Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2025, proposto da
DR TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Milano, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1996/2021 depositata in data 23/08/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. RI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con sentenza n. 1996/2021, depositata in data 23/08/2021, il Tribunale di Milano ha così disposto: “condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo” e ciò in relazione ai “seguenti servizi, indicati in ricorso: dal 7-1-15 al 1-2-15, dal 2-2-15 al 1-3-15, dal 2-3-15 al 15- 3-15, dal 16-3-15 ai 4-5-15, dal 5-5-15 al 8-6-15, dal 12-10-15 al 17-1-16, dal 18-1-16 al 26-2-16, dal 29-2-16 al 23-3-16, dal 29-3-16 al 8-6-16”.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico assegnato integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
RI TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RI TA | RI GO |
IL SEGRETARIO