Decreto 30 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., decreto 30/08/2018, n. 21434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21434 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2018 |
Testo completo
dizione R.g. n. 7896/2017
DECRETO
Cron.2J4 3 Cj Rep. sul ricorso R.g. 7896/2017 proposto da: SC BANK AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
39, presso lo STUDIO LEGALE BONELLI EREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAZZARO SPALLANZANI
22, presso lo studio dell'avvocato VALERIO PESCATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BENUSSI;
- controricorrente -
DEXIA CREDIOP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
39, presso lo STUDIO LEGALE BONELLI EREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, VIA
LAZZARO SPALLANZANI
22, presso lo studio dell'avvocato VALERIO PESCATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BENUSSI;
- controricorrente al ricorrente incidentale - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21526/2016 del TRIBUNALE di ROMA.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEIL PRIMO PRESIDENTE
Ritenuto che la TS BA AG ha proposto regolamento di giurisdizione, con ricorso del 20 marzo 2017 notificato alla Provincia di Brescia ed alla s.p.a. XI Crediop, con riguardo al giudizio civile promosso dalla Provincia davanti al Tribunale di Roma nei confronti della TS BA e della XI;
che con il regolamento la ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare il difetto di giurisdizione sulla controversia del giudice italiano, assumendo che essa appartenga alla competenza esclusiva delle Corti inglesi, ed analoghe conclusioni ha rassegnato la s.p.a. XI Crediop, costituitasi con controricorso contenente ricorso incidentale autonomo;
che la Provincia di Brescia ha resistito con controricorso, concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi per regolamento;
che, depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della TS BA in data 12 ottobre 2017, le Sezioni Unite, in esito alla camera di consiglio del 30 gennaio 2018, hanno disposto, con ordinanza interlocutoria 23 luglio 2018, n. 19521, il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'eventuale perfezionamento della rinuncia, rilevando che la rinuncia non era stata notificata alle parti del procedimento per regolamento, la Provincia di Brescia e la s.p.a. XI Crediop, qui anche ricorrente incidentale;
che successivamente, in data 10 agosto 2018, sono stati depositati in cancelleria l'atto di rinuncia al ricorso principale della TS BA e l'atto di rinuncia al ricorso incidentale della XI Crediop, entrambi notificati in data 24 luglio 2018.
Considerato che
gli atti di rinuncia al ricorso depositati dalla TS BA e dalla XI Crediop hanno i requisiti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall'art.
1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese del giudizio per regolamento possono essere integralmente compensate, considerato che - secondo quanto esposto dalle ricorrenti - la Provincia, con atto in data 26 settembre 2017, ha dichiarato di voler rinunciare a tutte le domande di responsabilità esclusiva o solidale, nessuna esclusa, presentate nei confronti della TS BA e della XI Crediop nell'ambito del procedimento italiano pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo;
dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Così deciso in Roma, lì 2 9 tkGO, Ala Il Primo Presidente Giovanni Mammone 2.1
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