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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8294 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 6325/2025 Verbale dell'udienza del 23/09/2025 Per l'appellante Prof. Arch. e per delega dell'Avv. Melorio, è presente Parte_1
l'Avv. Marianna Di MIcco. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Di Micco si riporta al proprio atto di appello e chiede rinviarsi per conclusioni. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia del ritualmente Controparte_1 citato e non comparso, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6325 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aniello Melorio, presso il cui studio elett.te domicilia in lla Via Duomo, 326 CP_1
APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Signore, presso il cui studio elett.te domicilia in Formia Via XXIV Maggio n. 8 bis
APPELLATA NONCHE'
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. il sig.
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di l'agente Parte_1 CP_1 della riscossione e l'ente impositore, opponendo la cartella di Controparte_1 pagamento n. 07120220081968726000, notificata il 22.7.2022 e relativa ad una sanzione per violazione del codice della strada. A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver provveduto in data 11.3.2019 al pagamento del verbale di accertamento n. ZTL18174508931 del 4.12.2018, notificato il 4.3.2019, e chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata stante l'intervenuta estinzione del credito illegittimamente iscritto a ruolo e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 07120220081968726000, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. Si costituiva l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone al rigetto, mentre il nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, rimaneva contumace. Il giudice di pace di con sentenza n. 24113/2024 del 10/12/2024, preso atto della CP_1 presenza in atti della ricevuta di pagamento del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, accoglieva l'opposizione formulata, compensando, tuttavia, le spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo un difetto di motivazione e la violazione del disposto normativo di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza, chiedendo la condanna dell' e del al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_2 il benché regolarmente evocato, è rimasto contumace. Controparte_1
L'appello è fondato. Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, constatata la produzione in giudizio della ricevuta di pagamento (effettuato in data 11.3.2019) del verbale di contravvenzione del codice della strada e accolta la domanda, ha affermato, sinteticamente: spese di giudizio compensate tra le parti per incertezza della norma in materia. Cass. Sentenza n. 9360 del 05.04.2023 Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. civ. n. 21083/2015). Dunque, nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente. Quanto alla domanda formulata dall'agente della riscossione, odierno appellato, di limitare la condanna alle spese di lite in Capo al giova evidenziare che la CP_1 CP_1 giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di sanzioni amministrative l'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi procedimentali e notificatori, deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso. Ciò in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha a oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi a oggetto la riscossione della somma di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali. Deriva da quanto precede, pertanto, che la condanna, solidale alla rifusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, è legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva dell'avente. La eventuale doglianza, circa la formazione illegittima del ruolo da parte dell'ente creditore va trasferita sul piano del rapporto tra concessionario ed ente creditore mediante una azione di manleva. (Cass. civ. n.26342/2017). Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso di specie, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste solidalmente a carico del dell' Controparte_1 [...]
, a nulla rilevando la circostanza, pur dedotta da quest'ultima, Controparte_3 che la notifica della cartella di pagamento affondi le radici in un'errata formazione del ruolo ascrivibile esclusivamente all'ente impositore, con precisazione che, nella specie, non risulta formulata alcuna domanda di manleva. La quantificazione è resa ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 24113/2024 del Giudice di Pace di Napoli, condanna il e l' , in solido, al rimborso, in Controparte_1 Controparte_3 favore della sig. , delle spese di lite del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 173,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- condanna, inoltre, il l' , in solido, Controparte_1 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se sostenuti, con attribuzione all'avv. Aniello Melorio, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Teresa Barile CP_4
l'Avv. Marianna Di MIcco. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Di Micco si riporta al proprio atto di appello e chiede rinviarsi per conclusioni. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia del ritualmente Controparte_1 citato e non comparso, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6325 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aniello Melorio, presso il cui studio elett.te domicilia in lla Via Duomo, 326 CP_1
APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Signore, presso il cui studio elett.te domicilia in Formia Via XXIV Maggio n. 8 bis
APPELLATA NONCHE'
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. il sig.
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di l'agente Parte_1 CP_1 della riscossione e l'ente impositore, opponendo la cartella di Controparte_1 pagamento n. 07120220081968726000, notificata il 22.7.2022 e relativa ad una sanzione per violazione del codice della strada. A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver provveduto in data 11.3.2019 al pagamento del verbale di accertamento n. ZTL18174508931 del 4.12.2018, notificato il 4.3.2019, e chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata stante l'intervenuta estinzione del credito illegittimamente iscritto a ruolo e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 07120220081968726000, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. Si costituiva l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone al rigetto, mentre il nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, rimaneva contumace. Il giudice di pace di con sentenza n. 24113/2024 del 10/12/2024, preso atto della CP_1 presenza in atti della ricevuta di pagamento del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, accoglieva l'opposizione formulata, compensando, tuttavia, le spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo un difetto di motivazione e la violazione del disposto normativo di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza, chiedendo la condanna dell' e del al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_2 il benché regolarmente evocato, è rimasto contumace. Controparte_1
L'appello è fondato. Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, constatata la produzione in giudizio della ricevuta di pagamento (effettuato in data 11.3.2019) del verbale di contravvenzione del codice della strada e accolta la domanda, ha affermato, sinteticamente: spese di giudizio compensate tra le parti per incertezza della norma in materia. Cass. Sentenza n. 9360 del 05.04.2023 Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. civ. n. 21083/2015). Dunque, nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 92 c.p.c., risulta sussistente. Quanto alla domanda formulata dall'agente della riscossione, odierno appellato, di limitare la condanna alle spese di lite in Capo al giova evidenziare che la CP_1 CP_1 giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di sanzioni amministrative l'agente della riscossione, pur rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi procedimentali e notificatori, deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso. Ciò in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha a oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi a oggetto la riscossione della somma di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali. Deriva da quanto precede, pertanto, che la condanna, solidale alla rifusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione, è legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva dell'avente. La eventuale doglianza, circa la formazione illegittima del ruolo da parte dell'ente creditore va trasferita sul piano del rapporto tra concessionario ed ente creditore mediante una azione di manleva. (Cass. civ. n.26342/2017). Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso di specie, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste solidalmente a carico del dell' Controparte_1 [...]
, a nulla rilevando la circostanza, pur dedotta da quest'ultima, Controparte_3 che la notifica della cartella di pagamento affondi le radici in un'errata formazione del ruolo ascrivibile esclusivamente all'ente impositore, con precisazione che, nella specie, non risulta formulata alcuna domanda di manleva. La quantificazione è resa ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 24113/2024 del Giudice di Pace di Napoli, condanna il e l' , in solido, al rimborso, in Controparte_1 Controparte_3 favore della sig. , delle spese di lite del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 173,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- condanna, inoltre, il l' , in solido, Controparte_1 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge,
- il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se sostenuti, con attribuzione all'avv. Aniello Melorio, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Teresa Barile CP_4