Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
491 /2016 R.G.
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Il Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n.r.g 491 /2016 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
via San Gregorio Magno n. 68, C.F. rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Galesi Giancarlo e dall'Avv. Mazzone Franca Maria;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Melbourne Vic 307 Australia, 183° Goooch S.T. Thornbury, C.F.
C.F._2
, nata a [...] [...], ivi residente in [...]
Ciullo D'Alcamo n.66, C.F. C.F._3
, nato a [...] il [...], ivi residente CP_3 [...]
, C.F. CP_4 C.F._4
, nata a [...] [...], ivi residente in [...]
D'Alcamo n.6
in persona del Sindaco P.T., Controparte_6
CONTUMACI
HA DEPOSITATO LA SEGUENTE SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In applicazione dell'art. 58, comma 2 legge n. 69/09 e quindi delle novellate disposizioni di cui agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , . Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_5
e il Comune di per ivi sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per CP_6
usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, del terreno sito in Contrada Calvario riportato in catasto al foglio 69 particella 208, CP_6
qualità pascolo, are 02 e ca 24, reddito dominicale 0,29 e reddito agrario 0.08,
foglio 69 particella 210 qualità pascolo are 01, ca 71, reddito dominicale 0,22 e reddito agrario 0,06, con fabbricato rurale riportato in catasto al foglio 69.
particella 209 are 00 e ca 32, intestato , Controparte_1 Controparte_2
. e al Comune di di conseguenza, CP_3 CP_5 CP_6
ordinare e/o autorizzare la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania ad eseguire le relative trascrizioni. I convenuti regolarmente citati in giudizio non si costituivano.
A seguito del deposito della relazione notarile, il precedente decidente dott.ssa
, all'udienza del 05.10.2017, dopo aver accertato regolarmente costituito Per_1
il contraddittorio, concedeva i termini ec art. 183 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 28.10.2019 il Giudice ammetteva la prova per testi mediante l'escussione dei testi e , che venivano escussi Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 26.11.2020. Il procedimento veniva più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni per il succedersi di vari Giudici.
All'udienza del 02.12.2024, per la prima volta dinanzi questo decidente fatte precisare le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con termine per il deposito delle comparse conclusionali ex 1rt.190cpc.
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La domanda attorea va rigettata per le ragioni che seguono:
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuto che, nonstante regolarmente citati no si sono costituiti.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, in cui l'acquisto del diritto si determina dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare. Ai sensi dell'art. 1158 c.c. "La proprietà dei
beni immobili e gli altri diritti reali di sui beni medesimi si acquistano in virtù
del possesso continuato per venti anni". Il possesso, affinché si possa pervenire all'acquisto del diritto per usucapione, deve essere continuato, ininterrotto,
pacifico e pubblico. Non è richiesto, dunque, il requisito della buona fede come elemento soggettivo, perché il possessore può anche essere in mala fede, fermo restando che deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione. L'acquisto a titolo originario per usucapione determina tuttavia la compressione di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero la proprietà, disponendo a tal specifico riguardo la Costituzione, all'art. 42 co. 2, che "La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti".
Per questa specifica ragione la giurisprudenza ha assunto una linea dura nei confronti dell'usucapione arrivando a dubitare, in un procedimento di cognizione volto ad accertare il decorso del relativo termine di prescrizione acquisitiva,
dell'attendibilità della prova testimoniale, almeno a certe condizioni. In un primo momento la Corte di legittimità aveva ammesso che "La prova dell'acquisto
per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in
quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e
pertanto può essere fornita anche per testimoni" (Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342).
