Articolo 2283 del Codice civile
Articolo 2282Articolo 2215 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2283.

(Ripartizione di beni in natura).

Se e' convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente