Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 3742
CASS
Sentenza 21 febbraio 2006

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La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento della controparte entro un certo termine, restando escluso che tale manifestazione possa sopraggiungere in un momento successivo alla diffida.

Anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione.

Commentario1

  • 1Vendita immobile con difformità urbanistiche
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 novembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 3742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3742
Data del deposito : 21 febbraio 2006

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