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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 13/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 658/2021 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORI contro
[...]
[...]
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 13 febbraio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso per gli attori, in sostituzione dell'avv. Davide Amadori, l'avv. Marilena Pani.
Per le convenute , e è comparso l'avv. Tiziana Murru. CP_1 CP_1 Controparte_1
Nessuno compare per gli altri convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. Pani discute la causa richiamando gli atti depositati, conferma le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nelle memorie n. 1 art,. 183 c.p.c., chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Per le convenute , e , l'avv. conclude in CP_1 CP_1 Controparte_1 Pt_1
conformità alla comparsa di costituzione, dichiarando di riconoscere tutti i fatti posti a fondamento della domanda attrice e di non opporsi all'accoglimento della stessa, con compensazione delle spese di lite.
1 Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa i procuratori delle parti che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,30.
Alle ore 15,30 è comparso, in sostituzione l'avv. Davide Amadori.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 658/2021
Segue verbale d'udienza del 13.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 658 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...] e , C.F. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Lotzorai alla Via CodiceFiscale_3
Is Orrosas n. 7, presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende giusta delega in atti attori contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._4 CP_1
, (C.F. ), elettivamente C.F._5 Controparte_1 C.F._6
2 domiciliate in Triei (NU) alla via Torino n. 19 bis, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Murru che le rappresenta e difende giusta delega in atti convenute
Oggetto: usucapione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18.12.2021, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, gli attori hanno convenuto in giudizio tutti i soggetti indicati in epigrafe domandando all'intestato
Tribunale di accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore dei medesimi dei beni immobili ubicati nel Comune di Triei, ovvero del fabbricato sito in Triei nella
Via Vittorio Emanuele III n. 11, confinante con la proprietà , la Via Lombardia, Controparte_2
il Vico Umbria e la Via Vittorio Emanuele III, ed in particolare giusto accordo delle parti: Pt_1
dei fabbricati, con relative pertinenze, censiti al N.C.E.U. al Foglio 3, particelle 2669 sub 4,
[...]
Categoria A/3, Classe 8, Consistenza 3 vani, Superficie Totale 57 m2, Totale escluse aree scoperte
57 m2, Rendita Euro 127,05, Piano T e 2669 sub 7, Categoria F/5, Consistenza 150 m2; Parte_2
del fabbricato, con relative pertinenze, censito al N.C.E.U. al Foglio 3, particella 2669 sub 1,
Categoria A/3, Classe 8, Consistenza 4 vani, Superficie Totale 84 m2, Totale escluse aree scoperte 84
m2, Rendita Euro 169,40, Piano S1 e dei fabbricati, con relative pertinenze, censiti al Parte_3
N.C.E.U. al Foglio 3, particelle 2669 sub 2, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 54 m2, Rendita Euro
119,92, Piano S1, e 2669 sub 3 Categoria A/3, Classe 8, Consistenza 4 vani, Superficie Totale 80 m2,
Totale escluse aree scoperte 78 m2, Rendita Euro 169,40, Piano T.
