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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12093 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA CI, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 18287/2025 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Antonello Giudice Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte opposta con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Vittorio Menicocci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2025, proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
2601/2025 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato l'11.04.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 598.481,09 in favore della a titolo di omessi contributi, sanzioni e CP_1 interessi per gli anni dal 2008 al 2014, oltre gli accessori di legge e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva che tali importi erano pretesi dalla a seguito CP_1 dell'iscrizione di ufficio dell'avv. , maturata a seguito di controllo dei dati finanziari dello Pt_1 stesso attraverso consultazione Banca dati, avvenuto in data 30.9.2016; eccepiva l'intervenuta estinzione dei contributi pretesi per intervenuta prescrizione quinquennale e decennale, essendo inutilmente decorso il termine decennale previsto dall'art. 66 della legge 247 del 2012; che per i contributi anno 2008 gli era già stata notificata una cartella di pagamento n. 09720210034753967000 per Euro 24.690,00 per la corrispondente sanzione per il medesimo importo, nonché per interessi maturati nel 2021 (data di notifica della cartella) per Euro 6.749,70, per un importo complessivo, comprensivo di ulteriori oneri, di Euro 59.497,56; che allo stesso modo, nella cartella n.09720189016757308000, era stato intimato all'odierno opponente il pagamento dei contributi previdenziali di relativi a contributi relativi all'anno 2014 Controparte_2
(contributi minimi soggettivi), per un importo di Euro 1852,62; che avendo la già ottenuto al CP_1
pagina 1 di 8 riguardo un titolo esecutivo, la riproposizione della domanda in sede monitoria, si connotava per la sua inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem; che in ogni caso la pretesa monitoria della era infondata nell'an e nel quantum; che la aveva accertato il reddito professionale CP_1 CP_1 dell'opposto limitandosi a prendere atto di quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, senza indagare, come era suo onere, in ordine alla natura dei redditi dichiarati per comprendere se gli stessi erano stati percepiti ed effettivamente derivassero o meno (come eccepito con il ricorso in opposizione) dallo svolgimento di attività professionale;
che altresì era erroneo il calcolo delle sanzioni e degli interessi operato dalla Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL CP_1
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la che chiedeva il Controparte_3 rigetto della domanda. Deduceva che l'importo ingiunto riguardava l'omesso versamento del contributo soggettivo minimo e del contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione per gli anni dal
2008 al 2014, del contributo integrativo minimo per gli anni 2013 e 2014, del contributo integrativo dovuto in autoliquidazione per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, del contributo modulare minimo e dovuto in autoliquidazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 nonché del contributo di maternità per gli anni dal 2008 al 2014, il tutto oltre interessi e sanzioni, come da dichiarazione ex art. 635 c.p.c., resa dal Dirigente del competente Servizio dell'Ente; che le riscontrate irregolarità contributive erano state contestate all'Avv. , nell'ambito della rettifica della decorrenza della iscrizione alla Cassa dal Pt_1
2014 al 2008, con le note PEC Prot. nn. 2022/178461 (ricevuta in data 11/07/2022), 2023/88320
(ricevuta in data11/04/2023) e 2023/283442 (ricevuta in data 11/01/2024); che i predetti accertamenti erano rimasti privi di riscontro e, pertanto, stante il decorso del termine di 60 giorni di cui all'art. 74, comma 4, del Regolamento Unico della Previdenza, erano divenuti definitivi;
che le quote in oggetto erano state altresì contestate all'opposto con la nota PEC dell'Area Legale Ricorsi e Contratti del
24/05/2024; che le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto non erano mai state iscritte a ruolo e non erano contenute nelle cartelle esattoriali ex adverso richiamate; che per tutti gli anni di cui era causa (dal 2008 al 2014), la parte opposta aveva comunicato alla redditi e volumi di affari CP_1
IVA pari a € 0,00; che a seguito di accertamenti eseguiti il 30/09/2016 in forza di apposita convenzione con l'Anagrafe Tributaria, era emerso che il professionista aveva, per il medesimo periodo, dichiarato al Fisco redditi e volumi di affari IVA difformi rispetto a quelli in precedenza trasmessi alla che CP_1
a seguito di tale acquisizione, avendo l'Avv. superato già a partire dall'anno 2008 i limiti Pt_1 reddituali in presenza dei quali risultava obbligatoria l'iscrizione alla in base a quanto stabilito CP_1 dall'art. 22 della l. n. 576/80, la delibera della Giunta Esecutiva del 26.01.2023 - in rettifica alla precedente delibera che aveva fissato l'iscrizione dall'anno 2014 – aveva disposto l'iscrizione d'ufficio pagina 2 di 8 con decorrenza dall'anno 2008; che l'acquisizione dei dati reddituali di cui sopra aveva comportato la rettifica di tutta la contribuzione dovuta dall'opposto per gli anni dal 2008 al 2014; che l'art. 66 l. n.
