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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1414/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA appresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ivan Artico presso il cui studio, sito in Parte_1
Terzigno (NA) alla via Amati n.20, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Ida Rampino, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro-Sede
CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18.9.2020 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato con qualifica di elettricista dal 21.03.2019 al 31.08.2019, alle dipendenze della
[...]
con sede in Striano, società operante nel campo delle costruzioni edilizie;
CP_2
- che in data 02.05.2019, mentre svolgeva le sue mansioni, aveva subito un infortunio sul lavoro, riportando le lesioni descritte;
- che l' aveva riconosciuto il nesso causale e un grado di invalidità pari al 10% CP_1
- che le lesioni riportate, invece, avevano determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari almeno al 18%.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che venisse accertato uno stato di inabilità Parte_1
permanente nella misura almeno pari al 18% o quella minore o maggiore accertata in corso di causa e, per l'effetto, che l' convenuto fosse condannato al pagamento della rendita o CP_3 dell'indennizzo nella misura accertata.
Con sentenza n. 715/2023 il GL, all'esito della disposta Ctu medico – legale, rigettava la domanda evidenziando che la percentuale di danno biologico era pari al 10%, ossia la misura già riconosciuta dall' . CP_1
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 proponeva appello censurando la sentenza Parte_1 appellata eccependo, letteralmente, che “Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda del sig. sulla scorta della CTU medico legale redatta dal dott. A riguardo, Parte_1 Persona_1 si rappresenta che la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU presenta inesattezze ed imprecisioni in relazione alle condizioni valutative a cui il consulente perviene
Si ricostituiva il contraddittorio e l' chiedeva il rigetto del gravame, riportandosi alle CP_1
condivisibili argomentazioni svolte dal consulente già nominato nel precedente grado.
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Le censure mosse dal alla sentenza impugnata e alla CTU svolta nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado sono del tutto superficiali, limitandosi l'appellante a eccepire che il gudice di prime cure aveva recepito le conclusioni del perito che, però, presentavano inesattezze e imprecisioni in ordine alle sue condizioni.
La Corte non condivide tale censura, ed invero, al perito nominato nel giudizio di primo grado veniva chiesto di accertare se sulla base della documentazione e delle indagini ritenute necessarie:
“l'infortunio di cui il ricorrente è rimasto vittima il 02.05.2019 abbia determinato lesioni a cui siano residuati postumi di natura permanente;
in caso affermativo indicarne il grado percentuale, in riferimento alle tabelle delle menomazioni per il danno biologico (D.M. del 12\7\00 pubblicato CP_1
su supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25\7\00), motivando le eventuali divergenze dalle valutazioni già effettuate dai sanitari dell' CP_1
- descriva gli eventi precedenti morbosi del periziato e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di riduzione dell'integrità psico-fisica, tenendo conto nella relativa valutazione della genesi lavorativa o meno di detti precedenti, indicando il criterio valutativo adottato…”.
Il consulente esaminava la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, la CTP del dott. Per_2 datata 4.12.19 e sottoponeva a visita il periziando e all'esito evidenziava:
- presenta le seguenti infermità: Parte_1
Esiti di infortunio sul lavoro, nel quale ha riportato: ➢ Frattura bilaterale di rotula, trattata con osteosintesi chirurgica determinanti lieve limitazione funzionale (Lieve deficit articolare delle ginocchia bilateralmente con dolore riferito alla deambulazione prolungata e stazione eretta protratta in esiti di frattura bilaterale di rotula operata), quantificando congruamente il relativo danno biologico, applicando per mera analogia il cod. 275 (0 - 7): 4 % (quattro per cento) complessivo CP_1
Perdita di alcuni elementi dentari (… 45 (premolare) = 0.75 %; 36 (I molare = 1.25 %; 37 (II molare = 1 %); 17 (II molare) = 1 % – cod 44 - 4 % (quattro per cento) CP_1
➢ Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie (fino a 4 %) – cod. 323 – 1 % (uno per cento) CP_1
➢ Cicatrici non deturpanti al labbro superiore ed al capo, scarsamente visibili - cod. 38 - 1 % (uno per cento)
– Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che la principale patologia tra quelle sopra descritte può considerarsi conseguenza dell'attività lavorativa, senza successivo aggravamento, e già riconosciuto dall' come CP_1
infortunio professionale
– Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, dell'età e del sesso del periziato, dell'adattabilità a lavori affini, si può affermare, che esse allo stato HANNO determinato una menomazione nella vita quotidiana.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter considerare il Sig. Pt_1
affetto dalle malattie denunciate e riportate nel ricorso, riconoscendogli, sulla base delle
[...]
tabelle allegate al D. lgs. 38/2000, una percentuale di grado di menomazione dell'integrità psicofisica globale del 10 % (dieci percento), a decorrere dalla data dell'infortunio subito
(02.05.2019).