A fondamento della domanda di usucapione, gli attori esponevano:
- che già sin dal giugno dell'anno 1993 al settembre 2021 , nata a [...] il [...], CP_1
madre degli attori, aveva esercitato il possesso sui sopra descritti beni immobili;
- che successivamente alla compravendita degli immobili, avvenuta con scrittura privata data
21.9.2021, gli attori hanno continuato ad esercitare senza soluzione di continuità il possesso pubblico, pacifico, non contestato, esclusivo ed ininterrotto del fabbricato sito in Triei nella Via Vittorio
Emanuele III n. 11 come sopra individuato;
- che pur sussistendo pubblicamente lo stato di possesso sopra descritto, gli immobili oggetto di causa all'Ufficio Catastale nell'ultimo ventennio sono risultati intestati a: nata a [...] il CP_1
29.04.1955, residente in [...]; nata a [...] il CP_1
28.06.1961 e residente in Lotzorai nella Via XI Febbraio snc;
(al catasto indicata Controparte_1
3 come , nata a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1
- che gli attori, in continuazione con la madre in forza della richiamata accessione nel CP_1 possesso, hanno per oltre vent'anni esercitato sugli anzidetti immobili ed ognuno sulla parte di propria pertinenza, come sopra indicata ed oggetto di formale riconoscimento da tutti, il possesso pacifico, pubblico, incontestato, esclusivo ed ininterrotto, possesso che si è palesato attraverso l'edificazione dell'immobile e la successiva cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, così come delle pratiche catastali inerenti il medesimo (accatastamento ecc), nonché con la corresponsione degli importi di cui alle fatture delle utenze domestiche o di quelli per i tributi, effettuando infine tutto quant'altro necessario in modo tale da affermare il loro legittimo ed esclusivo possesso sui fabbricati oggetto di causa, ciascuno su quello di propria pertinenza;
- che per contro, è pacifica l'assoluta inerzia nella gestione dei beni sopra individuati da parte dei convenuti e/o di terzi, i quali mai hanno interferito col possesso esclusivo degli attori e, prima di loro, di né hanno mai compiuto atti incompatibili col possesso animo domini e/o con la CP_1
gestione degli usucapenti e, prima di loro, della loro dante causa;
- che a seguito di ispezione ipotecaria effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio di
Nuoro, non è risultata alcuna trascrizione, iscrizione o annotazione;
- che, pertanto, alla stregua delle suesposte premesse è interesse degli odierni attori vedere giudizialmente accertata tale rilevante reale situazione di possesso degli immobili sopra descritti, onde poter essere riconosciuti, ciascuno per quello di propria pertinenza, proprietari degli stessi in modo pieno ed esclusivo per intervenuta usucapione ventennale.
Con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 1 gli attori hanno precisato che già dall'anno 1993 e sino al 21 settembre 2021– data in cui la madre cedeva ai figli i suddetti immobili tramite la scrittura sopra richiamata - ha sempre curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero CP_1
fabbricato oggetto di causa ponendo in essere interventi edili di ristrutturazione, tinteggiando il medesimo internamente ed esternamente, sostituendo gli infissi, installando tramite personale specializzato l'impianto elettrico ed idraulico e curando la manutenzione dello stesso nel corso del tempo, pagando i corrispettivi per le utenze e le imposte sull'immobile, abitandovi con i propri familiari ed arredandolo, il tutto a fine di affermare pubblicamente il proprio esclusivo possesso.
Gli attori hanno, inoltre, allegato che successivamente alla compravendita degli immobili, quindi, continuavano senza interruzione alcuna il possesso uti dominus esercitato dalla loro madre che veniva attuato mediante l'esecuzione delle medesime attività sopra richiamate, ciascuno per la parte di fabbricato come sopra identificata ed oggetto di possesso esclusivo giusto accordo tra le parti, e che
4 tale possesso esclusivo attuato dapprima da e, successivamente e come sopra CP_1
specificato, da parte degli odierni attori per le parti di propria spettanza, infine, mai è stato contestato da alcuno, convenuti o terzi, ad ulteriore riprova della fondatezza della presente domanda di usucapione.
Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato convenendo in giudizio , CP_1 CP_1
e , intestatarie catastali degli immobili de quibus, le quali si sono costituite in Controparte_1
giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 16.5.2023, depositata in pari data nel fascicolo telematico, dichiarando di riconoscere che gli odierni attori hanno effettivamente esercitato il possesso ultraventennale sugli immobili per i quali è causa e che al contrario i detti immobili, come catastalmente identificati, non sono mai stati di loro proprietà o comproprietà. Pertanto, non avendo nulla da eccepire in merito alla domanda attrice, le stesse hanno concluso per il suo accoglimento, con compensazione delle spese di lite.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, non è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare di titolari di diritti reali sugli immobili, né la trascrizione di domande giudiziali non perente contro gli attori, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice (non avendo i convenuti articolato capitoli di prova), all'odierna udienza del 13.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni in fatto ed in diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma 6 dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da
5 rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ. 20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr., Cass., 25922/05; Cass., 4807/92).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente
6 al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sugli immobili in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dagli attori, individuando con precisione l'ubicazione, e le proprietà confinanti con quelle oggetto del giudizio.