247/2012 aveva reintrodotto il termine decennale di prescrizione per i contributi;
che la prescrizione decennale decorreva dal 30.09.2016, quando la aveva potuto accertare gli effettivi redditi e CP_1 volumi di affari iva dell'avv. per tutti gli anni oggetto di causa;
che i conteggi elaborati dalla Pt_1 erano scevri da errori ed erano basati sulle dichiarazioni rese da parte opposta. Svolte CP_1 considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Sulla prescrizione
Nella fattispecie in esame deve applicarsi il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012.
Tale norma, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto CP_1 rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
L'art 19 citato prescrive : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni./Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 19 co. 2 citato, deve osservarsi che la Suprema Corte con la sentenza n. 6259/2011, ribadita dagli con l'arresto del 22/11/2021 n. 35873, ha affermato che: Parte_2
“La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che Controparte_3 la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e
23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. n.
6259 del 2011)"; la Cassazione ha invero precisato che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies pagina 3 di 8 a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere".
Sicchè in ipotesi di omessa trasmissione dei redditi alla la decorrenza del termine decennale CP_1 deve intendersi decorrere dalla data di avvenuta verifica dei redditi del professionista da parte della stessa. CP_1
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso in scrutinio la decorrenza del termine decennale deve essere individuata proprio dalla data di trasmissione alla delle dichiarazioni ex artt. 17 e 27 l. n. 576/80 CP_1 effettuate da parte opposta.
Risulta invero documentalmente provato che dal 2009 al 2014 l'avv. ha effettivamente Pt_1 provveduto a comunicare alla mediante lettera ar, l'ammontare dei redditi professionali relativi CP_1 all'anno precedente, ai sensi degli artt. artt. 17 e 23 l. n. 576/80 (sub doc. 3 fasc. opp.to).
Da tale documentazione emerge altresì che in quegli anni la parte opposta ha sempre comunicato alla un reddito professionale pari a zero e quindi diverso dai dati reddituali (come riportati nel CP_1 quadro RE dei vari modelli PF e imputati al codiceATECO 69.10.10 inerente proprio allo svolgimento di attività professionale) indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse dallo stesso avvocato all' per i medesimi periodi. Controparte_4
In virtù della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la dichiarazione ex artt. 17 e
23 l. n. 576/80 resa alla Cassa, seppure inveritiera, è comunque idonea a individuare ai fini prescrizionali il dies a quo nella data di avvenuta trasmissione, ai sensi dell'art. 19 co. 2 citato.
In particolare dalla documentazione allegata (sub doc. 3 citato) risulta che i redditi professionali del
2008 sono stati comunicati alla entro il 30 settembre 2009, quelli del 2009 il 27.09.2010, quelli CP_1 del 2010 il 27.09.2011, quelli del 2011 il 24.09.2012.
Considerato che la ha allegato lettere interruttive della prescrizione decennale, ricevute da parte CP_1 opposta l'11.07.2022, l'11.04.2023 e l'11.01.2024, devono ritenersi certamente prescritti i contributi
(con relative sanzioni) riferiti agli anni 2008, 2009, e 2010.
Diversamente deve invece ritenersi per i contributi, sanzioni e relativi interessi di mora riferiti agli anni dal 2011 al 2012, per i quali non era ancora spirato il termine di prescrizione alla data di ricezione delle predette lettere interruttive. Tanto meno per i contributi riferiti al 2013 e 2014, oggetto di causa.
Non appare condivisibile l'assunto di parte opposta secondo il quale dovrebbero ritenersi prescritti anche i contributi minimi (integrativi e soggettivi e di maternità) riferiti al 2011, 2012 e 2013, sostenendo che la prescrizione della contribuzione minima decorrerebbe in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell' art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 l. n. 576/1980, che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Sul punto parte pagina 4 di 8 ricorrente ha richiamato la sentenza n. n. 27218/2018 della Suprema Corte.
Tale interpretazione non appare sostenibile perché si pone in netto contrasto con il disposto dell'art. 19
l. n. 576/80, che al comma 2 fa espresso riferimento “ai contributi, agli accessori e alle sanzioni dovuti
o da pagare”, senza altro aggiungere, e quindi senza specificare se ciò vale solo per alcuni contributi o se devono intendersi esclusi altri;
sicchè l'art. 19 co. 1 e 2 citato deve interpretarsi come riferito a tutti i contributi, sanzioni e loro accessori. In tal senso deve per altro ritenersi essersi espressa la stessa
Cassazione con la citata sentenza n. 35873/,2021 con la quale pare essersi superato il pronunciamento n. 27218/2018 (dove ancora si sosteneva quale termine di prescrizione applicabile quello quinquennale). Invero la Cassazione con la sentenza n. 35783/2021 non distingue a seconda del tipo di contributi, perché l'art. 19 citato fa riferimento ai contributi (tutti), limitandosi invece gli ad Parte_2 attenuare il disposto della norma, precisando che in assenza della dichiarazione resa alla il CP_1 termine di prescrizione decennale non può decorrere dalla comunicazione di detta dichiarazione, bensì da quando la effettua la verifica. Per il resto vale quanto statuito dal comma 2 citato, pertanto a CP_1 prescindere dal tipo di contributo (anche minimo), la prescrizione decennale decorre dalla data di trasmissione alla del reddito professionale (e non prima) oppure, se omesso detto invio, dalla CP_1 data di effettiva verifica.
Per il resto sono infondate tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente.
Invero per gli anni dal 2011 al 2014 (non prescritti) la ha calcolato i contributi sulla base dei dati CP_1 reddituali IRPEF e IVA, così come dichiarati dal professionista nei righi RE21e VE40, con la prevista detrazione del contributo integrativo.
La parte opposta ha contestato solo genericamente detti conteggi, assumendo che era onere della CP_1 provare che i redditi considerati come riportati nella dichiarazione dei redditi al Fisco erano proprio quelli professionali. In realtà è vero il contrario, nel senso che nessuna prova è stata fornita dall'avv.
per smentire i redditi considerati dalla ed estrapolati dalle dichiarazioni reddituali Pt_1 CP_1 trasmesse da parte opposta al Fisco.
Per il resto i conteggi sviluppati dalla appaiono scevri da errori contabili. CP_1
In particolare:
- per l'anno 2011, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dalla a seguito CP_1 dei predetti accertamenti, rispettivamente pari ad € 1.183.187,00 e ad € 1.165.635,00, l'Avv. Pt_1 avrebbe dovuto corrispondere un contributo soggettivo minimo di € 2.400,00, un contributo soggettivo in autoliquidazione di € 42.106,00 (pari al 13% del reddito dichiarato sino al tetto di € 90.100,00 – come determinato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto), un contributo soggettivo modulare minimo di € 180,00, un contributo soggettivo modulare in pagina 5 di 8 autoliquidazione di € 721,00, un contributo integrativo di € 46.625,00 (pari al 4% del volume di affari
IVA) nonché un contributo di maternità di € 158,00 ; - per l'anno 2012, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dalla a seguito dei predetti accertamenti, CP_1 rispettivamente pari ad € 866.440,00 e ad € 661.827,00 , l'Avv. avrebbe dovuto corrispondere Pt_1 un contributo soggettivo minimo di € 2.440,00, un contributo soggettivo in autoliquidazione di €
32.708,00 (pari al 13% del reddito dichiarato sino al tetto di € 91.550,00 - come determinato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto), un contributo soggettivo modulare minimo di € 185,00, un contributo soggettivo modulare in autoliquidazione di €
730,00, un contributo integrativo di € 26.473,00 (pari al 4% del volume di affari IVA) nonché un contributo di maternità di € 116,00 ; - per l'anno 2013, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dallaCassa a seguito dei predetti accertamenti, rispettivamente pari ad €
760.688,00 e ad € 563.559,00, l'Avv. avrebbe dovuto corrispondere un contributo soggettivo Pt_1 minimo di € 2.700,00, un contributo soggettivo in autoliquidazione di € 30.461,00 (pari al 14% del reddito dichiarato sino al tetto di € 94.000,00 - come determinato con apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto), un contributo integrativo minimo di € 680,00, un contributo integrativo in autoliquidazione di € 21.862,00 (pari al 4% del volume di affari IVA, decurtato dell'importo dovuto a titolo di contributo integrativo minimo) nonché un contributo di maternità di € 132,00 ; - per l'anno 2014, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dalla a seguito dei predetti accertamenti, rispettivamente pari ad € 503.342,00 e ad € CP_1
617.648,00 , l'Avv. era tenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione Pt_1 dell'art. 21, commi 8 e 9, della L. 247/2012, al pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di € 2.780,00, da versare per metà (€ 1.390,00) nell'anno di competenza e per la restante metà
(€ 1.390,00), ove dovuta (come nel caso di specie, avendo il professionista, per l'anno in esame, superato la soglia di € 10.300,00 a titolo di reddito professionale, fissata dall'art. 9, comma 1, del citato regolamento), nelle scadenze previste per il pagamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione, oltre ad un contributo soggettivo in autoliquidazione pari al 14% del reddito dichiarato (fino al tetto di
€ 96.800,00 - come determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto, per un totale di € 25.748,00), detratto il contributo minimo nella misura intera;
pertanto, riassumendo, € 1.390,00 da versare nell'anno di competenza ed € 25.748,00 (€ 22.968,00 + € 1.390,00) da versare l'anno successivo in autoliquidazione. L'Avv. , inoltre, avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere, ai sensi del citato art. 7, comma 3, del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e
9, della L. 247/2012, un contributo integrativo minimo di € 350,00 e un contributo integrativo in autoliquidazione di € 24.356,00 (pari al 4% del volume d'affari IVA prodotto nell'anno, decurtato pagina 6 di 8 dell'importo del contributo integrativo minimo), da versare in due rate con le medesime scadenze sopra indicate per il contributo soggettivo, oltre al contributo di maternità per € 151,00.
Nessuna prova è stata fornita dalla parte opposta su pagamenti in acconto o a saldo degli importi così dovuti (pari a complessivi € 417.215,00).
Infondata appare infine anche l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem di detto credito contributivo, perché in parte sotteso a cartelle di pagamento già notificate all'avv. . Pt_1
Costituendosi in giudizio la ha dedotto che trattasi di distinte partite contributive. CP_1
In particolare la cartella di pagamento n. 09720210034753967000 è relativa al ruolo 2020, nel quale è contenuta la richiesta del contributo integrativo dovuto in forza dell'iscrizione del professionista all'albo per l'anno 2008, oltre sanzioni e interessi;
- la cartella di pagamento n.
09720189016757308000 non risulta essere di competenza della la cartella di pagamento n. CP_1
09720160219786355000 è relativa al ruolo 2016, e nella stessa è contenuta la contribuzione soggettiva minima e di maternità per gli anni 2014 e 2015, oltre interessi e sanzioni. La ha altresì dedotto di CP_1 aver iscritto nel ruolo 2021 (confluito nella cartella di pagamento n. 09720220006689479000) altre partite contributive per gli anni 2009 e 2010 (contribuzione integrativa) dovute dal professionista e non contenute nel decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, alla luce dei rilievi normativi, giurisprudenziali e istruttori sopra evidenziati, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la parte opposta non tenuta al pagamento dei contributi, sanzioni e interessi di mora riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 per intervenuta prescrizione decennale nei seguenti termini:
- in relazione al 2008: Euro 34.228,00 (oltre sanzioni e interessi per Euro 21.506,13), per un totale di Euro 55.634,13;
- in relazione al 2009: Euro 38.650,00 (oltre sanzioni e interessi per Euro 23.150,41), per un totale di Euro 61.800,41;
- in relazione al 2010: Euro 40.622,00 (oltre sanzioni e interessi per Euro 23.209,73), per un totale di Euro 63.831,73; conseguentemente deve essere revocato il d.i. opposto.
Neel resto il ricorso va respinto e la parte opposta deve essere condannata al pagamento in favore della della somma di € 417.215,00 per omesso pagamento dei contributi anni 2011, Controparte_3
2012, 2013 e 2014, oltre sanzioni e interessi di mora, come da prospetto di cui alla certificazione resa dal Responsabile del Servizio Prestazioni Previdenziali Ricongiunzioni e Riscatti della
[...]
, datata 01.08.2024 (doc. 3 fasc. opp.ta), oltre interessi Parte_3 legali e previsti dai Regolamenti pro tempore vigenti dalla maturazione del credito.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, le spese di lite devono essere compensate per un quarto tra le parti, dovendosi pagina 7 di 8 condannare la parte opposta, quale sostanziale soccombente, a rifondere alla Controparte_3 la quota residua, liquidata come in dispositivo.
Pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA ESTINTI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DECENNALE I
CREDITI CONTRIBUTIVI ANNI 2008, 2009 E 2010, COME PRECISATI IN PARTE
MOTIVA; DICHIARA NON TENUTO AL RELATIVO PAGAMENTO;
Parte_1
PER L'EFFETTO REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO N. 2601/2025 DI QUESTO
UFFICIO;
RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO E CONDANNA AL Parte_1
PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DI € 417.215,00 A Controparte_5
TITOLO DI OMESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI 2011, 2012 2013 E 2014,
SANZIONI E INTERESSI, COME SPECIFICATI IN PARTE MOTIVA, OLTRE INTERESSI
LEGALI E PREVISTI DAI REGOLAMENTI DELLA CASSA;
COMPENSA TRA LE PARTI UN QUARTO DELLE SPESE DI LITE E CONDANNA
A RIFONDERE ALLA LA QUOTA Parte_1 Controparte_3
RESIDUA, CHE LIQUIDA IN € 10.308,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 24 novembre 2025
La Giudice
DA CI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA CI, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 18287/2025 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Antonello Giudice Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte opposta con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Vittorio Menicocci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2025, proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
2601/2025 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato l'11.04.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 598.481,09 in favore della a titolo di omessi contributi, sanzioni e CP_1 interessi per gli anni dal 2008 al 2014, oltre gli accessori di legge e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva che tali importi erano pretesi dalla a seguito CP_1 dell'iscrizione di ufficio dell'avv. , maturata a seguito di controllo dei dati finanziari dello Pt_1 stesso attraverso consultazione Banca dati, avvenuto in data 30.9.2016; eccepiva l'intervenuta estinzione dei contributi pretesi per intervenuta prescrizione quinquennale e decennale, essendo inutilmente decorso il termine decennale previsto dall'art. 66 della legge 247 del 2012; che per i contributi anno 2008 gli era già stata notificata una cartella di pagamento n. 09720210034753967000 per Euro 24.690,00 per la corrispondente sanzione per il medesimo importo, nonché per interessi maturati nel 2021 (data di notifica della cartella) per Euro 6.749,70, per un importo complessivo, comprensivo di ulteriori oneri, di Euro 59.497,56; che allo stesso modo, nella cartella n.09720189016757308000, era stato intimato all'odierno opponente il pagamento dei contributi previdenziali di relativi a contributi relativi all'anno 2014 Controparte_2
(contributi minimi soggettivi), per un importo di Euro 1852,62; che avendo la già ottenuto al CP_1
pagina 1 di 8 riguardo un titolo esecutivo, la riproposizione della domanda in sede monitoria, si connotava per la sua inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem; che in ogni caso la pretesa monitoria della era infondata nell'an e nel quantum; che la aveva accertato il reddito professionale CP_1 CP_1 dell'opposto limitandosi a prendere atto di quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, senza indagare, come era suo onere, in ordine alla natura dei redditi dichiarati per comprendere se gli stessi erano stati percepiti ed effettivamente derivassero o meno (come eccepito con il ricorso in opposizione) dallo svolgimento di attività professionale;
che altresì era erroneo il calcolo delle sanzioni e degli interessi operato dalla Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL CP_1
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la che chiedeva il Controparte_3 rigetto della domanda. Deduceva che l'importo ingiunto riguardava l'omesso versamento del contributo soggettivo minimo e del contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione per gli anni dal
2008 al 2014, del contributo integrativo minimo per gli anni 2013 e 2014, del contributo integrativo dovuto in autoliquidazione per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, del contributo modulare minimo e dovuto in autoliquidazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 nonché del contributo di maternità per gli anni dal 2008 al 2014, il tutto oltre interessi e sanzioni, come da dichiarazione ex art. 635 c.p.c., resa dal Dirigente del competente Servizio dell'Ente; che le riscontrate irregolarità contributive erano state contestate all'Avv. , nell'ambito della rettifica della decorrenza della iscrizione alla Cassa dal Pt_1
2014 al 2008, con le note PEC Prot. nn. 2022/178461 (ricevuta in data 11/07/2022), 2023/88320
(ricevuta in data11/04/2023) e 2023/283442 (ricevuta in data 11/01/2024); che i predetti accertamenti erano rimasti privi di riscontro e, pertanto, stante il decorso del termine di 60 giorni di cui all'art. 74, comma 4, del Regolamento Unico della Previdenza, erano divenuti definitivi;
che le quote in oggetto erano state altresì contestate all'opposto con la nota PEC dell'Area Legale Ricorsi e Contratti del
24/05/2024; che le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto non erano mai state iscritte a ruolo e non erano contenute nelle cartelle esattoriali ex adverso richiamate; che per tutti gli anni di cui era causa (dal 2008 al 2014), la parte opposta aveva comunicato alla redditi e volumi di affari CP_1
IVA pari a € 0,00; che a seguito di accertamenti eseguiti il 30/09/2016 in forza di apposita convenzione con l'Anagrafe Tributaria, era emerso che il professionista aveva, per il medesimo periodo, dichiarato al Fisco redditi e volumi di affari IVA difformi rispetto a quelli in precedenza trasmessi alla che CP_1
a seguito di tale acquisizione, avendo l'Avv. superato già a partire dall'anno 2008 i limiti Pt_1 reddituali in presenza dei quali risultava obbligatoria l'iscrizione alla in base a quanto stabilito CP_1 dall'art. 22 della l. n. 576/80, la delibera della Giunta Esecutiva del 26.01.2023 - in rettifica alla precedente delibera che aveva fissato l'iscrizione dall'anno 2014 – aveva disposto l'iscrizione d'ufficio pagina 2 di 8 con decorrenza dall'anno 2008; che l'acquisizione dei dati reddituali di cui sopra aveva comportato la rettifica di tutta la contribuzione dovuta dall'opposto per gli anni dal 2008 al 2014; che l'art. 66 l. n.
247/2012 aveva reintrodotto il termine decennale di prescrizione per i contributi;
che la prescrizione decennale decorreva dal 30.09.2016, quando la aveva potuto accertare gli effettivi redditi e CP_1 volumi di affari iva dell'avv. per tutti gli anni oggetto di causa;
che i conteggi elaborati dalla Pt_1 erano scevri da errori ed erano basati sulle dichiarazioni rese da parte opposta. Svolte CP_1 considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Sulla prescrizione
Nella fattispecie in esame deve applicarsi il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 66 della legge n. 247/2012.
Tale norma, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto CP_1 rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
L'art 19 citato prescrive : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni./Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.”
Con riferimento all'interpretazione dell'art. 19 co. 2 citato, deve osservarsi che la Suprema Corte con la sentenza n. 6259/2011, ribadita dagli con l'arresto del 22/11/2021 n. 35873, ha affermato che: Parte_2
“La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che Controparte_3 la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e
23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. n.
6259 del 2011)"; la Cassazione ha invero precisato che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies pagina 3 di 8 a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere".
Sicchè in ipotesi di omessa trasmissione dei redditi alla la decorrenza del termine decennale CP_1 deve intendersi decorrere dalla data di avvenuta verifica dei redditi del professionista da parte della stessa. CP_1
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso in scrutinio la decorrenza del termine decennale deve essere individuata proprio dalla data di trasmissione alla delle dichiarazioni ex artt. 17 e 27 l. n. 576/80 CP_1 effettuate da parte opposta.
Risulta invero documentalmente provato che dal 2009 al 2014 l'avv. ha effettivamente Pt_1 provveduto a comunicare alla mediante lettera ar, l'ammontare dei redditi professionali relativi CP_1 all'anno precedente, ai sensi degli artt. artt. 17 e 23 l. n. 576/80 (sub doc. 3 fasc. opp.to).
Da tale documentazione emerge altresì che in quegli anni la parte opposta ha sempre comunicato alla un reddito professionale pari a zero e quindi diverso dai dati reddituali (come riportati nel CP_1 quadro RE dei vari modelli PF e imputati al codiceATECO 69.10.10 inerente proprio allo svolgimento di attività professionale) indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse dallo stesso avvocato all' per i medesimi periodi. Controparte_4
In virtù della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la dichiarazione ex artt. 17 e
23 l. n. 576/80 resa alla Cassa, seppure inveritiera, è comunque idonea a individuare ai fini prescrizionali il dies a quo nella data di avvenuta trasmissione, ai sensi dell'art. 19 co. 2 citato.
In particolare dalla documentazione allegata (sub doc. 3 citato) risulta che i redditi professionali del
2008 sono stati comunicati alla entro il 30 settembre 2009, quelli del 2009 il 27.09.2010, quelli CP_1 del 2010 il 27.09.2011, quelli del 2011 il 24.09.2012.
Considerato che la ha allegato lettere interruttive della prescrizione decennale, ricevute da parte CP_1 opposta l'11.07.2022, l'11.04.2023 e l'11.01.2024, devono ritenersi certamente prescritti i contributi
(con relative sanzioni) riferiti agli anni 2008, 2009, e 2010.
Diversamente deve invece ritenersi per i contributi, sanzioni e relativi interessi di mora riferiti agli anni dal 2011 al 2012, per i quali non era ancora spirato il termine di prescrizione alla data di ricezione delle predette lettere interruttive. Tanto meno per i contributi riferiti al 2013 e 2014, oggetto di causa.
Non appare condivisibile l'assunto di parte opposta secondo il quale dovrebbero ritenersi prescritti anche i contributi minimi (integrativi e soggettivi e di maternità) riferiti al 2011, 2012 e 2013, sostenendo che la prescrizione della contribuzione minima decorrerebbe in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell' art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 l. n. 576/1980, che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Sul punto parte pagina 4 di 8 ricorrente ha richiamato la sentenza n. n. 27218/2018 della Suprema Corte.
