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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2137 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da
(CF ) nata a Rimini in [...] 11 febbraio Parte_1 C.F._1
1958 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Elisa
Poggioli e dell'avv. Beatrice Spinelli.
-appellante-
Contro
( ) nata a [...] il 14 marzo CP_1 C.F._2
1950 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Lucrezia Pasolini
-appellata-
E nei confronti di Controparte_2
(CF ) - contumace
[...] P.IVA_1
IN PUNTO A: appello avverso l' ordinanza del 19 ottobre 2021, resa in procedimento ex artt. 702 bis e ss c. p. c., del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 19 dicembre 2024; Parte_1
Per come da note scritte depositate il 23 dicembre 2024. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 19 ottobre 2021, deliberando nella causa promossa da , nei confronti di con l'intervento CP_1 Parte_1
di Controparte_2
, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione su beni
[...]
immobili, ha così deliberato:
ha disposto lo scioglimento della comunione ordinaria fra e CP_1 Pt_1
avente ad oggetto beni immobili, assegnando a i seguenti beni
[...] CP_1
“fabbricato sito nel Comune di Gatteo (FC), distinto al fg. 1, part. 283, sub. 7, cat. C/1, cl. 5,
166 mq., Via Milano n. 9 piano T, particella 283 ente urbano;
terreno seminativo, sito nel
Comune di Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al foglio 40, particella 959;
terreno seminativo, sito nel Comune di Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al
foglio 40, particella 2111; terreno seminativo, sito nel Comune di Cesenatico (FC), distinto al
C.T. di detto Comune al foglio 40, particella 2113; terreno seminativo, sito nel Comune di
Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al foglio 40, particella 2338; terreno
seminativo, sito nel Comune di Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al foglio 40,
pag. 2/10 particella 2339” e a i seguenti beni” fabbricato sito nel Comune di Gatteo Parte_1
(FC), distinto al fg. 1, part. 255, sub. 1, cat D/2, Via Bologna n. 8 piani S1, T 1-2; fabbricato
sito nel Comune di Gatteo (FC), distinto al fg. 1, part. 255, sub. 7, cat. A/3, vani ,5, Via
Bologna Piani T-1, particella 255 ente urbano” con conguaglio a favore di CP_1
della somma di euro 342.666,66, dovuto da ha stabilito che
[...] Parte_1
l'ipoteca, iscritta a favore di Controparte_2
sul bene sito in Gatteo (FC), Fraz. Gatteo Mare, Via
[...]
Bologna n. 8, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, part. 255, sub. 1, cat.
D/2, assegnato a permanesse su tale bene anche a seguito della divisione Parte_1
come sopra disposta;
ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite relative al rapporto processuale tra le comproprietarie suddette e
[...]
; ha posto, infine, a carico della Controparte_2
massa le spese di c. t. u. e le spese di lite di e ha CP_1 Parte_1
disposto che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio provvedesse alla trascrizione della ordinanza con esonero di responsabilità.
2-Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
I-Errate valutazioni tecniche del CTU, condivise dal Giudice di prime cure;
II-acritica adesione del Giudice di prime cure all'elaborato peritale del CTU geom.
Per_1
III- motivazione carente o apparente in relazione alla scelta del progetto divisionale;
IV-motivazione carente o assente in merito al non accoglimento della richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da essa appellante.
pag. 3/10 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, CP_1
invocandone il rigetto.
Non si è, invece, costituito in giudizio
[...]
e, pertanto, stante la rituale Controparte_2
notifica dell'atto di impugnazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo del Consigliere
relatore, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
La causa è stata, poi, nuovamente trattenuta in decisione, all'esito di trattazione “cartolare”, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3-Osserva, innanzitutto, la Corte che, nella presente fase processuale, non può trovare applicazione l'art.348 bis c. p. c., invocata dalla appellata . Tale CP_1
disposizione può, infatti, trovare applicazione esclusivamente in sede di udienza di trattazione di cui all'art.350 c. p. c., come è dato desumere dall'art.348 ter c. p. c.
Risulta, d'altra parte, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di Pt_1
sollevata da , sulla scorta dell'art. 342 c. p. c.
[...] CP_1
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra pag. 4/10 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, come si vedrà più avanti, ha formulato specifici rilievi alla Parte_1
ordinanza impugnata, costituendo questione diversa quella della fondatezza nel merito delle censure mosse al provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
4-Ciò premesso, risulta infondato il primo motivo dell'impugnazione in esame, con il quale ha, innanzitutto, censurato l'ordinanza appellata, per avere il primo Giudice Parte_1
fatto proprie le errate valutazioni tecniche del CTU incaricato di procedere alla stima dei beni,
oggetto della divisione, e alla predisposizione di progetti divisionali.
Correttamente il Giudice di prime cure ha tenuto conto della stima del fabbricato destinato ad albergo proposta dall'ausiliare, costituendo, invero, premessa di carattere logico della valutazione operata dal CTU quella secondo cui oggetto della divisione era l'immobile e non l'azienda alberghiera, con la conseguenza che dovesse tenersi conto del solo edificio e delle strutture fisse presenti (impianti). Il fabbricato ad uso alberghiero risultava, del resto, concesso in locazione senza arredi alla “PARK HOTEL MIRIAM SNC di CANIATO NIVES & C”.
D'altra parte, la piscina esterna e buona parte dei parcheggi si trovano in particella di proprietà
esclusiva della odierna appellante e non rientrano, di conseguenza, nella divisione.
Il CTU ha, poi, provveduto alla stima del fabbricato in questione tenendo conto, come è usuale per un albergo, del numero di stanze. Ha, tuttavia, tenuto presente anche le consistenze metriche dell'immobile e operato la valutazione del bene facendo ricorso al metodo tecnico-
comparativo. Ha, quindi, verificato entrambi i risultati economici ottenuti, ragguagliandoli ad pag. 5/10 una media i cui valori fossero ritenuti congrui all'andamento del mercato per edifici alberghieri,
avuto anche riguardo alla crisi economica che interessava il settore, che aveva abbattuto le quotazioni degli stessi. Ha, inoltre, avuto ben presenti le caratteristiche costruttive del bene, gli impianti dei quali è dotato, lo stato di conservazione, l'ubicazione in seconda linea con favorevole accesso al mare, le occupazioni, le reciproche servitù di veduta, le condotte fognarie,
gli accessi e ogni altro elemento idoneo ad influire sul valore del fabbricato.
Il CTU ha, altresì, correttamente ritenuto che l'albergo fosse composto da 51 stanze e non da
49, come, invece, sostenuto dalla appellante, avendo fatto riferimento alla licenza di esercizio della attività alberghiera, rilasciata dall'Ufficio Attività Economiche del Comune di Gatteo, ed essendo rimasto indimostrato l'assunto di Il CTU ha fatto, comunque, Parte_1
presente che la circostanza gli era stata confermata dall'Ufficio sopra citato.
Non appare, ancora, veritiera l'affermazione dell'appellante secondo cui il CTU avrebbe usato il metodo tecnico comparativo per la stima dell'albergo senza avere dato indicazioni circa l'esistenza di beni similari, l'andamento del mercato immobiliare e la conoscenza dei prezzi di compravendita di immobili similari a quello da stimare, risalenti ad un periodo prossimo a quello di valutazione.
Orbene, il CTU ha attribuito un valore di stima di 31.584,88 Euro per ciascuna stanza,
prendendo come riferimento il prezzo, pari a 890.000,00 Euro (29.666,66 Euro per camera), con il quale era stato messo in vendita l'HOTEL LE LUNE, di categoria 3 stelle, abilitato per 30
camere e 62 posti letto situato nella stessa via di quello per il quale è procedimento. In
proposito, giova sottolineare che l'albergo, oggetto di domanda di divisione, rientra anch'esso nella categoria 3 stelle ed è abilitato per 51 camere e 100 posti letto. I dati ora riportati rendono attendibile la stima operata dal CTU (1.610.000,00 Euro), posto che, a parità di categoria con il pag. 6/10 comparabile, l'immobile per il quale è procedimento è abilitato per un numero di camere e di posti letto pari a poco meno del doppio di quello per il quale è abilitato l'HOTEL LE LUNE.
Corretta appare, altresì, la scelta del CTU, recepita dal Giudice di prime cure, di valutare autonomamente l'immobile ad uso abitativo posto in Gatteo Mare alla via Bologna e l'area di fatto destinata a parcheggio dell'albergo. La posizione dell'immobile ad uso abitativo,
ravvicinata a quella dell'albergo, incide senza dubbio sulla sua valutazione e, tuttavia, la circostanza che il bene sia, di fatto, in parte posto al servizio dell'albergo non ne impedisce una valutazione autonoma, in assenza di un vincolo giuridico di destinazione. Stesso discorso vale per l'area suddetta.
Generica (e come tale inammissibile) è la censura che ha rivolto alla Parte_1
ordinanza impugnata per non avere il Giudice di primo grado tenuto conto delle circostanze che,
al momento della adozione del provvedimento, fossero trascorsi due anni dal deposito della relazione di stima e che, nel frattempo, anche in conseguenza dell'epidemia da COVID 19, il valore delle strutture alberghiere avesse subito un decremento.
Ebbene, l'appellante, nell'atto di gravame, non ha fornito (né, tantomeno, dimostrato) specifici elementi di fatto a supporto della sua allegazione, che, per il suo carattere estremamente vago,
non può, quindi, essere esaminata.
5- Sempre con il primo motivo di appello e poi con il terzo, ha censurato la Parte_1
scelta del primo Giudice di adottare, tra i quattro progetti divisionali proposti dal CTU, il primo.
Ha allegato che la scelta del Giudicante era priva di motivazione o solo apparentemente motivata.
L'assunto della appellante deve considerarsi infondato, posto che la scelta del Giudice di prime cure, oltre che adeguatamente motivata, è quella maggiormente razionale, in quanto, rispetto al pag. 7/10 secondo progetto, non rende necessari frazionamenti degli immobili e comporta la corresponsione di un conguaglio in denaro di importo più basso. Il terzo e il quarto progetto divisionale sono stati, del resto, ritenuti non praticabili perché comportanti un frazionamento del mutuo residuo gravante sul compendio immobiliare.
6-Con il secondo motivo di appello ha censurato l'ordinanza impugnata in Parte_1
ragione della acritica adesione del Giudice all'elaborato del CTU.
L'assunto non merita considerazione.
Va, in proposito, rilevato che, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in
quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr.
Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 26590/2014). Né è applicabile al caso di specie il principio,
espresso sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice, che intenda disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, posto che, nella fattispecie che ci occupa, il CTU
pag. 8/10 ha pienamente ed esaustivamente risposto ai rilievi delle parti.
7- Risulta, infine, infondato il quarto motivo dell'appello di con il quale è Parte_1
stato censurato il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della sua istanza di rimessione in istruttoria, ove si tenga conto delle considerazioni in precedenza svolte.
8- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza, quanto al rapporto processuale
[...]
. Parte_2
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 12 c. p. c. il valore delle cause di divisione si determina sulla base di quello della massa attiva da dividere, nella specie pari a 2.193.000,00
Euro.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia sopra indicato, può essere liquidato, ex DM 147/2022, nella misura minima di 15.643,00 Euro (4.822,00 Euro per la fase di studio, 2.804,00 Euro per la fase introduttiva e 8.017,00 Euro per la fase decisionale), tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni sollevate dalla appellante.
A spetta, ancora, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% CP_1
del compenso liquidato.
Va dichiarato, invece, non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale
– Controparte_3 [...]
, stante la contumacia della predetta. Controparte_2 CP_4
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1
bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez.
pag. 9/10 Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa:
I-rigetta l'appello di Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, CP_1
liquidate in 15.643,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
III-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23
aprile 2025
Il Consigliere relatore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2137 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da
(CF ) nata a Rimini in [...] 11 febbraio Parte_1 C.F._1
1958 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Elisa
Poggioli e dell'avv. Beatrice Spinelli.
-appellante-
Contro
( ) nata a [...] il 14 marzo CP_1 C.F._2
1950 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Lucrezia Pasolini
-appellata-
E nei confronti di Controparte_2
(CF ) - contumace
[...] P.IVA_1
IN PUNTO A: appello avverso l' ordinanza del 19 ottobre 2021, resa in procedimento ex artt. 702 bis e ss c. p. c., del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 19 dicembre 2024; Parte_1
Per come da note scritte depositate il 23 dicembre 2024. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 19 ottobre 2021, deliberando nella causa promossa da , nei confronti di con l'intervento CP_1 Parte_1
di Controparte_2
, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione su beni
[...]
immobili, ha così deliberato:
ha disposto lo scioglimento della comunione ordinaria fra e CP_1 Pt_1
avente ad oggetto beni immobili, assegnando a i seguenti beni
[...] CP_1
“fabbricato sito nel Comune di Gatteo (FC), distinto al fg. 1, part. 283, sub. 7, cat. C/1, cl. 5,
166 mq., Via Milano n. 9 piano T, particella 283 ente urbano;
terreno seminativo, sito nel
Comune di Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al foglio 40, particella 959;
terreno seminativo, sito nel Comune di Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al
foglio 40, particella 2111; terreno seminativo, sito nel Comune di Cesenatico (FC), distinto al
C.T. di detto Comune al foglio 40, particella 2113; terreno seminativo, sito nel Comune di
Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al foglio 40, particella 2338; terreno
seminativo, sito nel Comune di Cesenatico (FC), distinto al C.T. di detto Comune al foglio 40,
pag. 2/10 particella 2339” e a i seguenti beni” fabbricato sito nel Comune di Gatteo Parte_1
(FC), distinto al fg. 1, part. 255, sub. 1, cat D/2, Via Bologna n. 8 piani S1, T 1-2; fabbricato
sito nel Comune di Gatteo (FC), distinto al fg. 1, part. 255, sub. 7, cat. A/3, vani ,5, Via
Bologna Piani T-1, particella 255 ente urbano” con conguaglio a favore di CP_1
della somma di euro 342.666,66, dovuto da ha stabilito che
[...] Parte_1
l'ipoteca, iscritta a favore di Controparte_2
sul bene sito in Gatteo (FC), Fraz. Gatteo Mare, Via
[...]
Bologna n. 8, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, part. 255, sub. 1, cat.
D/2, assegnato a permanesse su tale bene anche a seguito della divisione Parte_1
come sopra disposta;
ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite relative al rapporto processuale tra le comproprietarie suddette e
[...]
; ha posto, infine, a carico della Controparte_2
massa le spese di c. t. u. e le spese di lite di e ha CP_1 Parte_1
disposto che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio provvedesse alla trascrizione della ordinanza con esonero di responsabilità.
2-Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
I-Errate valutazioni tecniche del CTU, condivise dal Giudice di prime cure;
II-acritica adesione del Giudice di prime cure all'elaborato peritale del CTU geom.
Per_1
III- motivazione carente o apparente in relazione alla scelta del progetto divisionale;
IV-motivazione carente o assente in merito al non accoglimento della richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da essa appellante.
pag. 3/10 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione, CP_1
invocandone il rigetto.
Non si è, invece, costituito in giudizio
[...]
e, pertanto, stante la rituale Controparte_2
notifica dell'atto di impugnazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo del Consigliere
relatore, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
La causa è stata, poi, nuovamente trattenuta in decisione, all'esito di trattazione “cartolare”, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3-Osserva, innanzitutto, la Corte che, nella presente fase processuale, non può trovare applicazione l'art.348 bis c. p. c., invocata dalla appellata . Tale CP_1
disposizione può, infatti, trovare applicazione esclusivamente in sede di udienza di trattazione di cui all'art.350 c. p. c., come è dato desumere dall'art.348 ter c. p. c.
Risulta, d'altra parte, infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di Pt_1
sollevata da , sulla scorta dell'art. 342 c. p. c.
[...] CP_1
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra pag. 4/10 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, come si vedrà più avanti, ha formulato specifici rilievi alla Parte_1
ordinanza impugnata, costituendo questione diversa quella della fondatezza nel merito delle censure mosse al provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
4-Ciò premesso, risulta infondato il primo motivo dell'impugnazione in esame, con il quale ha, innanzitutto, censurato l'ordinanza appellata, per avere il primo Giudice Parte_1
fatto proprie le errate valutazioni tecniche del CTU incaricato di procedere alla stima dei beni,
oggetto della divisione, e alla predisposizione di progetti divisionali.
Correttamente il Giudice di prime cure ha tenuto conto della stima del fabbricato destinato ad albergo proposta dall'ausiliare, costituendo, invero, premessa di carattere logico della valutazione operata dal CTU quella secondo cui oggetto della divisione era l'immobile e non l'azienda alberghiera, con la conseguenza che dovesse tenersi conto del solo edificio e delle strutture fisse presenti (impianti). Il fabbricato ad uso alberghiero risultava, del resto, concesso in locazione senza arredi alla “PARK HOTEL MIRIAM SNC di CANIATO NIVES & C”.
D'altra parte, la piscina esterna e buona parte dei parcheggi si trovano in particella di proprietà
esclusiva della odierna appellante e non rientrano, di conseguenza, nella divisione.
Il CTU ha, poi, provveduto alla stima del fabbricato in questione tenendo conto, come è usuale per un albergo, del numero di stanze. Ha, tuttavia, tenuto presente anche le consistenze metriche dell'immobile e operato la valutazione del bene facendo ricorso al metodo tecnico-
comparativo. Ha, quindi, verificato entrambi i risultati economici ottenuti, ragguagliandoli ad pag. 5/10 una media i cui valori fossero ritenuti congrui all'andamento del mercato per edifici alberghieri,
avuto anche riguardo alla crisi economica che interessava il settore, che aveva abbattuto le quotazioni degli stessi. Ha, inoltre, avuto ben presenti le caratteristiche costruttive del bene, gli impianti dei quali è dotato, lo stato di conservazione, l'ubicazione in seconda linea con favorevole accesso al mare, le occupazioni, le reciproche servitù di veduta, le condotte fognarie,
gli accessi e ogni altro elemento idoneo ad influire sul valore del fabbricato.
Il CTU ha, altresì, correttamente ritenuto che l'albergo fosse composto da 51 stanze e non da
49, come, invece, sostenuto dalla appellante, avendo fatto riferimento alla licenza di esercizio della attività alberghiera, rilasciata dall'Ufficio Attività Economiche del Comune di Gatteo, ed essendo rimasto indimostrato l'assunto di Il CTU ha fatto, comunque, Parte_1
presente che la circostanza gli era stata confermata dall'Ufficio sopra citato.
Non appare, ancora, veritiera l'affermazione dell'appellante secondo cui il CTU avrebbe usato il metodo tecnico comparativo per la stima dell'albergo senza avere dato indicazioni circa l'esistenza di beni similari, l'andamento del mercato immobiliare e la conoscenza dei prezzi di compravendita di immobili similari a quello da stimare, risalenti ad un periodo prossimo a quello di valutazione.
Orbene, il CTU ha attribuito un valore di stima di 31.584,88 Euro per ciascuna stanza,
prendendo come riferimento il prezzo, pari a 890.000,00 Euro (29.666,66 Euro per camera), con il quale era stato messo in vendita l'HOTEL LE LUNE, di categoria 3 stelle, abilitato per 30
camere e 62 posti letto situato nella stessa via di quello per il quale è procedimento. In
proposito, giova sottolineare che l'albergo, oggetto di domanda di divisione, rientra anch'esso nella categoria 3 stelle ed è abilitato per 51 camere e 100 posti letto. I dati ora riportati rendono attendibile la stima operata dal CTU (1.610.000,00 Euro), posto che, a parità di categoria con il pag. 6/10 comparabile, l'immobile per il quale è procedimento è abilitato per un numero di camere e di posti letto pari a poco meno del doppio di quello per il quale è abilitato l'HOTEL LE LUNE.
Corretta appare, altresì, la scelta del CTU, recepita dal Giudice di prime cure, di valutare autonomamente l'immobile ad uso abitativo posto in Gatteo Mare alla via Bologna e l'area di fatto destinata a parcheggio dell'albergo. La posizione dell'immobile ad uso abitativo,
ravvicinata a quella dell'albergo, incide senza dubbio sulla sua valutazione e, tuttavia, la circostanza che il bene sia, di fatto, in parte posto al servizio dell'albergo non ne impedisce una valutazione autonoma, in assenza di un vincolo giuridico di destinazione. Stesso discorso vale per l'area suddetta.
Generica (e come tale inammissibile) è la censura che ha rivolto alla Parte_1
ordinanza impugnata per non avere il Giudice di primo grado tenuto conto delle circostanze che,
al momento della adozione del provvedimento, fossero trascorsi due anni dal deposito della relazione di stima e che, nel frattempo, anche in conseguenza dell'epidemia da COVID 19, il valore delle strutture alberghiere avesse subito un decremento.
Ebbene, l'appellante, nell'atto di gravame, non ha fornito (né, tantomeno, dimostrato) specifici elementi di fatto a supporto della sua allegazione, che, per il suo carattere estremamente vago,
non può, quindi, essere esaminata.
5- Sempre con il primo motivo di appello e poi con il terzo, ha censurato la Parte_1
scelta del primo Giudice di adottare, tra i quattro progetti divisionali proposti dal CTU, il primo.
Ha allegato che la scelta del Giudicante era priva di motivazione o solo apparentemente motivata.
L'assunto della appellante deve considerarsi infondato, posto che la scelta del Giudice di prime cure, oltre che adeguatamente motivata, è quella maggiormente razionale, in quanto, rispetto al pag. 7/10 secondo progetto, non rende necessari frazionamenti degli immobili e comporta la corresponsione di un conguaglio in denaro di importo più basso. Il terzo e il quarto progetto divisionale sono stati, del resto, ritenuti non praticabili perché comportanti un frazionamento del mutuo residuo gravante sul compendio immobiliare.
6-Con il secondo motivo di appello ha censurato l'ordinanza impugnata in Parte_1
ragione della acritica adesione del Giudice all'elaborato del CTU.
L'assunto non merita considerazione.
Va, in proposito, rilevato che, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in
quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr.
Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 26590/2014). Né è applicabile al caso di specie il principio,
espresso sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice, che intenda disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, posto che, nella fattispecie che ci occupa, il CTU
pag. 8/10 ha pienamente ed esaustivamente risposto ai rilievi delle parti.
7- Risulta, infine, infondato il quarto motivo dell'appello di con il quale è Parte_1
stato censurato il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della sua istanza di rimessione in istruttoria, ove si tenga conto delle considerazioni in precedenza svolte.
8- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza, quanto al rapporto processuale
[...]
. Parte_2
In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 12 c. p. c. il valore delle cause di divisione si determina sulla base di quello della massa attiva da dividere, nella specie pari a 2.193.000,00
Euro.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia sopra indicato, può essere liquidato, ex DM 147/2022, nella misura minima di 15.643,00 Euro (4.822,00 Euro per la fase di studio, 2.804,00 Euro per la fase introduttiva e 8.017,00 Euro per la fase decisionale), tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni sollevate dalla appellante.
A spetta, ancora, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% CP_1
del compenso liquidato.
Va dichiarato, invece, non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale
– Controparte_3 [...]
, stante la contumacia della predetta. Controparte_2 CP_4
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1
bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez.
pag. 9/10 Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa:
I-rigetta l'appello di Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, CP_1
liquidate in 15.643,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
III-Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23
aprile 2025
Il Consigliere relatore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
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