Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 581/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 605 del
7.7.2022., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (PEC
t) per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. Email_1
80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma, Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leo Stilo Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso deduceva : CP_1
quale bracciante agricolo per n. 102 gg. . presso l'azienda del sig. ed è Parte_2
regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del comune di Platì;
- che in conseguenza di ciò, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge 29.04.1949 n. 264 e successive modifiche e/o integrazioni , il 26/03/18 ha presentato domanda intesa al riconoscimento del diritto alla prestazione economica dell'indennità di disoccupazione agricola per il periodo indicato in oggetto;
- che tale indennità andava corrisposta entro 120 giorni dalla domanda (Circ. n. 87 del Pt_1
31.07.1990);
Pt_
- che in data 11/08/2018 l' respingeva la domanda per i seguenti motivi: “REIEZIONE DS: HA
SVOLTO ATTIVITA' IN PROPRIO IN MISURA PREVALENTE”.
- che avverso la mancata liquidazione della suddetta indennità di disoccupazione agricola il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale evidenziando che la Pt_1
partita Iva aperta a proprio nome è stata chiusa il 31/12/2015;
- che a tutt'oggi nessuna decisione è stata presa in merito.
Chiedeva pertanto di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e condannare l' al pagamento della stessa , con Pt_1
rivalutazione monetaria e/o interessi sul capitale dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre spese, diritti ed onorari.
Resisteva l' eccependo tra l'altro che il ricorso era stato depositato in cancelleria il 6.2.2020 Pt_1
quando era trascorso il termine prescritto dalla legge a pena di decadenza dall' art. 47 del d.P.R.
n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l.
n. 438 del 1992).
Il primo giudice ha accolto il ricorso , ritenendo che “dalla documentazione versata in atti è emerso
che la parte ricorrente , ha tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta,
conseguentemente l'indennità di disoccupazione richiesta deve essere riconosciuta”
Avverso la sentenza propone appello l' lamentando in via principale che la sentenza non si Pt_1
era pronunciata sull'eccezione di decadenza ed aveva reso una motivazione apparente circa i presupposti di merito della domanda. Ha resistito l'appellato.
L'udienza del 28.1.2025 è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
sono state acquisite note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Va precisato che nel costituirsi in primo grado l' solo genericamente ha contestato l'iscrizione Pt_1
negli elenchi dei lavoratori subordinati del Ribadendo che il rigetto della domanda di CP_1
disoccupazione agricola conseguiva un giudizio di prevalenza nel periodo considerato dell'attività
di lavoro autonomo rispetto a quello subordinato, come del resto si leggeva nella missiva di reiezione datata 11.8.2018.
Ciò posto, l'appello è fondato per l'assorbente decadenza maturata per la prestazione temporanea oggetto di domanda, alla stregua di pacifica giurisprudenza di legittimità.
Tra le molte, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017 :
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali,
l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv.,
con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza
del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini
prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione
della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni,
previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un
ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non
consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di
decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare
una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare
applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo
rispetto al termine previsto “;
Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009 : “ In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ,
l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato
due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della
comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine
stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini
prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione
della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta
giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale
la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione
giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del
termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi
sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il
termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda
dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo
art. 47 “.
Sez. L, Sentenza n. 10376 del 20/05/2015 .
“L'erronea indicazione da parte dell del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, Pt_1
contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul
decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni
previdenziali, di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di termini stabiliti da
disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha dichiarato la decadenza della domanda giudiziale per il riconoscimento dell'indennità di
disoccupazione, proposta dopo un anno dal rigetto amministrativo, anche se la parte aveva
formato il proprio convincimento sulla base dell'erronea indicazione nel provvedimento dell Pt_1
di un termine quinquennale per adire l'autorità giudiziaria).
Ciò posto, è incontestato che : la domanda di disoccupazione agricola, presentata il 26 Marzo 2018, è stata rigettata in data 11
agosto 2018, pertanto già oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione che scadeva il 26 luglio
2018;il ricorso amministrativo avverso detta reiezione è stato presentato oltre un anno dopo, il
30 agosto 2019, come da documentazione allegata al ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente
(doc. 6 e 7).
Ne consegue che non sono stati osservati i termini fissati per la decisione sulla domanda amministrativa , né per la proposizione del ricorso amministrativo e deve farsi riferimento al termine complessivo di 300 giorni ( 120 per la decisione della domanda amministrativa, 90 per il ricorso e ulteriori 90 per la decisione sul ricorso amministrativo), allo scadere dei quali decorre il termine di un anno per esperire l'azione giudiziaria fissato per le prestazioni previdenziali temporanee (tre anni invece per le prestazioni pensionistiche); nel caso di specie il termine per esperire l'azione giudiziaria , decorrente dal 26 Marzo 2018 ( presentazione della domanda amministrativa) , scadeva il 21 gennaio 2020, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato il 6
Febbraio 2020.
La giurisprudenza sopra richiamata smentisce le difese dell'appellato, che nella propria memoria in appello ha dedotto :
di avere impugnato l'atto di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola senza esperire il ricorso in seguito al silenzio dell'Ente, eccependo la novità delle eccezioni dell' in appello;
Pt_1
che nel provvedimento di rigetto dell'11/08/2018 lo stesso Ente aveva avvertito che era possibile fare ricorso nei 90 gg e che l'eventuale ricorso sarebbe stato considerato respinto se il Comitato
Provinciale non avesse deciso nei successivi 90 giorni;
che nel caso di specie, conteggiando 180 giorni dall'11/08/2018 (data della reiezione della domanda) e sommando 1 anno risulterebbe come data ultima il 07/02/2020, sicchè sarebbe tempestivo il ricorso depositato il 6/2/2020.
Come già rilevato, il dies a quo del termine massimo (1 anno e 300 giorni) per proporre l'azione giudiziaria si identifica nella domanda amministrativa e non già, come preteso dall'appellato, nel provvedimento di rigetto della stessa.
Per questi motivi
, in riforma dell'impugnata sentenza va rigettata l'originaria domanda per l'assorbente maturata decadenza nella sua proposizione ex art. 47 DPR 639 citato.
Le spese vanno dichiarate irripetibili per entrambi i gradi di giudizio, stante la dichiarazione resa nel corpo della procura alla lite ai sensi dell'articolo 152 disp att cpc
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Tribunale di Locri Pt_1 Controparte_1
n. 605 del 7.7.2022.
in accoglimento dell'appello , rigetta l'originario ricorso;
spese irripetibili per i due gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)