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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. N. 10067/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Amministratore di Sostegno avv. Carlo Uva, come da provvedimento in atti
Difensore: avv. Elena Garzoglio
Domicilio eletto: Genova, Viale Padre Santo 5/11b presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto in via cumulativa la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 14.10.2024
Pubblico Ministero: come da visto del 24.10.2024
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio con rito civile, in Genova l'11.03.2004, con
, nato a [...]; Controparte_1
- che dall'unione non sono nati figli;
- Che le condotte del marito avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e nell'anno 2005 lo stesso si era allontanato da casa senza mai più fare ritorno, rendendosi irreperibile;
- Che sono trascorsi ben diciannove anni dalla cessazione della convivenza senza che sia mai ripresa la coabitazione;
- Di essere sottoposta ad Amministrazione di Sostegno con amministratore di sostegno nominato nella persona dell'Avv. Uva dal 27 giugno 2024;
- Di beneficiare di una pensione di invalidità civile pari ad euro 333,33 e del reddito di inclusione ammontante a circa euro 480,00;
- Di vivere in immobile in comproprietà con il fratello, sito in Genova, Via Vesuvio
56/4 e non possedere altri beni mobili registrati e/o immobili.
Su tali presupposti chiedeva in via cumulativa:
- La pronuncia della separazione dei coniugi,
- La remissione della causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non Controparte_1 si è costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 30.01.2025.
Alla successiva udienza del 25.02.2025, la ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice delegato, ha dichiarato di avere cessato ogni tipo di rapporto con il marito, ribadendo che intende separarsi e che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria, il giudice ha invitato il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere la causa oralmente;
all'esito ha rimesso la causa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di pronuncia della separazione deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, considerato che la ricorrente, in sede di comparizione personale all'udienza del 25.02.2025, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione e ha precisato di avere cessato ogni tipo di rapporto con il marito e non sa neppure dove egli si trovi o cosa faccia.
Inoltre, secondo quanto esposto in ricorso ed in alcun modo smentito dalla parte resistente rimasta contumace, il marito si è allontanato dall'abitazione coniugale già nell'anno 2005 senza mai più farvi ritorno e quindi non vi è coabitazione fra i coniugi da oltre diciannove anni.
Ciò è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione senza avanzare alcuna richiesta economica e dall'unione non sono nati figli. Nulla va pertanto disposto oltre alla pronuncia sullo status.
Avendo parte ricorrente avanzato contestualmente anche la domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Stante la natura della causa e la mancata costituzione della parte convenuta le spese processuali di parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dichiara la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (c. f. ), Controparte_1 C.F._2
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto N. 142 parte I, anno 2004) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. N. 10067/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Amministratore di Sostegno avv. Carlo Uva, come da provvedimento in atti
Difensore: avv. Elena Garzoglio
Domicilio eletto: Genova, Viale Padre Santo 5/11b presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto in via cumulativa la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 14.10.2024
Pubblico Ministero: come da visto del 24.10.2024
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- di aver contratto matrimonio con rito civile, in Genova l'11.03.2004, con
, nato a [...]; Controparte_1
- che dall'unione non sono nati figli;
- Che le condotte del marito avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e nell'anno 2005 lo stesso si era allontanato da casa senza mai più fare ritorno, rendendosi irreperibile;
- Che sono trascorsi ben diciannove anni dalla cessazione della convivenza senza che sia mai ripresa la coabitazione;
- Di essere sottoposta ad Amministrazione di Sostegno con amministratore di sostegno nominato nella persona dell'Avv. Uva dal 27 giugno 2024;
- Di beneficiare di una pensione di invalidità civile pari ad euro 333,33 e del reddito di inclusione ammontante a circa euro 480,00;
- Di vivere in immobile in comproprietà con il fratello, sito in Genova, Via Vesuvio
56/4 e non possedere altri beni mobili registrati e/o immobili.
Su tali presupposti chiedeva in via cumulativa:
- La pronuncia della separazione dei coniugi,
- La remissione della causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non Controparte_1 si è costituita ed essendo il ricorso regolarmente notificato ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 30.01.2025.
Alla successiva udienza del 25.02.2025, la ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice delegato, ha dichiarato di avere cessato ogni tipo di rapporto con il marito, ribadendo che intende separarsi e che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria, il giudice ha invitato il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere la causa oralmente;
all'esito ha rimesso la causa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di pronuncia della separazione deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, considerato che la ricorrente, in sede di comparizione personale all'udienza del 25.02.2025, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione e ha precisato di avere cessato ogni tipo di rapporto con il marito e non sa neppure dove egli si trovi o cosa faccia.
Inoltre, secondo quanto esposto in ricorso ed in alcun modo smentito dalla parte resistente rimasta contumace, il marito si è allontanato dall'abitazione coniugale già nell'anno 2005 senza mai più farvi ritorno e quindi non vi è coabitazione fra i coniugi da oltre diciannove anni.
Ciò è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione senza avanzare alcuna richiesta economica e dall'unione non sono nati figli. Nulla va pertanto disposto oltre alla pronuncia sullo status.
Avendo parte ricorrente avanzato contestualmente anche la domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Stante la natura della causa e la mancata costituzione della parte convenuta le spese processuali di parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dichiara la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (c. f. ), Controparte_1 C.F._2
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto N. 142 parte I, anno 2004) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4