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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2265 V.G. dell'anno 2025 promossa da
BA ZI (RM) 22/07/1991, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
RO (RM) 31/07/1988, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SILVIA ROSELLA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Terracina il Parte_1 Parte_2 RS 07/09/2019; dall'unione è nata una figlia, , il 05/09/2021.
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3. la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora e sita in Albano Laziale Pt_1
(Rm), via Torretta 12, verrà assegnata a quest'ultima, con quanto ivi contenuto, che RS continuerà a viverci con la figlia;
- 1 - 4. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con RSona_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente presso la madre. Più in particolare le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata anche disgiuntamente.
5. Il sig. potrà avere e tenere con sé la figlia nel week end a settimane alterne, dal Pt_2 sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 21:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna. Durante ogni settimana il padre potrà avere e tenere con sé la figlia per almeno due pomeriggi infrasettimanali, in giorni da stabilirsi settimanalmente sulla base dei rispettivi turni lavorativi, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 della sera ove il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso la casa materna. Le parti si impegnano a concordare i due giorni infrasettimanali di spettanza del padre, per la settimana successiva, entro e non oltre la giornata del giovedì della settimana precedente. Il tutto salvo diverso accordo migliorativo tra i genitori.
RS 6. Per le Vacanze Natalizie, trascorrerà ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro, stessa alternanza per il giorno dell'epifania;
7. Stesso principio dell'alternanza sarà rispettato i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
8. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorre un periodo di almeno 7 giorni, anche non consecutivi con la figlia, mentre durante il periodo delle festività pasquali, nei giorni di vacanza dalla scuola, ciascun genitore potrà trascorrere 3 giorni consecutivi con la stessa.
9. Per le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia due settimane anche non consecutive, con relativi pernotti, da concordare entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
10. I coniugi, di comune accordo, si impegnano, per un periodo minimo di dodici mesi a decorrere dalla data della pronuncia di separazione, a non ospitare presso le rispettive abitazioni, nelle notti in cui la figlia minore sarà con loro, eventuali nuovi partner, a tutela del benessere e della serenità della minore medesima.
RS 11. a titolo di mantenimento per la figlia , il sig. verserà la somma pari Parte_2 ad euro 350,00 mensili oltre rivalutazione Istat nonché il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale Ordinario di Velletri, da corrispondersi alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
- 2 - 12. I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio o per quelli della figlia minore.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Albano Laziale per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, parte 2, serie C, atto n. 130).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
CA MA
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2265 V.G. dell'anno 2025 promossa da
BA ZI (RM) 22/07/1991, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
RO (RM) 31/07/1988, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SILVIA ROSELLA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Terracina il Parte_1 Parte_2 RS 07/09/2019; dall'unione è nata una figlia, , il 05/09/2021.
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3. la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora e sita in Albano Laziale Pt_1
(Rm), via Torretta 12, verrà assegnata a quest'ultima, con quanto ivi contenuto, che RS continuerà a viverci con la figlia;
- 1 - 4. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con RSona_2 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente presso la madre. Più in particolare le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata anche disgiuntamente.
5. Il sig. potrà avere e tenere con sé la figlia nel week end a settimane alterne, dal Pt_2 sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 21:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna. Durante ogni settimana il padre potrà avere e tenere con sé la figlia per almeno due pomeriggi infrasettimanali, in giorni da stabilirsi settimanalmente sulla base dei rispettivi turni lavorativi, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 della sera ove il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso la casa materna. Le parti si impegnano a concordare i due giorni infrasettimanali di spettanza del padre, per la settimana successiva, entro e non oltre la giornata del giovedì della settimana precedente. Il tutto salvo diverso accordo migliorativo tra i genitori.
RS 6. Per le Vacanze Natalizie, trascorrerà ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro, stessa alternanza per il giorno dell'epifania;
7. Stesso principio dell'alternanza sarà rispettato i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
8. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorre un periodo di almeno 7 giorni, anche non consecutivi con la figlia, mentre durante il periodo delle festività pasquali, nei giorni di vacanza dalla scuola, ciascun genitore potrà trascorrere 3 giorni consecutivi con la stessa.
9. Per le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia due settimane anche non consecutive, con relativi pernotti, da concordare entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
10. I coniugi, di comune accordo, si impegnano, per un periodo minimo di dodici mesi a decorrere dalla data della pronuncia di separazione, a non ospitare presso le rispettive abitazioni, nelle notti in cui la figlia minore sarà con loro, eventuali nuovi partner, a tutela del benessere e della serenità della minore medesima.
RS 11. a titolo di mantenimento per la figlia , il sig. verserà la somma pari Parte_2 ad euro 350,00 mensili oltre rivalutazione Istat nonché il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Intesa del Tribunale Ordinario di Velletri, da corrispondersi alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
- 2 - 12. I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio o per quelli della figlia minore.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Albano Laziale per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, parte 2, serie C, atto n. 130).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
CA MA
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