CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1272/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1272/2023 promossa da:
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. PALMUCCI LORENA AZZURRA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA SCHINA, 7 10143 TORINO presso il difensore avv. PALMUCCI
LORENA AZZURRA appellanti contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO e C.F._4 dell'avv. SCALISI RICCARDO ( ) PIAZZA CARLO EMANUELE II, 13 10123 C.F._5
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO PESCHIERA, 83 10138 TORINO presso il difensore avv.
SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. del 15.05.2025
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 191/2023, pubblicata il 22.3.2023, resa inter partes dal
Tribunale di Asti, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Daniele Dagna – R.G. n.
154/2021, mai notificata dalle parti, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: • Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine al cagionamento dei danni derivati dai motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare i signori e P_
, in solido tra loro, a risarcire a favore dei signori : CP_2 Parte_3
• Condannare a quanto stabilito ctu + danni morali e mancata vendita
• il danno emergente, quantificato in € € 54.960,00 e/o veriore somma da accertare in corso di causa, oltre ad interessi legali dal 18.4.2019 (data diffida doc. 3) a quello del pieno soddisfo;
i• Il danno non patrimoniale: a favore della sig.ra e sig. , quantificato in € Pt_2 Pt_1
40.000,00 e/o veriore somma ritenuta di giustizia e da accertare in corso di causa, oltre ad interessi legali a far data dalla notifica del presente atto a quello del pieno soddisfo per i motivi dedotti in narrativa;
• Il danno non patrimoniale: a favore della sig.ra da valutarsi in via equitativa e che si Pt_2 suggerisce non inferiore ad € 5.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla notifica del presente atto a quello del pieno soddisfo per i motivi dedotti in narrativa;
• Il danno da lucro cessante: € 180.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla notifica del presente atto a quello del pieno soddisfo per i motivi dedotti in narrativa;
per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata:
“Voglia L'Ecc.ma Corte d' Appello;
Contrariis reiectis;
Respingere l'appello.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri ed proprietari dell'immobile adibito a civile abitazione Parte_1 Parte_2 sito in Buttigliera D'Asti, Via Villanova n. 77 e pertinenziale locale ad uso autorimessa (acquistati nel
2010 e censiti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di Buttigliera nel Foglio 15, Part. 630,
pagina 2 di 12 piano S1- T-1, cat. A/2, e part. 629, sub. 4, piano T, cat. C/6), convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Asti i sigg.ri e , proprietari dell'immobile attiguo a Controparte_1 Controparte_2
quello degli attori e danti causa degli attori stessi in relazione alla proprietà dell'immobile appena descritto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza degli allagamenti che la loro abitazione aveva subito e della perdita dell'occasione di cedere a terzi il loro immobile.
A sostegno della domanda esponevano che l'immobile ceduto loro dai convenuti era costituito da una porzione di uno stabile in precedenza interamente di proprietà dei venditori;
che gli allagamenti erano causati da una particolare condizione dello stabile per la quale l'impedimento all'ingresso di acque dal terreno nel seminterrato della loro abitazione era garantito dal funzionamento di una pompa elettrica di estrazione delle acque posta in un pozzetto sito nella porzione d'immobile dei convenuti;
che, tuttavia, in assenza di collegamento ad una fonte di energia elettrica la pompa non poteva funzionare;
che, appunto, proprio per l'assenza di fornitura di energia alla pompa in questione, non essendo stato messo a loro disposizione un cavo elettrico, avevano avuto luogo un primo allagamento nell'aprile 2019 e poi un secondo nel novembre 2019, eventi che avevano causato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Assumevano inoltre che la descritta condizione degli immobili aveva fatto loro perdere la possibilità di cedere l'appartamento di loro proprietà ad un terzo con il quale avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita, risolto appunto in ragione della rivelazione di tale condizione al promissario acquirente.
In citazione gli attori, a fondamento della pretesa risarcitoria, deducevano la violazione da parte dei convenuti degli obblighi derivanti da servitù costituita in favore del fondo attoreo e relativa all'uso dell'impianto di aspirazione delle acque, sorta per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. a seguito di divisione e cessione di parte dell'immobile in precedenza d'integrale proprietà dei convenuti, chiedendo quindi di “accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine alla mancata attivazione della pompa sommersa adibita ad estrazione delle acque meteoriche rinvenute nella tavernetta degli esponenti e/o della mancata continua somministrazione del cavo elettrico per l'attivazione del predetto impianto e per l'effetto condannare i signori e , in solido P_ CP_2
tra loro, a risarcire” a favore degli attori i danni conseguenti ai lamentati allagamenti.
Solo con prima memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 comma sesto n. 1 c.p.c. essi avevano invece invocato l'applicazione dell'articolo 2043 c.c. ed infine in comparsa conclusionale anche dell'articolo 1669 c.c.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e chiedendo rigettarsi Controparte_1 Controparte_2
ogni avversa domanda, rilevando che le acque entrate nell'immobile attoreo non provenivano dal loro pagina 3 di 12 fondo, confermando peraltro l'esistenza del pozzetto nel proprio immobile, precisando tuttavia come non vi fosse installata una pompa fissa;
solo in occasione di forti piogge essi avevano inserito invece nel pozzetto una pompa ad immersione per evitare la risalita delle acque;
rilevavano quindi come gli stessi attori avrebbero potuto risolvere i problemi infiltrativi nel loro immobile con analogo accorgimento, precisando di non risiedere più nel proprio immobile dal 2015.
Contestavano comunque la sussistenza della servitù allegata dagli attori, rilevando di non essere gravati da alcun obbligo di natura negoziale o di altra fonte di mantenere in esercizio la predetta pompa e comunque il proprio impianto elettrico o di fornire agli attori i mezzi per mantenerlo in funzione, eccependo la decadenza e prescrizione in relazione a qualsiasi azione fondata su eventuali vizi dell'immobile venduto agli attori, contestando la sussistenza dei danni lamentati dagli attori, assumendo comunque che la responsabilità dei danni denunciato fosse unicamente da ascriversi alla stessa condotta attorea, rilevando al riguardo come gli stessi sigg.ri e avessero causato Pt_1 Pt_2
e aggravato i danni posizionando mobilia e altri beni nei locali cantina dello stabile.
Gli attori promuovevano quindi ricorso per ATP in corso di causa e la relazione conclusiva veniva acquisita quindi al giudizio.
Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con sentenza n. 191/2023 emessa in data 22.03.2023 il
Tribunale di Asti, ritenuta comunque ammissibile la domanda risarcitoria come modificata ex art. 2043
c.c. da parte degli attori, rilevava anzitutto non configurabile una servitù quale dedotta inizialmente dai sigg.ri e a mantenere in esercizio la pompa di aspirazione delle acque già installata dai Pt_1 Pt_2
sigg.ri e sul loro fondo, non essendo configurabile una servitù avente ad oggetto P_ CP_2 un'attività di facere e non di pati.
Riteneva comunque infondata ogni pretesa risarcitoria attorea, rilevando come in esito all'indagine peritale svolta in sede di A.T.P. fosse chiaramente emerso che le acque che avevano invaso l'immobile di proprietà degli attori provenivano per risalita dal terreno e non dal fondo dei convenuti, ed avevano raggiunto la quota del locale seminterrato attoreo in occasione di precipitazioni piovose particolarmente intense, anche in ragione delle condizioni del suolo e della conformazione del fabbricato. Rilevava peraltro come, in carenza di alcun obbligo, negoziale o derivante comunque da altra fonte, per i convenuti di mantenere in funzione macchinari di loro proprietà pure installati per la manutenzione dell'immobile quindi venduto, i danni lamentati dagli attori non fossero causalmente riconducibili a condotta colposa, anche omissiva, dei convenuti. Evidenziava peraltro come gli stessi attori, venuti comunque a conoscenza del rischio di possibili allagamenti per risalita di acque dal terreno almeno dall'epoca del primo evento denunciato, risalente all'aprile del 2019, non avessero adottato alcun intervento idoneo a prevenire rischi analoghi in futuro, risolvendosi ad attivarsi in sede giudiziale solo a pagina 4 di 12 seguito di ulteriore allagamento occorso nel novembre del 2019. Rilevava infine il Tribunale, anche in relazione al danno da lucro cessante denunciato dagli attori per impossibilità di vendere l'immobile pur già promesso in vendita a terzi, come i sigg.ri e non avessero mai formulato domanda Pt_1 Pt_2 alcuna di garanzia per vizi dell'immobile acquistato dei convenuti, domanda che sarebbe risultata comunque ormai prescritta. Rigettava quindi ogni domanda attorea condannando i sigg.ri e Pt_1
al rimborso delle spese del giudizio in favore dei convenuti. Pt_2
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello i sigg.ri e lamentando, Pt_1 Pt_2
con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia pronunciato in merito respingendo ogni loro pretesa senza avere esaminato gli allegati alla relazione peritale depositata dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P. e, dunque, in carenza di adeguata valutazione dello stato dei luoghi e delle risultanze probatorie in atti, in violazione del disposto normativo ex art. 115 c.p.c.
Lamentano comunque gli appellanti erronea applicazione nella sentenza impugnata del dettato normativo ex artt. 1027 e 1062 c.c., assumendo che l'impianto di estrazione delle acque meteoriche installato sul fondo servente di proprietà dei sigg.ri e sia in specie caratterizzato da P_ CP_2
un unico pozzetto di drenaggio, da intendersi posto a servizio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. anche a vantaggio del fondo attoreo, derivato per frazionamento dell'unico fondo in origine di proprietà dei soli convenuti – e quindi posseduti dallo stesso proprietario -, tenuto conto dello stato dei luoghi lasciato immutato anche a seguito di alienazione di una porzione dell'unico fondo a terzi. Rilevano al riguardo come gli stessi Vigili del fuoco, intervenuti a seguito del secondo allagamento occorso nel novembre 2019, avessero accertato che “la causa dell'allagamento dei locali dipendono dalla presenza di un pozzo presente nella casa confinante non abitata”. Assumono quindi che gli allagamenti siano conseguenti all'omessa attivazione della suddetta pompa di estrazione delle acque e che a tale condotta omissiva debbano perciò ascriversi anche i danni conseguenti.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano altresì che il Tribunale abbia ritenuto in specie non applicabile anche il dettato normativo ex artt. 1669 c.c., avendo il sig. , venditore P_ dell'immobile attoreo, provveduto direttamente alla sua costruzione, essendo in specie emerso solo a seguito degli allagamenti occorsi nel 2019 un vizio di costruzione dell'opera da imputarsi a carico del venditore-appaltatore.
Lamentano infine gli appellanti, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia altresì rigettato la stessa domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. sulla base di un'errata ricostruzione dei fatti allegati a fondamento, ritenendo non ravvisabile in specie alcun obbligo dei convenuti di mantenere in funzione l'impianto di smaltimento delle acque installato sul loro fondo e comunque una condotta dolosa o colposa dei convenuti, che pure avevano omesso di informarli in alcun modo della conformazione dei pagina 5 di 12 fondi e del relativo impianto di smaltimento delle acque e dei conseguenti rischi di allagamento, omettendo nel contempo di mantenere in esercizio la pompa di drenaggio delle acque posta a servizio dell'intero fondo originariamente unitario. Assumono quindi che i danni conseguenti ai denunciati allagamenti debbano in specie ascriversi a piena responsabilità dei convenuti in ragione della condotta omissiva assunta nella vicenda in esame. Chiedono, dunque, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa acquisizione degli allegati alla relazione peritale in atti ed ammissione delle prove già dedotte e non ammesse nel giudizio a quo, con vittoria delle spese del giudizio.
Si sono costituiti in sede di gravame i sigg.ri e , contestando che il Tribunale P_ CP_2
avesse omesso di esaminare gli allegati alla relazione peritale in atti, non ravvisandosi comunque un obbligo di puntuale motivazione in merito. Rilevano peraltro come gli attori non abbiano mai promosso in primo grado domanda di accertamento della supposta servitù dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria svolta, evidenziando altresì come la pretesa servitù non risulti comunque in specie mai trascritta e come gli appellanti non abbiano neppure contestato che non sia configurabile una servitù con obbligo per il proprietario del fondo servente di fare qualcosa e non soltanto di subire.
Rilevano inoltre che gli attori in primo grado abbiano in specie invocato la responsabilità degli attori ex art. 1669 c.c. solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente, eccependo comunque la tardività della denunzia dei supposti vizi, ben oltre un anno dopo la scoperta, e la maturata prescrizione di ogni conseguente pretesa. Rilevano peraltro come i sigg.ri e non siano comunque Pt_1 Pt_2 qualificabili quali committenti in relazione alle opere di costruzione dell'immobile poi compravenduto, compiutamente ristrutturato sin dal 1993.
Contestano infine gli appellati di aver mai assunto alcun obbligo di mantenere in funzione la pompa di smaltimento delle acque installata sul loro fondo a beneficio di quello contiguo compravenduto, non abitando ormai l'immobile in loro proprietà sin dal 2015, evidenziando peraltro come gli stessi appellanti, nel denunciare l'allagamento della tavernetta con missiva del 18.04.2019, lamentassero in effetti che la loro proprietà fosse “continuamente allagata” per omessa attivazione della suddetta pompa, assumendo che i sigg.ri e ben avrebbero potuto acquistare una diversa pompa Pt_1 Pt_2
provvedendo ad installarla autonomamente a servizio del loro fondo.
Rilevano inoltre che, almeno nel novembre del 2019, gli appellanti fossero ormai consapevoli dell'insussistenza di un sistema di drenaggio delle acque nel locale tavernetta, eccependo quindi che il danneggiamento di arredi e beni allocati nel locale sia da addebitarsi a condotta colposa degli stessi attori ex art. 1227, comma II, c.c. Gli appellati contestano comunque l'entità dei danni denunciati dalla controparte e chiedono confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
pagina 6 di 12 All'udienza di prima comparizione in sede di gravame gli appellanti desistevano tacitamente dall'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata nell'atto di impugnazione. Il Consigliere Istruttore, rilevato che non sussistevano in atti gli allegati alla relazione peritale in esito ad A.T.P. esperito tra le parti, pure acquisita agli atti del giudizio di primo grado in forza di ordinanza del Tribunale in data 28.03.2022, nulla opponendo in merito la parte appellata, sollecitava il C.T.U. a ridepositare gli allegati mancanti.
Ritenuta infine la causa matura per la decisione, disponeva ex art. 352 c.p.c. Dopo il deposito delle difese di rito la causa perviene quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che gli allegati alla relazione peritale depositata in esito a procedimento per A.T.P. promosso dagli odierni appellanti nel corso del primo giudizio, trasfusi in chiavetta USB, solo stati acquisiti agli atti del procedimento a seguito di richiesta di deposito inoltrata al C.T.U. in quella sede nominato, prontamente ottemperata dal Dott. Ing. . Detti allegati, Per_1
come descritti in calce alla relazione peritale in atti, non risultano peraltro di specifica utilità ai fini del decidere.
Nel merito deve ritenersi certamente inammissibile il primo motivo di gravame formulato dagli appellanti che, nel lamentare erronea verifica e valutazione dello stato di fatto dei due fondi attigui di rispettiva proprietà delle parti, ribadiscono la sussistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia in favore della propria unità immobiliare, da ritenersi “apparente” in considerazione del fatto che vi è un unico pozzetto di drenaggio nella porzione di interrato di proprietà degli appellati, da ritenersi perciò a servizio dello stesso fondo attiguo – dominante -, ove sarebbe presente invece un mero pozzetto più piccolo di ispezione, non idoneo a consentire l'installazione di una pompa di estrazione delle acque provenienti dal sottosuolo.
Non contestano tuttavia specificamente l'assunto centrale nella motivazione della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha puntualmente e chiaramente rilevato che “non sarebbe comunque configurabile alcun diritto di servitù, posto che il mantenere in esercizio una pompa o fornire gli strumenti necessari a tal fine integra evidentemente un obbligo di fare incompatibile con le caratteristiche della servitù che, dal lato passivo, può implicare l'obbligo di patire l'attività altrui o di non fare, ma non quello di fare. Né è del resto possibile inquadrare il comportamento preteso in una prestazione accessoria alla servitù, posto che la prestazione richiesta esaurirebbe l'obbligo senza essere accessoria ad alcun altro obbligo di patire o di non fare”.
L'assunto pare, tuttavia, dirimente ai fini del decidere e la stessa Suprema Corte ha al riguardo rilevato che “ai sensi dell'art. 1030 cod. civ., non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un "facere" del pagina 7 di 12 proprietario di quest'ultimo, perché mancherebbe in tal caso il carattere dell'obiettività, come connotato duraturo e permanente, della soggezione di un fondo all'altro” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15101 del 02/07/2014 ). “Pertanto, ove sia proposta un'azione di reintegrazione a tutela del possesso di una servitù di presa e derivazione d'acqua, lamentando il mancato deflusso dell'acqua per il rifiuto, da parte dell'obbligato, delle attività a ciò necessarie (nella specie: di azionare la pompa elettrica e di aprire la saracinesca), è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita, l'accertamento dell'esistenza di un titolo legale o convenzionale idoneo a ricondurre la suindicata attività ad una fattispecie complessa, costituita da una servitù prediale con obligatio propter rem ad essa strumentalmente collegata” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4011 del 18/06/1981 ).
E tuttavia in specie l'atto di compravendita stipulato tra le parti per il trasferimento dell'immobile ora in proprietà degli appellanti non reca in specie previsione alcuna in merito.
Radicalmente infondato, e finanche del pari inammissibile, risulta del resto anche il secondo motivo di gravame in esame, con cui gli appellanti invocano in specie la responsabilità degli appellati in relazione agli allagamenti denunciati ex art. 1669 c.c., evidenziando “la qualità di costruttore e venditore del sig. , nonché il grave difetto ed il pericolo di rovina dell'intero fabbricato, P_
sicuramente evitabile laddove parte attrice fosse stata informata tempestivamente dal venditore della conformazione dei luoghi e dai rischi di allagamento o quanto meno qualora i convenuti avessero concesso tempestivamente ai sig. l'utilizzo della pompa di estrazione acque”. Parte_4
Anche al riguardo, infatti, gli appellanti non hanno specificamente contestato quanto chiaramente rilevato nella pronuncia gravata, con cui il Tribunale ha evidenziato che “gli attori non hanno infatti dedotto di essere committenti dell'opera, né che i convenuti fossero venditori-costruttori dell'immobile, né hanno indicato la sussistenza di pericolo di rovina o gravi difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Il fabbricato, comunque, risulta essere stato realizzato all'inizio degli anni 90 del secolo scorso”.
Risulta in effetti, dall'esame della relazione peritale prodotta dagli stessi attori in primo grado che
“l'immobile – ove sono comprese le unità abitative di rispettiva proprietà delle parti è stato - realizzato inizio anni 90 mediante la demolizione totale di un cascinale agricolo e la ricostruzione totale”. Inoltre
“da ricerche presso gli uffici tecnici comunali di BUTTIGLIERA D'ASTI, presso il catasto di ASTI e dalla lettura degli atti notarili si evince che le costruzioni abbiano avuto inizio nel 1990”. Risulta in specie che l'immobile è stato riguardato dalle seguenti:
“PRATICHE EDILIZIE ABITAZIONE
1. IMMOBILE COSTRUITO ANTE SETTEMBRE 1967
pagina 8 di 12 2. CONCESSIONE EDILIZIA N.39/90 DEL 30/07/1990 ONEROSA “OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B, CON RECUPERO DI FABBRICATO RURALE IN
ABITAZIONE CIVILE.
3. CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N.50/91 DEL 10/08/1991 ONEROSA “OPERE GIA'
REALIZZATE IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 39/90
DEL 30/07/1990”.
4. PROROGA 12/94 DEL 26/04/1994 INERENTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 39/90, LA
COMMISSIONE DILIZIA ESPRIME PARERE CONTRARIO
5. CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE 22/94 DEL 18/04/1994 GRATUITA “2° VARIANTE
IN CORSO
D'OPERA ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 39/90 DEL 30/07/1990”.
6. ABITABILITA' DEL 03/02/1998”.
E, dunque, in nessun modo gli appellanti potrebbero fondatamente invocare la tutela ex art. 1669 c.c., peraltro tardivamente allegata in primo grado in comparsa conclusionale, non essendo i committenti delle opere di ristrutturazione eseguite dal sig. , ampiamente concluse comunque oltre un P_
decennio prima del trasferimento ai sigg.ri e di una delle unità immobiliari comprese Pt_1 Pt_2 nell'immobile in questione.
Parimenti infondato risulta del resto anche il terzo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti, nel lamentare che, anche ai fini del rigetto della domanda attorea formulata ex art. 2043 c.c., il Tribunale abbia erroneamente valutato lo stato di fatto dell'immobile in questione, posto che il sig.
, di professione costruttore edile ed autore delle opere di ristrutturazione come sopra eseguite, P_
nonostante avesse “piena conoscenza dello stato dei luoghi, non ha mai informato gli esponenti del rischio allagamento e della necessità quindi di dotarsi di un proprio impianto di smaltimento acque. I signori hanno scoperto il tutto ad aprile 2019 a seguito del primo allagamento”. Pt_1
Rileva la Corte che la prospettazione esposta dagli appellanti in sede di impugnazione risulta in effetti diversa, e del tutto nuova, rispetto a quella esposta nell'atto di citazione in primo grado, ove allegavano che “l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è stato predisposto, sul fondo dominante dei signori da questi ultimi, a favore di entrambe le proprietà immobiliari delle Parte_5
odierne parti processuali, già prima del rogito notarile stipulato in data 15.1.2010; l'impianto in oggetto
è da considerarsi una servitù nascente dalla destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., costituita volontariamente dai convenuti Gli odierni convenuti sono pienamente consapevoli che la mancata attivazione della pompa di estrazione delle acque o la mancata somministrazione del cavo elettrico è causa di allagamenti e danni alla proprietà privata dei deducenti;
pertanto è interesse degli pagina 9 di 12 esponenti domandare il risarcimento dei danni di tutti i beni descritti nei capi che precedono, in virtù dell'art. 2043 cod. civ.
La doglianza in esame è comunque infondata. Da un lato infatti, non essendo neppure configurabile, per le considerazioni esposte, una servitù a contenuto positivo, costitutiva di un obbligo di attivazione della pompa di smaltimento delle acque installata sul fondo degli appellati anche a favore dell'immobile di proprietà attorea, non è dato ravvisare in specie una condotta dei sigg.ri e P_
lesiva di alcun diritto degli appellanti. Dall'altro paiono comunque insuperati – e neppure Parte_6
contestati specificamente - i rilievi esposti dal Giudice a quo, secondo cui, “come pacifico in causa e comunque accertato in sede di consulenza tecnica in ATP, le acque che allagarono l'immobile attoreo non provengono dal fondo dei convenuti, ma sono acque risalite dal terreno su cui sorge l'intero fabbricato che possono raggiungere la quota del locale seminterrato in ragione dell'importanza delle precipitazioni, delle condizioni del terreno e delle modalità costruttive dell'immobile (cfr. pag 12 rel CTU: “Da tali assunti ne deriva consequenzialmente che la copiosa immissione d'acqua all'interno dei locali interrati di entrambe le unità oggetto di Accertamento Tecnico sia dovuta necessariamente al comportamento del terreno rispetto agli eventi atmosferici in quanto, l'impossibilità di drenare in profondità le acque meteoriche a causa della presenza di molteplici strati più o meno impermeabili, provocherebbe una rapida saturazione degli stessi che a sua volta comporterebbe inevitabilmente un fenomeno di risalita prima attraverso il vespaio areato, dotato per sua natura di una tessitura sufficientemente grossolana tale da non impedirne il passaggio e poi attraverso la pavimentazione e/o gli eventuali pozzetti”).
A fronte di tale situazione di fatto, gli attori non hanno però spiegato domanda risarcitoria fondata sulla garanzia per vizi del bene compravenduto, la quale sarebbe del resto incorsa in decadenza e prescrizione stanti la data di acquisto e consegna del bene (2010) e la scoperta dei vizi (al più tardi aprile 2019 – doc. 3 attoreo), ma hanno fondato le loro pretese sul contegno dei convenuti, in tesi antigiuridico e colposo, consistito nel non aver mantenuto nel tempo in esercizio l'impianto di estrazione delle acque e non aver fornito agli attori gli strumenti necessari a farlo funzionare allacciandolo ad una fonte di energia elettrica in loro possesso.
Nel caso di specie, tuttavia, a parte l'inziale deduzione circa la sussistenza di un diritto di servitù poi abbandonata e comunque – come sopra osservato – infondata, non risulta neppure indicata la fonte dell'obbligo per i convenuti di mantenere in esercizio il sistema di drenaggio delle acque o fornire agli attori gli strumenti necessari ad alimentarlo. (…) Un simile obbligo, del resto, non si può ritenere sorto solo perché in origine l'impianto in tesi approntato dai convenuti era utile ad entrambi i beni immobili.
Il venditore di un bene non può infatti essere obbligato anche dopo la vendita e indefinitamente a pagina 10 di 12 mantenere in esercizio forniture o macchinari che precedentemente aveva posto a servizio del bene di sua proprietà.
Al contrario grava sul compratore il rischio della mancata manutenzione o imperfetta gestione del bene acquistato eventualmente munendosi degli strumenti necessari o apportando le modifiche necessarie al bene, salvo il diritto di far valere nei termini la garanzia cui il venditore è tenuto per legge in ordine ai vizi e difetti della cosa, anche a distanza dalla consegna in caso di vizi non facilmente riconoscibili od occulti” ( v. sentenza impugnata, pagg. 4-5 ).
Parimenti, rileva la Corte, ogni obbligo di informativa sullo stato dell'immobile compravenduto non potrebbe che nascere dallo stesso contratto di compravendita tra le parti, ma la domanda attorea non risulta formulata in termini di garanzia negoziale, né la generica diffida inviata dal legale degli odierni appellanti alla controparte con raccomandata in data 18.04.2019 potrebbe valere al fine quale atto di interruzione della prescrizione, al limite decennale, tempestivamente eccepita dai convenuti in sede di costituzione in primo grado in relazione ad eventuali pretese attoree comunque correlate al contratto intercorso tra le parti.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori intermedi tra quelli medio-bassi dei parametri normativi in vigore – secondo criterio già applicato dal Tribunale - e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia – compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 -, alla sua modesta complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 191/2023 depositata dal Tribunale di Asti in data 22.03.2023;
2) Condanna gli appellanti in solido a rimborsare in favore della parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 11.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 11 di 12 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Consigliere est
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1272/2023 promossa da:
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. PALMUCCI LORENA AZZURRA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA SCHINA, 7 10143 TORINO presso il difensore avv. PALMUCCI
LORENA AZZURRA appellanti contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO e C.F._4 dell'avv. SCALISI RICCARDO ( ) PIAZZA CARLO EMANUELE II, 13 10123 C.F._5
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO PESCHIERA, 83 10138 TORINO presso il difensore avv.
SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. del 15.05.2025
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 191/2023, pubblicata il 22.3.2023, resa inter partes dal
Tribunale di Asti, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Daniele Dagna – R.G. n.
154/2021, mai notificata dalle parti, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: • Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine al cagionamento dei danni derivati dai motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare i signori e P_
, in solido tra loro, a risarcire a favore dei signori : CP_2 Parte_3
• Condannare a quanto stabilito ctu + danni morali e mancata vendita
• il danno emergente, quantificato in € € 54.960,00 e/o veriore somma da accertare in corso di causa, oltre ad interessi legali dal 18.4.2019 (data diffida doc. 3) a quello del pieno soddisfo;
i• Il danno non patrimoniale: a favore della sig.ra e sig. , quantificato in € Pt_2 Pt_1
40.000,00 e/o veriore somma ritenuta di giustizia e da accertare in corso di causa, oltre ad interessi legali a far data dalla notifica del presente atto a quello del pieno soddisfo per i motivi dedotti in narrativa;
• Il danno non patrimoniale: a favore della sig.ra da valutarsi in via equitativa e che si Pt_2 suggerisce non inferiore ad € 5.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla notifica del presente atto a quello del pieno soddisfo per i motivi dedotti in narrativa;
• Il danno da lucro cessante: € 180.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla notifica del presente atto a quello del pieno soddisfo per i motivi dedotti in narrativa;
per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata:
“Voglia L'Ecc.ma Corte d' Appello;
Contrariis reiectis;
Respingere l'appello.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri ed proprietari dell'immobile adibito a civile abitazione Parte_1 Parte_2 sito in Buttigliera D'Asti, Via Villanova n. 77 e pertinenziale locale ad uso autorimessa (acquistati nel
2010 e censiti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di Buttigliera nel Foglio 15, Part. 630,
pagina 2 di 12 piano S1- T-1, cat. A/2, e part. 629, sub. 4, piano T, cat. C/6), convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Asti i sigg.ri e , proprietari dell'immobile attiguo a Controparte_1 Controparte_2
quello degli attori e danti causa degli attori stessi in relazione alla proprietà dell'immobile appena descritto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza degli allagamenti che la loro abitazione aveva subito e della perdita dell'occasione di cedere a terzi il loro immobile.
A sostegno della domanda esponevano che l'immobile ceduto loro dai convenuti era costituito da una porzione di uno stabile in precedenza interamente di proprietà dei venditori;
che gli allagamenti erano causati da una particolare condizione dello stabile per la quale l'impedimento all'ingresso di acque dal terreno nel seminterrato della loro abitazione era garantito dal funzionamento di una pompa elettrica di estrazione delle acque posta in un pozzetto sito nella porzione d'immobile dei convenuti;
che, tuttavia, in assenza di collegamento ad una fonte di energia elettrica la pompa non poteva funzionare;
che, appunto, proprio per l'assenza di fornitura di energia alla pompa in questione, non essendo stato messo a loro disposizione un cavo elettrico, avevano avuto luogo un primo allagamento nell'aprile 2019 e poi un secondo nel novembre 2019, eventi che avevano causato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Assumevano inoltre che la descritta condizione degli immobili aveva fatto loro perdere la possibilità di cedere l'appartamento di loro proprietà ad un terzo con il quale avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita, risolto appunto in ragione della rivelazione di tale condizione al promissario acquirente.
In citazione gli attori, a fondamento della pretesa risarcitoria, deducevano la violazione da parte dei convenuti degli obblighi derivanti da servitù costituita in favore del fondo attoreo e relativa all'uso dell'impianto di aspirazione delle acque, sorta per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. a seguito di divisione e cessione di parte dell'immobile in precedenza d'integrale proprietà dei convenuti, chiedendo quindi di “accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine alla mancata attivazione della pompa sommersa adibita ad estrazione delle acque meteoriche rinvenute nella tavernetta degli esponenti e/o della mancata continua somministrazione del cavo elettrico per l'attivazione del predetto impianto e per l'effetto condannare i signori e , in solido P_ CP_2
tra loro, a risarcire” a favore degli attori i danni conseguenti ai lamentati allagamenti.
Solo con prima memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 comma sesto n. 1 c.p.c. essi avevano invece invocato l'applicazione dell'articolo 2043 c.c. ed infine in comparsa conclusionale anche dell'articolo 1669 c.c.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e chiedendo rigettarsi Controparte_1 Controparte_2
ogni avversa domanda, rilevando che le acque entrate nell'immobile attoreo non provenivano dal loro pagina 3 di 12 fondo, confermando peraltro l'esistenza del pozzetto nel proprio immobile, precisando tuttavia come non vi fosse installata una pompa fissa;
solo in occasione di forti piogge essi avevano inserito invece nel pozzetto una pompa ad immersione per evitare la risalita delle acque;
rilevavano quindi come gli stessi attori avrebbero potuto risolvere i problemi infiltrativi nel loro immobile con analogo accorgimento, precisando di non risiedere più nel proprio immobile dal 2015.
Contestavano comunque la sussistenza della servitù allegata dagli attori, rilevando di non essere gravati da alcun obbligo di natura negoziale o di altra fonte di mantenere in esercizio la predetta pompa e comunque il proprio impianto elettrico o di fornire agli attori i mezzi per mantenerlo in funzione, eccependo la decadenza e prescrizione in relazione a qualsiasi azione fondata su eventuali vizi dell'immobile venduto agli attori, contestando la sussistenza dei danni lamentati dagli attori, assumendo comunque che la responsabilità dei danni denunciato fosse unicamente da ascriversi alla stessa condotta attorea, rilevando al riguardo come gli stessi sigg.ri e avessero causato Pt_1 Pt_2
e aggravato i danni posizionando mobilia e altri beni nei locali cantina dello stabile.
Gli attori promuovevano quindi ricorso per ATP in corso di causa e la relazione conclusiva veniva acquisita quindi al giudizio.
Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con sentenza n. 191/2023 emessa in data 22.03.2023 il
Tribunale di Asti, ritenuta comunque ammissibile la domanda risarcitoria come modificata ex art. 2043
c.c. da parte degli attori, rilevava anzitutto non configurabile una servitù quale dedotta inizialmente dai sigg.ri e a mantenere in esercizio la pompa di aspirazione delle acque già installata dai Pt_1 Pt_2
sigg.ri e sul loro fondo, non essendo configurabile una servitù avente ad oggetto P_ CP_2 un'attività di facere e non di pati.
