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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 622/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
46, c.f.: , , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
22.11.1978 e residente in [...] alla C.da Teglie, 31/c, c.f.:
, nata a [...] il [...] ed ivi C.F._2 Parte_2
residente alla loc.tà Filette, 13, c.f.: e , nata a [...] C.F._3 CP_2
TR (SA) il 28.05.1977 e residente in [...] alla loc.tà Filette, 13, c.f.:
, rappresentati e difesi –giusta procura alle liti– dagli avvocati Alfonso C.F._4
Forlenza, c.f.: e QU DA, c.f.: , sia C.F._5 C.F._6
unitamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Eboli (SA) al Rione della Pace, 14.
-OPPONENTI-
CONTRO
-, Controparte_3
in persona del Presidente, con sede legale in San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi n.33,
iscritta al n. 235715 del Registro delle Imprese di Salerno, nonché ai nn. 1216/90 Tribunale
di Salerno, 310243 ABI e iscritta all'albo unico delle Società finanziarie al n. 183, P.IVA
n.: -in seguito “ ”-, rappresentata e difesa, in virtù di giusta alle P.IVA_1 CP_4 liti, dall'Avv. Enrico Matarazzo, del Foro di Avellino, (c.f.: ), quale CodiceFiscale_7
elettivamente domicilia presso il suo studio in Avellino alla Piazza D'Armi n. 4;
-OPPOSTA-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3103/2018 reso dal Tribunale di Salerno, nell'ambito del procedimento n.8853/2018 R.G., notificato in data 06.12.2018.
Con il predetto decreto ingiuntivo il Tribunale di Salerno ha ingiunto agli attuali opponenti di pagare in solido la somma di €. 27.210,82, oltre interessi moratori al tasso convenzionale,
entro i limiti del rispetto della legge, in favore della Parte_3
[...]
Parte opponente eccepiva preliminarmente come al momento della richiesta di finanziamento e della sua erogazione l'opponente non avesse reddito, che l'opposta confidasse esclusivamente sulle capacità patrimoniali dei fideiussori. Per quanto atteneva alla fase monitoria, l'opponente eccepiva come la documentazione prodotta dall'opposta non fosse sufficiente a giustificare alcunché in termini di piena efficacia probatoria del presunto credito, eccepiva la mancata esibizione della quietanza a conforto dell'erogazione del finanziamento e che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile, opponendosi alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva l'omessa allegazione del contratto tra l'opposta e il signor Pt_1
avendo esibito soltanto una richiesta, l'omessa allegazione del calcolo finanziario,
[...]
l'errata indicazione del TAEG, la violazione dell'art. 117 TUB, l'usurarietà originaria del finanziamento rispetto alla possibilità di anticipata estinzione.
L'opponente chiedeva l'esibizione di tutta la documentazione riguardante il rapporto di conto corrente, nominarsi CTU per valutare il superamento delle soglie usura e la legittimità
di tutte le clausole contrattuali, concludeva:“-preliminarmente voglia l'on.le Tribunale adito,
rigettare ogni richiesta di provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto essendo l'opposizione, per
quanto innanzi esposto e per quanto risultante dall'allegata documentazione, motivata e fondata su
prova scritta ed atteso il pericolo del danno grave ed irreparabile da individuarsi nell'elevato importo dell'errato credito preteso, che possa irrimediabilmente pregiudicare gli opponenti, nella qualità e,
specificamente, i beneficiari che si identificano in soggetti minori o comunque bisognosi di tutela;
-
nel merito, per tutti i motivi indicati in premessa involgenti la validità del rapporto di garanzia e la
determinazione dell'importo ingiunto, voglia accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare ovvero
dichiarare nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.3103/2018 reso il 23-
26.11.2018 dal Tribunale di Salerno, G.U. dott. Corrado D'Ambrosio, nell'ambito del procedimento
n.8853/2018 R.G., notificato in data 06.12.2018; -in via meramente subordinata, voglia accertare
l'importo effettivamente dovuto, in ragione delle domande svolte sulla illegittimità delle clausole
determinative degli interessi e sulle violazioni dei precetti normativi di cui in premessa;
Con richiesta
e riserva di domanda per il risarcimento dei danni prodotti dal comportamento della , CP_3
assunto in violazione dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza. Vinte le spese e compenso di
giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori. Con riserva di altro dedurre nelle memorie istruttorie
di cui all'art.186, comma 6, c.p.c., anche in relazione alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio e al
preventivo ordine di esibizione a carico della Cooperativa opposta.”
