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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4143/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, iscritto al n. 4682/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi pendente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce all'atto di citazione in appello - dagli avv.ti Anna Vingiani (c.f. ) ed C.F._1
Annamaria De Nicola (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
c.f. ), con sede in Napoli (NA), alla Via S. Alfonso M. CP_1 P.IVA_2
1 Dei Liguori, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello – dagli avv. Vincenzo Chianese (c.f. ) e Vincenzo Simonelli (c.f. C.F._3
); C.F._4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la di seguito, chiedeva al CP_1 CP_1
Tribunale di Napoli ingiungersi alla l' il Parte_1
pagamento della somma di € 159.515,72, “oltre gli interessi convenzionali previsti dal contratto sottoscritto tra le parti (art. 7 comma 4)”, a saldo del residuo delle fatture n.
4 del 4 aprile 2018, pari a € 61.867,45, n. 6 PA/2017 del 5 giugno 2018, pari Pt_2
a € 86.860,49, e n. 7 PA/2017 del 2 agosto 2018, pari a € 125.525,57, emesse in ragione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca di che sosteneva di aver Controparte_2
Parte eseguito in regime di accreditamento con l' rispettivamente, nei mesi di marzo, maggio e luglio del 2018 in virtù del contratto di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992 stipulato il 25 settembre 2017 per regolare i rapporti tra le parti negli anni Parte 2016 e 2017, prorogato al 2018 mediante la delibera dell n. 540 del 19 marzo
2018.
Con decreto ingiuntivo n. 3826/2020 del 30 giugno 2020 il Tribunale accoglieva il Parte ricorso ordinando all di pagare alla “la somma di euro 159.515,72 per la CP_1
causale di cui al ricorso, oltre interessi come previsti dall'7 del contratto”.
Parte Ricevutane la notifica il 1° luglio 2020, l' si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che:
la non aveva dato prova del suo accreditamento, né del contratto stipulato con CP_1
Parte l' relativamente all'annualità del 2018; l'importo della fattura n. 4 PA/2018 non era dovuto “per superamento del limite di spesa di branca fissato per il primo trimestre
2018 al 16.02.18 per i cittadini campani mentre per i residenti extraregione il limite
2 annuo è stato raggiunto il 21.02.2018” (pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.), così come comunicato alla con nota prot.n. 0019791/18 del 16 marzo CP_1
2018; dalla fattura n. 6 PA/2018 era stata decurtata la somma di € 28.823,27, “in quanto il limite annuale per gli esami denominati lettera “R” è stato raggiunto il 10.05.2018 mentre per i restanti esami di laboratorio il limite del secondo trimestre 2018 è stato raggiunto il 25.05.2018” (pag. 14 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.), sicché era stata liquidata unicamente la somma di € 58.037,22, così come “comunicato al legale rappresentante di parte opposta con nota a firma del direttore responsabile del competente Distretto Sanitario n. 33 del 03.07.2018, prot. n. 4995, trasmessa a mezzo pec in pari data” (pag. 15 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.); per la fattura n.
7 era stato contabilizzato unicamente l'importo di €. 68.657,62 “in quanto Pt_2
sono state scartate e, quindi, non sono state liquidate le prestazioni di laboratorio lettera “R” effettuate oltre il limite annuale fissato, si ribadisce, al 10.05.2018 […] così come emerge dalla sopra citata nota della prot. n. 148012/2020” Pt_4
(pagg. 15 e 16 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.); gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 non potevano essere riconosciuti in quanto non applicabili al caso di specie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 novembre 2023, la CP_1
replicava che:
in riferimento all'annualità del 2018 “stante il contegno omissivo serbato dalla
Regione Campania in punto di predisposizione dei contratti di accreditamento per tale esercizio, il Direttore Generale pro tempore, con deliberazione n. 540 del 19 marzo
2018, ha stabilito che: “Le strutture possono erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il S.S.R. in prorogatio al contratto anno 2017 ex DCA 89/2016”
(cfr. documento n. 2 allegato al ricorso monitorio)” (pag. 6 della comparsa di Parte costituzione e risposta della in primo grado); “l non ha mai provveduto in CP_1
corso d'anno a rendere edotta la delle date presuntive di esaurimento CP_1
di detti tetti”, in quanto i “monitoraggi versati in atti non sono stati infatti giammai comunicati alla “ di talché quest'ultima non è mai stata immessa nella CP_1
3 condizione di sapere allorquando (se del caso) si sarebbe esaurito il tetto di spesa” Parte (pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado); l CP_1
“non ha giammai neanche dedotto quale sia stato il contributo della al CP_1
superamento del tetto di spesa, men che meno è stata prodotta la determinazione del
Tavolo tecnico avente ad oggetto la quantificazione della R.T.U. da applicarsi al centro ricorrente” (pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta della in CP_1
primo grado).
A seguito della prima udienza cartolare dell'11 febbraio 2021, in cui il Tribunale rinviava la causa ad una successiva udienza di trattazione assegnando alle parti i Parte termini per le memorie di cui al previgente art. 183, co. 6, c.p.c., l' con la sua prima memoria istruttoria depositata il 30 maggio 2021, deduceva che “la società Contro opposta, dal 01.09.2018, è entrata a far parte di una aggregazione con l ovvero con soggetto aggregatore insistente nel territorio della ”, per poi Parte_5
richiamare “quanto in merito stabilito dal DCA Regione Campania n. 84 del 31
Ottobre 2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 80 del 5 Novembre 2018, regolamentante i
“Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private” e, per l'effetto, dallo schema tipo di contratto ad esso allegato per tali fattispecie laddove testualmente prevede, alla pag.
3, punto 2) della relativa premessa, che “Per il motivo di cui al punto precedente, si Parte dà atto che i laboratori di analisi operanti nell'ambito di altre sono tenuti a Parte sottoscrivere con l' di appartenenza l'ordinario schema individuale di contratto approvato dal DCA n. 84 del 31.10.2018 per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla intervenuta aggregazione” (pag. 4 della prima memoria Parte istruttoria dell .
Con la sentenza n. 4143, pubblicata il 21 aprile 2023, il Tribunale di Napoli accoglieva Parte parzialmente l'opposizione dell sulla base dei seguenti motivi.
4 Innanzitutto, rilevava che “il titolo contrattuale asseritamente legittimante le pretese creditorie azionate viene individuato, in assenza di contratto specificamente riferibile all'annualità 2018, nella deliberazione del Direttore Generale n.540 del 19 marzo
2018, con cui si statuiva che “per l'anno 2018, nelle more degli emanandi provvedimenti regionali riguardanti i volumi, le tipologie di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, al fine di garantire continuità assistenziale agli assistiti nell'esercizio della libera scelta, le Strutture possono erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il SSR in prorogatio al contratto anno 2017 ex DCA n.89/2016”; con il medesimo provvedimento viene, altresì, statuito che “le strutture possono prorogare prestazioni sanitarie nel rispetto dei limiti di spesa trimestrali riportanti per singola branca nel prospetto allegato, limiti di spesa già determinati per l'anno 2017 ai sensi dell'art.5 bis del contratto ex DCA n.89/2016 (All.A)”” (pag. 11 della sentenza appellata).
Con riferimento al credito derivante dalla fattura n. 4 PA/2018, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di marzo 2018, riteneva che esso non fosse dovuto, poiché dalle note depositate in atti emergeva che “tutte le prestazioni rese nel mese di marzo 2018 integrano “prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e per le quali viene espressamente pattuito che “nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento”” (pagg. 12 e 13 della sentenza appellata).
Inoltre, parimenti disconosceva il credito reclamato sulla base della fattura n. 7
relativa alle prestazioni eseguite nel mese di luglio 2018, in quanto, Pt_2
Parte riscontrando che l aveva “documento di aver inoltrato a mezzo pec all'opposta in data 22 giugno 2018 la nota del Direttore Generale prot. n.40296 del 21 giugno 2018, avente ad oggetto la comunicazione di esaurimento dei volumi massimi erogabili per prestazioni di patologia clinica lettera “r” anno 2018 alla data del 10 maggio 2018”, desumeva che “nel corso del mese di luglio 2018 l'opposta era sicuramente a conoscenza della circostanza inerente il superamento del limite di spesa per prestazioni lettera R fissati dal DCA n.101/2013 a far data dal 10 maggio 2018 e che 5 nulla sarebbe stato riconosciuto per le prestazioni eseguite a tale titolo” (pag. 14 della sentenza appellata).
Al contrario, il giudice di primo grado riconosceva il credito reclamato sulla base della fattura n. 6 relativa alle prestazioni eseguite nel mese di maggio 2018, poiché Pt_2
“è difettata la prova della comunicazione preventiva della data di esaurimento del tetto di spesa relativo alle prestazioni in oggetto (tutte le comunicazioni prodotte dall' risalgono ad epoca successiva al maggio 2018; in particolare Parte_6
non vi è prova della comunicazione all'opposta della nota prot.3724 del 15 maggio
2018) ovvero la prova dell'adozione di un rituale provvedimento di regressione tariffaria” (pag. 16 della sentenza appellata).
Pertanto, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto Parte ingiuntivo n. 3826/2020 e condannava l a pagare alla la somma di € CP_1
28.823,27, “quale residuo importo dovuto in ragione della fattura n. 6 PA del 5 giugno
2018, oltre interessi moratori come previsti dall'art.7 del contratto relativo all'anno
2017, con decorrenza dal termine ivi fissato e sino al soddisfo”, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Parte L con atto di appello notificato il 24 ottobre 2023, ha impugnato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi.
Parte Con il primo motivo l' ha contestato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva riconosciuto il credito di cui alla fattura n. 6/PA del 2018, benché il corrispettivo delle relative prestazioni risultasse in eccesso rispetto al superamento del tetto di spesa.
Inoltre, ha affermato che il giudice di primo grado aveva errato ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 5, co. 3, lett. a) del contrato prodotto, poiché, invece, avrebbe dovuto essere disciplinata ai sensi dell'art. 8, co. 2, di detto contratto, con la conseguenza che non era necessaria l'adozione della delibera di determinazione della regressione tariffaria unica.
Parte Con il secondo motivo l si è poi lamentata che il Tribunale aveva “omesso di Parte valutare l'eccezione formulata dalla in ordine alla mancanza di prova del 6 rapporto di accreditamento per assenza del contratto anno 2018 non pronunciandosi sul punto”, in quanto la non aveva “prodotto il contratto da stipularsi ex art. 8 CP_1
quinquies del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per l'anno 2018” (pag. 11 dell'atto di appello). In particolare, ha affermato la delibera n. 540/2018 “non esimeva comunque la società ricorrente dall'obbligo di sottoscrizione del contratto per l'anno 2018 in quanto la possibilità di erogare prestazioni sanitarie in prorogatio e, quindi, in assenza di stipula del contratto, è stata consentita esclusivamente nelle more degli emanandi provvedimenti regionali” (pag. 11 dell'atto di appello).
