TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6646/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 6646/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,05 sono comparsi:
Per l'avv.to DAL POGGETTO ANDREA Parte_1 Per , l'avv.to Benedetta Colli in sostituzione avv. PESENTI MARCO CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Dal Poggetto si riporta alle note depositate e conclude come da note.
L'Avv. Colli si riporta alle note conclusive e conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6646/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL POGGETTO Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CECCHI SILVIA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DAL POGGETTO ANDREA
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FERSINO SILVIA ( ) VIA CARDUCCI 18 50121 FIRENZE;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
PARTE CONVENUTA opposto
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
“Voglia il Tribunale di Firenze adito revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1257/2022 pronunciato il 29/3/2022 ed iscritto a rg 2585/2022 per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare, in tesi, che nulla è dovuto da a Parte_1
e/o a per le causali di cui al decreto ingiuntivo, o, in ipotesi, Controparte_2 Controparte_3
che è dovuta la minore somma che risulterà eventualmente dovuta e di giustizia in esito all'espletanda istruttoria.
Con vittoria di compensi e spese di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano interamente antistatari per compensi e spese vive anticipate.” pagina 2 di 9 PER IL CONVENUTO OPPOSTO
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo di euro 37.721,68, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.”
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1257/2022 del 29/03/2022 – RG 2585/2022 con il quale il Tribunale di Firenze ingiungeva di pagare la somma di € 37.721,68 oltre interessi e spese in favore di Controparte_2
quale cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] Controparte_4
in virtù di un rapporto di conto corrente sottoscritto in data 03/08/1989 (doc. 3 fascicolo monitorio).
A fondamento delle proprie pretese parte opponente eccepiva: i) l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla convenuta opposta;
ii) il difetto di legittimazione ad agire a fronte della cessione del credito;
iii) e l'assoluta incertezza del credito. Per tali ragioni chiedeva la revoca e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio che ribadiva di essere cessionaria del credito Controparte_2
originariamente ceduto da come da avviso di cessione Controparte_4
pubblicato in G.U. (doc. 8 comparsa di costituzione), contratto di cessione pro soluto (doc. 4 fascicolo monitorio) e comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R da al debitore (doc. 5 CP_1
fascicolo monitorio) e chiedeva: i) la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ii) la concessione di termini per procedere all'attivazione del procedimento di mediazione delegata;
iii) il respingimento di ogni domanda ed eccezione avversaria.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., disposto l'esperimento del procedimento di mediazione
(concluso con esito negativo stante la mancata adesione dell'opponente ), depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
- L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'opponente eccepisce la prescrizione del credito fatto valere dalla cessionaria.
Come noto in tema di prescrizione vige quanto previsto all'art. 2946 c.c. secondo cui: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
La prescrizione è automatica e inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie si ha riguardo ad un diritto di credito sorto in virtù di un contratto di conto corrente stipulato tra l'odierno attore opponente e la in data 03/08/1989. Controparte_4
Il termine di prescrizione decorre dunque a far data dalla revoca o estinzione del rapporto contrattuale stesso.
Parte attrice opponente lamenta l'inidoneità della lettera di comunicazione dell'intervenuta cessione del credito in favore di (doc. 5 fascicolo monitorio). La stessa infatti certamente Controparte_2
non è reputabile atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto una semplice sollecitazione o atto informativo che non contenga un'intimazione o una richiesta formale di pagamento al debitore non
è idonea ad interrompere la prescrizione (Cfr. Tribunale di Lodi, sez. I, n. 893/2023 – La notifica dell'atto di cessione del credito non ha efficacia interruttiva della prescrizione: infatti la prescrizione è interrotta dalla notifica o dalla proposizione della domanda giudiziale e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Ebbene, a tal fine è necessario che l'atto indichi chiaramente il soggetto obbligato e la pretesa di adempimento, espressa in forma scritta da parte del creditore, per cui una semplice sollecitazione o un atto informativo - qual è la cessione - che non contengono un'intimazione
o una richiesta formale al debitore non sono idonei ad interrompere la prescrizione).
pagina 4 di 9 Tuttavia l'ulteriore documentazione allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta opposta permette di smentire la doglianza dell'opponente di non avere mai avuto conoscenza della richiesta di pagamento nel termine decennale.
Si rileva innanzitutto come all'odierno attore opponente sia stata comunicata, a mezzo raccomandata
A/R datata 13/11/2017 inviata da la revoca di tutti gli Controparte_4 affidamenti accordati, il recesso dei rapporti intrattenuti con la BA e l'avvenuta classificazione della sua posizione tra quelle “a sofferenza” ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei
Rischi gestito dalla BA d'TA (doc. 5 comparsa di costituzione). Si rileva altresì come alla stessa parte opponente sia stato comunicato, ancora a mezzo raccomandata A/R datata 5/01/2018, il recesso, con effetto immediato, di dall'apertura di credito regolata nel Controparte_4
conto corrente n. 21703 presso la Filiale di FIRENZE AG. 42 in conseguenza del quale la
[...] aveva provveduto all'immediata chiusura del conto corrente medesimo in Controparte_4
data 4/12/2017 (doc. 6 comparsa di costituzione).
Stante quanto sopra si individua quindi come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. la data del 4/12/2017.
L'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'odierno attore opponente è, pertanto, infondata.
- L'ECCEPITA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
In tema di cessione “in blocco” di crediti da parte di una BA, come nel caso di specie, trova applicazione l'art. 58 Testo Unico BArio (D. Lgs. n. 385/1993) secondo il quale è onere della cessionaria dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna. La stessa norma prevede tra l'altro che nei confronti dei debitori ceduti simili adempimenti pubblicitari siano produttivi degli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di agevolare la realizzazione di cessioni “in blocco” dei crediti rendendo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza richiedere necessariamente una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cassazione civile sez.
I, 29/12/2017, n. 31188; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cassazione civile sez. III,
10/02/2023, n. 4277; Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Alla luce del suddetto principio, infatti, la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le pagina 5 di 9 relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n. 31188; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884).
In particolare è stato affermato che ove i crediti siano individuati, oltre che per titolo, anche in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'TA , è dovere del giudice di merito verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto emerse dalle prove raccolte in giudizio la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia annoverabile tra i crediti esclusi dalla stessa (Cassazione civile sez. I, 20/07/2023 n.
21821).
La Suprema Corte afferma anche che la parte che agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione “in blocco” deve dimostrare che lo stesso sia incluso in detta operazione, in tal modo fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cassazione civile sez. VI, 5/11/2020, n. 24798; Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n. 4277; Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Simile onere è previsto in quanto la notificazione della cessione si configura come del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, dal momento che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal cedente. Nonostante ciò, quando ad essere contestata è la mera inclusione del credito controverso tra quelli rientranti nella cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, insita nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria in G.U., è idonea a costituire prova dell'avvenuta cessione ove tali indicazioni siano sufficientemente precise. Ove invece tale riconducibilità non sia dalle stesse desumibile con certezza sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
L'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/01/2019 relativo la cessione di crediti tra
[...]
e pone, ai fini dell'individuazione dei Controparte_4 Controparte_2
rapporti oggetto della stessa, il rispetto congiunto di una serie di criteri. Vi rientrano infatti i crediti che, alla data di efficacia economica (vale a dire del 30/06/2018), fossero: i) derivanti da Contratti di
Credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, Crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e una componente interessi;
ii) derivano da Contratti di
Credito che sono denominati in Euro;
iii) derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
iv) per i quali al 30 novembre 2018 sia stata comunicata dalla Cedente ai Debitori Ceduti la
pagina 6 di 9 risoluzione o recesso del relativo Contratto di Credito e/o l'intervenuta decadenza del beneficio de termine per inadempimento;
v) Crediti in relazione ai quali non sussistono: (a) procedimenti penali nei confronti della Cedente o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
ovvero (b) cause passive promosse contro la Cedente aventi ad oggetto domande restitutorie, risarcitorie, revocatorie;
vi)
Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano presentato denuncia alla Pubblica Autorità sostenendo che, in relazione alla loro erogazione o gestione, siano stati commessi reati.
Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie e a fronte delle indicazioni contenute in
Gazzetta Ufficiale si ritengono sussistenti i presupposti idonei a provare che il credito di cui si discute sia ricompreso tra quelli oggetto della cessione. È infatti documentalmente provato sia che lo stesso discenda da un contratto di credito al consumo sottoscritto dall'odierno opponente con
[...]
in data 03/08/1989 (doc. 3 fascicolo monitorio) sia che al 30/11/2018 Controparte_4
l'odierno opponente avesse già ricevuto comunicazione in merito al recesso, da parte della
[...]
dai rapporti intrattenuti (doc. 5 – 6 comparsa di costituzione), Controparte_4
Risultano quindi già avverate le condizioni di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/01/2019 ma l'avvenuto trasferimento in favore di del credito contestato è confermato Controparte_2
altresì dalla produzione, da parte della convenuta opposta, del contratto di cessione sottoscritto con
(doc. 4 fascicolo monitorio) dal quale figura come ulteriore requisito ai Controparte_4 fini l'identificazione dei crediti oggetto della cessione la classificazione “in sofferenza” ai sensi della circolare della BA d'TA n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) come successivamente modificata ed integrata (requisito anch'esso documentalmente provato, doc. 5 – 6 comparsa di costituzione).
Ebbene, tale documentazione è idonea a fondare la presunzione di un legittimo trasferimento del credito a favore di che ha indubbiamente adempiuto al proprio onere di Controparte_2 dimostrare l'inclusione del credito contestato in detta operazione.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve dunque ritenersi che sia legittimata Controparte_2
attiva.
- LA MANCATA PROVA ED INCERTEZZA DEL CREDITO
L'opponente eccepisce la mancanza di prova del credito e la sua genericità, non essendo indicato il titolo negoziale.
In tema di onere della prova trova applicazione quanto disposto all'art. 2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
pagina 7 di 9 La dimostrazione circa l'an e il quantum del diritto di credito è posta dunque in capo ad
[...] la quale ha l'onere di produrre in giudizio tutti i documenti posti alla base della propria Controparte_2
pretesa.
Nel presente procedimento parte attrice opponente, pur non negando l'esistenza di un contratto di conto corrente n. 21703/66 stipulato con BA Toscana, contesta il saldo negativo dello stesso. In merito parte convenuta opposta produce un documento denominato “estratto conto” (doc. n. 6 fascicolo monitorio) il quale tuttavia non è idoneo a far prova dell'esistenza stessa del credito nella presente fase a cognizione piena, limitandosi a fornire una mera indicazione circa il saldo del conto corrente intestato al Sig. alle date del 4/12/2017 e del 31/12/2017 cui risulta poi aggiunta la somma di € Parte_1
114,67 a titolo di interessi non meglio definiti.
A tal proposito la Cassazione stabilisce che “La esibizione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. Diversamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cfr.
Cassazione civile, sez. I, 23/01/2023, n. 1892).
Siffatto documento, pur rivestendo efficacia probatoria nel giudizio monitorio, non ha infatti la medesima valenza nel giudizio di opposizione odierno.
Parte convenuta opposta ha poi prodotto anche il contratto originariamente sottoscritto tra parte attrice opponente e (doc. n. 3 fascicolo monitorio) tuttavia lo stesso Controparte_4 non risulta significativo ai fini di provare l'esistenza e l'ammontare del suddetto credito in quanto nessun riferimento viene fatto alle somme eventualmente transitate sul conto corrente n. 21703/66.
Dallo stesso dunque non si ricava alcuna prova che sullo stesso siano state effettuate operazioni che pagina 8 di 9 dovrebbero avere generato un saldo negativo. Si aggiunga a ciò che nulla viene poi prodotto a riprova dell'andamento del conto stesso.
Dalla documentazione depositata in atti non è infatti dato modo di comprendere in che modo il saldo negativo si sia formato.
A nulla valgono altresì le diffide di pagamento inviate negli anni da Controparte_4 all'attore opponente e prodotte da parte convenuta opposta (doc. n. 7 comparsa di costituzione)
[...] in quanto neppure da quest'ultime si ottiene un quadro chiaro circa l'andamento del conto corrente idoneo a far piena prova dell'odierna pretesa. A mezzo di tali diffide difatti la BA cedente si limita a dare comunicazione al presunto debitore in merito alla di volta in volta odierna esposizione senza dare chiara indicazione delle poste che sommate giungono a dare come risultante la somma finale richiesta.
Difettando allo stato la prova documentale del credito e del suo ammontare, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto opposto, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 con fase istruttoria al minimo per la natura documentale della causa, e decisoria, stante la semplificazione del rito processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 1257/2022 – RG 2585/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 29/03/2022;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dei Controparte_2 procuratori di dichiaratisi interamente antistatari, che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compensi giudiziali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, anticipazioni di €
286,00.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Laura Benenati , pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a presenziare ed allegazione al verbale ad ore 15,50 .
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 6646/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,05 sono comparsi:
Per l'avv.to DAL POGGETTO ANDREA Parte_1 Per , l'avv.to Benedetta Colli in sostituzione avv. PESENTI MARCO CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Dal Poggetto si riporta alle note depositate e conclude come da note.
L'Avv. Colli si riporta alle note conclusive e conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6646/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL POGGETTO Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CECCHI SILVIA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DAL POGGETTO ANDREA
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FERSINO SILVIA ( ) VIA CARDUCCI 18 50121 FIRENZE;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
PARTE CONVENUTA opposto
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
“Voglia il Tribunale di Firenze adito revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1257/2022 pronunciato il 29/3/2022 ed iscritto a rg 2585/2022 per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare, in tesi, che nulla è dovuto da a Parte_1
e/o a per le causali di cui al decreto ingiuntivo, o, in ipotesi, Controparte_2 Controparte_3
che è dovuta la minore somma che risulterà eventualmente dovuta e di giustizia in esito all'espletanda istruttoria.
Con vittoria di compensi e spese di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano interamente antistatari per compensi e spese vive anticipate.” pagina 2 di 9 PER IL CONVENUTO OPPOSTO
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo di euro 37.721,68, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.”
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1257/2022 del 29/03/2022 – RG 2585/2022 con il quale il Tribunale di Firenze ingiungeva di pagare la somma di € 37.721,68 oltre interessi e spese in favore di Controparte_2
quale cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] Controparte_4
in virtù di un rapporto di conto corrente sottoscritto in data 03/08/1989 (doc. 3 fascicolo monitorio).
A fondamento delle proprie pretese parte opponente eccepiva: i) l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla convenuta opposta;
ii) il difetto di legittimazione ad agire a fronte della cessione del credito;
iii) e l'assoluta incertezza del credito. Per tali ragioni chiedeva la revoca e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio che ribadiva di essere cessionaria del credito Controparte_2
originariamente ceduto da come da avviso di cessione Controparte_4
pubblicato in G.U. (doc. 8 comparsa di costituzione), contratto di cessione pro soluto (doc. 4 fascicolo monitorio) e comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R da al debitore (doc. 5 CP_1
fascicolo monitorio) e chiedeva: i) la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ii) la concessione di termini per procedere all'attivazione del procedimento di mediazione delegata;
iii) il respingimento di ogni domanda ed eccezione avversaria.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., disposto l'esperimento del procedimento di mediazione
(concluso con esito negativo stante la mancata adesione dell'opponente ), depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
- L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'opponente eccepisce la prescrizione del credito fatto valere dalla cessionaria.
Come noto in tema di prescrizione vige quanto previsto all'art. 2946 c.c. secondo cui: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
La prescrizione è automatica e inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie si ha riguardo ad un diritto di credito sorto in virtù di un contratto di conto corrente stipulato tra l'odierno attore opponente e la in data 03/08/1989. Controparte_4
Il termine di prescrizione decorre dunque a far data dalla revoca o estinzione del rapporto contrattuale stesso.
Parte attrice opponente lamenta l'inidoneità della lettera di comunicazione dell'intervenuta cessione del credito in favore di (doc. 5 fascicolo monitorio). La stessa infatti certamente Controparte_2
non è reputabile atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto una semplice sollecitazione o atto informativo che non contenga un'intimazione o una richiesta formale di pagamento al debitore non
è idonea ad interrompere la prescrizione (Cfr. Tribunale di Lodi, sez. I, n. 893/2023 – La notifica dell'atto di cessione del credito non ha efficacia interruttiva della prescrizione: infatti la prescrizione è interrotta dalla notifica o dalla proposizione della domanda giudiziale e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Ebbene, a tal fine è necessario che l'atto indichi chiaramente il soggetto obbligato e la pretesa di adempimento, espressa in forma scritta da parte del creditore, per cui una semplice sollecitazione o un atto informativo - qual è la cessione - che non contengono un'intimazione
o una richiesta formale al debitore non sono idonei ad interrompere la prescrizione).
pagina 4 di 9 Tuttavia l'ulteriore documentazione allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta opposta permette di smentire la doglianza dell'opponente di non avere mai avuto conoscenza della richiesta di pagamento nel termine decennale.
Si rileva innanzitutto come all'odierno attore opponente sia stata comunicata, a mezzo raccomandata
A/R datata 13/11/2017 inviata da la revoca di tutti gli Controparte_4 affidamenti accordati, il recesso dei rapporti intrattenuti con la BA e l'avvenuta classificazione della sua posizione tra quelle “a sofferenza” ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei
Rischi gestito dalla BA d'TA (doc. 5 comparsa di costituzione). Si rileva altresì come alla stessa parte opponente sia stato comunicato, ancora a mezzo raccomandata A/R datata 5/01/2018, il recesso, con effetto immediato, di dall'apertura di credito regolata nel Controparte_4
conto corrente n. 21703 presso la Filiale di FIRENZE AG. 42 in conseguenza del quale la
[...] aveva provveduto all'immediata chiusura del conto corrente medesimo in Controparte_4
data 4/12/2017 (doc. 6 comparsa di costituzione).
Stante quanto sopra si individua quindi come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. la data del 4/12/2017.
L'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'odierno attore opponente è, pertanto, infondata.
- L'ECCEPITA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
In tema di cessione “in blocco” di crediti da parte di una BA, come nel caso di specie, trova applicazione l'art. 58 Testo Unico BArio (D. Lgs. n. 385/1993) secondo il quale è onere della cessionaria dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna. La stessa norma prevede tra l'altro che nei confronti dei debitori ceduti simili adempimenti pubblicitari siano produttivi degli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di agevolare la realizzazione di cessioni “in blocco” dei crediti rendendo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza richiedere necessariamente una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cfr. Cassazione civile sez.
I, 29/12/2017, n. 31188; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cassazione civile sez. III,
10/02/2023, n. 4277; Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Alla luce del suddetto principio, infatti, la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le pagina 5 di 9 relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n. 31188; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884).
In particolare è stato affermato che ove i crediti siano individuati, oltre che per titolo, anche in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'TA , è dovere del giudice di merito verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto emerse dalle prove raccolte in giudizio la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia annoverabile tra i crediti esclusi dalla stessa (Cassazione civile sez. I, 20/07/2023 n.
21821).
La Suprema Corte afferma anche che la parte che agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione “in blocco” deve dimostrare che lo stesso sia incluso in detta operazione, in tal modo fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cassazione civile sez. VI, 5/11/2020, n. 24798; Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n. 4277; Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Simile onere è previsto in quanto la notificazione della cessione si configura come del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, dal momento che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal cedente. Nonostante ciò, quando ad essere contestata è la mera inclusione del credito controverso tra quelli rientranti nella cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, insita nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria in G.U., è idonea a costituire prova dell'avvenuta cessione ove tali indicazioni siano sufficientemente precise. Ove invece tale riconducibilità non sia dalle stesse desumibile con certezza sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
L'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/01/2019 relativo la cessione di crediti tra
[...]
e pone, ai fini dell'individuazione dei Controparte_4 Controparte_2
rapporti oggetto della stessa, il rispetto congiunto di una serie di criteri. Vi rientrano infatti i crediti che, alla data di efficacia economica (vale a dire del 30/06/2018), fossero: i) derivanti da Contratti di
Credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, Crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e una componente interessi;
ii) derivano da Contratti di
Credito che sono denominati in Euro;
iii) derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
iv) per i quali al 30 novembre 2018 sia stata comunicata dalla Cedente ai Debitori Ceduti la
pagina 6 di 9 risoluzione o recesso del relativo Contratto di Credito e/o l'intervenuta decadenza del beneficio de termine per inadempimento;
v) Crediti in relazione ai quali non sussistono: (a) procedimenti penali nei confronti della Cedente o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
ovvero (b) cause passive promosse contro la Cedente aventi ad oggetto domande restitutorie, risarcitorie, revocatorie;
vi)
Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano presentato denuncia alla Pubblica Autorità sostenendo che, in relazione alla loro erogazione o gestione, siano stati commessi reati.
Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie e a fronte delle indicazioni contenute in
Gazzetta Ufficiale si ritengono sussistenti i presupposti idonei a provare che il credito di cui si discute sia ricompreso tra quelli oggetto della cessione. È infatti documentalmente provato sia che lo stesso discenda da un contratto di credito al consumo sottoscritto dall'odierno opponente con
[...]
in data 03/08/1989 (doc. 3 fascicolo monitorio) sia che al 30/11/2018 Controparte_4
l'odierno opponente avesse già ricevuto comunicazione in merito al recesso, da parte della
[...]
dai rapporti intrattenuti (doc. 5 – 6 comparsa di costituzione), Controparte_4
Risultano quindi già avverate le condizioni di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/01/2019 ma l'avvenuto trasferimento in favore di del credito contestato è confermato Controparte_2
altresì dalla produzione, da parte della convenuta opposta, del contratto di cessione sottoscritto con
(doc. 4 fascicolo monitorio) dal quale figura come ulteriore requisito ai Controparte_4 fini l'identificazione dei crediti oggetto della cessione la classificazione “in sofferenza” ai sensi della circolare della BA d'TA n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) come successivamente modificata ed integrata (requisito anch'esso documentalmente provato, doc. 5 – 6 comparsa di costituzione).
Ebbene, tale documentazione è idonea a fondare la presunzione di un legittimo trasferimento del credito a favore di che ha indubbiamente adempiuto al proprio onere di Controparte_2 dimostrare l'inclusione del credito contestato in detta operazione.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve dunque ritenersi che sia legittimata Controparte_2
attiva.
- LA MANCATA PROVA ED INCERTEZZA DEL CREDITO
L'opponente eccepisce la mancanza di prova del credito e la sua genericità, non essendo indicato il titolo negoziale.
In tema di onere della prova trova applicazione quanto disposto all'art. 2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
pagina 7 di 9 La dimostrazione circa l'an e il quantum del diritto di credito è posta dunque in capo ad
[...] la quale ha l'onere di produrre in giudizio tutti i documenti posti alla base della propria Controparte_2
pretesa.
Nel presente procedimento parte attrice opponente, pur non negando l'esistenza di un contratto di conto corrente n. 21703/66 stipulato con BA Toscana, contesta il saldo negativo dello stesso. In merito parte convenuta opposta produce un documento denominato “estratto conto” (doc. n. 6 fascicolo monitorio) il quale tuttavia non è idoneo a far prova dell'esistenza stessa del credito nella presente fase a cognizione piena, limitandosi a fornire una mera indicazione circa il saldo del conto corrente intestato al Sig. alle date del 4/12/2017 e del 31/12/2017 cui risulta poi aggiunta la somma di € Parte_1
114,67 a titolo di interessi non meglio definiti.
A tal proposito la Cassazione stabilisce che “La esibizione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. Diversamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cfr.
Cassazione civile, sez. I, 23/01/2023, n. 1892).
Siffatto documento, pur rivestendo efficacia probatoria nel giudizio monitorio, non ha infatti la medesima valenza nel giudizio di opposizione odierno.
Parte convenuta opposta ha poi prodotto anche il contratto originariamente sottoscritto tra parte attrice opponente e (doc. n. 3 fascicolo monitorio) tuttavia lo stesso Controparte_4 non risulta significativo ai fini di provare l'esistenza e l'ammontare del suddetto credito in quanto nessun riferimento viene fatto alle somme eventualmente transitate sul conto corrente n. 21703/66.
Dallo stesso dunque non si ricava alcuna prova che sullo stesso siano state effettuate operazioni che pagina 8 di 9 dovrebbero avere generato un saldo negativo. Si aggiunga a ciò che nulla viene poi prodotto a riprova dell'andamento del conto stesso.
Dalla documentazione depositata in atti non è infatti dato modo di comprendere in che modo il saldo negativo si sia formato.
A nulla valgono altresì le diffide di pagamento inviate negli anni da Controparte_4 all'attore opponente e prodotte da parte convenuta opposta (doc. n. 7 comparsa di costituzione)
[...] in quanto neppure da quest'ultime si ottiene un quadro chiaro circa l'andamento del conto corrente idoneo a far piena prova dell'odierna pretesa. A mezzo di tali diffide difatti la BA cedente si limita a dare comunicazione al presunto debitore in merito alla di volta in volta odierna esposizione senza dare chiara indicazione delle poste che sommate giungono a dare come risultante la somma finale richiesta.
Difettando allo stato la prova documentale del credito e del suo ammontare, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto opposto, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 con fase istruttoria al minimo per la natura documentale della causa, e decisoria, stante la semplificazione del rito processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 1257/2022 – RG 2585/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 29/03/2022;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dei Controparte_2 procuratori di dichiaratisi interamente antistatari, che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compensi giudiziali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, anticipazioni di €
286,00.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Laura Benenati , pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a presenziare ed allegazione al verbale ad ore 15,50 .
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 9 di 9