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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10713/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'Avv. Sonia Marzano;
-RICORRENTE- e
; Controparte_1
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2024 domandava al Tribunale di Bari di Parte_1 modificare le condizioni della sentenza divorzile n. 4735/2022 resa il 06.12.2022 dal
Tribunale di Bari, chiedendo, in particolare, di disporre il collocamento delle minori Per_1
(22.07.2009) e (16.03.2014) presso la residenza paterna sita in
[...] Persona_2
Bondeno (FE) e, in ragione di ciò, porre un obbligo di versamento di € 150,00 mensili a carico della madre, sig.ra , a titolo di contribuzione per il mantenimento della Controparte_1 prole.
Fissata la prima udienza di comparizione, il ricorrente depositava un'istanza in data
13.12.2024, con la quale rinunciava agli atti del giudizio richiamando l'art. 306 c.p.c. e chiedeva una declaratoria di estinzione.
L'atto di rinuncia agli atti del giudizio veniva notificato ai procuratori costituiti della CP_1 nel giudizio di divorzio, in data 13.12.2024. All'udienza del 17.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 307 u.c. c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, deve pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, da effettuarsi con sentenza collegiale (“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”). Invero, il ricorrente ha rinunciato agli atti del presente giudizio e parte resistente ha omesso di costituirsi in giudizio. Il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. Le spese di giudizio, comprensive della sola fase di studio e introduttiva, vanno poste a carico del rinunciante e sono liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16.10.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara estinto il giudizio N. 10713/2024 R.G. iscritto innanzi al Tribunale di Bari;
2. dispone la cancellazione della causa dal Ruolo Generale affari civili contenziosi;
3. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del procedimento, che Parte_1 si liquidano in complessive € 1.187,20, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Sara Mazzotta Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10713/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'Avv. Sonia Marzano;
-RICORRENTE- e
; Controparte_1
-RESISTENTE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2024 domandava al Tribunale di Bari di Parte_1 modificare le condizioni della sentenza divorzile n. 4735/2022 resa il 06.12.2022 dal
Tribunale di Bari, chiedendo, in particolare, di disporre il collocamento delle minori Per_1
(22.07.2009) e (16.03.2014) presso la residenza paterna sita in
[...] Persona_2
Bondeno (FE) e, in ragione di ciò, porre un obbligo di versamento di € 150,00 mensili a carico della madre, sig.ra , a titolo di contribuzione per il mantenimento della Controparte_1 prole.
Fissata la prima udienza di comparizione, il ricorrente depositava un'istanza in data
13.12.2024, con la quale rinunciava agli atti del giudizio richiamando l'art. 306 c.p.c. e chiedeva una declaratoria di estinzione.
L'atto di rinuncia agli atti del giudizio veniva notificato ai procuratori costituiti della CP_1 nel giudizio di divorzio, in data 13.12.2024. All'udienza del 17.04.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 307 u.c. c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, deve pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, da effettuarsi con sentenza collegiale (“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”). Invero, il ricorrente ha rinunciato agli atti del presente giudizio e parte resistente ha omesso di costituirsi in giudizio. Il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. Le spese di giudizio, comprensive della sola fase di studio e introduttiva, vanno poste a carico del rinunciante e sono liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16.10.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara estinto il giudizio N. 10713/2024 R.G. iscritto innanzi al Tribunale di Bari;
2. dispone la cancellazione della causa dal Ruolo Generale affari civili contenziosi;
3. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del procedimento, che Parte_1 si liquidano in complessive € 1.187,20, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dr.ssa Sara Mazzotta Dr. Giuseppe Disabato