Riteneva comunque infondata ogni pretesa risarcitoria attorea, rilevando come in esito all'indagine peritale svolta in sede di A.T.P. fosse chiaramente emerso che le acque che avevano invaso l'immobile di proprietà degli attori provenivano per risalita dal terreno e non dal fondo dei convenuti, ed avevano raggiunto la quota del locale seminterrato attoreo in occasione di precipitazioni piovose particolarmente intense, anche in ragione delle condizioni del suolo e della conformazione del fabbricato. Rilevava peraltro come, in carenza di alcun obbligo, negoziale o derivante comunque da altra fonte, per i convenuti di mantenere in funzione macchinari di loro proprietà pure installati per la manutenzione dell'immobile quindi venduto, i danni lamentati dagli attori non fossero causalmente riconducibili a condotta colposa, anche omissiva, dei convenuti. Evidenziava peraltro come gli stessi attori, venuti comunque a conoscenza del rischio di possibili allagamenti per risalita di acque dal terreno almeno dall'epoca del primo evento denunciato, risalente all'aprile del 2019, non avessero adottato alcun intervento idoneo a prevenire rischi analoghi in futuro, risolvendosi ad attivarsi in sede giudiziale solo a pagina 4 di 12 seguito di ulteriore allagamento occorso nel novembre del 2019. Rilevava infine il Tribunale, anche in relazione al danno da lucro cessante denunciato dagli attori per impossibilità di vendere l'immobile pur già promesso in vendita a terzi, come i sigg.ri e non avessero mai formulato domanda Pt_1 Pt_2 alcuna di garanzia per vizi dell'immobile acquistato dei convenuti, domanda che sarebbe risultata comunque ormai prescritta. Rigettava quindi ogni domanda attorea condannando i sigg.ri e Pt_1
al rimborso delle spese del giudizio in favore dei convenuti. Pt_2
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello i sigg.ri e lamentando, Pt_1 Pt_2
con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia pronunciato in merito respingendo ogni loro pretesa senza avere esaminato gli allegati alla relazione peritale depositata dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P. e, dunque, in carenza di adeguata valutazione dello stato dei luoghi e delle risultanze probatorie in atti, in violazione del disposto normativo ex art. 115 c.p.c.
Lamentano comunque gli appellanti erronea applicazione nella sentenza impugnata del dettato normativo ex artt. 1027 e 1062 c.c., assumendo che l'impianto di estrazione delle acque meteoriche installato sul fondo servente di proprietà dei sigg.ri e sia in specie caratterizzato da P_ CP_2
un unico pozzetto di drenaggio, da intendersi posto a servizio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. anche a vantaggio del fondo attoreo, derivato per frazionamento dell'unico fondo in origine di proprietà dei soli convenuti – e quindi posseduti dallo stesso proprietario -, tenuto conto dello stato dei luoghi lasciato immutato anche a seguito di alienazione di una porzione dell'unico fondo a terzi. Rilevano al riguardo come gli stessi Vigili del fuoco, intervenuti a seguito del secondo allagamento occorso nel novembre 2019, avessero accertato che “la causa dell'allagamento dei locali dipendono dalla presenza di un pozzo presente nella casa confinante non abitata”. Assumono quindi che gli allagamenti siano conseguenti all'omessa attivazione della suddetta pompa di estrazione delle acque e che a tale condotta omissiva debbano perciò ascriversi anche i danni conseguenti.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano altresì che il Tribunale abbia ritenuto in specie non applicabile anche il dettato normativo ex artt. 1669 c.c., avendo il sig. , venditore P_ dell'immobile attoreo, provveduto direttamente alla sua costruzione, essendo in specie emerso solo a seguito degli allagamenti occorsi nel 2019 un vizio di costruzione dell'opera da imputarsi a carico del venditore-appaltatore.
Lamentano infine gli appellanti, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia altresì rigettato la stessa domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. sulla base di un'errata ricostruzione dei fatti allegati a fondamento, ritenendo non ravvisabile in specie alcun obbligo dei convenuti di mantenere in funzione l'impianto di smaltimento delle acque installato sul loro fondo e comunque una condotta dolosa o colposa dei convenuti, che pure avevano omesso di informarli in alcun modo della conformazione dei pagina 5 di 12 fondi e del relativo impianto di smaltimento delle acque e dei conseguenti rischi di allagamento, omettendo nel contempo di mantenere in esercizio la pompa di drenaggio delle acque posta a servizio dell'intero fondo originariamente unitario. Assumono quindi che i danni conseguenti ai denunciati allagamenti debbano in specie ascriversi a piena responsabilità dei convenuti in ragione della condotta omissiva assunta nella vicenda in esame. Chiedono, dunque, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa acquisizione degli allegati alla relazione peritale in atti ed ammissione delle prove già dedotte e non ammesse nel giudizio a quo, con vittoria delle spese del giudizio.
Si sono costituiti in sede di gravame i sigg.ri e , contestando che il Tribunale P_ CP_2
avesse omesso di esaminare gli allegati alla relazione peritale in atti, non ravvisandosi comunque un obbligo di puntuale motivazione in merito. Rilevano peraltro come gli attori non abbiano mai promosso in primo grado domanda di accertamento della supposta servitù dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria svolta, evidenziando altresì come la pretesa servitù non risulti comunque in specie mai trascritta e come gli appellanti non abbiano neppure contestato che non sia configurabile una servitù con obbligo per il proprietario del fondo servente di fare qualcosa e non soltanto di subire.
Rilevano inoltre che gli attori in primo grado abbiano in specie invocato la responsabilità degli attori ex art. 1669 c.c. solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente, eccependo comunque la tardività della denunzia dei supposti vizi, ben oltre un anno dopo la scoperta, e la maturata prescrizione di ogni conseguente pretesa. Rilevano peraltro come i sigg.ri e non siano comunque Pt_1 Pt_2 qualificabili quali committenti in relazione alle opere di costruzione dell'immobile poi compravenduto, compiutamente ristrutturato sin dal 1993.
Contestano infine gli appellati di aver mai assunto alcun obbligo di mantenere in funzione la pompa di smaltimento delle acque installata sul loro fondo a beneficio di quello contiguo compravenduto, non abitando ormai l'immobile in loro proprietà sin dal 2015, evidenziando peraltro come gli stessi appellanti, nel denunciare l'allagamento della tavernetta con missiva del 18.04.2019, lamentassero in effetti che la loro proprietà fosse “continuamente allagata” per omessa attivazione della suddetta pompa, assumendo che i sigg.ri e ben avrebbero potuto acquistare una diversa pompa Pt_1 Pt_2
provvedendo ad installarla autonomamente a servizio del loro fondo.
Rilevano inoltre che, almeno nel novembre del 2019, gli appellanti fossero ormai consapevoli dell'insussistenza di un sistema di drenaggio delle acque nel locale tavernetta, eccependo quindi che il danneggiamento di arredi e beni allocati nel locale sia da addebitarsi a condotta colposa degli stessi attori ex art. 1227, comma II, c.c. Gli appellati contestano comunque l'entità dei danni denunciati dalla controparte e chiedono confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
pagina 6 di 12 All'udienza di prima comparizione in sede di gravame gli appellanti desistevano tacitamente dall'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata nell'atto di impugnazione. Il Consigliere Istruttore, rilevato che non sussistevano in atti gli allegati alla relazione peritale in esito ad A.T.P. esperito tra le parti, pure acquisita agli atti del giudizio di primo grado in forza di ordinanza del Tribunale in data 28.03.2022, nulla opponendo in merito la parte appellata, sollecitava il C.T.U. a ridepositare gli allegati mancanti.
Ritenuta infine la causa matura per la decisione, disponeva ex art. 352 c.p.c. Dopo il deposito delle difese di rito la causa perviene quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che gli allegati alla relazione peritale depositata in esito a procedimento per A.T.P. promosso dagli odierni appellanti nel corso del primo giudizio, trasfusi in chiavetta USB, solo stati acquisiti agli atti del procedimento a seguito di richiesta di deposito inoltrata al C.T.U. in quella sede nominato, prontamente ottemperata dal Dott. Ing. . Detti allegati, Per_1
come descritti in calce alla relazione peritale in atti, non risultano peraltro di specifica utilità ai fini del decidere.
Nel merito deve ritenersi certamente inammissibile il primo motivo di gravame formulato dagli appellanti che, nel lamentare erronea verifica e valutazione dello stato di fatto dei due fondi attigui di rispettiva proprietà delle parti, ribadiscono la sussistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia in favore della propria unità immobiliare, da ritenersi “apparente” in considerazione del fatto che vi è un unico pozzetto di drenaggio nella porzione di interrato di proprietà degli appellati, da ritenersi perciò a servizio dello stesso fondo attiguo – dominante -, ove sarebbe presente invece un mero pozzetto più piccolo di ispezione, non idoneo a consentire l'installazione di una pompa di estrazione delle acque provenienti dal sottosuolo.
Non contestano tuttavia specificamente l'assunto centrale nella motivazione della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha puntualmente e chiaramente rilevato che “non sarebbe comunque configurabile alcun diritto di servitù, posto che il mantenere in esercizio una pompa o fornire gli strumenti necessari a tal fine integra evidentemente un obbligo di fare incompatibile con le caratteristiche della servitù che, dal lato passivo, può implicare l'obbligo di patire l'attività altrui o di non fare, ma non quello di fare. Né è del resto possibile inquadrare il comportamento preteso in una prestazione accessoria alla servitù, posto che la prestazione richiesta esaurirebbe l'obbligo senza essere accessoria ad alcun altro obbligo di patire o di non fare”.
L'assunto pare, tuttavia, dirimente ai fini del decidere e la stessa Suprema Corte ha al riguardo rilevato che “ai sensi dell'art. 1030 cod. civ., non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un "facere" del pagina 7 di 12 proprietario di quest'ultimo, perché mancherebbe in tal caso il carattere dell'obiettività, come connotato duraturo e permanente, della soggezione di un fondo all'altro” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15101 del 02/07/2014 ). “Pertanto, ove sia proposta un'azione di reintegrazione a tutela del possesso di una servitù di presa e derivazione d'acqua, lamentando il mancato deflusso dell'acqua per il rifiuto, da parte dell'obbligato, delle attività a ciò necessarie (nella specie: di azionare la pompa elettrica e di aprire la saracinesca), è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita, l'accertamento dell'esistenza di un titolo legale o convenzionale idoneo a ricondurre la suindicata attività ad una fattispecie complessa, costituita da una servitù prediale con obligatio propter rem ad essa strumentalmente collegata” ( Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4011 del 18/06/1981 ).
E tuttavia in specie l'atto di compravendita stipulato tra le parti per il trasferimento dell'immobile ora in proprietà degli appellanti non reca in specie previsione alcuna in merito.
Radicalmente infondato, e finanche del pari inammissibile, risulta del resto anche il secondo motivo di gravame in esame, con cui gli appellanti invocano in specie la responsabilità degli appellati in relazione agli allagamenti denunciati ex art. 1669 c.c., evidenziando “la qualità di costruttore e venditore del sig. , nonché il grave difetto ed il pericolo di rovina dell'intero fabbricato, P_
sicuramente evitabile laddove parte attrice fosse stata informata tempestivamente dal venditore della conformazione dei luoghi e dai rischi di allagamento o quanto meno qualora i convenuti avessero concesso tempestivamente ai sig. l'utilizzo della pompa di estrazione acque”. Parte_4
Anche al riguardo, infatti, gli appellanti non hanno specificamente contestato quanto chiaramente rilevato nella pronuncia gravata, con cui il Tribunale ha evidenziato che “gli attori non hanno infatti dedotto di essere committenti dell'opera, né che i convenuti fossero venditori-costruttori dell'immobile, né hanno indicato la sussistenza di pericolo di rovina o gravi difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Il fabbricato, comunque, risulta essere stato realizzato all'inizio degli anni 90 del secolo scorso”.
Risulta in effetti, dall'esame della relazione peritale prodotta dagli stessi attori in primo grado che
“l'immobile – ove sono comprese le unità abitative di rispettiva proprietà delle parti è stato - realizzato inizio anni 90 mediante la demolizione totale di un cascinale agricolo e la ricostruzione totale”. Inoltre
“da ricerche presso gli uffici tecnici comunali di BUTTIGLIERA D'ASTI, presso il catasto di ASTI e dalla lettura degli atti notarili si evince che le costruzioni abbiano avuto inizio nel 1990”. Risulta in specie che l'immobile è stato riguardato dalle seguenti:
“PRATICHE EDILIZIE ABITAZIONE
1. IMMOBILE COSTRUITO ANTE SETTEMBRE 1967
pagina 8 di 12 2. CONCESSIONE EDILIZIA N.39/90 DEL 30/07/1990 ONEROSA “OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B, CON RECUPERO DI FABBRICATO RURALE IN
ABITAZIONE CIVILE.
3. CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N.50/91 DEL 10/08/1991 ONEROSA “OPERE GIA'
REALIZZATE IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 39/90
DEL 30/07/1990”.
4. PROROGA 12/94 DEL 26/04/1994 INERENTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 39/90, LA
COMMISSIONE DILIZIA ESPRIME PARERE CONTRARIO
5. CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE 22/94 DEL 18/04/1994 GRATUITA “2° VARIANTE
IN CORSO
D'OPERA ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 39/90 DEL 30/07/1990”.
6. ABITABILITA' DEL 03/02/1998”.
E, dunque, in nessun modo gli appellanti potrebbero fondatamente invocare la tutela ex art. 1669 c.c., peraltro tardivamente allegata in primo grado in comparsa conclusionale, non essendo i committenti delle opere di ristrutturazione eseguite dal sig. , ampiamente concluse comunque oltre un P_
decennio prima del trasferimento ai sigg.ri e di una delle unità immobiliari comprese Pt_1 Pt_2 nell'immobile in questione.
Parimenti infondato risulta del resto anche il terzo motivo di gravame formulato dagli odierni appellanti, nel lamentare che, anche ai fini del rigetto della domanda attorea formulata ex art. 2043 c.c., il Tribunale abbia erroneamente valutato lo stato di fatto dell'immobile in questione, posto che il sig.
, di professione costruttore edile ed autore delle opere di ristrutturazione come sopra eseguite, P_
nonostante avesse “piena conoscenza dello stato dei luoghi, non ha mai informato gli esponenti del rischio allagamento e della necessità quindi di dotarsi di un proprio impianto di smaltimento acque. I signori hanno scoperto il tutto ad aprile 2019 a seguito del primo allagamento”. Pt_1
Rileva la Corte che la prospettazione esposta dagli appellanti in sede di impugnazione risulta in effetti diversa, e del tutto nuova, rispetto a quella esposta nell'atto di citazione in primo grado, ove allegavano che “l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è stato predisposto, sul fondo dominante dei signori da questi ultimi, a favore di entrambe le proprietà immobiliari delle Parte_5
odierne parti processuali, già prima del rogito notarile stipulato in data 15.1.2010; l'impianto in oggetto
è da considerarsi una servitù nascente dalla destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., costituita volontariamente dai convenuti Gli odierni convenuti sono pienamente consapevoli che la mancata attivazione della pompa di estrazione delle acque o la mancata somministrazione del cavo elettrico è causa di allagamenti e danni alla proprietà privata dei deducenti;
pertanto è interesse degli pagina 9 di 12 esponenti domandare il risarcimento dei danni di tutti i beni descritti nei capi che precedono, in virtù dell'art. 2043 cod. civ.
La doglianza in esame è comunque infondata. Da un lato infatti, non essendo neppure configurabile, per le considerazioni esposte, una servitù a contenuto positivo, costitutiva di un obbligo di attivazione della pompa di smaltimento delle acque installata sul fondo degli appellati anche a favore dell'immobile di proprietà attorea, non è dato ravvisare in specie una condotta dei sigg.ri e P_
lesiva di alcun diritto degli appellanti. Dall'altro paiono comunque insuperati – e neppure Parte_6
contestati specificamente - i rilievi esposti dal Giudice a quo, secondo cui, “come pacifico in causa e comunque accertato in sede di consulenza tecnica in ATP, le acque che allagarono l'immobile attoreo non provengono dal fondo dei convenuti, ma sono acque risalite dal terreno su cui sorge l'intero fabbricato che possono raggiungere la quota del locale seminterrato in ragione dell'importanza delle precipitazioni, delle condizioni del terreno e delle modalità costruttive dell'immobile (cfr. pag 12 rel CTU: “Da tali assunti ne deriva consequenzialmente che la copiosa immissione d'acqua all'interno dei locali interrati di entrambe le unità oggetto di Accertamento Tecnico sia dovuta necessariamente al comportamento del terreno rispetto agli eventi atmosferici in quanto, l'impossibilità di drenare in profondità le acque meteoriche a causa della presenza di molteplici strati più o meno impermeabili, provocherebbe una rapida saturazione degli stessi che a sua volta comporterebbe inevitabilmente un fenomeno di risalita prima attraverso il vespaio areato, dotato per sua natura di una tessitura sufficientemente grossolana tale da non impedirne il passaggio e poi attraverso la pavimentazione e/o gli eventuali pozzetti”).
A fronte di tale situazione di fatto, gli attori non hanno però spiegato domanda risarcitoria fondata sulla garanzia per vizi del bene compravenduto, la quale sarebbe del resto incorsa in decadenza e prescrizione stanti la data di acquisto e consegna del bene (2010) e la scoperta dei vizi (al più tardi aprile 2019 – doc. 3 attoreo), ma hanno fondato le loro pretese sul contegno dei convenuti, in tesi antigiuridico e colposo, consistito nel non aver mantenuto nel tempo in esercizio l'impianto di estrazione delle acque e non aver fornito agli attori gli strumenti necessari a farlo funzionare allacciandolo ad una fonte di energia elettrica in loro possesso.
Nel caso di specie, tuttavia, a parte l'inziale deduzione circa la sussistenza di un diritto di servitù poi abbandonata e comunque – come sopra osservato – infondata, non risulta neppure indicata la fonte dell'obbligo per i convenuti di mantenere in esercizio il sistema di drenaggio delle acque o fornire agli attori gli strumenti necessari ad alimentarlo. (…) Un simile obbligo, del resto, non si può ritenere sorto solo perché in origine l'impianto in tesi approntato dai convenuti era utile ad entrambi i beni immobili.
Il venditore di un bene non può infatti essere obbligato anche dopo la vendita e indefinitamente a pagina 10 di 12 mantenere in esercizio forniture o macchinari che precedentemente aveva posto a servizio del bene di sua proprietà.
Al contrario grava sul compratore il rischio della mancata manutenzione o imperfetta gestione del bene acquistato eventualmente munendosi degli strumenti necessari o apportando le modifiche necessarie al bene, salvo il diritto di far valere nei termini la garanzia cui il venditore è tenuto per legge in ordine ai vizi e difetti della cosa, anche a distanza dalla consegna in caso di vizi non facilmente riconoscibili od occulti” ( v. sentenza impugnata, pagg. 4-5 ).
Parimenti, rileva la Corte, ogni obbligo di informativa sullo stato dell'immobile compravenduto non potrebbe che nascere dallo stesso contratto di compravendita tra le parti, ma la domanda attorea non risulta formulata in termini di garanzia negoziale, né la generica diffida inviata dal legale degli odierni appellanti alla controparte con raccomandata in data 18.04.2019 potrebbe valere al fine quale atto di interruzione della prescrizione, al limite decennale, tempestivamente eccepita dai convenuti in sede di costituzione in primo grado in relazione ad eventuali pretese attoree comunque correlate al contratto intercorso tra le parti.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'appello in esame, le spese del giudizio di gravame seguono la piena soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori intermedi tra quelli medio-bassi dei parametri normativi in vigore – secondo criterio già applicato dal Tribunale - e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia – compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 -, alla sua modesta complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 191/2023 depositata dal Tribunale di Asti in data 22.03.2023;
2) Condanna gli appellanti in solido a rimborsare in favore della parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 11.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 11 di 12 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Consigliere est
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12