Tale interpretazione non appare sostenibile perché si pone in netto contrasto con il disposto dell'art. 19
l. n. 576/80, che al comma 2 fa espresso riferimento “ai contributi, agli accessori e alle sanzioni dovuti
o da pagare”, senza altro aggiungere, e quindi senza specificare se ciò vale solo per alcuni contributi o se devono intendersi esclusi altri;
sicchè l'art. 19 co. 1 e 2 citato deve interpretarsi come riferito a tutti i contributi, sanzioni e loro accessori. In tal senso deve per altro ritenersi essersi espressa la stessa
Cassazione con la citata sentenza n. 35873/,2021 con la quale pare essersi superato il pronunciamento n. 27218/2018 (dove ancora si sosteneva quale termine di prescrizione applicabile quello quinquennale). Invero la Cassazione con la sentenza n. 35783/2021 non distingue a seconda del tipo di contributi, perché l'art. 19 citato fa riferimento ai contributi (tutti), limitandosi invece gli ad Parte_2 attenuare il disposto della norma, precisando che in assenza della dichiarazione resa alla il CP_1 termine di prescrizione decennale non può decorrere dalla comunicazione di detta dichiarazione, bensì da quando la effettua la verifica. Per il resto vale quanto statuito dal comma 2 citato, pertanto a CP_1 prescindere dal tipo di contributo (anche minimo), la prescrizione decennale decorre dalla data di trasmissione alla del reddito professionale (e non prima) oppure, se omesso detto invio, dalla CP_1 data di effettiva verifica.
Per il resto sono infondate tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente.
Invero per gli anni dal 2011 al 2014 (non prescritti) la ha calcolato i contributi sulla base dei dati CP_1 reddituali IRPEF e IVA, così come dichiarati dal professionista nei righi RE21e VE40, con la prevista detrazione del contributo integrativo.
La parte opposta ha contestato solo genericamente detti conteggi, assumendo che era onere della CP_1 provare che i redditi considerati come riportati nella dichiarazione dei redditi al Fisco erano proprio quelli professionali. In realtà è vero il contrario, nel senso che nessuna prova è stata fornita dall'avv.
per smentire i redditi considerati dalla ed estrapolati dalle dichiarazioni reddituali Pt_1 CP_1 trasmesse da parte opposta al Fisco.
Per il resto i conteggi sviluppati dalla appaiono scevri da errori contabili. CP_1
In particolare:
- per l'anno 2011, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dalla a seguito CP_1 dei predetti accertamenti, rispettivamente pari ad € 1.183.187,00 e ad € 1.165.635,00, l'Avv. Pt_1 avrebbe dovuto corrispondere un contributo soggettivo minimo di € 2.400,00, un contributo soggettivo in autoliquidazione di € 42.106,00 (pari al 13% del reddito dichiarato sino al tetto di € 90.100,00 – come determinato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto), un contributo soggettivo modulare minimo di € 180,00, un contributo soggettivo modulare in pagina 5 di 8 autoliquidazione di € 721,00, un contributo integrativo di € 46.625,00 (pari al 4% del volume di affari
IVA) nonché un contributo di maternità di € 158,00 ; - per l'anno 2012, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dalla a seguito dei predetti accertamenti, CP_1 rispettivamente pari ad € 866.440,00 e ad € 661.827,00 , l'Avv. avrebbe dovuto corrispondere Pt_1 un contributo soggettivo minimo di € 2.440,00, un contributo soggettivo in autoliquidazione di €
32.708,00 (pari al 13% del reddito dichiarato sino al tetto di € 91.550,00 - come determinato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto), un contributo soggettivo modulare minimo di € 185,00, un contributo soggettivo modulare in autoliquidazione di €
730,00, un contributo integrativo di € 26.473,00 (pari al 4% del volume di affari IVA) nonché un contributo di maternità di € 116,00 ; - per l'anno 2013, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dallaCassa a seguito dei predetti accertamenti, rispettivamente pari ad €
760.688,00 e ad € 563.559,00, l'Avv. avrebbe dovuto corrispondere un contributo soggettivo Pt_1 minimo di € 2.700,00, un contributo soggettivo in autoliquidazione di € 30.461,00 (pari al 14% del reddito dichiarato sino al tetto di € 94.000,00 - come determinato con apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto), un contributo integrativo minimo di € 680,00, un contributo integrativo in autoliquidazione di € 21.862,00 (pari al 4% del volume di affari IVA, decurtato dell'importo dovuto a titolo di contributo integrativo minimo) nonché un contributo di maternità di € 132,00 ; - per l'anno 2014, sulla base del reddito professionale e del fatturato IVA acquisiti dalla a seguito dei predetti accertamenti, rispettivamente pari ad € 503.342,00 e ad € CP_1
617.648,00 , l'Avv. era tenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione Pt_1 dell'art. 21, commi 8 e 9, della L. 247/2012, al pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di € 2.780,00, da versare per metà (€ 1.390,00) nell'anno di competenza e per la restante metà
(€ 1.390,00), ove dovuta (come nel caso di specie, avendo il professionista, per l'anno in esame, superato la soglia di € 10.300,00 a titolo di reddito professionale, fissata dall'art. 9, comma 1, del citato regolamento), nelle scadenze previste per il pagamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione, oltre ad un contributo soggettivo in autoliquidazione pari al 14% del reddito dichiarato (fino al tetto di
€ 96.800,00 - come determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione - oltre al 3% sopra tale tetto, per un totale di € 25.748,00), detratto il contributo minimo nella misura intera;
pertanto, riassumendo, € 1.390,00 da versare nell'anno di competenza ed € 25.748,00 (€ 22.968,00 + € 1.390,00) da versare l'anno successivo in autoliquidazione. L'Avv. , inoltre, avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere, ai sensi del citato art. 7, comma 3, del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e
9, della L. 247/2012, un contributo integrativo minimo di € 350,00 e un contributo integrativo in autoliquidazione di € 24.356,00 (pari al 4% del volume d'affari IVA prodotto nell'anno, decurtato pagina 6 di 8 dell'importo del contributo integrativo minimo), da versare in due rate con le medesime scadenze sopra indicate per il contributo soggettivo, oltre al contributo di maternità per € 151,00.
Nessuna prova è stata fornita dalla parte opposta su pagamenti in acconto o a saldo degli importi così dovuti (pari a complessivi € 417.215,00).
Infondata appare infine anche l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem di detto credito contributivo, perché in parte sotteso a cartelle di pagamento già notificate all'avv. . Pt_1
Costituendosi in giudizio la ha dedotto che trattasi di distinte partite contributive. CP_1
In particolare la cartella di pagamento n. 09720210034753967000 è relativa al ruolo 2020, nel quale è contenuta la richiesta del contributo integrativo dovuto in forza dell'iscrizione del professionista all'albo per l'anno 2008, oltre sanzioni e interessi;
- la cartella di pagamento n.
09720189016757308000 non risulta essere di competenza della la cartella di pagamento n. CP_1
09720160219786355000 è relativa al ruolo 2016, e nella stessa è contenuta la contribuzione soggettiva minima e di maternità per gli anni 2014 e 2015, oltre interessi e sanzioni. La ha altresì dedotto di CP_1 aver iscritto nel ruolo 2021 (confluito nella cartella di pagamento n. 09720220006689479000) altre partite contributive per gli anni 2009 e 2010 (contribuzione integrativa) dovute dal professionista e non contenute nel decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, alla luce dei rilievi normativi, giurisprudenziali e istruttori sopra evidenziati, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la parte opposta non tenuta al pagamento dei contributi, sanzioni e interessi di mora riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 per intervenuta prescrizione decennale nei seguenti termini:
- in relazione al 2008: Euro 34.228,00 (oltre sanzioni e interessi per Euro 21.506,13), per un totale di Euro 55.634,13;
- in relazione al 2009: Euro 38.650,00 (oltre sanzioni e interessi per Euro 23.150,41), per un totale di Euro 61.800,41;
- in relazione al 2010: Euro 40.622,00 (oltre sanzioni e interessi per Euro 23.209,73), per un totale di Euro 63.831,73; conseguentemente deve essere revocato il d.i. opposto.
Neel resto il ricorso va respinto e la parte opposta deve essere condannata al pagamento in favore della della somma di € 417.215,00 per omesso pagamento dei contributi anni 2011, Controparte_3
2012, 2013 e 2014, oltre sanzioni e interessi di mora, come da prospetto di cui alla certificazione resa dal Responsabile del Servizio Prestazioni Previdenziali Ricongiunzioni e Riscatti della
[...]
, datata 01.08.2024 (doc. 3 fasc. opp.ta), oltre interessi Parte_3 legali e previsti dai Regolamenti pro tempore vigenti dalla maturazione del credito.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, le spese di lite devono essere compensate per un quarto tra le parti, dovendosi pagina 7 di 8 condannare la parte opposta, quale sostanziale soccombente, a rifondere alla Controparte_3 la quota residua, liquidata come in dispositivo.
Pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA ESTINTI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DECENNALE I
CREDITI CONTRIBUTIVI ANNI 2008, 2009 E 2010, COME PRECISATI IN PARTE
MOTIVA; DICHIARA NON TENUTO AL RELATIVO PAGAMENTO;
Parte_1
PER L'EFFETTO REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO N. 2601/2025 DI QUESTO
UFFICIO;
RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO E CONDANNA AL Parte_1
PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DI € 417.215,00 A Controparte_5
TITOLO DI OMESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI 2011, 2012 2013 E 2014,
SANZIONI E INTERESSI, COME SPECIFICATI IN PARTE MOTIVA, OLTRE INTERESSI
LEGALI E PREVISTI DAI REGOLAMENTI DELLA CASSA;
COMPENSA TRA LE PARTI UN QUARTO DELLE SPESE DI LITE E CONDANNA
A RIFONDERE ALLA LA QUOTA Parte_1 Controparte_3
RESIDUA, CHE LIQUIDA IN € 10.308,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 24 novembre 2025
La Giudice
DA CI
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