Art. 8.
La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, gia' elevata di lire 78.100.000.000 dall' articolo 186 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e di L. 25.000.000.000 dell' articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 629 , e' ulteriormente elevata, per l'anno 1977, di L. 25.000.000.000.
La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, gia' elevata di lire 78.100.000.000 dall' articolo 186 della legge 23 dicembre 1976, n. 874 , e di L. 25.000.000.000 dell' articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 629 , e' ulteriormente elevata, per l'anno 1977, di L. 25.000.000.000.