Tale conclusione è condivisa dalla Corte in quanto frutto dell'esame accurato della documentazione prodotta, della stessa Consulenza di Parte prodotta dal , nonché dell'esame obiettivo Pt_1
condotto nei confronti del periziando e le conclusioni sono coerenti con la diagnosi e le considerazioni medico legali svolte.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
L'oggetto del giudizio e le difficoltà di accertamento degli esiti dell'infortunio sul lavoro, che hanno richiesto la nomina di un perito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1414/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA appresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ivan Artico presso il cui studio, sito in Parte_1
Terzigno (NA) alla via Amati n.20, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Ida Rampino, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro-Sede
CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18.9.2020 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato con qualifica di elettricista dal 21.03.2019 al 31.08.2019, alle dipendenze della
[...]
con sede in Striano, società operante nel campo delle costruzioni edilizie;
CP_2
- che in data 02.05.2019, mentre svolgeva le sue mansioni, aveva subito un infortunio sul lavoro, riportando le lesioni descritte;
- che l' aveva riconosciuto il nesso causale e un grado di invalidità pari al 10% CP_1
- che le lesioni riportate, invece, avevano determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari almeno al 18%.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che venisse accertato uno stato di inabilità Parte_1
permanente nella misura almeno pari al 18% o quella minore o maggiore accertata in corso di causa e, per l'effetto, che l' convenuto fosse condannato al pagamento della rendita o CP_3 dell'indennizzo nella misura accertata.
Con sentenza n. 715/2023 il GL, all'esito della disposta Ctu medico – legale, rigettava la domanda evidenziando che la percentuale di danno biologico era pari al 10%, ossia la misura già riconosciuta dall' . CP_1
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 proponeva appello censurando la sentenza Parte_1 appellata eccependo, letteralmente, che “Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda del sig. sulla scorta della CTU medico legale redatta dal dott. A riguardo, Parte_1 Persona_1 si rappresenta che la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU presenta inesattezze ed imprecisioni in relazione alle condizioni valutative a cui il consulente perviene
Si ricostituiva il contraddittorio e l' chiedeva il rigetto del gravame, riportandosi alle CP_1
condivisibili argomentazioni svolte dal consulente già nominato nel precedente grado.
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Le censure mosse dal alla sentenza impugnata e alla CTU svolta nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado sono del tutto superficiali, limitandosi l'appellante a eccepire che il gudice di prime cure aveva recepito le conclusioni del perito che, però, presentavano inesattezze e imprecisioni in ordine alle sue condizioni.
La Corte non condivide tale censura, ed invero, al perito nominato nel giudizio di primo grado veniva chiesto di accertare se sulla base della documentazione e delle indagini ritenute necessarie:
“l'infortunio di cui il ricorrente è rimasto vittima il 02.05.2019 abbia determinato lesioni a cui siano residuati postumi di natura permanente;
in caso affermativo indicarne il grado percentuale, in riferimento alle tabelle delle menomazioni per il danno biologico (D.M. del 12\7\00 pubblicato CP_1
su supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25\7\00), motivando le eventuali divergenze dalle valutazioni già effettuate dai sanitari dell' CP_1
- descriva gli eventi precedenti morbosi del periziato e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di riduzione dell'integrità psico-fisica, tenendo conto nella relativa valutazione della genesi lavorativa o meno di detti precedenti, indicando il criterio valutativo adottato…”.
Il consulente esaminava la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, la CTP del dott. Per_2 datata 4.12.19 e sottoponeva a visita il periziando e all'esito evidenziava:
- presenta le seguenti infermità: Parte_1
Esiti di infortunio sul lavoro, nel quale ha riportato: ➢ Frattura bilaterale di rotula, trattata con osteosintesi chirurgica determinanti lieve limitazione funzionale (Lieve deficit articolare delle ginocchia bilateralmente con dolore riferito alla deambulazione prolungata e stazione eretta protratta in esiti di frattura bilaterale di rotula operata), quantificando congruamente il relativo danno biologico, applicando per mera analogia il cod. 275 (0 - 7): 4 % (quattro per cento) complessivo CP_1
Perdita di alcuni elementi dentari (… 45 (premolare) = 0.75 %; 36 (I molare = 1.25 %; 37 (II molare = 1 %); 17 (II molare) = 1 % – cod 44 - 4 % (quattro per cento) CP_1
➢ Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie (fino a 4 %) – cod. 323 – 1 % (uno per cento) CP_1
➢ Cicatrici non deturpanti al labbro superiore ed al capo, scarsamente visibili - cod. 38 - 1 % (uno per cento)
– Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che la principale patologia tra quelle sopra descritte può considerarsi conseguenza dell'attività lavorativa, senza successivo aggravamento, e già riconosciuto dall' come CP_1
infortunio professionale
– Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, dell'età e del sesso del periziato, dell'adattabilità a lavori affini, si può affermare, che esse allo stato HANNO determinato una menomazione nella vita quotidiana.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter considerare il Sig. Pt_1
affetto dalle malattie denunciate e riportate nel ricorso, riconoscendogli, sulla base delle
[...]
tabelle allegate al D. lgs. 38/2000, una percentuale di grado di menomazione dell'integrità psicofisica globale del 10 % (dieci percento), a decorrere dalla data dell'infortunio subito
(02.05.2019).
Tale conclusione è condivisa dalla Corte in quanto frutto dell'esame accurato della documentazione prodotta, della stessa Consulenza di Parte prodotta dal , nonché dell'esame obiettivo Pt_1
condotto nei confronti del periziando e le conclusioni sono coerenti con la diagnosi e le considerazioni medico legali svolte.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
L'oggetto del giudizio e le difficoltà di accertamento degli esiti dell'infortunio sul lavoro, che hanno richiesto la nomina di un perito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa