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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
7498/2022 in data 07/12/2022, promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giulia Dall'Oro parte attrice
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide De Vido
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede avente per oggetto: Querela di falso,
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione attribuita alla sig.ra apposta in calce al Parte_1
documento datato 12/4/2012 allegato quale doc. 3 da CED
S.r.l. al ricorso per decreto ingiuntivo n. 3294/2016, nel procedimento monitorio n. 7573/2016 Tribunale di Treviso.
Accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione attribuita alla sig.ra apposta in calce al Parte_1
documento datato 12/4/2012 allegato quale doc. 3 da CED
S.r.l. al ricorso per decreto ingiuntivo n. 3772/2016, nel procedimento monitorio n. 7574/2016 Tribunale di Treviso”
per parte convenuta:
“Dichiarare la inammissibilità / improcedibilità delle domande attoree e, in ogni caso, il difetto di interesse ad agire in capo alla attrice perché entrambe le domande sono coperta da giudicato definitivo. In via subordinata, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: - con vittoria delle spese di lite da liquidare secondo i parametri ministeriali di cui al DM 55/2014, s.m.i., oltre al rimborso delle spese genali e forfettarie, a CNPA ed IVA di legge se dovute;
- con condanna della sig.ra al risarcimento del Parte_1
Pag. 2 di 6 danno ex art. 96 c.p.c. nell'importo che sarà liquidato d'ufficio dal Giudice”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La OR proponeva querela di falso Parte_1
avente ad oggetto le sottoscrizioni, apparentemente a lei riconducibili, apposte in calce a due documenti datati entrambi 12/4/2012 e contenenti riconoscimenti di debito nei confronti di GLE s.r.l. (l'uno riguardava un debito complessivo di euro 18.507,03; l'altro un debito complessivo di euro 15.408,54; in entrambi i casi, si trattava di assunzione di debiti contratti da PIT STOP
s.r.l. della quale la era socia e che la stessa si Pt_1
obbligava personalmente a pagare).
L'attrice esponeva che GLE s.r.l. aveva ottenuto due decreti ingiuntivi nei suoi confronti;
che lei aveva proposto opposizione avverso entrambi i decreti ingiuntivi;
che l'uno (quello pari ad euro 18.507,03) era stato revocato con sentenza passata in giudicato, perché la CTU
grafologica espletata in corso di causa aveva stabilito la non autenticità della firma che l'altro (quello Pt_1
pari ad euro 15.408,54) era divenuto definitivo perché la causa di opposizione si era conclusa con ordinanza di estinzione ex art. 309 c.p.c. ; che tale ultimo decreto
Pag. 3 di 6 definitivamente esecutivo era stato posto a base di azione esecutiva immobiliare da parte della creditrice.
L'attrice conveniva in giudizio quale Controparte_1
soggetto che nel corso di entrambi i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si era reso cessionario dei crediti.
La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità o inammissibilità della domanda, oltre alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice.
La causa era istruita documentalmente e decisa sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Ciò premesso, il Tribunale rileva in sintesi quanto segue.
Sul documento avente ad oggetto il debito di euro 18.507,03
si è già pronunciata la sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fondato su tale documento, riconoscendo la falsità della firma apparentemente di pugno della OR . Parte_1
La sentenza è stata pronunciata proprio nei confronti di
, odierna convenuta. Controparte_1
Un tale definitivo accertamento rende priva di interesse la querela ora proposta in via principale, da ritenersi inammissibile.
Quanto all'altro documento: il relativo decreto ingiuntivo
è divenuto definitivo ed è passato in giudicato;
il
Pag. 4 di 6 giudicato copre il dedotto e il deducibile;
dunque non può
più essere rimesso in discussione il credito di CP_1
nei confronti della OR .
[...] Parte_1
La querela va pertanto ritenuta inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in base al
DM 55/2014 aggiornato;
valori medi per le fasi introduttiva e di studio;
nulla per la fase istruttoria/trattazione;
valore minimo per la fase decisionale, risolta nel deposito della sola comparsa conclusionale), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile RG nr.
7498/2022:
1. dichiara inammissibile la querela di falso;
2. condanna alla rifusione della spese di Parte_1
lite in favore di spese che si liquidano Controparte_1
in euro 4.358 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, iva e cp come per legge;
3.visto l'art. 226 c.p.c., condanna ad una Parte_1
pena pecuniaria pari ad euro 20.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del
15/4/2025
Pag. 5 di 6 Il presidente il giudice relatore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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