Con il terzo motivo di appello ha contestato l'avvenuto riconoscimento giudiziale degli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002, benché, a suo giudizio, tale normativa non andrebbe applicata al caso di specie.
Pertanto, ha concluso chiedendo a questa Corte di: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 4143/23 per i dedotti motivi accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così Parte come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
3826/2020 e come precisata nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Dal versante opposto la con la sua comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1
il 20 novembre 2023, ha resistito all'appello formulando, altresì, un appello incidentale.
In particolare, al fine di contrastare il secondo motivo di appello, relativo all'omessa prova del titolo del credito reclamato stante la mancata stipula del contratto relativo all'annualità del 2018, ha ribadito che la base contrattuale del credito in oggetto risiedeva nella proroga del contratto del 2016 e 2017 statuita dalla deliberazione n. 540 Parte del 19 marzo 2018. Inoltre, richiamando quanto affermato dall nella sua prima memoria istruttoria del primo grado, ha affermato che la fattispecie in esame “ha visto
l'associazione della alla rete di imprese denominata “Rete Diagnostica CP_1
7 Vesuviana”, perfezionarsi in data 1 settembre 2018, ovvero in epoca antecedente persino all'adozione del DCA recante il modello contrattuale per il 2018, il n. 84 del
31 ottobre 2018” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta in appello della
, ragion per cui, a suo giudizio, la disposizione contenuta in tale DCA – secondo CP_1
Parte cui “i laboratori di analisi operanti nell'ambito di altre sono tenuti a sottoscrivere Parte con l' di appartenenza l'ordinario schema individuale di contratto approvato dal
DCA n. 84 del 31 ottobre 2018 per le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino alla intervenuta aggregazione” – non risultava applicabile alla in quanto CP_1
non avrebbe potuto “predicarsi l'efficacia di un obbligo introdotto il 31 ottobre 2018 nei confronti di chi si sia associato in Rete PRIMA di tale data, poiché, in tal caso, si starebbe erroneamente affermando l'efficacia retroattiva del DCA 84.2018 (in mancanza di qualsivoglia espressa previsione sul punto)” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Parte In aggiunta, ha affermato che l' “successivamente all'adozione del DCA 84/2018, ha giammai convocato la “ per la sottoscrizione del contratto relativo al CP_1
periodo di esercizio antecedente all'associazione nella “Rete Diagnostica
Vesuviana”” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Infine, ha proposto un appello incidentale articolato in due motivi.
Con il primo motivo dell'appello incidentale ha contestato il disconoscimento del credito derivante dal mancato pagamento della fattura n. 4/PA del 2018, sostenendo che il giudice di prime cure aveva errato nel: “1) ritenere che le comunicazioni note prot. 019791 del 16 marzo 2018 e n. prot. n. 12406 del 15 febbraio 2018 fossero state regolarmente trasmesse a mezzo pec alla “ nonostante la specifica CP_1
contestazione di quest'ultima sul punto e la relativa mancanza di prova;
2) ritenere che, in ogni caso, le suddette comunicazioni, nonostante recassero mere date previsionali di esaurimento e non già date vere, certe e reali (c.d. “date consuntive”), fossero sufficienti a paralizzare il diritto di credito azionato, in aperta ed inconciliabile
8 violazione dell'art. 5, comma 3, del contratto” (pagg. 23 e 24 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). Ciò perché “[t]anto la nota prot. n.
019791 del 16 marzo 2018, quanto la nota n. prot. 12406 del 15 febbraio 2018 recano mere date previsionali di esaurimento e non già le DATE CONSUNTIVE, vale a dire le date vere, certe, reali e definitive previste dall'art. 5, comma 3, del contratto di accreditamento (se-gnatamente tanto del contratto 2017 prorogato, quanto dello schema contrattuale allegato al DCA 84/2018)” (pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Con il secondo motivo dell'appello incidentale, ha contestato il disconoscimento del credito derivante dal mancato pagamento della fattura n. 7/PA del 2018, rilevando che, anche in questo caso, la comunicazione relativa al superamento del tetto di spesa recava
“i dati presuntivi di esaurimento e non già i dati CONSUNTIVI” (pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale), ribadendo che tale documento non le era mai pervenuto.
Da ultimo, la ha contestato il terzo motivo di appello, in punto di interessi CP_1
moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, sostenendone la sussistenza nel caso di specie.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n.
4143/23 per i dedotti motivi accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, Parte integralmente l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3826/2020 e come precisata nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese
e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
La Corte, alla prima udienza del 16 aprile 2024, ha rinviato la causa all'udienza del 17 dicembre 2024, in cui, dopo aver assegnato alle parti un termine di 40 giorni per il deposito di note scritte, con le quali ciascuna parte ha ribadito le proprie posizioni difensive, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 25 febbraio 2025, all'esito della quale la Corte ha introitato la causa in decisione.
9 DIRITTO
Parte Va esaminato prioritariamente il secondo motivo d'appello dell' secondo cui il credito reclamato dalla non era dovuto perché quest'ultima non aveva fornito la CP_1
prova del contratto relativo all'anno 2018.
Orbene, tale motivo è fondato.
In giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, “dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (così, ad es., prima App. Napoli n. 3584/2011 e, poi, Cass. n. 12932/2014 n.
7019/2020).
Così come la Suprema Corte (cfr.: Cass. 1740/2011; Cass. 17711/2014; Cass.
23657/2015; Cass. 17588/2018), anche questa Corte di merito (cfr. App. Napoli
3584/2011 e App. Napoli 846/2018, inedite) ha ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chieda la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni – ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
10 Difatti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis: Cass. 59/2001; Cass.
19638/2005; Cass. 8950/2006; (Cass. 22994/2015; Cass.8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la non abbia stipulato il contratto ex CP_1
art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 relativo all'annualità del 2018. Infatti, la stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto che il titolo contrattuale sulla base CP_1
del quale reclamava il corrispettivo delle prestazioni eseguite nell'annualità del 2018 risiedeva nel contratto relativo alle annualità del 2016 e 2017, asseritamente prorogato Parte per effetto della delibera dell' n. 540 del 19 marzo 2018.
Secondo tale delibera “[p]er l'anno 2018, nelle more degli emanandi provvedimenti regionali riguardanti volumi, le tipologie di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, al fine di garantire la continuità assistenziale agli assistiti nell'esercizio della libera scelta, le Strutture possono erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il
SSR in prorogatio al contratto anno 2017 ex DCA n. 89/2016”.
In sua difesa la ha sostenuto di non aver avuto modo di sottoscrivere il contratto CP_1
del 2018 per ratificare i rapporti occorsi tra le parti in tale annualità perché, così come Parte riportato dalla stessa nella sua prima memoria istruttoria del primo grado, il 1° settembre 2018 - ovvero prima dell'emanazione della DCA Regione Campania n. 84 del 31 Ottobre 2018, con cui venivano predisposti i contratti relativi all'annualità del
2018 - si era associata al soggetto aggregatore denominato “Rete Diagnostica Parte Vesuviana”, la quale rientrava nella competenza di dell . Parte_7
Da tale affermazione deriva che il Centro ha riconosciuto di non aver sottoscritto alcun contratto per il 2018 ma attribuisce tale evenienza alla suddetta circostanza;
essa non può essere considerata un'esimente dell'onere gravante in capo alle strutture private di
11 stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992, il quale, al comma
2-quinquies, dispone che “[i]n caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
Peraltro, si evidenzia che tra i vari schemi contrattuali contenuti nella DCA n. 84/2018
Parte vi era anche un contratto disciplinante i rapporti tra struttura privata e il soggetto aggregatore in cui quest'ultima si era incorporata. In particolare, nelle premesse di tale schema negoziale era indicato che “1) Ancorché sottoscritto da una pluralità di soggetti, il presente contratto disciplina il rapporto individuale tra i singoli soggetti e
Parte la sottoscritta senza costituire alcun vincolo di solidarietà e/o di coobbligazione tra i singoli soggetti privati firmatari. 2) Per il motivo di cui al punto precedente, si dà
Parte atto che i sopra citati Laboratori di Analisi operanti nell'ambito di altre sono
Parte tenuti a sottoscrivere con l di appartenenza l'ordinario schema individuale di contratto approvato dal DCA n. __ del __/__/2018 per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla intervenuta aggregazione”.
Tale circostanza conferma l'infondatezza delle deduzioni della relative al fatto CP_1
che essa sarebbe stata esonerata dalla stipula del contratto relativo all'annualità del
2018 in quanto, invece, vi era tenuta.
Inoltre, non può darsi rilevanza in questa sede alla doglianza esposta dalla CP_1
Parte secondo cui l “successivamente all'adozione del DCA 84/2018, ha giammai convocato la “ per la sottoscrizione del contratto relativo al periodo di CP_1
esercizio antecedente all'associazione nella “Rete Diagnostica Vesuviana”” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale)”, in quanto, al di là della sua inammissibilità per violazione dell'art. 345, co. 2, c.p.c. ( nuova eccezione ), concerne una questione che, avendo ad oggetto la presunta omissione della P.A. nello stipulare con la i contratti relativi al 2018, avrebbe dovuto essere sottoposta al CP_1
giudice amministrativo.
12 Per tutte queste ragioni, l'appello va interamente accolto ed ogni altra questione sollevata dall'appellante principale resta assorbita;
l'appello appello incidentale della
è evidentemente rigettato. CP_1
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta interamente Parte l'opposizione dell' revocato il decreto ingiuntivo n. 3826/2020 nonché la Parte condanna della messa con la sentenza appellata.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellata e appellante incidentale CP_1
va condannata a rifondere alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto del petitum, pari a € all'importo del decreto ingiuntivo opposto, e dunque rientrante nello scaglione tra € 52.000,00 e 260.000,00, spettano Parte all'
per il primo grado, € 8.000,00 per compensi (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e € 2.500,00 per la fase decisoria), nonché € 1.200,00, a titolo di rimborso delle spese generali (totale €
9.200,00), oltre a € 406,50 per spese borsuali documentate (totale € 9.606,50);
per il secondo grado, € 9.800,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio,
€ 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione e € 3.400,00,00 per la fase decisoria), nonché € 1.470,00, a titolo di rimborso delle spese generali, nonché € 804,00 per spese borsuali documentate ( totale € 12.074,00), oltre altri accessori se dovuti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della in qualità di CP_1
appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale da essa proposto.