In particolare, i testi e sentiti all'udienza del Tes_1 Tes_2 Testimone_3
13.2.2024 e 16.5.2024, hanno invero concordemente riferito - per averne avuto diretta e personale cognizione in quanto compaesani degli attori, sia perché titolari di immobili posti nelle immediate vicinanze di quello oggetto di indagine, e - come tali - abituali frequentatori dei luoghi per cui nella presente sede processuale è giudizio - che - a partire da ben oltre vent'anni e segnatamente dal 1993
- che la madre prima (dal 1993 al 2021) e gli attori successivamente (dal 2021 sino all'attualità) avevano posseduto in via esclusiva i fabbricati meglio specificato nella premessa in fatto che precede.
Invero, i testimoni hanno confermato le deduzioni attoree, dichiarando che dal 1993 CP_1 sino al 2021 ha utilizzato, per un tempo superiore al perfezionamento dell'usucapione, il fabbricato oggetto di causa e compiuto effettivi e concreti atti di possesso, quali lavori di ristrutturazione, adibendo lo stesso a dimora abituale e del suo nucleo familiare.
In particolare il teste vicino di casa, ha riferito che in origine l'immobile era costituito da due Tes_1
locali posti al piano seminterrato e da un piano terreno, il teste in merito ha precisato sulla Tes_2
dislocazione degli ambienti, in particolare ha riferito che nel piano terra era presente la cucina, il salone, due bagni e tre camere da letto, mentre nel seminterrato si trovava un'altra cucina, un bagno e due camere da letto, infine nel locale cosiddetto “rustico” era presente il forno a legna e serviva per pranzi e cene conviviali.
I testi e hanno saputo riferire anche in relazione ai lavori effettuati dalla dante causa, Tes_1 Tes_2 la quale prima del 2021 aveva rinnovato l'impianto elettrico, posizionato i CP_1 condizionatori nelle stanze, nel 2015 aveva fatto dei lavori per eliminare l'umidità nei muri, mettendo la tela catramata sia nel muro che nel lastrico solare, aveva sostituito gli infissi, sistemato l'intonaco, pitturato la facciata e gli ambienti interni.
È, altresì, risultato dalla prova testimoniale che dal 2021 ha diviso e assegnato CP_1
l'immobile ai figli, che ne hanno ricavato tre appartamenti: quello al piano terra, che era di 150 mq, è
7 stato diviso in due, una parte è stata assegnata a insieme al terrazzo e l'altra parte a Parte_1
mentre la parte del seminterrato è stata attribuita a , mentre a Parte_3 Parte_2 Pt_3
è stata data anche quella parte del fabbricato cosiddetto “rustico”.
[...]
Dopo il 2021 con il fratello hanno provveduto a dividere con dei tramezzi Parte_1 Pt_3
l'appartamento sito al piano terra, dove fino al 2021 abitava la madre, ricavandone due appartamenti;
ha arredato la sua porzione con la cucina, posizionando un divano, ha installato anche Parte_1
una stufa tipo termo camino, i testi hanno concordemente riferito che non abita Parte_1 nell'appartamento de quo in quanto risiede in un altro immobile sempre a Triei, lo utilizza come deposito, alcune volte organizza cene con gli amici.
E' risultato che utilizza anche il lastrico solare dove ha messo le grondaie. Parte_1
Tutti i testi hanno riferito che una parte del piano terra è utilizzata da che ha realizzato Parte_3
un appartamento dove ha rifatto il bagno, sostituito tutti gli impianti idrici ed elettrici, composto da una cucina, due camere da letto ed un bagno, con l'ingresso indipendente rispetto a quello della sorella non abitandoci lo utilizza come deposito. Pt_1
Ancora, dalla prova è emerso che dal 2021 utilizza il piano seminterrato, composto da Parte_2
un salone, due camere e un bagno, e lo ha ristrutturato: in particolare, i testi hanno riferito che ha rifatto i pavimenti, intonacato tutti i muri per eliminare l'umidità, ha realizzato nuovi impianti elettrici ed idraulici, ha sostituito gli infissi, lo ha arredato. All'esterno ha posizionato una piscina e all'ingresso ha messo un cancello in ferro dotato di serratura. Vi abita stabilmente dal 2021, da allora lo ha adibito a casa coniugale.
