Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1929/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 tra:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_2
C.F. e P. IVA , con sede legale in Roma alla via Mangili n.
[...] P.IVA_1
11/a, rappresentata, difesa e domiciliata da e presso l'Avv. Andrea Palmieri, C.F.:
, giusta procura rilasciata su foglio separato. C.F._1
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Rizzi del Foro di Milano P.IVA_2
(C.F. ), presso il cui studio in Milano, Via Boccaccio n. 45, CodiceFiscale_2
è elettivamente domiciliata giusta delega allegata all'atto di citazione di primo grado
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
con sede legale in Napoli alla via Duomo, 305, e con sede CP_3 amministrativa in Scafati (Sa) alla via D. Catalano, 88, P. Iva (di P.IVA_3 seguito denominata in persona del l.r.p.t., (nata a CP_4 Controparte_5
Pompei il 01.01.1970, CF: , rapp.ta e difesa, giusta procura CodiceFiscale_3 alle liti in calce al presente atto , ma su foglio separato, dall'avv. Flavia Faiella
( , elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in Scafati C.F._4
(Sa) alla via Cristoforo Colombo, 16/A
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1700/24.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (da ora Parte_1
Part semplicemente ) ha impugnato la sentenza n. 1700/24 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte dalla (da ora nei suoi Controparte_1 CP_1 confronti e della , nonché sulle domande riconvenzionali dalla odierna CP_3 appellante proposte a sua volta nei confronti della attrice e della , ha così statuito CP_3
“Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni altra domanda disattesa e reietta
- dichiara l'inefficacia rispetto delle clausole contrattuali autorizzate da Controparte_1 esorbitando da quanto previsto nel contratto di mandato Parte_1 sottoscritto in data 17.12.2020; pag. 2/17 - condanna a tenere sollevata da Parte_1 Controparte_1 qualsiasi conseguenza dannosa derivante da eventuali richieste e/o pretese di CP_3
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto del 17.12.2020 tra e Controparte_1 [...] per grave fatto e colpa di quest'ultima, Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale svolta da CP_3
- condanna a corrispondere a l'importo Parte_1 CP_3 di euro 15.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
- condanna a corrispondere a le spese di lite Parte_1 CP_3 per complessivi euro 3.000,00 di cui euro 500,00 per lo studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 ciascuna per le fasi istruttoria e decisoria. Accessori.
- compensa integralmente fra le restanti parti le spese di lite”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi
1. Sulla risoluzione del contratto di mandato tra e ed CP_1 Parte_1 esorbitanza dei poteri: errata ricostruzione dei fatti e violazione degli artt. 1710 e
1711 c.c.
La sentenza di primo grado sarebbe errata nel capo in cui ha statuito che “ Parte_1 abbia esorbitato i poteri contenuti nel contratto di mandato e concesso a
[...] CP_3 una “estensione” dell'ambito contrattuale sancendo, tra le altre cose, che “l'estensione dell'ambito contrattuale, nella misura in cui il marchio sarebbe dovuto comparire come sponsor ufficiale del tour, non può che imputarsi alla mandataria, la quale non ha trasfuso nel contratto a valle le chiare indicazioni e limitazioni richieste dalla mandante e costituenti il suo obbligo adempitivo” e nella parte in cui ha previsto che “ ha Parte_1 svolto l'attività di mandato in violazione dei doveri di buona fede e di diligenza che le vengono imposti dall'art. 1710 c.c.”.
2. Risarcimento dei danni. Mancata pronuncia e/o motivazione sulle domande riconvenzionali dell'esponente e accoglimento domanda riconvenzionale di : CP_3 violazione dell'art. 112 c.p.c.
pag. 3/17 “Ferma l'assoluta legittimità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto alcun danno in favore di occorre ribadire alcuni punti in fatto che la sentenza riporta in CP_1 maniera errata e chiedere la riforma della parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di e non si è pronunciata sulle domande di CP_3 restituzione/risarcimento dell'esponente pur accogliendo la domanda riconvenzionale di scrivendo solamente “le altre domande meritano conseguentemente integrale CP_3 reiezione”.
Sulla base detti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni
“Voglia la Corte d'appello adita,
- in via preliminare: ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per quanto sopra evidenziato, e per il pericolo che venga eseguita la sentenza da (già notificata dalla stessa) per la CP_3 restituzione di somme di denaro che l'esponente ha versato a Controparte_1
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n. 1700 del 17.01.2024, depositata il
30.01.2024 e notificata il 28.02.2024 e, pertanto:
a. revocare la dichiarazione di inefficacia rispetto a delle clausole Controparte_1 contrattuali autorizzate da esorbitando da quanto previsto Parte_1 nel contratto di mandato sottoscritto in data 17.12.2020;
b. revocare la dichiarazione di risoluzione del contratto del 17.12.2020 tra CP_1
e per grave fatto e colpa di quest'ultima;
[...] Parte_1
c. accogliere le domande riconvenzionali formulate dall'esponente in primo grado e per l'effetto:
i. accertato l'inadempimento di nella pubblicazione della seconda story Controparte_1
IG, condannare quest'ultima a rimborsare l'importo di € 12.500,00 a Parte_1 per aver ricevuto (e trattenuto) il pagamento senza aver svolto la prestazione
[...] prevista dal contratto;
ii. accertata l'assoluta illegittimità di risoluzione dell'accordo da parte di CP_1 condannare quest'ultima a corrispondere a l'importo di € Parte_1
pag. 4/17 45.000,00 quale lucro cessante per non avere portato a termine l'attività CP_1 prevista dal contratto;
iii. accertato che il comportamento tenuto da abbia causato l'interruzione dei CP_1 rapporti tra e e condannare al Parte_1 CP_3 CP_1 risarcimento dei danni per perdita di chance per l'importo di € 200.000,00 ovvero al diverso importo che verrà ritenuto di Giustizia da determinarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, CP_1 infondato in fatto e diritto, ha a sua volta impugnato in via incidentale la sentenza per i seguenti motivi
I MOTIVO – VIOLAZIONE DELL'ART. 1711 C.C., E DEI PINCIPI IN TEMA DI
LEGITTIMAZIONE E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.
II MOTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2043 C.C. E 2041 C.C.
III MOTIVO– MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE
IV MOTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C.
Sulla base dei detti motivi ha, dunque, così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe tutte le declaratorie occorrenti ed opportune, anche in parziale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
IN PRINCIPALITA'
- accertare e dichiarare che, nella stipulazione del contratto del 30 dicembre 2020 con ha esorbitato dai poteri alla stessa attribuiti da CP_3 Parte_1 con contratto di mandato con rappresentanza del 17 dicembre 2020; Controparte_1
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia rispetto a delle clausole contrattuali Controparte_1 autorizzate da a , esorbitando da quanto previsto nel Parte_1 CP_3
pag. 5/17 contratto di mandato con rappresentanza del 17 dicembre 2020 sottoscritto da
[...]
ponendo ogni eventuale conseguenza dannosa a carico esclusivo di CP_1 [...]
Parte_1
- accertare l'inadempimento di e o anche di Parte_1 CP_3 una sola di esse, al contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data 30 dicembre 2020 e la legittimità dell'eccezione di inadempimento svolta da e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto 17 dicembre 2020 per grave fatto e colpa delle convenute;
- condannare le convenute al risarcimento del danno in favore di in via Controparte_1 solidale ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, nella misura di € 210.000,00 ovvero in subordine nella misura di € 70.000,00, pari al valore delle IG Story pattuite contrattualmente e al maggior valore conseguito contrattualmente da Parte_1 per la concessione a di diritti esorbitanti il mandato ricevuto, ovvero -in
[...] CP_3 entrambi i casi- nel maggiore o minore importo che il Tribunale, anche con valutazione equitativa, riterrà di giustizia.
- condannare a tenere sollevata ed indenne Parte_1 CP_1 da qualsiasi conseguenza dannosa derivante da eventuali domande e/o pretese di
[...]
e viceversa, nonchè al pagamento di ogni e qualsiasi somma richiesta da CP_3 quest'ultima a qualsiasi titolo in conseguenza di eventuali danni subiti a causa dell'inefficacia delle clausole sottoscritte.