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4143/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, proposto dall
[...]
con citazione notificata alla il 24 ottobre 2023: Parte_1 CP_1
A) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo revocando il decreto opposto nonché la condanna adottata in primo grado;
B) condanna la a rifondere alla le spese del doppio CP_1 Parte_6
grado, liquidate in € 9.606,50 per il primo grado ed in € 12.074,00 per l'appello, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello incidentale dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4143/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, iscritto al n. 4682/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi pendente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce all'atto di citazione in appello - dagli avv.ti Anna Vingiani (c.f. ) ed C.F._1
Annamaria De Nicola (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
c.f. ), con sede in Napoli (NA), alla Via S. Alfonso M. CP_1 P.IVA_2
1 Dei Liguori, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello – dagli avv. Vincenzo Chianese (c.f. ) e Vincenzo Simonelli (c.f. C.F._3
); C.F._4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la di seguito, chiedeva al CP_1 CP_1
Tribunale di Napoli ingiungersi alla l' il Parte_1
pagamento della somma di € 159.515,72, “oltre gli interessi convenzionali previsti dal contratto sottoscritto tra le parti (art. 7 comma 4)”, a saldo del residuo delle fatture n.
4 del 4 aprile 2018, pari a € 61.867,45, n. 6 PA/2017 del 5 giugno 2018, pari Pt_2
a € 86.860,49, e n. 7 PA/2017 del 2 agosto 2018, pari a € 125.525,57, emesse in ragione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca di che sosteneva di aver Controparte_2
Parte eseguito in regime di accreditamento con l' rispettivamente, nei mesi di marzo, maggio e luglio del 2018 in virtù del contratto di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992 stipulato il 25 settembre 2017 per regolare i rapporti tra le parti negli anni Parte 2016 e 2017, prorogato al 2018 mediante la delibera dell n. 540 del 19 marzo
2018.
Con decreto ingiuntivo n. 3826/2020 del 30 giugno 2020 il Tribunale accoglieva il Parte ricorso ordinando all di pagare alla “la somma di euro 159.515,72 per la CP_1
causale di cui al ricorso, oltre interessi come previsti dall'7 del contratto”.
Parte Ricevutane la notifica il 1° luglio 2020, l' si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che:
la non aveva dato prova del suo accreditamento, né del contratto stipulato con CP_1
Parte l' relativamente all'annualità del 2018; l'importo della fattura n. 4 PA/2018 non era dovuto “per superamento del limite di spesa di branca fissato per il primo trimestre
2018 al 16.02.18 per i cittadini campani mentre per i residenti extraregione il limite
2 annuo è stato raggiunto il 21.02.2018” (pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.), così come comunicato alla con nota prot.n. 0019791/18 del 16 marzo CP_1
2018; dalla fattura n. 6 PA/2018 era stata decurtata la somma di € 28.823,27, “in quanto il limite annuale per gli esami denominati lettera “R” è stato raggiunto il 10.05.2018 mentre per i restanti esami di laboratorio il limite del secondo trimestre 2018 è stato raggiunto il 25.05.2018” (pag. 14 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.), sicché era stata liquidata unicamente la somma di € 58.037,22, così come “comunicato al legale rappresentante di parte opposta con nota a firma del direttore responsabile del competente Distretto Sanitario n. 33 del 03.07.2018, prot. n. 4995, trasmessa a mezzo pec in pari data” (pag. 15 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.); per la fattura n.
7 era stato contabilizzato unicamente l'importo di €. 68.657,62 “in quanto Pt_2
sono state scartate e, quindi, non sono state liquidate le prestazioni di laboratorio lettera “R” effettuate oltre il limite annuale fissato, si ribadisce, al 10.05.2018 […] così come emerge dalla sopra citata nota della prot. n. 148012/2020” Pt_4
(pagg. 15 e 16 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.); gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 non potevano essere riconosciuti in quanto non applicabili al caso di specie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 novembre 2023, la CP_1
replicava che:
in riferimento all'annualità del 2018 “stante il contegno omissivo serbato dalla
Regione Campania in punto di predisposizione dei contratti di accreditamento per tale esercizio, il Direttore Generale pro tempore, con deliberazione n. 540 del 19 marzo
2018, ha stabilito che: “Le strutture possono erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il S.S.R. in prorogatio al contratto anno 2017 ex DCA 89/2016”
(cfr. documento n. 2 allegato al ricorso monitorio)” (pag. 6 della comparsa di Parte costituzione e risposta della in primo grado); “l non ha mai provveduto in CP_1
corso d'anno a rendere edotta la delle date presuntive di esaurimento CP_1
di detti tetti”, in quanto i “monitoraggi versati in atti non sono stati infatti giammai comunicati alla “ di talché quest'ultima non è mai stata immessa nella CP_1
3 condizione di sapere allorquando (se del caso) si sarebbe esaurito il tetto di spesa” Parte (pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado); l CP_1
“non ha giammai neanche dedotto quale sia stato il contributo della al CP_1
superamento del tetto di spesa, men che meno è stata prodotta la determinazione del
Tavolo tecnico avente ad oggetto la quantificazione della R.T.U. da applicarsi al centro ricorrente” (pag. 35 della comparsa di costituzione e risposta della in CP_1
primo grado).
A seguito della prima udienza cartolare dell'11 febbraio 2021, in cui il Tribunale rinviava la causa ad una successiva udienza di trattazione assegnando alle parti i Parte termini per le memorie di cui al previgente art. 183, co. 6, c.p.c., l' con la sua prima memoria istruttoria depositata il 30 maggio 2021, deduceva che “la società Contro opposta, dal 01.09.2018, è entrata a far parte di una aggregazione con l ovvero con soggetto aggregatore insistente nel territorio della ”, per poi Parte_5
richiamare “quanto in merito stabilito dal DCA Regione Campania n. 84 del 31
Ottobre 2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 80 del 5 Novembre 2018, regolamentante i
“Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private” e, per l'effetto, dallo schema tipo di contratto ad esso allegato per tali fattispecie laddove testualmente prevede, alla pag.
3, punto 2) della relativa premessa, che “Per il motivo di cui al punto precedente, si Parte dà atto che i laboratori di analisi operanti nell'ambito di altre sono tenuti a Parte sottoscrivere con l' di appartenenza l'ordinario schema individuale di contratto approvato dal DCA n. 84 del 31.10.2018 per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla intervenuta aggregazione” (pag. 4 della prima memoria Parte istruttoria dell .
Con la sentenza n. 4143, pubblicata il 21 aprile 2023, il Tribunale di Napoli accoglieva Parte parzialmente l'opposizione dell sulla base dei seguenti motivi.
4 Innanzitutto, rilevava che “il titolo contrattuale asseritamente legittimante le pretese creditorie azionate viene individuato, in assenza di contratto specificamente riferibile all'annualità 2018, nella deliberazione del Direttore Generale n.540 del 19 marzo
2018, con cui si statuiva che “per l'anno 2018, nelle more degli emanandi provvedimenti regionali riguardanti i volumi, le tipologie di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, al fine di garantire continuità assistenziale agli assistiti nell'esercizio della libera scelta, le Strutture possono erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il SSR in prorogatio al contratto anno 2017 ex DCA n.89/2016”; con il medesimo provvedimento viene, altresì, statuito che “le strutture possono prorogare prestazioni sanitarie nel rispetto dei limiti di spesa trimestrali riportanti per singola branca nel prospetto allegato, limiti di spesa già determinati per l'anno 2017 ai sensi dell'art.5 bis del contratto ex DCA n.89/2016 (All.A)”” (pag. 11 della sentenza appellata).
Con riferimento al credito derivante dalla fattura n. 4 PA/2018, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di marzo 2018, riteneva che esso non fosse dovuto, poiché dalle note depositate in atti emergeva che “tutte le prestazioni rese nel mese di marzo 2018 integrano “prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e per le quali viene espressamente pattuito che “nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento”” (pagg. 12 e 13 della sentenza appellata).
Inoltre, parimenti disconosceva il credito reclamato sulla base della fattura n. 7
relativa alle prestazioni eseguite nel mese di luglio 2018, in quanto, Pt_2
Parte riscontrando che l aveva “documento di aver inoltrato a mezzo pec all'opposta in data 22 giugno 2018 la nota del Direttore Generale prot. n.40296 del 21 giugno 2018, avente ad oggetto la comunicazione di esaurimento dei volumi massimi erogabili per prestazioni di patologia clinica lettera “r” anno 2018 alla data del 10 maggio 2018”, desumeva che “nel corso del mese di luglio 2018 l'opposta era sicuramente a conoscenza della circostanza inerente il superamento del limite di spesa per prestazioni lettera R fissati dal DCA n.101/2013 a far data dal 10 maggio 2018 e che 5 nulla sarebbe stato riconosciuto per le prestazioni eseguite a tale titolo” (pag. 14 della sentenza appellata).
Al contrario, il giudice di primo grado riconosceva il credito reclamato sulla base della fattura n. 6 relativa alle prestazioni eseguite nel mese di maggio 2018, poiché Pt_2
“è difettata la prova della comunicazione preventiva della data di esaurimento del tetto di spesa relativo alle prestazioni in oggetto (tutte le comunicazioni prodotte dall' risalgono ad epoca successiva al maggio 2018; in particolare Parte_6
non vi è prova della comunicazione all'opposta della nota prot.3724 del 15 maggio
2018) ovvero la prova dell'adozione di un rituale provvedimento di regressione tariffaria” (pag. 16 della sentenza appellata).
Pertanto, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto Parte ingiuntivo n. 3826/2020 e condannava l a pagare alla la somma di € CP_1
28.823,27, “quale residuo importo dovuto in ragione della fattura n. 6 PA del 5 giugno
2018, oltre interessi moratori come previsti dall'art.7 del contratto relativo all'anno
2017, con decorrenza dal termine ivi fissato e sino al soddisfo”, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Parte L con atto di appello notificato il 24 ottobre 2023, ha impugnato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi.
Parte Con il primo motivo l' ha contestato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva riconosciuto il credito di cui alla fattura n. 6/PA del 2018, benché il corrispettivo delle relative prestazioni risultasse in eccesso rispetto al superamento del tetto di spesa.
Inoltre, ha affermato che il giudice di primo grado aveva errato ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 5, co. 3, lett. a) del contrato prodotto, poiché, invece, avrebbe dovuto essere disciplinata ai sensi dell'art. 8, co. 2, di detto contratto, con la conseguenza che non era necessaria l'adozione della delibera di determinazione della regressione tariffaria unica.
Parte Con il secondo motivo l si è poi lamentata che il Tribunale aveva “omesso di Parte valutare l'eccezione formulata dalla in ordine alla mancanza di prova del 6 rapporto di accreditamento per assenza del contratto anno 2018 non pronunciandosi sul punto”, in quanto la non aveva “prodotto il contratto da stipularsi ex art. 8 CP_1
quinquies del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per l'anno 2018” (pag. 11 dell'atto di appello). In particolare, ha affermato la delibera n. 540/2018 “non esimeva comunque la società ricorrente dall'obbligo di sottoscrizione del contratto per l'anno 2018 in quanto la possibilità di erogare prestazioni sanitarie in prorogatio e, quindi, in assenza di stipula del contratto, è stata consentita esclusivamente nelle more degli emanandi provvedimenti regionali” (pag. 11 dell'atto di appello).
Con il terzo motivo di appello ha contestato l'avvenuto riconoscimento giudiziale degli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002, benché, a suo giudizio, tale normativa non andrebbe applicata al caso di specie.
Pertanto, ha concluso chiedendo a questa Corte di: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 4143/23 per i dedotti motivi accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così Parte come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.
3826/2020 e come precisata nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Dal versante opposto la con la sua comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1
il 20 novembre 2023, ha resistito all'appello formulando, altresì, un appello incidentale.
In particolare, al fine di contrastare il secondo motivo di appello, relativo all'omessa prova del titolo del credito reclamato stante la mancata stipula del contratto relativo all'annualità del 2018, ha ribadito che la base contrattuale del credito in oggetto risiedeva nella proroga del contratto del 2016 e 2017 statuita dalla deliberazione n. 540 Parte del 19 marzo 2018. Inoltre, richiamando quanto affermato dall nella sua prima memoria istruttoria del primo grado, ha affermato che la fattispecie in esame “ha visto
l'associazione della alla rete di imprese denominata “Rete Diagnostica CP_1
7 Vesuviana”, perfezionarsi in data 1 settembre 2018, ovvero in epoca antecedente persino all'adozione del DCA recante il modello contrattuale per il 2018, il n. 84 del
31 ottobre 2018” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta in appello della
, ragion per cui, a suo giudizio, la disposizione contenuta in tale DCA – secondo CP_1
Parte cui “i laboratori di analisi operanti nell'ambito di altre sono tenuti a sottoscrivere Parte con l' di appartenenza l'ordinario schema individuale di contratto approvato dal
DCA n. 84 del 31 ottobre 2018 per le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino alla intervenuta aggregazione” – non risultava applicabile alla in quanto CP_1
non avrebbe potuto “predicarsi l'efficacia di un obbligo introdotto il 31 ottobre 2018 nei confronti di chi si sia associato in Rete PRIMA di tale data, poiché, in tal caso, si starebbe erroneamente affermando l'efficacia retroattiva del DCA 84.2018 (in mancanza di qualsivoglia espressa previsione sul punto)” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Parte In aggiunta, ha affermato che l' “successivamente all'adozione del DCA 84/2018, ha giammai convocato la “ per la sottoscrizione del contratto relativo al CP_1
periodo di esercizio antecedente all'associazione nella “Rete Diagnostica
Vesuviana”” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Infine, ha proposto un appello incidentale articolato in due motivi.
Con il primo motivo dell'appello incidentale ha contestato il disconoscimento del credito derivante dal mancato pagamento della fattura n. 4/PA del 2018, sostenendo che il giudice di prime cure aveva errato nel: “1) ritenere che le comunicazioni note prot. 019791 del 16 marzo 2018 e n. prot. n. 12406 del 15 febbraio 2018 fossero state regolarmente trasmesse a mezzo pec alla “ nonostante la specifica CP_1
contestazione di quest'ultima sul punto e la relativa mancanza di prova;
2) ritenere che, in ogni caso, le suddette comunicazioni, nonostante recassero mere date previsionali di esaurimento e non già date vere, certe e reali (c.d. “date consuntive”), fossero sufficienti a paralizzare il diritto di credito azionato, in aperta ed inconciliabile
8 violazione dell'art. 5, comma 3, del contratto” (pagg. 23 e 24 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). Ciò perché “[t]anto la nota prot. n.
019791 del 16 marzo 2018, quanto la nota n. prot. 12406 del 15 febbraio 2018 recano mere date previsionali di esaurimento e non già le DATE CONSUNTIVE, vale a dire le date vere, certe, reali e definitive previste dall'art. 5, comma 3, del contratto di accreditamento (se-gnatamente tanto del contratto 2017 prorogato, quanto dello schema contrattuale allegato al DCA 84/2018)” (pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
Con il secondo motivo dell'appello incidentale, ha contestato il disconoscimento del credito derivante dal mancato pagamento della fattura n. 7/PA del 2018, rilevando che, anche in questo caso, la comunicazione relativa al superamento del tetto di spesa recava
“i dati presuntivi di esaurimento e non già i dati CONSUNTIVI” (pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale), ribadendo che tale documento non le era mai pervenuto.
Da ultimo, la ha contestato il terzo motivo di appello, in punto di interessi CP_1
moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, sostenendone la sussistenza nel caso di specie.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n.
4143/23 per i dedotti motivi accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, Parte integralmente l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3826/2020 e come precisata nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese
e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
La Corte, alla prima udienza del 16 aprile 2024, ha rinviato la causa all'udienza del 17 dicembre 2024, in cui, dopo aver assegnato alle parti un termine di 40 giorni per il deposito di note scritte, con le quali ciascuna parte ha ribadito le proprie posizioni difensive, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 25 febbraio 2025, all'esito della quale la Corte ha introitato la causa in decisione.
9 DIRITTO
Parte Va esaminato prioritariamente il secondo motivo d'appello dell' secondo cui il credito reclamato dalla non era dovuto perché quest'ultima non aveva fornito la CP_1
prova del contratto relativo all'anno 2018.
Orbene, tale motivo è fondato.
In giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, “dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (così, ad es., prima App. Napoli n. 3584/2011 e, poi, Cass. n. 12932/2014 n.
7019/2020).
Così come la Suprema Corte (cfr.: Cass. 1740/2011; Cass. 17711/2014; Cass.
23657/2015; Cass. 17588/2018), anche questa Corte di merito (cfr. App. Napoli
3584/2011 e App. Napoli 846/2018, inedite) ha ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chieda la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni – ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
10 Difatti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis: Cass. 59/2001; Cass.
19638/2005; Cass. 8950/2006; (Cass. 22994/2015; Cass.8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la non abbia stipulato il contratto ex CP_1
art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 relativo all'annualità del 2018. Infatti, la stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto che il titolo contrattuale sulla base CP_1
del quale reclamava il corrispettivo delle prestazioni eseguite nell'annualità del 2018 risiedeva nel contratto relativo alle annualità del 2016 e 2017, asseritamente prorogato Parte per effetto della delibera dell' n. 540 del 19 marzo 2018.
Secondo tale delibera “[p]er l'anno 2018, nelle more degli emanandi provvedimenti regionali riguardanti volumi, le tipologie di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, al fine di garantire la continuità assistenziale agli assistiti nell'esercizio della libera scelta, le Strutture possono erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il
SSR in prorogatio al contratto anno 2017 ex DCA n. 89/2016”.
In sua difesa la ha sostenuto di non aver avuto modo di sottoscrivere il contratto CP_1
del 2018 per ratificare i rapporti occorsi tra le parti in tale annualità perché, così come Parte riportato dalla stessa nella sua prima memoria istruttoria del primo grado, il 1° settembre 2018 - ovvero prima dell'emanazione della DCA Regione Campania n. 84 del 31 Ottobre 2018, con cui venivano predisposti i contratti relativi all'annualità del
2018 - si era associata al soggetto aggregatore denominato “Rete Diagnostica Parte Vesuviana”, la quale rientrava nella competenza di dell . Parte_7
Da tale affermazione deriva che il Centro ha riconosciuto di non aver sottoscritto alcun contratto per il 2018 ma attribuisce tale evenienza alla suddetta circostanza;
essa non può essere considerata un'esimente dell'onere gravante in capo alle strutture private di
11 stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992, il quale, al comma
2-quinquies, dispone che “[i]n caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
Peraltro, si evidenzia che tra i vari schemi contrattuali contenuti nella DCA n. 84/2018
Parte vi era anche un contratto disciplinante i rapporti tra struttura privata e il soggetto aggregatore in cui quest'ultima si era incorporata. In particolare, nelle premesse di tale schema negoziale era indicato che “1) Ancorché sottoscritto da una pluralità di soggetti, il presente contratto disciplina il rapporto individuale tra i singoli soggetti e
Parte la sottoscritta senza costituire alcun vincolo di solidarietà e/o di coobbligazione tra i singoli soggetti privati firmatari. 2) Per il motivo di cui al punto precedente, si dà
Parte atto che i sopra citati Laboratori di Analisi operanti nell'ambito di altre sono
Parte tenuti a sottoscrivere con l di appartenenza l'ordinario schema individuale di contratto approvato dal DCA n. __ del __/__/2018 per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla intervenuta aggregazione”.
Tale circostanza conferma l'infondatezza delle deduzioni della relative al fatto CP_1
che essa sarebbe stata esonerata dalla stipula del contratto relativo all'annualità del
2018 in quanto, invece, vi era tenuta.
Inoltre, non può darsi rilevanza in questa sede alla doglianza esposta dalla CP_1
Parte secondo cui l “successivamente all'adozione del DCA 84/2018, ha giammai convocato la “ per la sottoscrizione del contratto relativo al periodo di CP_1
esercizio antecedente all'associazione nella “Rete Diagnostica Vesuviana”” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale)”, in quanto, al di là della sua inammissibilità per violazione dell'art. 345, co. 2, c.p.c. ( nuova eccezione ), concerne una questione che, avendo ad oggetto la presunta omissione della P.A. nello stipulare con la i contratti relativi al 2018, avrebbe dovuto essere sottoposta al CP_1
giudice amministrativo.
12 Per tutte queste ragioni, l'appello va interamente accolto ed ogni altra questione sollevata dall'appellante principale resta assorbita;
l'appello appello incidentale della
è evidentemente rigettato. CP_1
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta interamente Parte l'opposizione dell' revocato il decreto ingiuntivo n. 3826/2020 nonché la Parte condanna della messa con la sentenza appellata.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellata e appellante incidentale CP_1
va condannata a rifondere alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto del petitum, pari a € all'importo del decreto ingiuntivo opposto, e dunque rientrante nello scaglione tra € 52.000,00 e 260.000,00, spettano Parte all'
per il primo grado, € 8.000,00 per compensi (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e € 2.500,00 per la fase decisoria), nonché € 1.200,00, a titolo di rimborso delle spese generali (totale €
9.200,00), oltre a € 406,50 per spese borsuali documentate (totale € 9.606,50);
per il secondo grado, € 9.800,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio,
€ 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione e € 3.400,00,00 per la fase decisoria), nonché € 1.470,00, a titolo di rimborso delle spese generali, nonché € 804,00 per spese borsuali documentate ( totale € 12.074,00), oltre altri accessori se dovuti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della in qualità di CP_1
appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale da essa proposto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4143/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, proposto dall
[...]
con citazione notificata alla il 24 ottobre 2023: Parte_1 CP_1
A) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo revocando il decreto opposto nonché la condanna adottata in primo grado;
B) condanna la a rifondere alla le spese del doppio CP_1 Parte_6
grado, liquidate in € 9.606,50 per il primo grado ed in € 12.074,00 per l'appello, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello incidentale dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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