Tutti i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili in esame
(confini, superficie, disposizione degli ambienti), che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie agli atti esibite loro nel corso della prova.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Pertanto, risulta provato, da un lato, che gli attori unendo il possesso con quello della convenuta CP_1
- a far data dal 2021- possiedono beni per i quali è causa comportandosi, in relazione ad essi,
[...]
come proprietari, per averli acquistati in virtù di contratto di compravendita datato 21.9.2021, ritualmente versato in atti;
dall'altro, che dal 1993 sino al 2021 sui predetti beni fu , CP_1
predetta dante causa, ad esercitare il possesso, con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione
8 del disposto di cui all'art. 1146, II comma, c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sulle medesime.
Anche i documenti offerti in comunicazione dalle attrici, ed in particolare la richiamata scrittura privata di compravendita ne confortano gli assunti.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
Nel caso di specie, risulta provata l'avvenuta "traditio" dei fabbricati per i quali si rivendica l'usucapione. Ed invero, nell'atto di vendita prodotto dagli attori sono indicate le particelle che identificano gli immobili, oggetto della domanda di usucapione.
Gli assunti attorei sono stati confermati anche dalle convenute e , CP_1 CP_1 CP_1 quest'ultima madre degli odierni attori, che con comparsa di costituzione e in adesione datata
16.5.2023, depositata in Cancelleria in pari data, hanno danno atto di non opporsi e, per l'effetto, di riconoscere l'integrale fondatezza della domanda attorea per essere gli stessi convenuti gli unici ed esclusivi proprietari degli immobili per i quali è causa, stante il potere di fatto esercitato per oltre vent'anni sui beni medesimi mediante accessione nel possesso esercitato dal precedente dante causa.
Le convenute hanno allegato che corrisponde al vero che il fabbricato oggetto di causa, in forza dell'unione con il possesso esercitato dal precedente dante causa e del disposto di cui all'art. 1146 comma 2 c.c., con conseguente godimento degli effetti del possesso ultraventennale da parte dei successori a titolo particolare, ognuno per la parte di propria pertinenza, è stato usucapito dagli odierni attori.
Hanno, inoltre, dedotto che è altresì vero che già dall'anno 1993 e sino al settembre dell'anno 2021, ha esercitato il potere di fatto sul bene oggetto di causa, provvedendo all'edificazione, CP_1
alla cura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo, arredandolo ed abitandolo con i propri familiari, nonché provvedendo alle pratiche di accatastamento, oltre che al pagamento delle utenze domestiche e delle imposte sull'immobile. Successivamente, con la compravendita avvenuta giusta scrittura privata del 21 settembre 2021, gli attori sono al possesso pubblico, pacifico, non contestato, esclusivo ed ininterrotto del fabbricato sito in Via Vittorio Emanuele III, come descritto nella premessa dell'atto di citazione, aderendo integralmente alle richieste attoree.
9 Conclusivamente gli attori hanno dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi
–desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale manifestata e riferita dai testi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni da parte degli attori e anche prima della dante causa, in via esclusiva sui beni immobili de quibus.
Pertanto, per effetto della accessione nel possesso ex art. 1146, comma II, c.c. si è perfezionato in capo agli odierni attori l'acquisto degli immobili per intervenuta usucapione.
Non vi è necessità dell'espressa pronuncia sugli obblighi della Conservatoria dei Registri Immobiliari poiché le conseguenze invocate scaturiscono in via immediata dalla dichiarazione dell'effetto acquisitivo.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, sussistono i presupposti di legge per dichiararne l'integrale compensazione in ragione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara:
a) , C.F. , nata a [...] il [...], proprietaria del Parte_1 C.F._1
fabbricato sito in Triei (NU) nella Via Vittorio Emanuele III e identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 3, particella 2669 sub 4 e 2669 sub 7;
b) , C.F. , nato a [...] il [...] proprietario del Parte_2 CodiceFiscale_7
fabbricato, con relative pertinenze, sito in Triei nella Via Vittorio Emanuele III identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 3, particella 2669 sub 1;
c) , C.F. , nato a [...] il [...] proprietario Parte_3 CodiceFiscale_8
dei fabbricati, con relative pertinenze, identificati al catasto fabbricati del medesimo comune al
Foglio 3, particelle 2669 sub 2, e 2669 sub 3;
II.spese compensate.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata.
Lanusei, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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