01.2020, doc. 2 fasc. attore).
Ricevuta comunicazione da per il ritiro della vettura solamente in data 10.02.2020, si era recato Pt_1 presso la sede della concessionaria ove aveva riscontrato che i lavori concordati non erano stati corret- tamente eseguiti e pertanto, con pec 18.02.2020 (doc.7 fasc. attore ) l'aveva diffidata all'adempimento, con l'esecuzione degli interventi, entro il termine dei quindici giorni.
1 Quindi, stante l'omessa consegna delle vettura neppure entro il termine diffidato, con pec 09.03.2020 (doc.8) aveva dichiarato l'avvenuta risoluzione del contratto e chiesto la restituzione della somma pa- gata, ma aveva rifiutato (doc. 9). Pt_1
Tutto ciò premesso in fatto, ha rilevato, in diritto, l'inadempimento della controparte al con- CP_1 tratto 11.01.2020 e ha chiesto dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto, con conseguente re- stituzione del prezzo corrisposto;
inoltre, nell'ipotesi di eventuale avvenuto perfezionamento del con- tratto di vendita, ha chiesto la condanna della convenuta a provvedere a ritrasferirne l'intestazione, con vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta con comparsa con la quale ha contestato Pt_1 l'avversa ricostruzione degli eventi e rilevato che, il giorno 10.02.2020, previsto per la consegna, la vettura era stata perfettamente ripristinata secondo le disposizioni indicate nella proposta contrattuale e dunque era imputabile all'attore il fatto di averne rifiutato la consegna, pretendendo l'esecuzione di altre lavorazioni non precedentemente concordate (ripresa di piccoli segni alla carrozzeria dovuti alla normale usura del mezzo, del tutto compatibili con un veicolo con percorrenza di circa 100.000 km).
Ha dedotto che, nonostante la manifestata disponibilità, inaspettatamente, in data 18.02.2020 aveva ricevuto la pec di diffida e, successivamente, quella in data 09.03.2020 ex art. 1454 c.c., riscontrata con missiva del 10.03.2020.
Tanto premesso in fatto, ha argomentato in diritto evidenziando l'altrui violazione dei principi Pt_1 di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. non essendole stato concesso un congruo termine per l'adempimento; inoltre, ha dedotto che non poteva legittimamente operare il disposto dell'art. 1454 c.c. in quanto non era stato convenuto alcun termine connotato del requisito dell'essenzialità, essendo quello della fine del mese di gennaio meramente indicativo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'at- tore al pagamento della somma di € 1.025,00 calcolato sull'importo di € 5,00 per giorno, a titolo di costi di custodia del mezzo, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Bologna, disposto il mutamento del rito, espletata l'istruttoria consistita nell'interroga- torio formale del legale rappresentante di parte convenuta, nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 2439/2022, ha ritenuto fondata la domanda attorea e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto 11.01.2020 e con- dannato la convenuta alla restituzione del prezzo ricevuto, con la seguente motivazione : Pt_1
“Al riguardo, deve premettersi che alla formale comunicazione del in data 18.02.2020 (doc. n. CP_1 7) non possano riferirsi gli effetti di cui art. 1454 cod. civ., nell'assenza di un'espressa e univoca manifestazione della volontà di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro i concessi quindici giorni;
in tal senso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro un certo ter- mine, restando escluso che tale manifestazione possa sopraggiungere in un momento successivo alla diffida” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 3742/2006). In assenza, dunque, della cd. menzione, requisito essenziale affinché possa operare la risoluzione di diritto, la comunicazione 18.02.2020 deve essere qualificata quale formale messa in mora ex art. 1219 cod. civ., che, benché non sia idonea a fondare l'automatica risoluzione, può comunque concorrere a sagomare i profili di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. In particolare, pur nella diversa valutazione connessa all'applicazione di tale seconda disposizione, l'istruttoria ha dato conto della sussistenza a carico di el grave inadempimento normativamente Pt_1
2 richiesto, in quanto la previsione contrattuale di provvedere, prima della consegna del mezzo, alla
“Sistemazione della carrozzeria” si configura come obbligo a carico del venditore non suscettibile di interpretazione difforme da quella chiaramente manifestata dal tenore letterale, ovvero, comprendente anche le riparazioni dovute ad imperfezioni o ammaccature. Non è condivisibile l'opposta interpreta- zione, secondo cui alla locuzione “Sistemazione di carrozzeria” deve attribuirsi il significato di “una ripulita, una rinfrescata cioè una lucidata alla carrozzeria (…) sporca” (v., verbale assunzione prova testimoniale 18.05.2021), posto che il concetto di sistemazione è più ampio della mera pulizia, invol- gendo anche attività di rifinitura e di perfezionamento delle condizioni esterne dell'autovettura, tanto più di un mezzo di pregio quale quello di cui è causa.
Tale interpretazione è peraltro avvalorata dalle indicazioni relative agli altri interventi concordati, per cui è sempre utilizzato il termine “sistemazione”, nell'evidente significato di ripristino (“sistema- zione sistema navigazione in lingua italiana;
sistemazione porta oggetti tra i sedili posteriori;
siste- mazione tessuto sotto il sedile anteriore passeggero”, cfr. doc. n. 1). Eppure, non solo l'istruttoria ha evidenziato che al momento indicato dalla stessa venditrice per il ritiro del veicolo in data 10.02.2020 la sistemazione della carrozzeria non era stata eseguita, ma nem- meno la convenuta ha dimostrato di avervi provveduto in un momento precedente al 09.03.2020 – data di invio della raccomandata di risoluzione del contratto –, né mediante documentazione fotografica né mediante testimoni, quando sarebbe stato sufficiente depositare in atti documentazione comprovante l'avvio dell'autovettura alla carrozzeria e l'avvenuta esecuzione dell'intervento; infatti, neppure il teste ha saputo riferire circa il tempo di esecuzione delle lavorazioni successivo all'in- Testimone_1 contro del 10.02.2020 (v., verbale 18.05.2021). Pertanto, la riferita condotta di inadempimento è idonea a supportare la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ., nella ritenuta gravità conseguente all'evidente ritardo in cui è incorsa la parte venditrice, non solo rispetto ad una palesata indicazione del necessitato rispetto di termini, seppur non essenziali, ribaditi peraltro nuovamente nella messa in mora 18.02.2020, ma anche rispetto al 09.03.2020, data in cui ha comunicato di esercitare il diritto alla risoluzione per inadempi- CP_1 mento. Infatti, l'avviso con cui ha tentato di contattare per comunicargli che l'autovettura era Pt_1 CP_1 pronta e accordarsi sulla consegna, indicazione pervenuta in data 10.03.2020 (doc. n. 9) – giorno successivo alla ricezione della comunicazione di intesa risoluzione del contratto – si appalesa tardiva, avendo il compratore chiaramente manifestato che dato l'inadempimento ed il tempo trascorso non aveva più interesse al mantenimento del contratto, per cui aveva dato ampio e tempestivo adempimento con il pagamento di tutto il prezzo nel mese di gennaio 2020 (docc. nn. 3 e 4).
Sussistendo dunque i presupposti per la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ., segue la condanna di alla restituzione del prezzo versato pari ad € Parte_1
37.000,00=, oltre interessi come da dispositivo. A nulla è tenuto l'attore in ordine agli effetti restitutori posto che il mezzo è sempre rimasto nella disponibilità della convenuta la quale sarà tenuta, se non vi ha provveduto, alla reintestazione a sé.
Assorbita, infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta, essendo gli oneri di custodia travolti dagli effetti della risoluzione”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , fondato su due Parte_1 motivi.
3 Con il primo motivo, lamenta un'errata valutazione e un travisamento dei fatti da parte del Tribunale in quanto sostiene che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del comportamento omissivo e consa- pevolmente inadempiente del il quale, nel corso della vicenda: CP_1
a) in data 10 febbraio 2020 si è rifiutato di ritirare l'autovettura compravenduta, seppure perfettamente conforme alle condizioni contrattuali (anzi, con l'imprevista e gratuita dotazione di una nuova cappel- liera); b) in tale occasione, ha preteso che il venditore provvedesse a eliminare alcuni segni-graffi presenti sulla carrozzeria della vettura (senz'altro compatibili per un'autovettura immatricolata in data 17 marzo 2017 e con una percorrenza superiore a 100.000 Km);
c) si è reso irreperibile per diversi giorni (anche al numero del proprio telefono cellulare), impedendo così al venditore di poter disporre la consegna della vettura;
d) è stato rintracciato solo il giorno successivo a quello intimato alla concessionaria per la consegna dell'auto. Sostiene che tali elementi e circostanze, emergenti dalle risultanze istruttorie ((V. per tutte il documento doc.9 prodotto dalla difesa del ), confermano che l'autovettura fosse stata ripristinata a cura del CP_1 venditore e pronta per la consegna al cliente molti giorni prima della pec spedita dal alla conces- CP_1 sionaria il 9 marzo 2020 e tuttavia sono state ignorate, sottovalutate o travisate dal Tribunale.
Con il secondo motivo lamenta l'erronea imputazione della responsabilità per inadempimento e l'erronea valutazione del presupposto della gravità dell'inadempimento. Evidenzia che, secondo la ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, l'odierna appellante non avrebbe adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita 11 gennaio 2020 – limita- tamente alla “sistemazione carrozzeria” - e tale presunto inadempimento sarebbe stato ritenuto talmente grave da giustificare la declaratoria di risoluzione, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo corrisposto, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rifusione delle spese di giudizio.
Rileva, al riguardo, che perché possa essere dichiarata la risoluzione di un contratto per inosservanza degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il giudice deve accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente. Pertanto, ai fini della risoluzione contrattuale, la gravità dell'inadempimento va principalmente giudicata in funzione della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate. Osserva quindi che le sole violazioni idonee a poter fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento sono quelle riguardanti le obbligazioni contrattuali di carattere essenziale, laddove invece l'inosservanza delle obbligazioni di natura accessoria non rileva ai sensi dell'art. 1455 c.c., poiché tali obblighi non fanno parte del nucleo portante del sinallagma contrattuale.
Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico il fatto che, alla data del 10 febbraio 2020, non poteva essere imputata alla concessionaria alcuna responsabilità a titolo di inadempimento. Parte_1
Difatti il veicolo usato Land Rover Discovery, targato FP020KP, in detta data, era stato messo a disposi- zione del perfettamente funzionante e idoneo all'utilizzo (obbligazione principale). CP_1 L'istruttoria ha poi dimostrato che l'autovettura era stata anche sistemata secondo le pattuizioni contrat- tuali e secondo le indicazioni vergate dal in calce alla proposta d'acquisto (obbligazioni ancillari). CP_1 Censura, pertanto, la sentenza impugnata nel punto in cui afferma che “non solo l'istruttoria ha eviden- ziato che al momento indicato dalla stessa venditrice per il ritiro del veicolo in data 10.02.2020 la siste- mazione della carrozzeria non era stata eseguita, ma nemmeno la convenuta ha dimostrato di avervi
4 provveduto in un momento precedente al 09.03.2020, né mediante produzione fotografica né mediante testimoni”. Richiama, al riguardo, le deposizioni rese dai testimoni e sostiene che (responsabile della Testimone_1 divisione usato di ), interrogato liberamente dal giudice sullo stato dell'autovettura al mo- Parte_1 mento della consegna, ha dichiarato “ho visto che le riparazioni erano state fatte ma il ne richie- CP_1 deva altre non specificate nel contratto”. Il teste (addetto alle vendite di ), sentito sul capitolo 4 della memoria 183, Testimone_2 Parte_1 comma 6 n. 2 della concessionaria, ha così risposto “Sì è vero, l'auto era ripristinata secondo gli accordi di acquisto, le ammaccature c'erano ma non era stato previsto il ripristino […] non avevamo in prece- denza fatto una perizia dettagliata dell'auto al momento”. Sempre il teste sul capitolo 4) della memoria istruttoria di parte attrice ha poi dichiarato: “Non è Tes_2 vero che erano state previste le riparazioni alle ammaccature, prendo visione delle foto che mi si mo- strano e posso confermare che nel primo accordo queste riparazioni non c'erano, non erano state spe- cificate, mentre per le successive riparazioni indicate nel capitolo confermo che erano state previste cioè inserite nel contratto, e le avevamo sistemate. Era stata aggiunta anche una cappelliera che non era stata indicata dal ”. CP_1
In ogni caso osserva che, dalle risultanze processuali è emerso che, alla data del 10 febbraio 2020, le uniche criticità erano quelle relative alla carrozzeria (“graffi”) di un veicolo usato con circa 100.000 Km percorsi, rappresentate nelle riproduzioni fotografiche trasmesse alla concessionaria con pec 18 febbraio
2020 (cfr. doc. 7 fascicolo I grado ) e ribadisce che “ai fini della risoluzione del contratto nel caso CP_1 di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità dell'inadempienza deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbliga- zione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per l'effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (ex multis Cass. Civ, sez. II, n. 15052/2018).
Evidenzia ancora che il Giudice del primo grado fa poi discendere la gravità dell'inadempimento dal
“conseguente evidente ritardo in cui è incorsa la parte venditrice, non solo rispetto ad una palesata indicazione del necessitato rispetto dei termini seppur non essenziali, ribaditi peraltro nuovamente nella messa in mora 18.02.2020”. Sostiene al riguardo che dal doc.9 prodotto dall'appellato si evince che il aveva scritto al Tes_2 CP_1 in data 10 marzo 2020 il seguente messaggio, “Buongiorno mi dispiace disturbare in un momento CP_1 tanto delicato per tutti noi ma ho provato a contattarla già diverse volte per chiederle se posso mandarle le foto della vettura e informarla anche di come possiamo fare per la consegna” Dal contenuto di tale messaggio emerge quindi che il veicolo era pronto per la consegna, ripristinato secondo le disposizioni di cui alla pec a firma , ben prima del 10 marzo 2020 (data della comuni- CP_1 cazione via whatsapp ), e quindi nel pieno rispetto dei 15 giorni indicati dal cliente per Email_1 l'adempimento a mezzo della diffida ex art. 1219 c.c. Quindi riassume che il Tribunale ha individuato, a carico della concessionaria i pre- Parte_1 supposti del grave inadempimento:
(i) dapprima con riferimento alle mere imperfezioni estetiche alla carrozzeria di cui alla documentazione versata in atti;
(ii) in seconda battuta, con riferimento ad una presunta tardività nell'adempimento, ignorando che per stessa confessione del sig. , era stato proprio lui a rendersi irreperibile tanto da non permettere alla CP_1
5 concessionaria di organizzare la consegna dell'autovettura e far così decorrere, in evidente Parte_1 malafede, il termine di quindici giorni per l'adempimento.
