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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.148/2023 R.G.
promosso da
(C.F.: ); (C.F.: ); Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. AGATINO LUIGI DI STALLO come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_3 P.IVA_4
Franco come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 14.3.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di appello notificato in data 4.7.2017, e Parte_1 CP_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.939/2022, Parte_3
depositata il 27.6.2022 con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a corrispondere in favore della banca opposta la somma di Euro 79.905,19 oltre interessi e spese di lite.
Si costituiva quale cessionaria del credito per eccepire Controparte_3
l'infondatezza dell'appello proposto chiedendone il rigetto, mentre restava contumace CP_2
[...]
Posta la causa in decisione all'udienza del 8.11.2024 ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le pari congiuntamente chiedevano la rimessione della causa dal ruolo avendo raggiunto un accordo transattivo.
Fissata l'udienza del 7.3.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 14.3.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania nel procedimento RG 148/2023 così statuisce: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/03/2025.
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
Il Presidente Estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.148/2023 R.G.
promosso da
(C.F.: ); (C.F.: ); Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. AGATINO LUIGI DI STALLO come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_3 P.IVA_4
Franco come da procura in atti;
APPELLATE
All'udienza del 14.3.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di appello notificato in data 4.7.2017, e Parte_1 CP_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.939/2022, Parte_3
depositata il 27.6.2022 con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a corrispondere in favore della banca opposta la somma di Euro 79.905,19 oltre interessi e spese di lite.
Si costituiva quale cessionaria del credito per eccepire Controparte_3
l'infondatezza dell'appello proposto chiedendone il rigetto, mentre restava contumace CP_2
[...]
Posta la causa in decisione all'udienza del 8.11.2024 ed assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le pari congiuntamente chiedevano la rimessione della causa dal ruolo avendo raggiunto un accordo transattivo.
Fissata l'udienza del 7.3.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 14.3.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania nel procedimento RG 148/2023 così statuisce: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/03/2025.
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
Il Presidente Estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo