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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3296/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 llega dall'avv. Katia Vetere ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al Corso Luigi Fera n.127; E (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Rosa Ippolito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 286; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 5/3/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ha premesso di Parte_1 aver intrattenuto, da dicembre 2019 a giugno 2021, una relazione sentimentale con da cui è nato, in data 31/3/2021, il figlio Controparte_1 [...]
, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. La ricorrente Persona_1 ha riferito che il rapporto sentimentale si è interrotto nel mese di giugno 2021 a seguito del comportamento prevaricatore e denigratorio dello che CP_1 si è mostrato ostile nei suoi confronti fino ad aggredirla verb più 2
occasioni tanto da indurla ad allontanare il proprio compagno dalla casa familiare perché impaurita dalle continue minacce. La ricorrente ha specificato di aver depositato un primo ricorso giudiziale ex art. 337-bis c.c. al fine di regolamentare i rapporti genitoriali, conclusosi con un accordo, recepito dal tribunale con decreto del 12/1/2022, con cui le parti hanno previsto l'affidamento condiviso del figlio ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Casali del Manco, regolamentazione del diritto di visita del padre e l'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento del bambino mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha riferito, altresì, che le predette pattuizioni non sono mai state rispettate dallo CP_1 il quale ha continuato ad adottare nei suoi riguardi atteggiamenti violenti e persecutori, anche in presenza del figlio, tanto da generare nel bambino uno stato di sofferenza ed agitazione e perciò costringendola a rivolgersi al Questore della Provincia di Cosenza che, con provvedimento n. 82/2024 del 27/8/2024, ha ammonito lo ad interrompere ogni genere di CP_1 comportamento persecutorio e minaccioso nei confronti della ricorrente. si è perciò rivolta al tribunale al fine di ottenere una nuova e Parte_1 diversa regolamentazione dei rapporti dei genitori che preveda l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento presso di Persona_1 lei, il diritto di visita del padre secondo i tempi meglio indicati in ricorso, con possibilità di una videochiamata al giorno quando non esercita il proprio diritto di visita e l'obbligo a carico del padre di provvedere al versamento di un assegno di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del bambino, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con facoltà per la madre di trattenere interamente per sé l'importo dell'assegno unico universale erogato dall' CP_2
Si è costituito in giudizio per riferire di essersi sempre Controparte_1 preso cura del figlio, con il quale intrattiene un rapporto molto sereno. Ha specificato che la relazione sentimentale con la è terminata per volontà di Pt_1 quest'ultima e a causa delle continue intromis ella famiglia di origine di lei con la quale la coppia condivideva la casa di Casali del Manco. Ha precisato, altresì, di aver sempre rispettato gli accordi presi all'esito del precedente procedimento, di non aver mai manifestato intenzioni persecutorie verso la ma solo interesse verso il figlio, cercando di mantenere con lui i contatti Pt_1 tramite la madre, stante la tenera età del minore e di essersi sottoposto volontariamente, dopo l'ammonimento del Questore, ad un percorso riparativo e rieducativo presso l'associazione A.I.ME.PE. concluso con esito positivo. Ha chiesto al tribunale di confermare il regime di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare l'esercizio del diritto di visita del padre non collocatario secondo i tempi meglio indicati nella comparsa di risposta, attesa la nuova occupazione lavorativa e di limitare l'assegno dovuto per il mantenimento del bambino ad € 150,00 vista la diminuzione dello stipendio, oltre al 50% delle spese straordinarie con suddivisione in parti uguali fra i genitori dell'assegno unico universale erogato dall' CP_2 3
Alla prima udienza del 5/3/2025, il giudice istruttore ha sentito le parti separatamente e congiuntamente e ha tentato di favorirne l'accordo. All'esito di ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo confermativo di quello recepito da questo tribunale con decreto del 12/1/2022 per ciò che riguarda l'affidamento condiviso del figlio minore, il suo collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo el padre di contribuire al mantenimento del bambino con un assegno di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le parti si sono accordate nei termini che seguono: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dall'uscita dell'asilo sino alle ore 20:00 nei giorni di lunedì e giovedì; il padre curerà di riportare il bambino a casa della madre entro le ore 20:00, in modo da consentire al bambino di cenare a casa della madre. Tanto fino al 31 maggio 2025. A partire dal 1° giugno 2025 e sino al 31 agosto 2025, in cui il padre sarà impegnato a tempo pieno nell'attività lavorativa di ristorazione, potrà vedere e tenere con sé il bambino dalle ore 10:00 sino alle ore 22:00 nell'unico giorno della settimana che avrà di riposo e che avrà cura di comunicare alla madre con un preavviso di almeno 5 giorni. A partire dal 1° settembre 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino dall'uscita dall'asilo o, in caso di chiusura dell'asilo, dalle ore 11:30, sino al martedì successivo alle ore 18:00, nonché il giovedì pomeriggio dall'uscita dell'asilo, o sempre in caso di chiusura dell'asilo alle ore 11.30, sino alle ore 18:00. Durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino per un periodo di sette giorni, anche consecutivi, da individuarsi tendenzialmente nel mese di settembre e da comunicarsi alla madre entro il 5 di settembre. Durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà, ad anni alterni, le vigilie di Natale, Capodanno ed Epifania con un genitore ed i giorni festivi con l'altro, con la precisazione che, a partire da Natale 2025, i giorni di vigilia saranno trascorsi dal bambino col padre;
in caso di stabilizzazione dell'impegno lavorativo del padre in tutte le giornate di festa, il bambino trascorrerà col padre i giorni di vigilia sopra indicati anche negli anni successivi al 2025. Durante le vacanze pasquali, il padre, essendo impegnato dal sabato al lunedì di c.d. pasquetta al lavoro, terrà il bambino con sé nella giornata del martedì immediatamente successivo al lunedì di pasquetta dalle ore 11:30 sino alle ore 20:00; tanto vale per la settimana di Pasqua 2025. Per le vacanze pasquali degli anni successivi, il padre terrà il bambino con sé nella giornata del martedì immediatamente successivo al lunedì di Pasquetta dalle ore 11:30 sino alle ore 20:00 del mercoledì. Nel giorno del compleanno del bambino, i genitori si impegnano a fare in modo che il bambino possa vederli entrambi e, in particolare, la madre nel primo pomeriggio, tendenzialmente sino alle ore 19:00 e il padre a seguire sino alle ore 22:00. Il bambino trascorrerà con il genitore di riferimento la festa del papà il 19 marzo di ciascun anno (dall'uscita dall'asilo sino alle ore 21:30) e la festa della mamma, nella seconda domenica di maggio. Al termine dell'udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con l'aiuto del giudice può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse del figlio 4
minore, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto al quale sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto in udienza dalle parti e per l'effetto dispone che, diversamente da quanto stabilito nel decreto assunto da questo tribunale in data 12/1/2022, può vedere e Controparte_1 tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
- conferma in ogni altra parte il decreto emesso da questo tribunale in data 12/1/2022.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma