TRIB
Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15003/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe PETIX ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rastignano fraz. di Pianoro (BO) Via Mattei n. 9, RICORRENTI
* * * con l'intervento del
P.M.
*** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 5 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 14 luglio 2012. Dall'unione sono nate il 12 maggio 2006, e il 28 maggio 2008. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] Parte_1
(CL) l'11 settembre 1973, e nato a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Bologna il 14 luglio 2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 175, P. II Serie A, anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la prole infradiciottenne presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne presso ciascun genitore;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- nei ponti, 2 giugno e altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze ad anni alterni con ciascun genitore;
- in estate per 15 giorni consecutivi per ogni mese estivo di giugno, luglio e agosto;
4) assegna alla signora a casa coniugale;
Pt_1
5) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario delle figlie in forma diretta;
6) sancisce che qualora una o entrambe le figlie decidano di stare stabilmente con uno soltanto dei due genitori, il coniuge non allocatario contribuisca al mantenimento ordinario versando all'altro, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma mensile di 200,00 euro per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze pagina 2 di 4 primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento di negli Per_2 stessi;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025. La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe PETIX ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rastignano fraz. di Pianoro (BO) Via Mattei n. 9, RICORRENTI
* * * con l'intervento del
P.M.
*** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 5 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 14 luglio 2012. Dall'unione sono nate il 12 maggio 2006, e il 28 maggio 2008. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] Parte_1
(CL) l'11 settembre 1973, e nato a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Bologna il 14 luglio 2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 175, P. II Serie A, anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la prole infradiciottenne presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne presso ciascun genitore;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- nei ponti, 2 giugno e altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze ad anni alterni con ciascun genitore;
- in estate per 15 giorni consecutivi per ogni mese estivo di giugno, luglio e agosto;
4) assegna alla signora a casa coniugale;
Pt_1
5) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario delle figlie in forma diretta;
6) sancisce che qualora una o entrambe le figlie decidano di stare stabilmente con uno soltanto dei due genitori, il coniuge non allocatario contribuisca al mantenimento ordinario versando all'altro, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma mensile di 200,00 euro per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze pagina 2 di 4 primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento di negli Per_2 stessi;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025. La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4