Si costituiva regolarmente in giudizio la Controparte_5
, la quale evidenziava l'inammissibilità, la genericità e l'infondatezza
[...]
dell'opposizione non avendo fornito alcuna indicazione specifica in ordine alle ragioni fondanti l'opposizione. L'opposta evidenziava come il signor , nel momento del Pt_1
finanziamento, confermava la propria solvibilità, avendo estinto un precedente finanziamento con un versamento in un'unica soluzione, veniva fornita prova della piena solvibilità anche dei garanti.
L'opposta allegava, agli atti, la quietanza a conforto dell'erogazione del finanziamento,
allegava contratto di finanziamento, già presente nel fascicolo monitorio, con sottoscrizione dei garanti, allegava piano di ammortamento del finanziamento evidenziando come i tassi praticati erano tutti inseriti nel contratto di finanziamento, si opponeva alla richiesta di CTU
tecnico-contabile, chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva: “In via pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità
dell'opposizione stante la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc e per l'effetto dichiarare
esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: 2) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto alla luce delle mancate contestazioni dell'opponente e del fatto che
l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione, assegnando, altresì, termine
per espletare il tentativo di mediazione trattandosi di materia soggetta a mediazione obbligatoria. Nel
merito: 3) Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
in ogni caso, accertare che La Controparte_3
è creditrice nei confronti dei sig,ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
della somma complessiva di euro 27.210,82, oltre i successivi interessi di mora al tasso Pt_2
convenzionale (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) il tutto oltre ai successivi interessi di mora al tasso
contrattualmente IT (entro i limiti di cui alla L. 108/96) da calcolarsi sul solo capitale fino
all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%, con
attribuzione al procuratore anticipatario;
”
Instaurato regolarmente il contradditorio, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
assegnato il termine per introdurre la procedura di mediazione con esito negativo, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183
comma VI c.p.c., espletata CTU tecnico–contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.7.2025, all'esito di quest'ultima la causa veniva riservata in decisione con concessioni dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione
civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5),
mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In
tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697
c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
L'attrice opponente contesta la violazione dell'art. 125 bis T.U.B.) e in particolare l'errata applicazione del TAEG e il superamento del tasso soglia del tan.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e
TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti,
valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece,
determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso. Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno,
ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il
TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice
sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore
sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur
sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr.
Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez.
III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009
Par e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117,
comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009,
in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB
poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il – TAN è pari a 12,5% %, il TAEG: 14,21
%%. Il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG IT ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che la odierna convenuta aveva applicato , nel corso del rapporto, un TAEG conforme a quello
IT . Nello specifico, oggetto del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del TAEG, circostanza che determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso . In via generale, le disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale
del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,
compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un
requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di
Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA
LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 (richiamabili in quanto il calcolo del Tasso Effettivo
Globale è stato uniformato ed avvicinato al calcolo del TAEG previsto dalla disciplina comunitaria) prevedono alla Lettera C6 che: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della
normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o
garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino
dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d) Decreto del Ministero
8/07/1992 secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie,
imposte dal creditore , intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte,
invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo, non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto, sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci
economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario
e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del
collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di
contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n. 17466 del 2020).
Ne deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà
della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi,
la banca creditrice è tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa : di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del
TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento (cfr. tra le altre ABF, Collegio di
Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019, 10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti della consulenza tecnica che ha individuato nel corso del rapporto l' applicazione dello stesso taeg contrattuale. Peraltro parte opponente non ha fornito la prova della obbligatorietà della polizza né ha indicato gli indici presuntivi anzidetti, tali da suggerire la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la copertura assicurativa.
Tali conclusioni sono espresse anche dal CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha concluso per la assoluta coerenza tra taeg indicato in contratto e taeg applicato.
Inoltre parte attrice ha eccepito il superamento del tasso soglia.
Le istruzioni della Banca di Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 prevedono alla
Lettera C6 che: “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge10
( pag. 16) .
Il consulente ha verificato che non vi è usura originaria .
Orbene, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise, in quanto il procedimento eseguito risulta immune da vizi logici.
Venendo alla posizione dei fideiussori è necessario esaminare la natura dell'obbligazione assunta dall'opponente nel contratto di finanziamento .
