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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/09/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1997/2024 RGCC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore
Ha emesso sentenza, sulle domande per modifica delle condizioni di divorzio, congiuntamente precisate da nato ad [...] il [...] (c.f. , cittadino italiano, residente in [...]C.F._1
d'Arazzo (AT) – Via Rio n. 7 sub. A/2 (doc. 01),
nel presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Dario BOSCHETTI del Foro di Asti (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alba (CN) – Via Vivaro C.F._2
n. 21 A giusta delega e
nata ad [...] il [...], c.f. , residente in [...]
Ippodromo n. 11/C, cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Asti, Via Antica Zecca n. 4 presso l'Avv.
Patrizia Di Filippo del Foro di Asti ( ) che la C.F._4 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica di quelle di divorzio contenute nella sentenza n.
735/2028 pubblicata in data 02.08.2018 pronunciata da Codesto Ill.mo Tribunale a definizione del procedimento RGN 1404/2018:
1. revocare il diritto della IG.ra all'assegnazione della ex casa coniugale sita in Asti (AT9 – P_
Via Antico Ippodromo n. 11/C per espressa rinuncia della predetta attesa la sopravvenuta cessazione dei relativi presupposti di legge;
2. revocare il diritto della IG.ra all'assegno divorzile per espressa rinuncia della predetta P_
per sopravvenuta cessazione dei relativi presupposti di legge;
3. revocare l'obbligo del IG. a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Parte_1
figli e per sopravvenuta cessazione dei relativi presupposti di legge. Per_1 Per_2
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. la IG.ra potrà proseguire ad abitare nella ex casa coniugale sino all'11 marzo 2026 data entro P_
e non oltre la quale la predetta si obbliga a rilasciarla libera da persone e/o cose fatto salvo quanto infra meglio specificato.
4.1 In difetto di spontaneo rilascio, nelle more delle azioni giudiziarie che il IG. riterrà di Pt_1
promuovere per ottenere la liberazione del menzionato immobile, la IG.ra corrisponderà al IG. P_
, a decorrere dal 12.03.2026 e sino alla data dell'effettivo rilascio, € 250,00 (diconsi euro Pt_1
duecentocinquanta/00) mensili a titolo di indennità di occupazione;
5. la IG.ra , a decorrere dal corrente mese di aprile 2025, si obbliga a porre in vendita la ex casa P_
coniugale all'uopo impegnandosi a consentire almeno un accesso settimanale alla stessa da parte dell'incaricando agente immobiliare e/o dei potenziali acquirenti, nonché a fare tutto quanto necessario per la tempestiva messa in vendita dell'immobile, per la stipula del contratto preliminare di compravendita e del rogito;
5.1 laddove l'immobile dovesse essere venduto prima del 12.03.2026, la IG.ra si impegna a P_
rilasciare lo stesso libero da persone e/o cose entro la fissanda data del rogito manlevando e tenendo indenne il IG. da qualsivoglia azione promossa dagli acquirenti in caso di inadempimento a Pt_1
tale obbligo;
5.2 come già concordato in sede separativa e confermato in quella divorzile, contestualmente alla vendita della ex casa coniugale, la IG.ra provvederà a restituire al IG. la quota parte P_ Pt_1
delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della ex casa coniugale di competenza della medesima ed integralmente anticipate dal predetto a decorrere dal mese di marzo 2014 e sino al mese di maggio 2023 per complessivi euro 54.260,82 (diconsi euro cinquantaquattromilaseicentosessanta/82); all'uopo, la
IG.ra , sin da ora, acconsente a che, in caso di vendita privata, l'acquirente versi direttamente (ivi P_
inclusa l'eventuale caparra confirmatoria), ed in via prioritaria, tale somma al IG. . Il residuo Pt_1
del ricavato della vendita, invece, verrà suddiviso giusta la metà tra le parti;
5.3 all'atto della vendita della casa, il IG. si impegna a corrispondere a ciascun figlio € 5.000,00 Pt_1
(diconsi euro cinquemila/00);
6. il IG. rinuncia a richiedere alla IG.ra il rimborso delle spese condominiali ordinarie Pt_1 P_
della ex casa coniugale e delle c.d. spese straordinarie di entrambi i figli di competenza della predetta,
ma dal medesimo integralmente corrisposte sino al 31.12.2024;
7. la IG.ra dichiara di nulla avere a che pretendere dal IG. per i pregressi contributi al P_ Pt_1
mantenimento ordinario e straordinario dei di loro figli e nonché proprio avendo il Per_1 Per_2
predetto regolarmente provveduto all'adempimento di siffatti obblighi;
8. spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.” OSSERVATO
Le parti, nel presente giudizio, hanno formulato conclusioni congiunte, il cui tenore è stato sopra integralmente riportato, per ottenere la modifica delle condizioni, come statuite in sentenza di divorzio, n.
735 del 2018 Tribunale di Asti.
Dette condizioni paiono conformi a legge, di talché il collegio ritiene doverne dare ratifica, non emergendo elementi che inducano a discostarsi dalla domanda concordata inter partes.
Spese compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando,
Il Tribunale di Asti,
così statuisce:
Dispone in piena conformità alle conclusioni conformi delle parti, per come sopra verbatim riportate, da considerarsi quale parte integrante della sentenza, nonché del presente dispositivo;
Compensa tra le parti, integralmente, le spese di lite;
Infine, visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità, e di ogni altro dato identificativo, degli interessati, in caso di riproduzione della presente sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati medesimi.
