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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11721/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DI TELLA FRANCESCO e Parte_1
avv. DI TELLA RAFFAELE come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo delegato MORMILE ROSA come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 8.5.25 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 28/09/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati a CP_1
titolo di indennità di frequenza sulla base del decreto di omologa del Tribunale di
Napoli Nord del 11.5.23 nell'ambito del procedimento avente n. 2875/22 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che con provvedimenti del 19/03/2024 e del 11/05/2023,
l' sede di Aversa, aveva provveduto alla liquidazione dell'indennità di CP_1
frequenza;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_2
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
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ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del
11/05/2023 e del 19/03/2024 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- le spese di lite, in considerazione della circostanza che la prima comunicazione di liquidazione è intervenuta in data antecedente al deposito del ricorso ed a seguito della integrazione documentale relativa alla prova della frequenza scolastica (cfr. comunicazioni depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 26.11.24), sono compensate tra le parti;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura, già ridotta, indicata nel dispositivo da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento DEL CP_1
50% delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 750,00, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
- compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 9.5.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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