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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/10/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 561/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, decisa all'udienza del 16.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
e rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione, dall'avv.to Emanuela Musilli, presso il cui studio elettivamente domiciliano sito in Latina Viale Dello Statuto n.1.
ATTORI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Michele Scazziota, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Salvatore Pincherle
n. 24
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio al fine di chiedere che fosse Parte_2 CP_1 condannata al risarcimento del danno subito, a seguito del sinistro occorso in data 13.12.2019, per l'importo di € 4.780,00 a favore del e € Parte_1
3.352,00 a favore di Parte_2
A tal fine deducevano che in data 13.12.2019 alle ore 17,40 circa, in
Cisterna di Latina allaVia Appia Nord altezza Km 48,800, nei pressi del numero civico 88, cadeva un albero di pino, abbattendosi sulla proprietà dell'attore, danneggiando il gazebo, nonché la vettura di proprietà dell'attrice.
Si costituiva ritualmente in giudizio l deducendo la CP_2 mancanza di responsabilità per l'evento de quo, in quanto determinato da fattori esterni alla sua sfera di controllo, integrandosi gli estremi del caso fortuito, a causa delle eccezionali condizioni metereologiche.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, all'udienza del
16.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-
128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto a causa di un bene
(pino) la cui custodia gravava sul convenuto, va ricondotta, sulla scorta della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di custode dell'ente, all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
L'art. 14 del CDS dispone che: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Appare evidente che la mancata eliminazione di alberi secchi o malati dalla pertinenza stradale in prossimità di aree abitate non può essere indice di un caso fortuito ovvero di una forza maggiore piuttosto della omessa manutenzione e dell'omesso rispetto di quanto imposto dal codice della strada
- 2 - ed quindi indice della violazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.
Dalla ritenuta applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. sul piano processuale discende che il danneggiato, deve fornire la prova di soli due elementi: 1) che il danno sia stato cagionato da una specifica cosa (nel caso di specie dalla caduta di un albero;
2) che l'Amministrazione e/o
Ente di riferimento abbia un effettivo potere fisico sulla cosa medesima, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
In presenza della prova, da parte del danneggiato, di questi due elementi
(che il danno è stato cagionato dalla cosa;
che la cosa è soggetta alla custodia dell'ente) la disposizione di cui all'alt. 2051 cod. civ. pone, a carico del custode, una vera e propria presunzione di responsabilità.
Dalla documentazione prodotta in atti (attestazione autorità intervenuta)
e dalla prova testimoniale espletata è emersa la responsabilità della convenuta per i danni occorsi
Ed invero, come attestato dalle autorità intervenute, in data 13 dicembre
2019, in Cisterna di Latina, Via Appia Nord altezza Km 48,800, nei pressi del numero civico 88, in condizioni meteo avverse, un pino si abbatteva sull'abitazione e sull'autovettura degli odierni attori.
Tanto era confermato dal teste escusso all'udienza del Testimone_1
26.10.2023, il quale sopraggiungeva sul posto nell'immediatezza del fatto, riferiva “ sono arrivato che il pino era già caduto. …era un pino altro circa 20 metri con una chioma frondosa. Quell'albero era pericolante e già piegato da un lato. L'albero che era di fronte era nelle stesse condizioni ed è stato tolto subito dopo il fatto. L'albero cadendo ha colpito la recinzione, un'auto, una
Ford grigia, il gazebo costituito da pergolato con struttura in ferro e rivestimento di telone, tavolini, sedie, aiuola e giardino. … La chioma ha lambito l'ingresso della casa. … Il cordolo era quello che manteneva il muro di recinzione, costituita da parte murari e ferro. La gabbia di ferro era quella per gli uccelli. … alla macchina si erano rotti i vetri ed il cofano… il pino era
- 3 - sulla strada, nella parte di scollina erbosa dirimpetto all'abitazione del Pt_1
… era una giornata di pioggia e vento tipo tromba d'aria.”
Del medesimo tenore è la testimonianza di il quale Testimone_2 ugualmente sopraggiungeva subito dopo l'accaduto “ ho visto il pino quando era già caduto. Siccome abito vicino accanto alla sua sinistra, mi sono accorto che era successo qualcosa perché la strada era bloccata e c'erano macchine ferme era già buio e pioveva. Era un albero di pigna. Era l'albero di fronte a casa di mio zio. Anche di fronte a casa mia c'era, ma è stato tolto il giorno dopo il fatto. Avevamo fatto più segnalazioni qualche mese prima circa. Se ne
è occupato mio fratello. L'albero è caduto trasversalmente sulla strada e la chioma è arrivata a colpire casa di mio zio. Sono piante molto alte e vecchie le ricordo quando ero ragazzino. Ha danneggiato la recinzione, il muro, il gazebo interamente investito dalla pianta, la macchina Ford grigia. … La recinzione era fatta di muro e sopra una cancellata di sbarre di ferro verticali. … Per
l'altezza è arrivato sino all'interno del cortile dell'abitazione. Ha lambito
l'angolo della casa, ma non ha fatto danni all'abitazione… i danni erano soprattutto nella parte posteriore in particolare il lunotto si era spaccato. …il pino era al margine della banchina dal lato opposto dov'è l'abitazione di mio zio. … tirava vento, tanto che sono caduti più alberi, era tipo una tromba
d'aria.”