Asti, 15/09/2025
Il dott. Pasquale Perfetti quale relatore ed estensore
La dott.ssa Ombretta Salvetti quale Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1997/2024 RGCC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore
Ha emesso sentenza, sulle domande per modifica delle condizioni di divorzio, congiuntamente precisate da nato ad [...] il [...] (c.f. , cittadino italiano, residente in [...]C.F._1
d'Arazzo (AT) – Via Rio n. 7 sub. A/2 (doc. 01),
nel presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Dario BOSCHETTI del Foro di Asti (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alba (CN) – Via Vivaro C.F._2
n. 21 A giusta delega e
nata ad [...] il [...], c.f. , residente in [...]
Ippodromo n. 11/C, cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Asti, Via Antica Zecca n. 4 presso l'Avv.
Patrizia Di Filippo del Foro di Asti ( ) che la C.F._4 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica di quelle di divorzio contenute nella sentenza n.
735/2028 pubblicata in data 02.08.2018 pronunciata da Codesto Ill.mo Tribunale a definizione del procedimento RGN 1404/2018:
1. revocare il diritto della IG.ra all'assegnazione della ex casa coniugale sita in Asti (AT9 – P_
Via Antico Ippodromo n. 11/C per espressa rinuncia della predetta attesa la sopravvenuta cessazione dei relativi presupposti di legge;
2. revocare il diritto della IG.ra all'assegno divorzile per espressa rinuncia della predetta P_
per sopravvenuta cessazione dei relativi presupposti di legge;
3. revocare l'obbligo del IG. a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei Parte_1
figli e per sopravvenuta cessazione dei relativi presupposti di legge. Per_1 Per_2
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. la IG.ra potrà proseguire ad abitare nella ex casa coniugale sino all'11 marzo 2026 data entro P_
e non oltre la quale la predetta si obbliga a rilasciarla libera da persone e/o cose fatto salvo quanto infra meglio specificato.
4.1 In difetto di spontaneo rilascio, nelle more delle azioni giudiziarie che il IG. riterrà di Pt_1
promuovere per ottenere la liberazione del menzionato immobile, la IG.ra corrisponderà al IG. P_
, a decorrere dal 12.03.2026 e sino alla data dell'effettivo rilascio, € 250,00 (diconsi euro Pt_1
duecentocinquanta/00) mensili a titolo di indennità di occupazione;
5. la IG.ra , a decorrere dal corrente mese di aprile 2025, si obbliga a porre in vendita la ex casa P_
coniugale all'uopo impegnandosi a consentire almeno un accesso settimanale alla stessa da parte dell'incaricando agente immobiliare e/o dei potenziali acquirenti, nonché a fare tutto quanto necessario per la tempestiva messa in vendita dell'immobile, per la stipula del contratto preliminare di compravendita e del rogito;
5.1 laddove l'immobile dovesse essere venduto prima del 12.03.2026, la IG.ra si impegna a P_
rilasciare lo stesso libero da persone e/o cose entro la fissanda data del rogito manlevando e tenendo indenne il IG. da qualsivoglia azione promossa dagli acquirenti in caso di inadempimento a Pt_1
tale obbligo;
5.2 come già concordato in sede separativa e confermato in quella divorzile, contestualmente alla vendita della ex casa coniugale, la IG.ra provvederà a restituire al IG. la quota parte P_ Pt_1
delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della ex casa coniugale di competenza della medesima ed integralmente anticipate dal predetto a decorrere dal mese di marzo 2014 e sino al mese di maggio 2023 per complessivi euro 54.260,82 (diconsi euro cinquantaquattromilaseicentosessanta/82); all'uopo, la
IG.ra , sin da ora, acconsente a che, in caso di vendita privata, l'acquirente versi direttamente (ivi P_
inclusa l'eventuale caparra confirmatoria), ed in via prioritaria, tale somma al IG. . Il residuo Pt_1
del ricavato della vendita, invece, verrà suddiviso giusta la metà tra le parti;
5.3 all'atto della vendita della casa, il IG. si impegna a corrispondere a ciascun figlio € 5.000,00 Pt_1
(diconsi euro cinquemila/00);
6. il IG. rinuncia a richiedere alla IG.ra il rimborso delle spese condominiali ordinarie Pt_1 P_
della ex casa coniugale e delle c.d. spese straordinarie di entrambi i figli di competenza della predetta,
ma dal medesimo integralmente corrisposte sino al 31.12.2024;
7. la IG.ra dichiara di nulla avere a che pretendere dal IG. per i pregressi contributi al P_ Pt_1
mantenimento ordinario e straordinario dei di loro figli e nonché proprio avendo il Per_1 Per_2
predetto regolarmente provveduto all'adempimento di siffatti obblighi;
8. spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.” OSSERVATO
Le parti, nel presente giudizio, hanno formulato conclusioni congiunte, il cui tenore è stato sopra integralmente riportato, per ottenere la modifica delle condizioni, come statuite in sentenza di divorzio, n.
735 del 2018 Tribunale di Asti.
Dette condizioni paiono conformi a legge, di talché il collegio ritiene doverne dare ratifica, non emergendo elementi che inducano a discostarsi dalla domanda concordata inter partes.
Spese compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando,
Il Tribunale di Asti,
così statuisce:
Dispone in piena conformità alle conclusioni conformi delle parti, per come sopra verbatim riportate, da considerarsi quale parte integrante della sentenza, nonché del presente dispositivo;
Compensa tra le parti, integralmente, le spese di lite;
Infine, visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità, e di ogni altro dato identificativo, degli interessati, in caso di riproduzione della presente sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati medesimi.
Asti, 15/09/2025
Il dott. Pasquale Perfetti quale relatore ed estensore
La dott.ssa Ombretta Salvetti quale Presidente