Con riguardo, al presupposto sub i), osserva che l'invocata gravità deve essere necessariamente commi- surata tenuto conto del valore dell'intero contratto, e valutata con riferimento al già spiegato principio di proporzionalità.
Evidenzia quindi che una riparazione afferente a qualche segno di carrozzeria - che, ha richiesto un im- pegno di spesa di € 550,00 (fattura “Cars Snc” n. 63 del 26.02.2020), non può certamente ritenersi
“grave” rispetto alla compravendita di un'autovettura del convenuto prezzo di € 37.000,00. Con riguardo al profilo sub ii), osserva che non solo la concessionaria ha provato la tempestività dell'adempimento (cit. doc. 9 fasc. I grado appellato), ma, in ogni caso, il ritardo imputabile all'appellante non può ritenersi comunque tale da superare ogni ragionevole limite di tolleranza, così come stabilito dalla giurisprudenza (Cass.n.6244/1991).
Evidenzia ancora che, nei contratti a prestazioni corrispettive, è consentito sostituire, ferma restando l'i- dentità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, anche in grado d'appello, derogando al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c. (ex multis Cass. Civ. sent. n. 8234/2009) e pertanto conclude nei seguenti termini “….1) di- chiarare l'intervenuta risoluzione del contratto 11 gennaio 2020 inter partes per inadempimento impu- tabile in via esclusiva al sig. ; 2) condannare il sig. alla rifusione a favore CP_1 CP_1 di della somma di € 4.695,00 o di quella maggiore somma che dovesse maturare Parte_1 all'esito del giudizio a titolo di oneri di deposito e custodia del veicolo Land Rover Discovery, targa FP020KP, calcolati a far data dal 10 marzo 2020 sino alla vendita del bene;
3) condannare il sig.
[...]
alla rifusione a favore di dell'importo di € 7.631,12 dalla stessa corrisposto CP_1 Parte_1 in adempimento della sentenza n. 2439/2022 quali interessi calcolati ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora (09.03.2020) al saldo;
4) condannare il sig. alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 6.359,05 dalla stessa corrisposto in adempimento della sentenza n. 2439/2022
[...] quali compensi professionali;
5) condannare il sig. alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 della tassa di € 200,00 corrisposta all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza
[...]
Tribunale di Bologna n. 2439/22; 6) condannare il sig. alla rifusione a favore di CP_1 [...] della eventuale somma dovuta a titolo di svalutazione del veicolo Land Rover Discovery, Parte_1 targa FP020KP, ossia quale matematica differenza tra l'importo di € 37.000,00 pattuito quale corrispet- tivo nel contratto 11 gennaio 2020 e l'importo effettivamente incassato dalla concessionaria CP_2 con la successiva vendita del veicolo a terzi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di
[...] entrambi i gradi di giudizio”. Si è regolarmente costituito in giudizio in proprio e quale titolare dell'omonima ditta indi- CP_1 viduale, con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le se- guenti ragioni. Sul primo motivo osserva quanto segue: a) con riferimento all'asserita preparazione dell'autovettura nel rispetto dei termini contrattuali, rileva che non ha provato in alcun modo tale circostanza. Pt_1
Ribadisce che non è stata prodotta in primo grado alcuna documentazione idonea a dimostrare che l'au- tovettura fosse stata sistemata alla data concordata per la consegna o in data antecedente alla risoluzione del contratto esercitata dal signor , né i testi sentiti in causa sono stati in grado di indicare a quale CP_1 data le lavorazioni concordate sarebbero state effettuate.
6 b) sull'asserita tempestiva messa a disposizione dell'autovettura, ribadisce che al 10.02.2020, data con- cordata per la consegna, l'autovettura era priva delle sistemazioni concordate tra le parti, come risulta dalla contestazione del del 18.02.2020 (doc. 7 fasc. I grado appellato) e sino al 09.03.2020 - data
CP_1 dell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'acquirente - alcuna comunicazione di disponibilità del mezzo sistemato era pervenuta al sig. e nessuna prova contraria è stata data dalla
CP_1 convenuta in primo grado. Non può ritenersi prova il messaggio whatsapp inviato dal in data 10.03.2020 (doc. 9 fasc. I Tes_2 grado appellato); tale messaggio è stato successivo alla risoluzione del contratto da parte del e
CP_1 non è stato preceduto da alcuna comunicazione formale da parte della concessionaria;
c) quanto alle asserite nuove richieste del e all'asserita attivazione di per acconten-
CP_1 Parte_1 tare il cliente, evidenzia che anche in sede di appello, sostiene che, in data 10.02.2020, il Parte_1 sig. avrebbe rifiutato la consegna dell'auto, pretendendo nuove e diverse riparazioni rispetto a
CP_1 quelle originariamente concordate.
Rileva che tale affermazione è rimasta priva di supporto probatorio.
Difatti, contrariamente a quanto dedotto, la documentazione prodotta in giudizio dal sig. prova CP_1 invece che le sistemazioni concordate tra le parti - nella proposta di acquisto ed elencati nella mail del 09.01.2020- erano le medesime sollecitate nella messa in mora del 18.02.2020 (doc.1,2 e 7 fasc. I grado appellato); d) quanto all'asserito ripristino della carrozzeria ed al relativo costo, osserva che, solo in sede di appello, dichiara per la prima volta di aver sostenuto un costo di € 550,00 oltre IVA, come riportato dalla Pt_1 fattura n. 63/2020 della “Carrozzeria Cars Snc” che avrebbe eliminato i graffi lamentati dal veicolo. Rileva che si tratta di un'argomentazione nuova e inammissibile e comunque, è una mera unilaterale affermazione, priva di supporto probatorio, sia documentale, sia testimoniale. Evidenzia l'assoluta diligenza dell'appellato nell'esecuzione del contratto concluso in quanto, dall'esple- tata istruttoria, è emerso che il ha regolarmente e tempestivamente adempiuto alla propria obbli- CP_1 gazione;
ha atteso invano l'avverso adempimento;
lo ha sollecitato negli stessi termini richiesti in sede di sottoscrizione del contratto;
ha messo in mora la controparte contrattuale;
ha esercitato il diritto alla riso- luzione del contratto dopo lo spirare del termine assegnato in sede di messa in mora.
Sul secondo motivo rileva che erroneamente, sostiene che il suo inadempimento sarebbe consistito Pt_1 solo nella mancata “sistemazione della carrozzeria” e che quindi, nel caso di specie, non vi sarebbe stato
“uno squilibrio significativo” nell'economia complessiva del rapporto, tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art.1454 c.c.