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che "Con riguardo ai mezzi di
prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la
giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo
strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione
del termine per l'usucapione" (Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692). Tuttavia,
recentemente, la Cassazione ma anche la giurisprudenza di merito, sono arrivate a ritenere che una testimonianza, per quanto possa essere precisa, mai potrà
essere presa in considerazione dal giudice, nel caso in cui ci siano rapporti di amicizia o inimicizia con una delle parti, e questo perché dalla prescrizione acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che nella valutazione delle testimonianze assunte in giudizio che si rivelino antitetiche sono da prendersi con la massima cautela, se non addirittura da escludere dalla valutazione, le prove di natura orale (Tribunale di Milano, sez. IV, 23/02/2009,
n. 2433).Si ritiene dunque, principalmente, che la prova debba essere resa da un soggetto estraneo per essere ritenuta apprezzabile, essendo ormai pacifico che
"Il possesso pacifico ed ininterrotto per più di venti anni di un'immobile
comporta per usucapione l'acquisto della proprietà a titolo originario. È
necessaria la sussistenza dell'animus domini in capo al richiedente e che sia
fornita adeguata prova testimoniale del suddetto possesso da parte di terzi estranei" (Tribunale Salerno sez. II 14 giugno 2010 n. 1380). Posto che,
pertanto, si rende necessaria una testimonianza resa da un soggetto estraneo al rapporto, è necessario anche valutare con accortezza il contenuto della dichiarazione testimoniale. Infatti, sempre i giudici di merito, ritengono che
"non basterà che l'attore sostenga, dinanzi al giudice, di possedere il bene da
tempo immemorabile" (Tribunale di Cassino, sentenza 823/2011). Di
conseguenza, è lecito ritenere che non solo la prova debba essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma è anche necessario che la testimonianza sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine inziale di decorrenza dell'usucapione, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo immemorabile" “da oltre vent'anni” et similia né,
tantomeno, da oltre “ 25 anni”, riferito dallo zio acquisito o Testimone_2
da oltre “ 30 anni” riferito dal suocero (entrambi sentiti quali Testimone_1
testi all'udienza del 26 novembre 2020).
La c.d. Linea dura contro l'usucapione si rivela funzionale a garantire la tutela di un diritto costituzionalmente garantito, la proprietà privata, ed a scongiurare la proposizione di azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio. (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n° 9325)
intensificando così le difficoltà nell'onere probatorio.
Andando ad esaminare le altre risultanze istruttorie si deve rilevare che nessuna documentazione fornisce a questo giudice parte attrice, dalla quale possa evincersi quanto sopra premesso: non è dato sapere l'inizio del possesso, non viene prodotta nessuna documentazione relativa ai dichiarati lavori di ristrutturazione che in qualche modo avrebbero dato prova del possesso ”uti
Domini” richiesto, non viene fornita a titolo di prova neppure un'utenza di fornitura acqua o elettrica o altro. Oltre tutto anche le dichiarazioni rese dai due testi, per altro parenti acquisiti,
risultano essere generiche e non sufficienti. Infatti non risultano fissati nel tempo gli interventi di ristrutturazione del fabbricato rurale, solamente genericamente dichiarati, de quo, non è stata fornita alcuna fattura o ricevuta riferibile all'acquisto di materiali edili né di mano d'opera e che dire del terreno mai coltivato che sarebbe, solamente, stato tenuto pulito dall'attore.
Come sopra premesso è necessario che la testimonianza sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine inziale di decorrenza
dell'usucapione e modalità di esercizio del possesso “uti domini”, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo
immemorabile",”da oltre un ventennio”et similia.
Nessuna valida prova è emersa nel presente giudizio essendosi i due testi escussi limitati ad affermare che l'attore avrebbe posseduto il terreno oggetto di causa:
uno da almeno 25 anni e l'altro da almeno 30 anni.
Ritenuto che i convenuti sono rimasti contumaci nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe,
rigetta la domanda di parte attrice perché non risultano provate l'inizio del possesso, le modalità con cui lo stesso sia stato esercitato né la durata e né,
tantomeno, l'animus possidenti.
Nulla dispone in ordine alle spese essendo le parti convenute rimaste contumaci.
Così deciso Caltagirone 08 aprile 2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello