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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1150/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Portula, fraz. Galfione 19, con il patrocinio dell'avv. Silvia Bertorelli, con elezione di domicilio in
Biella, via Repubblica 25;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Pray, fraz. Pianceri Alto, via Martiri della Libertà 54, con il patrocinio dell'avv. Annamaria
Mantovani, con elezione di domicilio in Borgosesia, via Duca d'Aosta 4;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
per la parte attrice
Previo recepimento delle statuizioni rese dal Tribunale Minori nella sentenza n. 178/2024, confermare la collocazione prevalente dei figli minori e presso la sig.ra Persona_1 Per_2
in Portula, Frazione Galfione n. 19, con trasferimento della residenza dei minori Parte_1 presso la medesima. - In punto diritto di visita padre/figli minori, recepirsi il calendario disposto dai
S.S. in data 13.09.2024, trasposto nei piani genitoriali che si allegano al presente ricorso. - Disporre
a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, un importo mensile congruo e proporzionato al reddito dello stesso, comunque non inferiore a € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla moglie, tramite bonifico [...] Modificare le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, confermando con il definitivo i provvedimenti Presidenziali provvisori emessi in accoglimento delle domande sopra formulate in via principale da parte ricorrente. [...]
per la parte convenuta per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Dall'unione matrimoniale delle parti sono nati , a Torino il 13 marzo 2010 e Persona_1
, a Milano il 6 agosto 2015. Con sentenza del 24 maggio 2022 (notificata il 31 Persona_3 maggio 2023 e passata in giudicato il 27 dicembre 2023) il Tribunale di Biella ha pronunciato il divorzio fra le parti, statuendo che i minori fossero affidati a entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso il padre, frequentazione della madre a settimane alterne, mantenimento diretto a carico di ciascuna parte nei periodi di rispettiva spettanza e spese straordinarie divise a metà. Il 28 giugno 2023, a seguito di un episodio di forte aggressività del padre nei confronti del figlio il PMM depositava una richiesta ai sensi dell'art. 330 c.c. davanti al Tribunale Minori di Per_1
Torino. Con decreto del 5 ottobre 2023 il Tribunale dei Minorenni di Torino disponeva il collocamento dei minori presso la madre e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali.
Con sentenza dell'11 aprile 2024, dato atto che il padre aveva positivamente intrapreso gli opportuni percorsi di sostegno suggeriti dai Servizi Sociali, il Tribunale dei Minorenni di Torino rigettava la richiesta di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, collocava i minori presso la madre con possibilità di frequentare il padre regolarmente sulla base di un calendario concordato fra le parti con l'intermediazione dei Servizi Sociali e disponeva la prosecuzione degli interventi a sostegno del nucleo familiare in atto.
Con ricorso del 25 novembre 2024 la madre, dato atto che i minori risultavano prevalentemente collocati presso di lei, si rivolgeva a questo Tribunale per veder affermato il proprio diritto a ricevere un contributo per il loro mantenimento ordinario in una misura “comunque non inferiore a € 150,00 per ciascun figlio”.
Con memoria del 21 gennaio 2025 il padre, dato atto che il Tribunale dei Minorenni di Torino lo aveva ritenuto nuovamente idoneo a esercitare la funzione genitoriale, chiedeva che fosse ripristinato il regime di collocamento a settimane alterne senza fissazione di alcun assegno di mantenimento;
in subordine, chiedeva che detto assegno fosse quantificato nella misura minima di € 100,00 (€ 50,00 per figlio) mensili rivalutabili annualmente, con esclusione dei buoni pasto.
Acquisita una relazione aggiornata dei Servizi Sociali, sentito il minore , all'udienza Persona_1 del 14 aprile 2025 le parti discutevano la causa richiamandosi ai rispettivi atti e rinunciando ai termini per memorie e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Visti gli artt. 337 bis s.s. c.c. il Tribunale osserva che dalle dichiarazioni delle parti e dalle evidenze in atti non sono emerse circostanze tali da giustificare una modifica delle statuizioni in materia di collocamento dei minori assunte l'11 aprile 2024 dal Tribunale dei Minorenni di Torino. Per contro, con relazione del 19 marzo 2025 i Servizi Sociali che seguono il nucleo familiare hanno osservato che i minori sono contenti dell'attuale regime di frequentazioni e hanno anche un buon rendimento scolastico;
inoltre, all'udienza del 14 aprile 2025 il figlio maggiore ha dichiarato di aver Per_1 recuperato il rapporto col padre ma di non volere, allo stato, modificare l'attuale regime di visite per non turbare l'attuale equilibrio familiare. Alla luce delle predette circostanze, la domanda di parte convenuta di ripristino del collocamento a settimane alterne non può trovare accoglimento.
Il Tribunale osserva poi che attualmente i minori risultano prevalentemente collocati presso la madre ma che il padre li frequenta per ampi periodi (su 14 pernottamenti, 8 avvengono presso la madre e 6 avvengono presso il padre); la madre percepisce redditi lievemente superiori a quelli del padre;
i genitori dividono a metà l'assegno unico. Alla luce delle predette circostanze, la domanda di parte attrice di fissazione di un contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre può trovare accoglimento solo parziale: il Tribunale ritiene congruo fissare detto contributo nella misura di €
70,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio. Resta fermo l'obbligo delle parti di contribuire al pagamento delle spese straordinarie a metà, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. Si ritiene infine di precisare che la mensa scolastica rientra nel mantenimento diretto / ordinario e che pertanto i relativi costi dovranno essere sostenuti di volta in volta dal genitore presso cui i minori sono collocati nei giorni in cui consumano il pasto in mensa.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1150
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dispone che versi a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario dei figli e , l'importo di € 140,00 (€ 70,00 per figlio) mensili Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente, e sostenga altresì il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Conferma nel resto le precedenti statuizioni;
- Compensa per intero le spese di lite.
Biella, 15/04/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1150/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Portula, fraz. Galfione 19, con il patrocinio dell'avv. Silvia Bertorelli, con elezione di domicilio in
Biella, via Repubblica 25;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Pray, fraz. Pianceri Alto, via Martiri della Libertà 54, con il patrocinio dell'avv. Annamaria
Mantovani, con elezione di domicilio in Borgosesia, via Duca d'Aosta 4;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
per la parte attrice
Previo recepimento delle statuizioni rese dal Tribunale Minori nella sentenza n. 178/2024, confermare la collocazione prevalente dei figli minori e presso la sig.ra Persona_1 Per_2
in Portula, Frazione Galfione n. 19, con trasferimento della residenza dei minori Parte_1 presso la medesima. - In punto diritto di visita padre/figli minori, recepirsi il calendario disposto dai
S.S. in data 13.09.2024, trasposto nei piani genitoriali che si allegano al presente ricorso. - Disporre
a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, un importo mensile congruo e proporzionato al reddito dello stesso, comunque non inferiore a € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla moglie, tramite bonifico [...] Modificare le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, confermando con il definitivo i provvedimenti Presidenziali provvisori emessi in accoglimento delle domande sopra formulate in via principale da parte ricorrente. [...]
per la parte convenuta per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Dall'unione matrimoniale delle parti sono nati , a Torino il 13 marzo 2010 e Persona_1
, a Milano il 6 agosto 2015. Con sentenza del 24 maggio 2022 (notificata il 31 Persona_3 maggio 2023 e passata in giudicato il 27 dicembre 2023) il Tribunale di Biella ha pronunciato il divorzio fra le parti, statuendo che i minori fossero affidati a entrambi i genitori, con collocamento e residenza presso il padre, frequentazione della madre a settimane alterne, mantenimento diretto a carico di ciascuna parte nei periodi di rispettiva spettanza e spese straordinarie divise a metà. Il 28 giugno 2023, a seguito di un episodio di forte aggressività del padre nei confronti del figlio il PMM depositava una richiesta ai sensi dell'art. 330 c.c. davanti al Tribunale Minori di Per_1
Torino. Con decreto del 5 ottobre 2023 il Tribunale dei Minorenni di Torino disponeva il collocamento dei minori presso la madre e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali.
Con sentenza dell'11 aprile 2024, dato atto che il padre aveva positivamente intrapreso gli opportuni percorsi di sostegno suggeriti dai Servizi Sociali, il Tribunale dei Minorenni di Torino rigettava la richiesta di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, collocava i minori presso la madre con possibilità di frequentare il padre regolarmente sulla base di un calendario concordato fra le parti con l'intermediazione dei Servizi Sociali e disponeva la prosecuzione degli interventi a sostegno del nucleo familiare in atto.
Con ricorso del 25 novembre 2024 la madre, dato atto che i minori risultavano prevalentemente collocati presso di lei, si rivolgeva a questo Tribunale per veder affermato il proprio diritto a ricevere un contributo per il loro mantenimento ordinario in una misura “comunque non inferiore a € 150,00 per ciascun figlio”.
Con memoria del 21 gennaio 2025 il padre, dato atto che il Tribunale dei Minorenni di Torino lo aveva ritenuto nuovamente idoneo a esercitare la funzione genitoriale, chiedeva che fosse ripristinato il regime di collocamento a settimane alterne senza fissazione di alcun assegno di mantenimento;
in subordine, chiedeva che detto assegno fosse quantificato nella misura minima di € 100,00 (€ 50,00 per figlio) mensili rivalutabili annualmente, con esclusione dei buoni pasto.
Acquisita una relazione aggiornata dei Servizi Sociali, sentito il minore , all'udienza Persona_1 del 14 aprile 2025 le parti discutevano la causa richiamandosi ai rispettivi atti e rinunciando ai termini per memorie e la giudice si riservava di riferire al collegio.
DIRITTO
Visti gli artt. 337 bis s.s. c.c. il Tribunale osserva che dalle dichiarazioni delle parti e dalle evidenze in atti non sono emerse circostanze tali da giustificare una modifica delle statuizioni in materia di collocamento dei minori assunte l'11 aprile 2024 dal Tribunale dei Minorenni di Torino. Per contro, con relazione del 19 marzo 2025 i Servizi Sociali che seguono il nucleo familiare hanno osservato che i minori sono contenti dell'attuale regime di frequentazioni e hanno anche un buon rendimento scolastico;
inoltre, all'udienza del 14 aprile 2025 il figlio maggiore ha dichiarato di aver Per_1 recuperato il rapporto col padre ma di non volere, allo stato, modificare l'attuale regime di visite per non turbare l'attuale equilibrio familiare. Alla luce delle predette circostanze, la domanda di parte convenuta di ripristino del collocamento a settimane alterne non può trovare accoglimento.
Il Tribunale osserva poi che attualmente i minori risultano prevalentemente collocati presso la madre ma che il padre li frequenta per ampi periodi (su 14 pernottamenti, 8 avvengono presso la madre e 6 avvengono presso il padre); la madre percepisce redditi lievemente superiori a quelli del padre;
i genitori dividono a metà l'assegno unico. Alla luce delle predette circostanze, la domanda di parte attrice di fissazione di un contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre può trovare accoglimento solo parziale: il Tribunale ritiene congruo fissare detto contributo nella misura di €
70,00 mensili rivalutabili per ciascun figlio. Resta fermo l'obbligo delle parti di contribuire al pagamento delle spese straordinarie a metà, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. Si ritiene infine di precisare che la mensa scolastica rientra nel mantenimento diretto / ordinario e che pertanto i relativi costi dovranno essere sostenuti di volta in volta dal genitore presso cui i minori sono collocati nei giorni in cui consumano il pasto in mensa.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1150
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dispone che versi a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario dei figli e , l'importo di € 140,00 (€ 70,00 per figlio) mensili Per_1 Per_2 rivalutabili annualmente, e sostenga altresì il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Conferma nel resto le precedenti statuizioni;
- Compensa per intero le spese di lite.
Biella, 15/04/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore