Sentenza 6 agosto 1975
Massime • 1
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti ai quali l'art 10 del RDL n 636 del 1939 collega il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, il giudice non puo affermare la sussistenza di una sufficiente capacita di guadagno per il solo fatto che il lavoratore, fisicamente inidoneo a continuare l'attivita prima svolta, sia stato assunto, per lo svolgimento di altra attivita lavorativa, in quota obbligatoria quale invalido di guerra, con retribuzione non inferiore alla meta di quella da lui prima percepita, poiche tale assunzione non costituisce di per se sicuro indizio di recuperata capacita di guadagno, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalita, della continuita, della durata e del carattere non usurante. ( Conf 1466/73, mass n 364205).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1975, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1975 |
Testo completo
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti ai quali l'art 10 del RDL n 636 del 1939 collega il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, il giudice non puo affermare la sussistenza di una sufficiente capacita di guadagno per il solo fatto che il lavoratore, fisicamente inidoneo a continuare l'attivita prima svolta, sia stato assunto, per lo svolgimento di altra attivita lavorativa, in quota obbligatoria quale invalido di guerra, con retribuzione non inferiore alla meta di quella da lui prima percepita, poiche tale assunzione non costituisce di per se sicuro indizio di recuperata capacita di guadagno, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalita, della continuita, della durata e del carattere non usurante. ( Conf 1466/73, mass n 364205).*