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare che, nella stipulazione del contratto del 30 dicembre 2020 con ha esorbitato dai poteri alla stessa attribuiti da CP_3 Parte_1 con contratto di mandato con rappresentanza del 17 dicembre 2020. Controparte_1
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia rispetto a del contratto 30 Controparte_1 dicembre 2020 stipulato da con esorbitando da Parte_1 CP_3 quanto previsto nel contratto di mandato con rappresentanza del 17 dicembre 2020 sottoscritto da ponendo ogni eventuale conseguenza dannosa a carico Controparte_1 esclusivo di - accertare e dichiarare la responsabilità Parte_1 extracontrattuale di e di nell'effettuazione delle CP_3 Parte_1 attività pubblicitarie realizzate in assenza di licenza contrattuale e, per l'effetto,
pag. 6/17 condannarle, in via solidale ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al risarcimento dei danni in favore di per gli utilizzi effettivamente realizzati, da Controparte_1 liquidarsi nella misura di € 210.000,00 o nel maggiore o minore importo che il Tribunale, anche con valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., nella misura di € 70.000,00, pari al valore delle IG Story pattuite contrattualmente e al maggior valore conseguito contrattualmente da
[...]
per la concessione a di diritti esorbitanti il mandato ricevuto;
Parte_1 CP_3
- condannare a tenere sollevata ed indenne da Parte_1 Controparte_1 qualsiasi conseguenza dannosa derivante da eventuali domande e/o pretese di , CP_3
e viceversa, nonché al pagamento di ogni e qualsiasi somma richiesta da quest'ultima a qualsiasi titolo in conseguenza dell'inefficacia delle clausole sottoscritte.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
- accertare e dichiarare che ha stipulato il contratto di Parte_1 mandato con rappresentanza del 17 dicembre 2020 in conflitto di interessi con CP_3 essendo l'agenzia pubblicitaria che rappresenta quest'ultima, e per l'effetto dichiarare il contratto del 30 dicembre 2020 annullato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1394 c.c. con condanna di e , in via solidale ovvero ciascuna per quanto di sua Parte_1 CP_3 competenza, al risarcimento dei danni in favore di nella misura di € Controparte_1
210.000,00 ovvero in subordine nella misura di € 70.000,00, pari al valore della seconda IG
Story pattuita contrattualmente ed il maggior valore conseguito contrattualmente da
[...]
per la concessione a di diritti esorbitanti il mandato ricevuto, Parte_1 CP_3 ovvero -in entrambi i casi- nel maggiore o minore importo che il Tribunale, anche con valutazione equitativa, riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto comunicata da
[...] con pec del 17 marzo 2021, in mancanza della pattuizione di Parte_1 una clausola risolutiva espressa e comunque in pendenza della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da Controparte_1
- condannare a tenere sollevata ed indenne da Parte_1 Controparte_1 qualsiasi conseguenza dannosa derivante da eventuali domande e/o pretese di CP_3
pag. 7/17 e al pagamento di ogni e qualsiasi somma richiesta da quest'ultima a qualsiasi titolo in conseguenza dell'inefficacia delle clausole sottoscritte.
- confermare per quanto di rilevanza l'ordinanza 23 aprile 2021 del Tribunale di Roma nella causa R.G. 12566/2021.
- respingere tutte le domande di e in quanto Parte_1 CP_3 infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita anche la la quale, nel contestare gli appelli proposti nei suoi CP_3 confronti, ha rassegnato le conclusioni nei seguenti termini:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma: voglia: preliminarmente: non concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata mancando i presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) e, per l'effetto,
- confermare l'impugnata sentenza per quanto concerne la posizione di sia nei CP_4 confronti di che di Pt_1 CP_1
- dichiarare sempre e comunque dovuta da a la somma di € 15.000,00 Parte_1 CP_4 oltre interessi, anche alla luce di mancata esplicita impugnazione in merito;
- confermare l'impugnata sentenza e dichiarare che nessun inadempimento è stato posto in essere da nei confronti di CP_3 Controparte_6
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Respinta la invocata istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 la
Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da decreto presidenziale
Prendendo le mosse dall'appello principale proposto dalla quanto Parte_3 segue: con il primo motivo la appellante denuncia la erroneità della sentenza per avere il Tribunale Part erroneamente ritenuto che con il contratto sottoscritto dalle controparti la , che agiva pag. 8/17 quale mandataria della avrebbe esorbitato dai poteri che le erano stati conferiti con CP_1 il contratto di mandato sottoscritto a monte con quest'ultima
Secondo la appellante, ove il primo Giudice avesse tenuto conto anche del contenuto dell'art 5 di mandato, sarebbe certamente pervenuto a conclusioni diverse.
La detta clausola così espressamente recitava “L'Agenzia ( ) trasferisce Controparte_1 allo Sponsor i diritti di utilizzo dei contenuti (esclusivi e non) che rappresentano il PPR e il
PPR con il brand forniti dalla stessa Agenzia. Lo Sponsor potrà utilizzarli, riprodurli, renderli pubblici solo sui propri canali social”.
Ebbene, il contratto di mandato, all'art. 2 prevedeva: “ai sensi degli artt. 1703 e 1704 c.c., di sottoscrivere con con sede legale in Napoli alla Via Duomo, n° 305 P. Iva CP_3
, in persona del suo legale rappresentante, (di seguito, “ ” o la P.IVA_3 CP_3
“sponsor”), licenziataria esclusiva del marchio , un contratto per la CP_4 partecipazione di come Official Sponsor del tour dell'artista in CP_4 Controparte_7 arte “ , organizzato da e denominato “Famoso Tour Parte_4 Controparte_1
2021”.
L'esponente, in qualità di mandataria con rappresentanza avrebbe, quindi, secondo la appellante, sottoscritto il contratto con in piena presenza di poteri ed in conformità CP_3
a quanto indicato nel contratto di mandato con CP_1
La censura non coglie nel segno. Part Al fine di verificare se effettivamente vi sia stato da parte di un travalicamento dei poteri che le erano stati assegnati con il contratto di mandato da è sufficiente CP_1 confrontare i due contratti.
Ebbene, dal confronto di essi emerge chiaramente la differenza tra i rispettivi campi operativi.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di infatti, emerge che: CP_1
“a fronte del corrispettivo previsto, aveva dettato precise limitazioni contrattuali CP_1 che non sono state rispettate:
§ era prevista la sponsorizzazione del tour, non quella dell'artista;
§ era previsto che l'artista avrebbe realizzato e pubblicato due stories pubblicitarie dei prodotti a marchio con tag solo sulla pagina givova_official e solo come repost CP_4 delle due storie pubblicate dall'artista;
pag. 9/17 § era previsto che tutti i materiali avrebbero dovuto essere trasmessi a CP_1 preventivamente a fini di approvazione;
§ era previsto che avrebbe direttamente realizzato i materiali del tour inerenti la CP_1 partnership;
§ era previsto che l'artista non avrebbe indossato prodotti a marchio durante gli CP_4 show.
Tali limitazioni non solo non si trovano nel testo del contratto firmato da con Parte_1
ma, al contrario, in quest'ultimo risultano ampliamenti non autorizzati dei diritti CP_3 concessi. Infatti:
§ viene previsto che si impegnava a svolgere l'attività necessaria per la CP_1 sponsorizzazione “dell'Artista”, quando la sponsorizzazione era per il tour;
§ viene previsto che nelle due storie il prodotto avrebbe dovuto avere “visibilità adeguata”, punto mai discusso;
§ viene garantita la disponibilità di biglietti per ciascun evento, punto mai discusso;
§ viene prevista la pubblicazione delle foto da parte di per l'intera durata del CP_4 contratto e anche oltre il termine dello stesso, visto che nessun contenuto avrebbe dovuto essere rimosso, il tutto mai discusso;
§ viene prevista la pubblicazione delle foto da parte di per l'intera durata del CP_4 contratto e anche oltre il termine dello stesso, visto che nessun contenuto avrebbe dovuto essere rimosso, il tutto mai discusso”.
In definitiva, il contratto sottoscritto da con è diverso rispetto a quanto Parte_1 CP_3
Part previsto nel contratto di mandato sottoscritto tra e non essendo state CP_1 rispettate soprattutto le prescritte limitazioni.
Ad avvalorare dette circostanze, vi è del resto anche la testimonianza del teste Tes_1
dipendente di puntualmente richiamata dal Tribunale, il quale ha
[...] CP_1
Contro confermato che la ripubblicazione delle storie è avvenuta con il benestare di “ Le Contro esigenze di erano di avere due stories nelle quali si esibiva il prodotto che volevano lanciare (felpa di
) che come su piattaforma ISTAGRAM durano 24 ore con tag alla pagina del brand che può CP_4 riportare il contenuto, sempre per 24h. Naturalmente anche l'inclusione del logo sulla CP_4
pag. 10/17 locandina con TAG a Era inoltre prevista l'inclusione del marchio nel Controparte_9 CP_4 tour”.
E ancora: “Lo stesso è avvenuto per (doc. E) laddove, come si vede dal Controparte_10 documento, il brand da contratto era solo e non Controparte_9 [...]
. Abbiamo quindi verificato contenuti riprodotti in altre pagine di settore quali CP_11
EXCLUSIVE MAGAZINE (doc. A e B) e dove è taggato l'artista Controparte_11 ma non il TOUR (doc. D e F). Confermo di avere personalmente estratto i documenti di cui parlo allegati al fascicolo”.
È emerso, quindi, come la figura dell'artista sia stata associata al brand anche Pt_5 in assenza di menzione al tour in atto, fatto questo che costituisce per la beneficiaria un indubbio vantaggio economico perché suggerisce l'idea che l'artista avesse allora con un rapporto di stabile collaborazione. Pt_5
Part Il teste ha poi aggiunto: “Ho rappresentato a (dirigente di ) i dubbi del Persona_1 management di sul fatto che si sarebbe potuto riverificare un abuso dell'immagine di . Pt_4 Pt_4
telefonicamente parlando con me sosteneva che era invece diritto di Persona_1 CP_3 la distribuzione del video e non mi ha dato alcuna rassicurazione sul fatto che il fenomeno non si sarebbe ripetuto. Riferita la cosa a (manager di n.d.r.), lo stesso mi chiese di non CP_12 Parte_4 far uscire la seconda story”.
A smentire detta dichiarazioni, l'appellante richiama due email del 26 e 28 gennaio 2021 con cui la avrebbe tentato di cercare una soluzione ai primi disguidi sorti tra Per_1
e , ma così non è visto che dette missive avevano in realtà ad oggetto un CP_1 CP_3 comunicato stampa effettuato da con cui appunto si paventava, contrariamente a CP_3 quanto era stata l'intenzione iniziale dell'artista, una collaborazione di più ampio respiro con la medesima. CP_3
Ne consegue, dunque, che non può che condividersi la decisione del Tribunale secondo cui
“la abbia svolto l'attività di mandato in violazione dei doveri di buona Parte_1 fede e di diligenza che le vengono imposti dall'articolo 1710 CC. E ciò, quantomeno sotto il profilo dell'omesso controllo sull'operato di (vedi Cass. 11419-19: “In tema di CP_3 mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), che si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative
pag. 11/17 responsabilità. Pertanto, è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante”), avendo assunto rispetto alla condotta di all'atto della stipula e successivamente un atteggiamento passivo e irrispettoso CP_3 delle consegne del mandante. Ciò con particolare riferimento all'impegno contrattuale ex art. 3 di sottoporre a “Tutti i contenuti e materiali ….preventivamente per approvazione CP_1 prima di qualunque utilizzo o diffusione”, obbligo che doveva essere riversato nel contratto con e che eppure appare essere stato in punto di fatto non trasfuso nel contratto a CP_3 valle e quindi disatteso”.
Afferma in verità la difesa appellante, che ugualmente avrebbe errato il Giudicante nella applicazione dell'art. 1711 cc., avendo di fatto ratificato l'operato della mandataria, CP_1 essendo a tal fine opportuno richiamare il disposto dell'art. 6 del contratto di mandato che così statuiva: “L'Agenzia (ID) si impegna a ratificare integralmente il contenuto dell'accordo tra la e per le prestazioni oggetto del Parte_1 CP_3 contratto e per la cessione ed autorizzazione all'uso e la pubblicazione delle immagini, del nome e della voce del PPR. L' manleva altresì la Società da qualsivoglia richiesta di CP_13 indennizzo e/o risarcimento del danno da parte della Sponsor per inadempimenti imputabili al PPR e/o all' . CP_13
Ebbene, l'art. 1711 cc. dispone che “il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica”. Part Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio che non abbia acquisito in nome e per conto della mandante un obbligo aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel contratto di mandato, ma abbia in realtà operato in favore della in aggiunta a quelle Controparte_14 espressamente pattuite con il mandante, comportando quindi a carico del mandante non tanto l'assunzione di un obbligo aggiuntivo, quanto un depauperamento di carattere patrimoniale.
Ma, inoltre, è ben chiaro che il richiamato art. 6 del contratto di mandato non poteva che Part riferirsi alla anticipata ratifica del successivo contratto che avrebbe stipulato con nei limiti appunto del mandato CP_3
Il motivo va, pertanto, respinto.
pag. 12/17 Con la seconda censura, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di decidere sulle domande riconvenzionali da essa pure proposte, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di CP_1 attesa la mancata pubblicazione della seconda story da parte dell'artista e, quindi, anche della perdita di provvigione che per tutta la attività pattuita che sarebbe ammontata a complessivi € 45.000,00, avendo invece incassato solo € 5.000,00, nonché sulla domanda restitutoria pure formulata della somma di € 12.500,00 in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da di restituzione della somma di € CP_3
15000,00 stante sempre la mancata pubblicazione della detta seconda story.
In ordine alla domanda risarcitoria, effettivamente bene ha fatto il Tribunale nel ritenere detta domanda assorbita dall'accoglimento della domanda risolutoria proposta da CP_1
Part nei confronti della .
Merita, invece, accoglimento il gravame con riferimento alla seconda domanda.
Risulta dalla comparsa di costituzione della appellante dinanzi al Tribunale la sua specifica istanza nei seguenti termini:
“accertato l'inadempimento di nella pubblicazione della seconda story Controparte_1
IG, condannare quest'ultima a rimborsare l'importo di € 12.500,00 a Parte_1 per aver ricevuto (e trattenuto) il pagamento senza aver svolto la prestazione
[...] prevista dal contratto”
Orbene, è pacifico in quanto emerso dalla espletata istruttoria e per stessa ammissione di tutte le parti, che la seconda story da parte dell'artista non risulta essere mai stata eseguita, Part tanto che è stata condannata al pagamento in favore di della somma di € CP_3
15000,00 oltre interessi come per legge (al riguardo non vi è stata impugnazione).
Ciò premesso, sarebbe stato necessario che il Tribunale si pronunciasse, quindi, in ordine alla domanda restitutoria di Pt_1
Entrando dunque nel merito di questa domanda, è rimasto altrettanto accertato, in quanto ammesso dalla stessa , che essa aveva versato in relazione al contratto stipulato con CP_3
Part
, la somma di € 30.000,00 di cui € 5.000,00 quale provvigione della appellante ed €
25.000,00 incassati da CP_1
pag. 13/17 Alcun'altra somma risulta essere stata mai incassata dalla appellante e tanto meno €
45.000,00 come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure.
Dunque, in realtà si è trovata ad incassare la somma di € 25.000,00 a fronte di una CP_1 sola storia pubblicata, sicchè evidentemente ciò costituiva un arricchimento ingiustificato ai Part danni di che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , è CP_3 stata condannata appunto a restituire per la medesima ragione l'importo di € 15.000,00 Parte Va, pertanto, accolta domanda formulata da di condanna di alla restituzione CP_1 in suo favore della somma di € 12.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Sull'appello incidentale proposto da CP_1 con il primo motivo la società lamenta la erroneità della decisione impugnata per avere il
Tribunale rigettato la sua domanda risarcitoria a fronte del mancato conseguimento del maggior valore che le sarebbe derivato dalla esecuzione corretta del contratto.
In particolare, afferma ID che “a giudizio del Tribunale, tale maggior valore poteva corrispondere semmai “al valore del diritto all'immagine ed autoriale imputabile all'artista ovvero alla società titolare dei diritti . CP_15
Tuttavia, non essendo la titolare dei diritti autoriali violati con il comportamento CP_1 della mandataria, ma mera licenziataria di quest'ultima, a giudizio del Tribunale CP_1 avrebbe dovuto dimostrare quale fosse il depauperamento economico dalla stessa patito al netto della percentuale che la stessa avrebbe dovuto versare a nell'ipotesi CP_15 controfattuale della legittima cessione di tali diritti da parte di a (sempre sul CP_1 CP_3 controvalore ipotizzabile di € 45.000,00).
Ebbene, nulla avendo allegato specificamente la domanda non poteva che essere CP_1 respinta.
La sentenza sarebbe errata alla luce della semplice lettura delle seguenti disposizioni: art. 167 l.d.a. “I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare di diritti”; art. 4 della Direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei suddetti diritti spetta anche “a tutti gli altri pag. 14/17 soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalla legislazione applicabile e conformemente alle medesime”.
Dunque, nella sua qualità di licenziataria dei diritti, era certamente legittimata ad CP_1 agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento posto in Part essere da , anche in considerazione delle spese sostenute per la realizzazione del tour, sicchè essa aveva diritto ad ottenere il risarcimento integrale richiesto e pari ad €
165.000,00.
Orbene, nulla potendosi contestare in ordine a quanto disposto dall'art. 167 L.d.A., nella fattispecie in oggetto la doglianza non è comunque meritevole di accoglimento, dovendosi piuttosto condividere sul punto la motivazione del Tribunale, non essendo certo che l'intero importo richiesto (€ 165.000) fosse destinato solo a remunerare e non CP_1 essendo effettivamente stabilito come la somma dovesse essere effettivamente ripartita tra Part e per la sua attività di intermediazione. CP_1
La domanda risarcitoria, pertanto, era assolutamente generica e sfornita di prova.
Con il secondo motivo ID si duole della decisione del Tribunale che ha respinto le domande risarcitorie proposte anche nei confronti di . CP_3
Ma, in verità, come giustamente rilevato dal Primo Giudice, quest'ultima ha operato Part legittimamente nel rispetto delle pattuizioni contrattuali convenute con , essendo ad Part essa del tutto estranei gli obblighi contrattuali tra e CP_1
La doglianza va, quindi, respinta.
Come terzo motivo, lamenta la mancata ammissione delle prove richieste. CP_1
Anche tale motivo tuttavia non è da accogliersi, avendo il Giudice di prima istanza deciso sulla base delle prove documentali e di quelle orali ammesse del tutto idonee e sufficienti per la decisione, essendo le altre assolutamente ultronee.
Con il quarto ed ultimo motivo, infine, lamenta la erroneità della decisione in CP_1 punto di liquidazione delle spese processuali, avendo in particolare il Giudicante omesso di valorizzare il dato importante del complessivo esito vittorioso del giudizio da parte di essa attrice e non avere evidenziato che il giudizio nei confronti di era stato il frutto CP_3
pag. 15/17 proprio del comportamento di quest'ultima che aveva rifiutato di fornire la copia del Part contratto sottoscritto con .
Ritiene il Collegio di potersi condividere, invece, la decisione adottata dal Collegio, atteso che è stata respinta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti delle CP_1 contropareti, per cui è stata giusta la decisione di compensare tra le parti le spese del giudizio.
Venendo invece al presente grado, il rigetto sia dell'appello principale che di quello Part incidentale proposti rispettivamente da e da (salvo per quest'ultima CP_1 relativamente alla condanna della controparte alla restituzione della somma di € 12.500,00), può portare alla compensazione tra le parti dei 2/3 delle spese e competenze, dovendo per Part il residuo rifondere come da dispositivo. CP_1
Quanto a il rigetto dell'appello proposto da nei suoi confronti, deve CP_3 CP_1 portare alla condanna della stessa alla rifusione in favore di delle spese e CP_3 competenze del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nonché su quello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1700/2024 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da e a parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 controparte della somma di € 12.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta per il resto l'appello;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
conferma per il resto la sentenza di primo grado;
compensa tra le parti suddette i 2/3 delle spese e competenze del presente grado;
condanna alla rifusione in favore di del Controparte_1 Parte_1 residuo terzo che liquida in € 4.773,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 16/17 condanna alla rifusione delle spese e competenze del presente grado in Controparte_1 favore di che liquida in complessivi € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CP_3
CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti di dei presupposti richiesti Controparte_1 dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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