Ad avviso dell'opponente infatti la fattispecie sarebbe da inquadrare nell'ambito della prestazione di mera garanzia/fideiussione con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione e, segnatamente dell'art. 1957 c.c. in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
All'opposto, la banca nulla deduce.
Vi è da considerare che nel contratto di finanziamento non si evince nessun rimando alla disciplina della fideiussione .
Giova premettere che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui. Non è prevista specificamente, invece, la figura del coobbligato, del soggetto cioè che, seguendo l'impostazione difensiva della banca, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazione della parte contrattuale. È noto che la tematica delle obbligazioni in solido è disciplinata in generale nel libro IV del
Codice Civile (artt. 1292 e ss. C.c.).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge (così nel caso del socio della snc rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale) od in apposito titolo contrattuale.
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale.
Il primo caso ricorre, ad es., nei contratti a prestazioni corrispettive, ove una delle parti abbia natura plurisoggettiva.
Se più soggetti acquistano in comproprietà un bene, ciascuno di loro, in quanto parte del contratto, sarà solidalmente tenuto al pagamento dell'intero prezzo nei confronti del venditore. All'opposto, in caso di pluralità di venditori (comproprietari che vendono il bene comune) le relative obbligazioni saranno a carico di ciascuno di essi in solido (es. obblighi di consegna, responsabilità per vizi o per evizione ecc.).
Il secondo caso, invece, è caratterizzato dalla presenza di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido.
Si pensi al caso, ricorrente, del padre che garantisce nei confronti del locatore il pagamento del canone di locazione da parte del figlio (parte del contratto di locazione). In tal caso, il padre sarà tenuto in solido con il figlio in forza della fideiussione fornita, tale essendo il contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri. D'altra parte è noto che la fideiussione è contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, ancorchè ad essa collegato con nesso di accessorietà.
Ovviamente ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo) è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale e cioè in documento, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti che cioè sia rappresentativo dei due contratti distinti.
In sostanza in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso infatti ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Il tertium genus non trova conferma alcuna nel dettato legislativo.
Né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte ed il garante. In realtà, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante. Nel caso di specie non risulta che i garanti siano stati parte del contratto di finanziamento in qualità di co - richiedente, e conseguentemente co - beneficiari degli importi erogati . D'altra parte è pacifico, trattandosi di credito al consumo, che i denari oggetto del finanziamento sono stati versati direttamente al sig. . Pt_1
Sull'eccezione di decadenza si osserva che l'ultima rata del finanziamento è stata pagata il
31.1.2017 e il primo atto è stata la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 4.12.2018.
L'eccezione di decadenza è fondata.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che quindi è senz'altro applicabile.
Si osserva che l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato
(in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16). Recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che i sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia proseguite con diligenza. Tale norma può essere derogata in caso di presenza, nel contrato, di una clausola con cui le parti hanno stabilito che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta”, a tal fine non necessitando una vera e propria domanda giudiziale, ma essendo invece sufficiente una mera diffida stragiudiziale.( Cassazione civile sez. III, 29/04/2025, n.11321)
Si aggiunga che ai sensi della medesima disposizione il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata.
La disposizione in commento tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia.
Nel caso di specie il contratto di credito al consumo stipulato il 4.2.2016 prevedeva un piano di rimborso da concludersi in 60 rate con inizio il 31.3.2016 e termine il 28.2.2021;
l'inadempimento risale al 31.1.2017. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato il
4.12.2018. Nessuna iniziativa anche stragiudiziale è stata proposta nel termine di 6 mesi. Non è contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
La banca è quindi decaduta da ogni diritto verso i fideiussori. Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei loro confronti dovendo invece essere confermato nei confronti del debitore principale
Spese processuali
Venendo alle spese processuali tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione le stesse meritano di essere compensate. Le spese di CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale essendo stata la CTU disposta nell'interesse del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da De parte opponente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo nei suoi confronti dichiarandolo.
2) Accoglie l'opposizione proposta dai fideiussori e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nei loro confronti.
3) Compensa integralmente le spese processuali.
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido.
Salerno, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 622/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
46, c.f.: , , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
22.11.1978 e residente in [...] alla C.da Teglie, 31/c, c.f.:
, nata a [...] il [...] ed ivi C.F._2 Parte_2
residente alla loc.tà Filette, 13, c.f.: e , nata a [...] C.F._3 CP_2
TR (SA) il 28.05.1977 e residente in [...] alla loc.tà Filette, 13, c.f.:
, rappresentati e difesi –giusta procura alle liti– dagli avvocati Alfonso C.F._4
Forlenza, c.f.: e QU DA, c.f.: , sia C.F._5 C.F._6
unitamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Eboli (SA) al Rione della Pace, 14.
-OPPONENTI-
CONTRO
-, Controparte_3
in persona del Presidente, con sede legale in San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi n.33,
iscritta al n. 235715 del Registro delle Imprese di Salerno, nonché ai nn. 1216/90 Tribunale
di Salerno, 310243 ABI e iscritta all'albo unico delle Società finanziarie al n. 183, P.IVA
n.: -in seguito “ ”-, rappresentata e difesa, in virtù di giusta alle P.IVA_1 CP_4 liti, dall'Avv. Enrico Matarazzo, del Foro di Avellino, (c.f.: ), quale CodiceFiscale_7
elettivamente domicilia presso il suo studio in Avellino alla Piazza D'Armi n. 4;
-OPPOSTA-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3103/2018 reso dal Tribunale di Salerno, nell'ambito del procedimento n.8853/2018 R.G., notificato in data 06.12.2018.
Con il predetto decreto ingiuntivo il Tribunale di Salerno ha ingiunto agli attuali opponenti di pagare in solido la somma di €. 27.210,82, oltre interessi moratori al tasso convenzionale,
entro i limiti del rispetto della legge, in favore della Parte_3
[...]
Parte opponente eccepiva preliminarmente come al momento della richiesta di finanziamento e della sua erogazione l'opponente non avesse reddito, che l'opposta confidasse esclusivamente sulle capacità patrimoniali dei fideiussori. Per quanto atteneva alla fase monitoria, l'opponente eccepiva come la documentazione prodotta dall'opposta non fosse sufficiente a giustificare alcunché in termini di piena efficacia probatoria del presunto credito, eccepiva la mancata esibizione della quietanza a conforto dell'erogazione del finanziamento e che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile, opponendosi alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva l'omessa allegazione del contratto tra l'opposta e il signor Pt_1
avendo esibito soltanto una richiesta, l'omessa allegazione del calcolo finanziario,
[...]
l'errata indicazione del TAEG, la violazione dell'art. 117 TUB, l'usurarietà originaria del finanziamento rispetto alla possibilità di anticipata estinzione.
L'opponente chiedeva l'esibizione di tutta la documentazione riguardante il rapporto di conto corrente, nominarsi CTU per valutare il superamento delle soglie usura e la legittimità
di tutte le clausole contrattuali, concludeva:“-preliminarmente voglia l'on.le Tribunale adito,
rigettare ogni richiesta di provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto essendo l'opposizione, per
quanto innanzi esposto e per quanto risultante dall'allegata documentazione, motivata e fondata su
prova scritta ed atteso il pericolo del danno grave ed irreparabile da individuarsi nell'elevato importo dell'errato credito preteso, che possa irrimediabilmente pregiudicare gli opponenti, nella qualità e,
specificamente, i beneficiari che si identificano in soggetti minori o comunque bisognosi di tutela;
-
nel merito, per tutti i motivi indicati in premessa involgenti la validità del rapporto di garanzia e la
determinazione dell'importo ingiunto, voglia accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare ovvero
dichiarare nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.3103/2018 reso il 23-
26.11.2018 dal Tribunale di Salerno, G.U. dott. Corrado D'Ambrosio, nell'ambito del procedimento
n.8853/2018 R.G., notificato in data 06.12.2018; -in via meramente subordinata, voglia accertare
l'importo effettivamente dovuto, in ragione delle domande svolte sulla illegittimità delle clausole
determinative degli interessi e sulle violazioni dei precetti normativi di cui in premessa;
Con richiesta
e riserva di domanda per il risarcimento dei danni prodotti dal comportamento della , CP_3
assunto in violazione dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza. Vinte le spese e compenso di
giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori. Con riserva di altro dedurre nelle memorie istruttorie
di cui all'art.186, comma 6, c.p.c., anche in relazione alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio e al
preventivo ordine di esibizione a carico della Cooperativa opposta.”
Si costituiva regolarmente in giudizio la Controparte_5
, la quale evidenziava l'inammissibilità, la genericità e l'infondatezza
[...]
dell'opposizione non avendo fornito alcuna indicazione specifica in ordine alle ragioni fondanti l'opposizione. L'opposta evidenziava come il signor , nel momento del Pt_1
finanziamento, confermava la propria solvibilità, avendo estinto un precedente finanziamento con un versamento in un'unica soluzione, veniva fornita prova della piena solvibilità anche dei garanti.
L'opposta allegava, agli atti, la quietanza a conforto dell'erogazione del finanziamento,
allegava contratto di finanziamento, già presente nel fascicolo monitorio, con sottoscrizione dei garanti, allegava piano di ammortamento del finanziamento evidenziando come i tassi praticati erano tutti inseriti nel contratto di finanziamento, si opponeva alla richiesta di CTU
tecnico-contabile, chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva: “In via pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità
dell'opposizione stante la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc e per l'effetto dichiarare
esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: 2) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto alla luce delle mancate contestazioni dell'opponente e del fatto che
l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione, assegnando, altresì, termine
per espletare il tentativo di mediazione trattandosi di materia soggetta a mediazione obbligatoria. Nel
merito: 3) Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
in ogni caso, accertare che La Controparte_3
è creditrice nei confronti dei sig,ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
della somma complessiva di euro 27.210,82, oltre i successivi interessi di mora al tasso Pt_2
convenzionale (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) il tutto oltre ai successivi interessi di mora al tasso
contrattualmente IT (entro i limiti di cui alla L. 108/96) da calcolarsi sul solo capitale fino
all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%, con
attribuzione al procuratore anticipatario;
”
Instaurato regolarmente il contradditorio, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
assegnato il termine per introdurre la procedura di mediazione con esito negativo, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183
comma VI c.p.c., espletata CTU tecnico–contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.7.2025, all'esito di quest'ultima la causa veniva riservata in decisione con concessioni dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione
civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5),
mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In
tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697
c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
L'attrice opponente contesta la violazione dell'art. 125 bis T.U.B.) e in particolare l'errata applicazione del TAEG e il superamento del tasso soglia del tan.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e
TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti,
valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece,
determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso. Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno,
ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il
TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice
sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore
sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur
sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr.
Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez.
III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009
Par e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117,
comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009,
in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB
poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il – TAN è pari a 12,5% %, il TAEG: 14,21
%%. Il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG IT ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che la odierna convenuta aveva applicato , nel corso del rapporto, un TAEG conforme a quello
IT . Nello specifico, oggetto del contendere è dato dall'inclusione o meno del costo dell'assicurazione nel computo del TAEG, circostanza che determinerebbe un aumento del costo complessivo del credito concesso . In via generale, le disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che “nel costo totale
del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,
compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un
requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di
Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA
LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 (richiamabili in quanto il calcolo del Tasso Effettivo
Globale è stato uniformato ed avvicinato al calcolo del TAEG previsto dalla disciplina comunitaria) prevedono alla Lettera C6 che: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della
normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o
garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino
dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d) Decreto del Ministero
8/07/1992 secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie,
imposte dal creditore , intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte,
invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo, non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto, sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci
economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario
e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del
collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di
contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n. 17466 del 2020).
Ne deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà
della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi,
la banca creditrice è tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa : di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del
TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento (cfr. tra le altre ABF, Collegio di
Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019, 10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti della consulenza tecnica che ha individuato nel corso del rapporto l' applicazione dello stesso taeg contrattuale. Peraltro parte opponente non ha fornito la prova della obbligatorietà della polizza né ha indicato gli indici presuntivi anzidetti, tali da suggerire la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la copertura assicurativa.
Tali conclusioni sono espresse anche dal CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha concluso per la assoluta coerenza tra taeg indicato in contratto e taeg applicato.
Inoltre parte attrice ha eccepito il superamento del tasso soglia.
Le istruzioni della Banca di Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 prevedono alla
Lettera C6 che: “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge10
( pag. 16) .
Il consulente ha verificato che non vi è usura originaria .
Orbene, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise, in quanto il procedimento eseguito risulta immune da vizi logici.
Venendo alla posizione dei fideiussori è necessario esaminare la natura dell'obbligazione assunta dall'opponente nel contratto di finanziamento .
Ad avviso dell'opponente infatti la fattispecie sarebbe da inquadrare nell'ambito della prestazione di mera garanzia/fideiussione con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione e, segnatamente dell'art. 1957 c.c. in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
All'opposto, la banca nulla deduce.
Vi è da considerare che nel contratto di finanziamento non si evince nessun rimando alla disciplina della fideiussione .
Giova premettere che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui. Non è prevista specificamente, invece, la figura del coobbligato, del soggetto cioè che, seguendo l'impostazione difensiva della banca, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazione della parte contrattuale. È noto che la tematica delle obbligazioni in solido è disciplinata in generale nel libro IV del
Codice Civile (artt. 1292 e ss. C.c.).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge (così nel caso del socio della snc rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale) od in apposito titolo contrattuale.
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale.
Il primo caso ricorre, ad es., nei contratti a prestazioni corrispettive, ove una delle parti abbia natura plurisoggettiva.
Se più soggetti acquistano in comproprietà un bene, ciascuno di loro, in quanto parte del contratto, sarà solidalmente tenuto al pagamento dell'intero prezzo nei confronti del venditore. All'opposto, in caso di pluralità di venditori (comproprietari che vendono il bene comune) le relative obbligazioni saranno a carico di ciascuno di essi in solido (es. obblighi di consegna, responsabilità per vizi o per evizione ecc.).
Il secondo caso, invece, è caratterizzato dalla presenza di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido.
Si pensi al caso, ricorrente, del padre che garantisce nei confronti del locatore il pagamento del canone di locazione da parte del figlio (parte del contratto di locazione). In tal caso, il padre sarà tenuto in solido con il figlio in forza della fideiussione fornita, tale essendo il contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri. D'altra parte è noto che la fideiussione è contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, ancorchè ad essa collegato con nesso di accessorietà.
Ovviamente ai fini di tale distinzione (obbligo solidale per unicità o diversità di titolo) è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale, ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale e cioè in documento, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti che cioè sia rappresentativo dei due contratti distinti.
In sostanza in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso infatti ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Il tertium genus non trova conferma alcuna nel dettato legislativo.
Né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte ed il garante. In realtà, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante. Nel caso di specie non risulta che i garanti siano stati parte del contratto di finanziamento in qualità di co - richiedente, e conseguentemente co - beneficiari degli importi erogati . D'altra parte è pacifico, trattandosi di credito al consumo, che i denari oggetto del finanziamento sono stati versati direttamente al sig. . Pt_1
Sull'eccezione di decadenza si osserva che l'ultima rata del finanziamento è stata pagata il
31.1.2017 e il primo atto è stata la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 4.12.2018.
L'eccezione di decadenza è fondata.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata e che quindi è senz'altro applicabile.
Si osserva che l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere necessariamente giudiziale, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato
(in questo senso vedi Cass. 16041/16; 1724/16). Recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che i sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, a condizione che entro sei mesi il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia proseguite con diligenza. Tale norma può essere derogata in caso di presenza, nel contrato, di una clausola con cui le parti hanno stabilito che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta”, a tal fine non necessitando una vera e propria domanda giudiziale, ma essendo invece sufficiente una mera diffida stragiudiziale.( Cassazione civile sez. III, 29/04/2025, n.11321)
Si aggiunga che ai sensi della medesima disposizione il creditore non solo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. Non è sufficiente cioè iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata.
La disposizione in commento tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia.
Nel caso di specie il contratto di credito al consumo stipulato il 4.2.2016 prevedeva un piano di rimborso da concludersi in 60 rate con inizio il 31.3.2016 e termine il 28.2.2021;
l'inadempimento risale al 31.1.2017. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato il
4.12.2018. Nessuna iniziativa anche stragiudiziale è stata proposta nel termine di 6 mesi. Non è contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamente promossa contro il debitore principale.
La banca è quindi decaduta da ogni diritto verso i fideiussori. Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei loro confronti dovendo invece essere confermato nei confronti del debitore principale
Spese processuali
Venendo alle spese processuali tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione le stesse meritano di essere compensate. Le spese di CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti con vincolo solidale essendo stata la CTU disposta nell'interesse del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da De parte opponente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo nei suoi confronti dichiarandolo.
2) Accoglie l'opposizione proposta dai fideiussori e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nei loro confronti.
3) Compensa integralmente le spese processuali.
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido.
Salerno, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA RA