Orbene è acclarato che la caduta avveniva in occasione di un fenomeno atmosferico di particolare rilevanza (i testi riferiscono di una tromba d'aria).
Tuttavia la giurisprudenza ha precisato che “Il caso fortuito deve configurarsi come fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità, non essendo sufficiente la mera presenza di condizioni meteorologiche avverse come il forte vento.” (Tribunale civile Latina sentenza n. 2680 del 8 novembre
2019).
- 4 - Anche in presenza di un evento atmosferico di notevole entità è, pertanto, necessaria la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato comunque, nonostante il custode avesse adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno medesimo.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge come soggetto obbligato alla manutenzione dell'albero fosse l'odierno convenuto.
Ne consegue che è l'Ente custode a dover dimostrare di avere operato un efficace, regolare ed adeguato controllo, e di avere osservato, nella cura delle piante, la diligenza necessaria ad evitarne la caduta, per cui il crollo si è verificato per una causa non ascrivibile a sua colpa;
ciò in quanto "la caduta dell'albero, quale fatto che ha causato il danno, è di per sé idonea a far presumere che essa si sia prodotta per colpa dell'ente demaniale e delle sue pertinenze dal momento che la caduta di un albero è normalmente conseguenza di un processo di lunga durata, di cui possono essere avvertiti i segni attraverso una verifica periodica dell'età della pianta e di quei fattori ambientali che ne possono alterare lo stato filo-sanitario al punto da determinarne la caduta"
(Cass. Civ., Sez. Ili, 8 novembre 2002, n. 15707).
Da ciò consegue come, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'Amministrazione e/o l'ente preposto deve provare il caso fortuito, in caso di danno cagionato da piante e che su di essa incomba l'onere di dimostrare, che il danno risulta cagionato da un evento (solitamente atmosferico) di portata eccezionale, idoneo, da solo, a cagionare il danno, anche in presenza di una pianta in buone condizioni, ed oggetto di un regolare ed adeguato controllo.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta dall'Ente convenuto.
Al contrario, le dichiarazioni testimoniali depongono nel senso di far ritenere già prevedibile, date le condizioni della pianta e le pregresse segnalazioni, l'evento di cui è causa.
Deve pertanto ritenersi comprovato in giudizio - sulla base degli
- 5 - elementi documentali e testimoniali acquisiti - sia il fatto storico che il nesso di causalità con i conseguenti danni all'immobile e alla vettura per come indentificata in premessa di sentenza.
In ordine alla quantificazione dei danni gli attori hanno prodotto un preventivo di spesa rispettivamente di euro 4.780,00 (oltre iva) per i danni occorsi all'immobile ed euro 3.352,90 (inclusa iva) per i danni alla vettura.
Anche se tale documento non è dotato, a differenza di una fattura in senso proprio, di un'autonoma efficacia probatoria, potendo soltanto rappresentare per il giudicante, nella prova aliunde fornita della sussistenza delle voci di danno ivi riportate, un criterio orientativo nella liquidazione del relativo quantum risarcitorio, nella specie esso reca voci analitiche corrispondenti ai danni denunciati.
Ed infatti con riferimento all'immobile i testi hanno riferito di danni al gazebo, muretto, pergolato, mentre con riferimento alla vettura i danni riguardavano vetro e cofano.
Tenuto conto, allora, dei prezzi medi di mercato per l'acquisto dei pezzi di ricambio nonché dei costi medi della manodopera nel settore, si reputa equo quantificare i danni subiti, nella misura richiesta di euro 4.780,00 (oltre iva) in favore di ed euro 3.352,90 (inclusa iva) in favore di Parte_1 Parte_2
oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro all'attualità.
[...]
È, infatti, consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione. (Cass.
2228/2012).
Quanto poi al riconoscimento dell'IVA, sulla spettanza di tale voce, la giurisprudenza di legittimità è pacifica: “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta”. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è
- 6 - quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta, circostanza che non risulta nel caso di specie. (Cass. civ., ordinanza n. 21739/2019, Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 14535 del 10 giugno 2013).
Il convenuto, pertanto, va condannato al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 4.780,00 (oltre iva) in favore di ed euro 3.352,90 (inclusa iva) in favore di , oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro all'attualità.
Su tali somme poi, per quanto attiene al periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale e seguono la soccombenza, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Emanuela Musilli, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro CP_1 condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 4.780,00
(oltre iva) in favore di ed euro 3.352,90 (inclusa iva) in Parte_1 favore di , oltre rivalutazione ed interessi dalla data del Parte_2
- 7 - sinistro all'attualità, nonché interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
b) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, in solido tra loro, che liquidano in complessivi euro
2.804,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge con attribuzione all'avv. Emanuela Musilli, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Latina il 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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