Evidenzia al riguardo che, la sussistenza di tale squilibrio è stata dimostrata in primo grado dal e CP_1 risulta dal fatto che questi aveva integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta di vendita (doc. 3 e 4 fasc. I grado), ossia a inizio gennaio 2020, mentre, agli inizi del mese di marzo 2020 e quindi due mesi dopo, nonostante la diffida fatta, non aveva ancora eseguito la prestazione a suo carico. Pt_1
A tale riguardo rileva che non può certamente ritenersi accessoria l'omessa consegna del bene compra- venduto. Osserva che la comunicazione di risoluzione del contratto inviata dal sig. per il tramite dell'avv. CP_1
Telesi è del 09.03.2020 (doc. 8 fasc. I grado) e il venditore di ha invece Tes_2 Parte_1 inviato un messaggio whatsapp al il 10.03.2020 (doc. 9 fasc. I grado), ossia il giorno successivo CP_1 alla risoluzione contrattuale inviata a mezzo del legale il 09.03.2020.
7 La tesi dell'appellante secondo la quale le lavorazioni concordate fossero state già eseguite nei primi giorni di marzo 2020, è stata disattesa e comunque non provata. Su tale specifica domanda (cap.8 memoria dell'11.01.2021) il teste ha risposto Parte_1 Tes_1
“Non so dire la data esatta” ed anche il teste ha dichiarato “non so dire il giorno dell'ultimazione Tes_2 dei lavori”; anzi, il teste a confermato che le lavorazioni sono state eseguite, e conseguentemente Tes_1 ultimate, dopo la comunicazione del legale (09.03.2020), ossia a risoluzione del contratto già intervenuta
“i lavori sono stati eseguiti dopo la contestazione inviata tramite legale” (ossia la pec del 09.03.2020). Osserva a tale riguardo che, a fronte di una formale messa in mora, un soggetto commerciale qual è l'odierna appellante, avrebbe dovuto avere una professionalità e una diligenza tali fornire un formale riscontro scritto, mentre di ciò non vi è prova agli atti e quindi è del tutto inconferente la circostanza che nel messaggio whatsapp del 10.03.2020 (e quindi del giorno immediatamente successivo) il abbia CP_3 fatto riferimento a pregressi tentativi di contatto telefonico con il . CP_1
Evidenzia infine la novità ed inammissibilità delle domande di risoluzione del contratto per inadempi- mento del e quella per danno da svalutazione del veicolo e conclude chiedendo il rigetto del CP_1 proposto appello con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. Con riferimento all'asserita “sistemazione” dell'autovettura nel rispetto dei termini contrattuali, si osserva che dall'espletata istruttoria non è emersa la prova di quanto dedotto dall'appellante. Non solo non è stata prodotta alcuna documentazione attestante l'avvenuta “sistemazione” della carroz- zeria - quale ad esempio la citata fattura n. 63/2020 della “Carrozzeria Cars Snc” richiamata, tardiva- mente e inammissibilmente solo in questa sede - ma non è stata prodotta neppure documentazione idonea a dimostrare che, prima dello 09.03.2020, fosse stato comunicato al che l'autovettura era pronta CP_1 per la consegna, con le concordate riparazioni.
A tale fine è privo di rilievo probatorio il messaggio whatsapp inviato dal al in data Tes_2 CP_1
10.03.2020 (doc. 9 fasc. I grado appellato), appunto perché successivo alla richiesta risoluzione del con- tratto da parte del e non preceduto da alcuna comunicazione formale da parte della concessionaria. CP_1 Si osserva ancora che, contrariamente a quanto affermato da dall'espletata istruttoria non è emerso Pt_1 che il , in occasione della data del 10.02.2020, avesse rifiutato la consegna del veicolo avanzando CP_1 nuove e diverse riparazioni rispetto a quelle originariamente concordate.
Dal confronto tra le dichiarazioni testimoniali e la documentazione in atti, emerge che le sistemazioni concordate tra le parti - nella proposta di acquisto ed elencati nella mail del 09.01.2020 - fossero le me- desime sollecitate dal nella messa in mora del 18.02.2020 (doc. 1, 2 e 7 fasc. I grado appellato). CP_1 Ed ancora, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dall'espletata istruttoria è emersa l'assoluta diligenza del nell'esecuzione del contratto concluso in quanto: CP_1
a) ha regolarmente e tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione;
b) ha atteso invano l'avverso adempimento;
c) lo ha sollecitato negli stessi termini richiesti in sede di sottoscrizione del contratto;
d) ha messo in mora Pt_1
e) ha chiesto la risoluzione del contratto alla scadenza del termine assegnato in sede di messa in mora.
Non è poi fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni.
8 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'inadempimento di non può essere ritenuto di Pt_1 scarsa importanza e quindi irrilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., posto che, dall'espletata istruttoria, è emerso che il aveva pacificamente adempiuto al proprio CP_4 obbligo di pagare l'intero prezzo convenuto già entro la fine del mese di gennaio 2020 (doc. 3 e 4 fasc. I grado) , mentre, agli inizi del mese di marzo 2020 (e quindi ben due mesi dopo, nonostante la diffida ricevuta), non aveva ancora consegnato il veicolo con le “sistemazioni” concordate e non può cer- Pt_1 tamente ritenersi accessoria l'omessa consegna del bene compravenduto.
A tale riguardo si aggiunge che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non può essere condiviso quanto dichiarato dal teste addetto al settore vendita usato di ovvero che la richiesta “si- CP_3 Pt_1 stemazione” della carrozzeria - espressamente formulata dal nella proposta d'acquisto accettata CP_1 dalla concessionaria venditrice - consistesse non già nella riparazione della carrozzeria e dei vari graffi ed ammaccature pacificamente presenti sul veicolo, ma nella mera “ripulita, una rinfrescata cioè una lucidata alla carrozzeria perché era una macchina sporca ed era da un po' di tempo sul piazzale da noi.” Si osserva poi che non è stata provata la tesi sostenuta dall'appellante con riferimento all'avvenuta ese- cuzione delle lavorazioni concordate già nei primi giorni di marzo 2020.
Ciò trova conferma: a) nel fatto che, su tale specifica domanda (cap. 8, II memoria art. 186 cpc comma 6 di “Vero che Pt_1 gli ulteriori interventi richiesti dal sig. venivano ultimati i primi giorni di marzo 2020?), il CP_1 teste a risposto “Non so dire la data esatta” e il teste ha dichiarato “non so dire il giorno Tes_1 Tes_2 dell'ultimazione dei lavori”; b) nel fatto che il messaggio whatsapp inviato dal al in data 10.03.2020 (doc. 9 fasc. I Tes_2 CP_1 grado appellato) è successivo alla pec del dello 09.03.2020, contenente la dichiarata risoluzione CP_1 contrattuale;
c) nel fatto che non è stata ritualmente depositata alcuna documentazione attestante tale circostanza. Per tutti tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 4.888,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1824/2022
promossa da
in persona del legale Parte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in , Via De' Pt_1 Carbonesi n. 6, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Turazza che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in nome proprio e quale titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale, elettivamente domiciliato in , Via delle Lame Pt_1 n.60, presso lo studio dell'avv. Elisa Finotto, che unitamente agli avv.ti Alessia Telesi e Romina Filippini, lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio Appellato
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente depositato, in proprio e quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna,
[...]
(di seguito solo , domandandone la condanna – previa declara- Controparte_2 Pt_1 toria di risoluzione – alla restituzione della somma di € 37.000,00, corrisposta con due distinti bonifici in data 13.01.2020 e 30.01.2020 (docc. nn. 3 e 4) a titolo di prezzo per l'acquisto dell'autovettura usata Land Rover Discovery, targata FP020KP (doc.1). Più in dettaglio l'attore ha dedotto che, in sede contrattuale, aveva convenuto con l'esecuzione Pt_1 di alcuni interventi di riparazione del mezzo, prevedendo espressamente la sistemazione della carroz- zeria, il ripristino dell'impostazione del sistema di navigazione in lingua italiana, del porta-oggetti pre- sente tra i sedili posteriori e del tessuto sotto il sedile anteriore passeggero, concordando altresì la consegna della vettura entro la fine del mese di gennaio 2020 (mail 09.01.2020, doc. 2 fasc. attore).
Ricevuta comunicazione da per il ritiro della vettura solamente in data 10.02.2020, si era recato Pt_1 presso la sede della concessionaria ove aveva riscontrato che i lavori concordati non erano stati corret- tamente eseguiti e pertanto, con pec 18.02.2020 (doc.7 fasc. attore ) l'aveva diffidata all'adempimento, con l'esecuzione degli interventi, entro il termine dei quindici giorni.
1 Quindi, stante l'omessa consegna delle vettura neppure entro il termine diffidato, con pec 09.03.2020 (doc.8) aveva dichiarato l'avvenuta risoluzione del contratto e chiesto la restituzione della somma pa- gata, ma aveva rifiutato (doc. 9). Pt_1
Tutto ciò premesso in fatto, ha rilevato, in diritto, l'inadempimento della controparte al con- CP_1 tratto 11.01.2020 e ha chiesto dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto, con conseguente re- stituzione del prezzo corrisposto;
inoltre, nell'ipotesi di eventuale avvenuto perfezionamento del con- tratto di vendita, ha chiesto la condanna della convenuta a provvedere a ritrasferirne l'intestazione, con vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta con comparsa con la quale ha contestato Pt_1 l'avversa ricostruzione degli eventi e rilevato che, il giorno 10.02.2020, previsto per la consegna, la vettura era stata perfettamente ripristinata secondo le disposizioni indicate nella proposta contrattuale e dunque era imputabile all'attore il fatto di averne rifiutato la consegna, pretendendo l'esecuzione di altre lavorazioni non precedentemente concordate (ripresa di piccoli segni alla carrozzeria dovuti alla normale usura del mezzo, del tutto compatibili con un veicolo con percorrenza di circa 100.000 km).
Ha dedotto che, nonostante la manifestata disponibilità, inaspettatamente, in data 18.02.2020 aveva ricevuto la pec di diffida e, successivamente, quella in data 09.03.2020 ex art. 1454 c.c., riscontrata con missiva del 10.03.2020.
Tanto premesso in fatto, ha argomentato in diritto evidenziando l'altrui violazione dei principi Pt_1 di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. non essendole stato concesso un congruo termine per l'adempimento; inoltre, ha dedotto che non poteva legittimamente operare il disposto dell'art. 1454 c.c. in quanto non era stato convenuto alcun termine connotato del requisito dell'essenzialità, essendo quello della fine del mese di gennaio meramente indicativo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'at- tore al pagamento della somma di € 1.025,00 calcolato sull'importo di € 5,00 per giorno, a titolo di costi di custodia del mezzo, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Bologna, disposto il mutamento del rito, espletata l'istruttoria consistita nell'interroga- torio formale del legale rappresentante di parte convenuta, nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 2439/2022, ha ritenuto fondata la domanda attorea e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto 11.01.2020 e con- dannato la convenuta alla restituzione del prezzo ricevuto, con la seguente motivazione : Pt_1
“Al riguardo, deve premettersi che alla formale comunicazione del in data 18.02.2020 (doc. n. CP_1 7) non possano riferirsi gli effetti di cui art. 1454 cod. civ., nell'assenza di un'espressa e univoca manifestazione della volontà di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro i concessi quindici giorni;
in tal senso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro un certo ter- mine, restando escluso che tale manifestazione possa sopraggiungere in un momento successivo alla diffida” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 3742/2006). In assenza, dunque, della cd. menzione, requisito essenziale affinché possa operare la risoluzione di diritto, la comunicazione 18.02.2020 deve essere qualificata quale formale messa in mora ex art. 1219 cod. civ., che, benché non sia idonea a fondare l'automatica risoluzione, può comunque concorrere a sagomare i profili di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. In particolare, pur nella diversa valutazione connessa all'applicazione di tale seconda disposizione, l'istruttoria ha dato conto della sussistenza a carico di el grave inadempimento normativamente Pt_1
2 richiesto, in quanto la previsione contrattuale di provvedere, prima della consegna del mezzo, alla
“Sistemazione della carrozzeria” si configura come obbligo a carico del venditore non suscettibile di interpretazione difforme da quella chiaramente manifestata dal tenore letterale, ovvero, comprendente anche le riparazioni dovute ad imperfezioni o ammaccature. Non è condivisibile l'opposta interpreta- zione, secondo cui alla locuzione “Sistemazione di carrozzeria” deve attribuirsi il significato di “una ripulita, una rinfrescata cioè una lucidata alla carrozzeria (…) sporca” (v., verbale assunzione prova testimoniale 18.05.2021), posto che il concetto di sistemazione è più ampio della mera pulizia, invol- gendo anche attività di rifinitura e di perfezionamento delle condizioni esterne dell'autovettura, tanto più di un mezzo di pregio quale quello di cui è causa.
Tale interpretazione è peraltro avvalorata dalle indicazioni relative agli altri interventi concordati, per cui è sempre utilizzato il termine “sistemazione”, nell'evidente significato di ripristino (“sistema- zione sistema navigazione in lingua italiana;
sistemazione porta oggetti tra i sedili posteriori;
siste- mazione tessuto sotto il sedile anteriore passeggero”, cfr. doc. n. 1). Eppure, non solo l'istruttoria ha evidenziato che al momento indicato dalla stessa venditrice per il ritiro del veicolo in data 10.02.2020 la sistemazione della carrozzeria non era stata eseguita, ma nem- meno la convenuta ha dimostrato di avervi provveduto in un momento precedente al 09.03.2020 – data di invio della raccomandata di risoluzione del contratto –, né mediante documentazione fotografica né mediante testimoni, quando sarebbe stato sufficiente depositare in atti documentazione comprovante l'avvio dell'autovettura alla carrozzeria e l'avvenuta esecuzione dell'intervento; infatti, neppure il teste ha saputo riferire circa il tempo di esecuzione delle lavorazioni successivo all'in- Testimone_1 contro del 10.02.2020 (v., verbale 18.05.2021). Pertanto, la riferita condotta di inadempimento è idonea a supportare la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ., nella ritenuta gravità conseguente all'evidente ritardo in cui è incorsa la parte venditrice, non solo rispetto ad una palesata indicazione del necessitato rispetto di termini, seppur non essenziali, ribaditi peraltro nuovamente nella messa in mora 18.02.2020, ma anche rispetto al 09.03.2020, data in cui ha comunicato di esercitare il diritto alla risoluzione per inadempi- CP_1 mento. Infatti, l'avviso con cui ha tentato di contattare per comunicargli che l'autovettura era Pt_1 CP_1 pronta e accordarsi sulla consegna, indicazione pervenuta in data 10.03.2020 (doc. n. 9) – giorno successivo alla ricezione della comunicazione di intesa risoluzione del contratto – si appalesa tardiva, avendo il compratore chiaramente manifestato che dato l'inadempimento ed il tempo trascorso non aveva più interesse al mantenimento del contratto, per cui aveva dato ampio e tempestivo adempimento con il pagamento di tutto il prezzo nel mese di gennaio 2020 (docc. nn. 3 e 4).
Sussistendo dunque i presupposti per la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ., segue la condanna di alla restituzione del prezzo versato pari ad € Parte_1
37.000,00=, oltre interessi come da dispositivo. A nulla è tenuto l'attore in ordine agli effetti restitutori posto che il mezzo è sempre rimasto nella disponibilità della convenuta la quale sarà tenuta, se non vi ha provveduto, alla reintestazione a sé.
Assorbita, infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta, essendo gli oneri di custodia travolti dagli effetti della risoluzione”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , fondato su due Parte_1 motivi.
3 Con il primo motivo, lamenta un'errata valutazione e un travisamento dei fatti da parte del Tribunale in quanto sostiene che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del comportamento omissivo e consa- pevolmente inadempiente del il quale, nel corso della vicenda: CP_1
a) in data 10 febbraio 2020 si è rifiutato di ritirare l'autovettura compravenduta, seppure perfettamente conforme alle condizioni contrattuali (anzi, con l'imprevista e gratuita dotazione di una nuova cappel- liera); b) in tale occasione, ha preteso che il venditore provvedesse a eliminare alcuni segni-graffi presenti sulla carrozzeria della vettura (senz'altro compatibili per un'autovettura immatricolata in data 17 marzo 2017 e con una percorrenza superiore a 100.000 Km);
c) si è reso irreperibile per diversi giorni (anche al numero del proprio telefono cellulare), impedendo così al venditore di poter disporre la consegna della vettura;
d) è stato rintracciato solo il giorno successivo a quello intimato alla concessionaria per la consegna dell'auto. Sostiene che tali elementi e circostanze, emergenti dalle risultanze istruttorie ((V. per tutte il documento doc.9 prodotto dalla difesa del ), confermano che l'autovettura fosse stata ripristinata a cura del CP_1 venditore e pronta per la consegna al cliente molti giorni prima della pec spedita dal alla conces- CP_1 sionaria il 9 marzo 2020 e tuttavia sono state ignorate, sottovalutate o travisate dal Tribunale.
Con il secondo motivo lamenta l'erronea imputazione della responsabilità per inadempimento e l'erronea valutazione del presupposto della gravità dell'inadempimento. Evidenzia che, secondo la ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, l'odierna appellante non avrebbe adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita 11 gennaio 2020 – limita- tamente alla “sistemazione carrozzeria” - e tale presunto inadempimento sarebbe stato ritenuto talmente grave da giustificare la declaratoria di risoluzione, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo corrisposto, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rifusione delle spese di giudizio.
Rileva, al riguardo, che perché possa essere dichiarata la risoluzione di un contratto per inosservanza degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il giudice deve accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente. Pertanto, ai fini della risoluzione contrattuale, la gravità dell'inadempimento va principalmente giudicata in funzione della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate. Osserva quindi che le sole violazioni idonee a poter fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento sono quelle riguardanti le obbligazioni contrattuali di carattere essenziale, laddove invece l'inosservanza delle obbligazioni di natura accessoria non rileva ai sensi dell'art. 1455 c.c., poiché tali obblighi non fanno parte del nucleo portante del sinallagma contrattuale.
Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico il fatto che, alla data del 10 febbraio 2020, non poteva essere imputata alla concessionaria alcuna responsabilità a titolo di inadempimento. Parte_1
Difatti il veicolo usato Land Rover Discovery, targato FP020KP, in detta data, era stato messo a disposi- zione del perfettamente funzionante e idoneo all'utilizzo (obbligazione principale). CP_1 L'istruttoria ha poi dimostrato che l'autovettura era stata anche sistemata secondo le pattuizioni contrat- tuali e secondo le indicazioni vergate dal in calce alla proposta d'acquisto (obbligazioni ancillari). CP_1 Censura, pertanto, la sentenza impugnata nel punto in cui afferma che “non solo l'istruttoria ha eviden- ziato che al momento indicato dalla stessa venditrice per il ritiro del veicolo in data 10.02.2020 la siste- mazione della carrozzeria non era stata eseguita, ma nemmeno la convenuta ha dimostrato di avervi
4 provveduto in un momento precedente al 09.03.2020, né mediante produzione fotografica né mediante testimoni”. Richiama, al riguardo, le deposizioni rese dai testimoni e sostiene che (responsabile della Testimone_1 divisione usato di ), interrogato liberamente dal giudice sullo stato dell'autovettura al mo- Parte_1 mento della consegna, ha dichiarato “ho visto che le riparazioni erano state fatte ma il ne richie- CP_1 deva altre non specificate nel contratto”. Il teste (addetto alle vendite di ), sentito sul capitolo 4 della memoria 183, Testimone_2 Parte_1 comma 6 n. 2 della concessionaria, ha così risposto “Sì è vero, l'auto era ripristinata secondo gli accordi di acquisto, le ammaccature c'erano ma non era stato previsto il ripristino […] non avevamo in prece- denza fatto una perizia dettagliata dell'auto al momento”. Sempre il teste sul capitolo 4) della memoria istruttoria di parte attrice ha poi dichiarato: “Non è Tes_2 vero che erano state previste le riparazioni alle ammaccature, prendo visione delle foto che mi si mo- strano e posso confermare che nel primo accordo queste riparazioni non c'erano, non erano state spe- cificate, mentre per le successive riparazioni indicate nel capitolo confermo che erano state previste cioè inserite nel contratto, e le avevamo sistemate. Era stata aggiunta anche una cappelliera che non era stata indicata dal ”. CP_1
In ogni caso osserva che, dalle risultanze processuali è emerso che, alla data del 10 febbraio 2020, le uniche criticità erano quelle relative alla carrozzeria (“graffi”) di un veicolo usato con circa 100.000 Km percorsi, rappresentate nelle riproduzioni fotografiche trasmesse alla concessionaria con pec 18 febbraio
2020 (cfr. doc. 7 fascicolo I grado ) e ribadisce che “ai fini della risoluzione del contratto nel caso CP_1 di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità dell'inadempienza deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbliga- zione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per l'effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (ex multis Cass. Civ, sez. II, n. 15052/2018).
Evidenzia ancora che il Giudice del primo grado fa poi discendere la gravità dell'inadempimento dal
“conseguente evidente ritardo in cui è incorsa la parte venditrice, non solo rispetto ad una palesata indicazione del necessitato rispetto dei termini seppur non essenziali, ribaditi peraltro nuovamente nella messa in mora 18.02.2020”. Sostiene al riguardo che dal doc.9 prodotto dall'appellato si evince che il aveva scritto al Tes_2 CP_1 in data 10 marzo 2020 il seguente messaggio, “Buongiorno mi dispiace disturbare in un momento CP_1 tanto delicato per tutti noi ma ho provato a contattarla già diverse volte per chiederle se posso mandarle le foto della vettura e informarla anche di come possiamo fare per la consegna” Dal contenuto di tale messaggio emerge quindi che il veicolo era pronto per la consegna, ripristinato secondo le disposizioni di cui alla pec a firma , ben prima del 10 marzo 2020 (data della comuni- CP_1 cazione via whatsapp ), e quindi nel pieno rispetto dei 15 giorni indicati dal cliente per Email_1 l'adempimento a mezzo della diffida ex art. 1219 c.c. Quindi riassume che il Tribunale ha individuato, a carico della concessionaria i pre- Parte_1 supposti del grave inadempimento:
(i) dapprima con riferimento alle mere imperfezioni estetiche alla carrozzeria di cui alla documentazione versata in atti;
(ii) in seconda battuta, con riferimento ad una presunta tardività nell'adempimento, ignorando che per stessa confessione del sig. , era stato proprio lui a rendersi irreperibile tanto da non permettere alla CP_1
5 concessionaria di organizzare la consegna dell'autovettura e far così decorrere, in evidente Parte_1 malafede, il termine di quindici giorni per l'adempimento.
Con riguardo, al presupposto sub i), osserva che l'invocata gravità deve essere necessariamente commi- surata tenuto conto del valore dell'intero contratto, e valutata con riferimento al già spiegato principio di proporzionalità.
Evidenzia quindi che una riparazione afferente a qualche segno di carrozzeria - che, ha richiesto un im- pegno di spesa di € 550,00 (fattura “Cars Snc” n. 63 del 26.02.2020), non può certamente ritenersi
“grave” rispetto alla compravendita di un'autovettura del convenuto prezzo di € 37.000,00. Con riguardo al profilo sub ii), osserva che non solo la concessionaria ha provato la tempestività dell'adempimento (cit. doc. 9 fasc. I grado appellato), ma, in ogni caso, il ritardo imputabile all'appellante non può ritenersi comunque tale da superare ogni ragionevole limite di tolleranza, così come stabilito dalla giurisprudenza (Cass.n.6244/1991).
Evidenzia ancora che, nei contratti a prestazioni corrispettive, è consentito sostituire, ferma restando l'i- dentità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, anche in grado d'appello, derogando al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c. (ex multis Cass. Civ. sent. n. 8234/2009) e pertanto conclude nei seguenti termini “….1) di- chiarare l'intervenuta risoluzione del contratto 11 gennaio 2020 inter partes per inadempimento impu- tabile in via esclusiva al sig. ; 2) condannare il sig. alla rifusione a favore CP_1 CP_1 di della somma di € 4.695,00 o di quella maggiore somma che dovesse maturare Parte_1 all'esito del giudizio a titolo di oneri di deposito e custodia del veicolo Land Rover Discovery, targa FP020KP, calcolati a far data dal 10 marzo 2020 sino alla vendita del bene;
3) condannare il sig.
[...]
alla rifusione a favore di dell'importo di € 7.631,12 dalla stessa corrisposto CP_1 Parte_1 in adempimento della sentenza n. 2439/2022 quali interessi calcolati ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora (09.03.2020) al saldo;
4) condannare il sig. alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 6.359,05 dalla stessa corrisposto in adempimento della sentenza n. 2439/2022
[...] quali compensi professionali;
5) condannare il sig. alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 della tassa di € 200,00 corrisposta all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza
[...]
Tribunale di Bologna n. 2439/22; 6) condannare il sig. alla rifusione a favore di CP_1 [...] della eventuale somma dovuta a titolo di svalutazione del veicolo Land Rover Discovery, Parte_1 targa FP020KP, ossia quale matematica differenza tra l'importo di € 37.000,00 pattuito quale corrispet- tivo nel contratto 11 gennaio 2020 e l'importo effettivamente incassato dalla concessionaria CP_2 con la successiva vendita del veicolo a terzi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di
[...] entrambi i gradi di giudizio”. Si è regolarmente costituito in giudizio in proprio e quale titolare dell'omonima ditta indi- CP_1 viduale, con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le se- guenti ragioni. Sul primo motivo osserva quanto segue: a) con riferimento all'asserita preparazione dell'autovettura nel rispetto dei termini contrattuali, rileva che non ha provato in alcun modo tale circostanza. Pt_1
Ribadisce che non è stata prodotta in primo grado alcuna documentazione idonea a dimostrare che l'au- tovettura fosse stata sistemata alla data concordata per la consegna o in data antecedente alla risoluzione del contratto esercitata dal signor , né i testi sentiti in causa sono stati in grado di indicare a quale CP_1 data le lavorazioni concordate sarebbero state effettuate.
6 b) sull'asserita tempestiva messa a disposizione dell'autovettura, ribadisce che al 10.02.2020, data con- cordata per la consegna, l'autovettura era priva delle sistemazioni concordate tra le parti, come risulta dalla contestazione del del 18.02.2020 (doc. 7 fasc. I grado appellato) e sino al 09.03.2020 - data
CP_1 dell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'acquirente - alcuna comunicazione di disponibilità del mezzo sistemato era pervenuta al sig. e nessuna prova contraria è stata data dalla
CP_1 convenuta in primo grado. Non può ritenersi prova il messaggio whatsapp inviato dal in data 10.03.2020 (doc. 9 fasc. I Tes_2 grado appellato); tale messaggio è stato successivo alla risoluzione del contratto da parte del e
CP_1 non è stato preceduto da alcuna comunicazione formale da parte della concessionaria;
c) quanto alle asserite nuove richieste del e all'asserita attivazione di per acconten-
CP_1 Parte_1 tare il cliente, evidenzia che anche in sede di appello, sostiene che, in data 10.02.2020, il Parte_1 sig. avrebbe rifiutato la consegna dell'auto, pretendendo nuove e diverse riparazioni rispetto a
CP_1 quelle originariamente concordate.
Rileva che tale affermazione è rimasta priva di supporto probatorio.
Difatti, contrariamente a quanto dedotto, la documentazione prodotta in giudizio dal sig. prova CP_1 invece che le sistemazioni concordate tra le parti - nella proposta di acquisto ed elencati nella mail del 09.01.2020- erano le medesime sollecitate nella messa in mora del 18.02.2020 (doc.1,2 e 7 fasc. I grado appellato); d) quanto all'asserito ripristino della carrozzeria ed al relativo costo, osserva che, solo in sede di appello, dichiara per la prima volta di aver sostenuto un costo di € 550,00 oltre IVA, come riportato dalla Pt_1 fattura n. 63/2020 della “Carrozzeria Cars Snc” che avrebbe eliminato i graffi lamentati dal veicolo. Rileva che si tratta di un'argomentazione nuova e inammissibile e comunque, è una mera unilaterale affermazione, priva di supporto probatorio, sia documentale, sia testimoniale. Evidenzia l'assoluta diligenza dell'appellato nell'esecuzione del contratto concluso in quanto, dall'esple- tata istruttoria, è emerso che il ha regolarmente e tempestivamente adempiuto alla propria obbli- CP_1 gazione;
ha atteso invano l'avverso adempimento;
lo ha sollecitato negli stessi termini richiesti in sede di sottoscrizione del contratto;
ha messo in mora la controparte contrattuale;
ha esercitato il diritto alla riso- luzione del contratto dopo lo spirare del termine assegnato in sede di messa in mora.
Sul secondo motivo rileva che erroneamente, sostiene che il suo inadempimento sarebbe consistito Pt_1 solo nella mancata “sistemazione della carrozzeria” e che quindi, nel caso di specie, non vi sarebbe stato
“uno squilibrio significativo” nell'economia complessiva del rapporto, tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art.1454 c.c.
Evidenzia al riguardo che, la sussistenza di tale squilibrio è stata dimostrata in primo grado dal e CP_1 risulta dal fatto che questi aveva integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta di vendita (doc. 3 e 4 fasc. I grado), ossia a inizio gennaio 2020, mentre, agli inizi del mese di marzo 2020 e quindi due mesi dopo, nonostante la diffida fatta, non aveva ancora eseguito la prestazione a suo carico. Pt_1
A tale riguardo rileva che non può certamente ritenersi accessoria l'omessa consegna del bene compra- venduto. Osserva che la comunicazione di risoluzione del contratto inviata dal sig. per il tramite dell'avv. CP_1
Telesi è del 09.03.2020 (doc. 8 fasc. I grado) e il venditore di ha invece Tes_2 Parte_1 inviato un messaggio whatsapp al il 10.03.2020 (doc. 9 fasc. I grado), ossia il giorno successivo CP_1 alla risoluzione contrattuale inviata a mezzo del legale il 09.03.2020.
7 La tesi dell'appellante secondo la quale le lavorazioni concordate fossero state già eseguite nei primi giorni di marzo 2020, è stata disattesa e comunque non provata. Su tale specifica domanda (cap.8 memoria dell'11.01.2021) il teste ha risposto Parte_1 Tes_1
“Non so dire la data esatta” ed anche il teste ha dichiarato “non so dire il giorno dell'ultimazione Tes_2 dei lavori”; anzi, il teste a confermato che le lavorazioni sono state eseguite, e conseguentemente Tes_1 ultimate, dopo la comunicazione del legale (09.03.2020), ossia a risoluzione del contratto già intervenuta
“i lavori sono stati eseguiti dopo la contestazione inviata tramite legale” (ossia la pec del 09.03.2020). Osserva a tale riguardo che, a fronte di una formale messa in mora, un soggetto commerciale qual è l'odierna appellante, avrebbe dovuto avere una professionalità e una diligenza tali fornire un formale riscontro scritto, mentre di ciò non vi è prova agli atti e quindi è del tutto inconferente la circostanza che nel messaggio whatsapp del 10.03.2020 (e quindi del giorno immediatamente successivo) il abbia CP_3 fatto riferimento a pregressi tentativi di contatto telefonico con il . CP_1
Evidenzia infine la novità ed inammissibilità delle domande di risoluzione del contratto per inadempi- mento del e quella per danno da svalutazione del veicolo e conclude chiedendo il rigetto del CP_1 proposto appello con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. Con riferimento all'asserita “sistemazione” dell'autovettura nel rispetto dei termini contrattuali, si osserva che dall'espletata istruttoria non è emersa la prova di quanto dedotto dall'appellante. Non solo non è stata prodotta alcuna documentazione attestante l'avvenuta “sistemazione” della carroz- zeria - quale ad esempio la citata fattura n. 63/2020 della “Carrozzeria Cars Snc” richiamata, tardiva- mente e inammissibilmente solo in questa sede - ma non è stata prodotta neppure documentazione idonea a dimostrare che, prima dello 09.03.2020, fosse stato comunicato al che l'autovettura era pronta CP_1 per la consegna, con le concordate riparazioni.
A tale fine è privo di rilievo probatorio il messaggio whatsapp inviato dal al in data Tes_2 CP_1
10.03.2020 (doc. 9 fasc. I grado appellato), appunto perché successivo alla richiesta risoluzione del con- tratto da parte del e non preceduto da alcuna comunicazione formale da parte della concessionaria. CP_1 Si osserva ancora che, contrariamente a quanto affermato da dall'espletata istruttoria non è emerso Pt_1 che il , in occasione della data del 10.02.2020, avesse rifiutato la consegna del veicolo avanzando CP_1 nuove e diverse riparazioni rispetto a quelle originariamente concordate.
Dal confronto tra le dichiarazioni testimoniali e la documentazione in atti, emerge che le sistemazioni concordate tra le parti - nella proposta di acquisto ed elencati nella mail del 09.01.2020 - fossero le me- desime sollecitate dal nella messa in mora del 18.02.2020 (doc. 1, 2 e 7 fasc. I grado appellato). CP_1 Ed ancora, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dall'espletata istruttoria è emersa l'assoluta diligenza del nell'esecuzione del contratto concluso in quanto: CP_1
a) ha regolarmente e tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione;
b) ha atteso invano l'avverso adempimento;
c) lo ha sollecitato negli stessi termini richiesti in sede di sottoscrizione del contratto;
d) ha messo in mora Pt_1
e) ha chiesto la risoluzione del contratto alla scadenza del termine assegnato in sede di messa in mora.
Non è poi fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni.
8 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'inadempimento di non può essere ritenuto di Pt_1 scarsa importanza e quindi irrilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., posto che, dall'espletata istruttoria, è emerso che il aveva pacificamente adempiuto al proprio CP_4 obbligo di pagare l'intero prezzo convenuto già entro la fine del mese di gennaio 2020 (doc. 3 e 4 fasc. I grado) , mentre, agli inizi del mese di marzo 2020 (e quindi ben due mesi dopo, nonostante la diffida ricevuta), non aveva ancora consegnato il veicolo con le “sistemazioni” concordate e non può cer- Pt_1 tamente ritenersi accessoria l'omessa consegna del bene compravenduto.
A tale riguardo si aggiunge che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non può essere condiviso quanto dichiarato dal teste addetto al settore vendita usato di ovvero che la richiesta “si- CP_3 Pt_1 stemazione” della carrozzeria - espressamente formulata dal nella proposta d'acquisto accettata CP_1 dalla concessionaria venditrice - consistesse non già nella riparazione della carrozzeria e dei vari graffi ed ammaccature pacificamente presenti sul veicolo, ma nella mera “ripulita, una rinfrescata cioè una lucidata alla carrozzeria perché era una macchina sporca ed era da un po' di tempo sul piazzale da noi.” Si osserva poi che non è stata provata la tesi sostenuta dall'appellante con riferimento all'avvenuta ese- cuzione delle lavorazioni concordate già nei primi giorni di marzo 2020.
Ciò trova conferma: a) nel fatto che, su tale specifica domanda (cap. 8, II memoria art. 186 cpc comma 6 di “Vero che Pt_1 gli ulteriori interventi richiesti dal sig. venivano ultimati i primi giorni di marzo 2020?), il CP_1 teste a risposto “Non so dire la data esatta” e il teste ha dichiarato “non so dire il giorno Tes_1 Tes_2 dell'ultimazione dei lavori”; b) nel fatto che il messaggio whatsapp inviato dal al in data 10.03.2020 (doc. 9 fasc. I Tes_2 CP_1 grado appellato) è successivo alla pec del dello 09.03.2020, contenente la dichiarata risoluzione CP_1 contrattuale;
c) nel fatto che non è stata ritualmente depositata alcuna documentazione attestante tale circostanza. Per tutti tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 4.888,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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