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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1807/2024 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17-9-25 e vertente
TRA
, cod. fisc. , nata il Parte_1 C.F._1
11/05/1958 a Cancello ed Arnone ed ivi residente a[...], - rappresentata e difesa dall'Avv. Cipriano Di Tella (cod. fisc. ), in forza di procura in calce al ricorso e C.F._2 domiciliato presso il suo Studio Legale sito in San Cipriano D'Aversa alla via Virgilio n.12; PEC – FAX 0815042231 Email_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente Avv. Giorgio Controparte_1
Magliocca, in qualità di legale rapp.te p.t. della , Controparte_1
(P.I. - C.F. ), con sede in alla Via P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
Lubich n.6 (ex Area Saint Gobain), rappresentata e difesa dall'avv.
MjriamCaruso ;pec CodiceFiscale_3 Email_2 tel:08232478271, quale Funzionario Avvocato
[...] dell'Ente (iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati del foro di S. Maria
C.V. – con il patrocinio in Cassazione), giusto Decreto Presidenziale n.52 del 09.04.2024 e procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata su foglio separato
RESISTENTE
Controparte_2
, in persona del Commissario
[...]
Straordinario e legale rapp.te p.t. Avv. Francesco Todisco CP_3
( n. 30 del 23.04.2024), con sede in , alla Controparte_4 CP_1 via Roma n.80, rapp.to e difeso dall'Avv. Lucia Pignata (C.F.
nella qualità di legale del preposto ufficio C.F._4 interno giusta mandato agli atti ed in esecuzione della Delibera di incarico n. 1066/FT del 17.09.2024 ed elett.te dom.to in alla CP_1 via Roma, 80
RESISTENTE
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_5
Napoli alla via S. Lucia n. 81, Codice Fiscale PartitaIVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto col ricorso in esame: “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della CP_1
, della e del di bonifica
[...] Controparte_5 Controparte_2 del bacino inferiore del , in via solidale o alternativa oppure in _2 proporzione alla misura di responsabilità che emergerà;
2)conseguentemente condannarsi i predetti enti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante nella misura di euro 52.000,00 o della maggiore o minore somma che il tribunale adito riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi e svalutazione monetari”.
Esponeva di essere “proprietaria dell'immobile ad uso residenziale sito in Cancello ed Arnone alla via Santa Maria a cubito (località la Riccia), riportato in catasto fabbricati del Comune di Cancello ed Arnone al foglio 46, particella 5015. Tale immobile è stato soggetto, in data
19/01/2023, ad ingenti danni dovuti all'esondazione del fiume
Volturno. L''esondazione del fiume Volturno verificatasi in Cancello ed
Arnone alla via Santa Maria a Cubito in località “la Riccia” è stata causata anche dalla rottura di un argine posto ad una distanza di circa
1 Km dalla proprietà dell'istante. Per quanto concerne la rottura dell'argine va precisato che era noto da diverso tempo che lo stesso in quel determinato punto fosse fortemente danneggiato e di ciò erano stati più volte resi edotti gli organi tenuti alla custodia e alla manutenzione degli argini. Le acque, che portavano con se detriti e melma fluviale, raggiungevano il piano terra interno dell'immobile arrivando ad una altezza non inferiore a 40 cm e tale elevata quantità di acqua, rimasta presente per circa 14 ore, danneggiava le opere murarie e tutti gli arredamenti ed utensili. L'immobile in questione è dotato anche di un garage sul retro, formato da blocchi di lapillo. Oltre alle mura perimetrali del suddetto garage sono rimasti danneggiati tutti i beni mobili ed utensili al suo interno. A causa del forte stato di degrado in cui ha versato per giorni il fabbricato de quo, la sig.ra cadeva in un grave stato di prostrazione che si Parte_1 manifestava con totale assenza di stimoli sociali, familiari e relazionali in genere. Pertanto, il totale dei danni subiti dall'attore a causa dell'esondazione del fiume Volturno ammonta ad euro 67.550,00, cosi suddiviso : euro 57.550,00 danni all'immobile e ai beni mobili, euro
3.000,00 danni agli effetti personali, euro 5.000,00 danno morale, euro 2.000,00 danno da utilizzo dell'immobile”.
Si costituivano la e il , che chiedevano Controparte_1 _2 dichiararsi inammissibile il ricorso o il suo rigetto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si rileva in punto di diritto che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (SS.UU. Cass. n. 37434/2022).
Invero, la configurabilità del potere di rinnovazione concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità e la procura deve esistere, a pena di inammissibilità, prima del ricorso (Cass., sez. 3, n. 1255 del 2018; Sez. 6 – 5, n. 938 del 13/01/2023). Nel caso di specie, come eccepito dalla parte resistente _2
, si rileva che, mentre il ricorso in esame è stato proposto dalla
[...]
SI.ra , la relativa procura alle liti risulta, invece, Parte_1 essere stata sottoscritta in modo leggibile da tale SI.ra PE
, per cui la detta procura deve ritenersi “inesistente”.
[...]
Pertanto, la medesima non può produrre nessun effetto giuridico.
Dunque, il ricorso deve essere per tale motivo dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere rimborsate in favore delle parti resistenti vittoriose costituite e come liquidate in dispositivo.
Dell'attività processuale nel presente giudizio è, però, il difensore a doversi assumere esclusivamente la responsabilità, in quanto ha consapevolmente agito in assenza della prescritta procura speciale, è su di lui personalmente che devono gravare le spese di lite (Cass. Sez.
6 – 5, n. 938 del 13/01/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19184 del
2021, non mass.; Sez. 6 – 1, n. 32008 del 09/12/2019).
Infatti, secondo la Cassazione (ord. n. 8318/2024), «Qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (come nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio».
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2
e così
[...] Controparte_5 provvede: - dichiara la inammissibilità del ricorso;
- pone a carico del difensore della parte ricorrente Avv. Cipriano Di
Tella le spese di lite anticipate dalle parti resistenti costituite e Controparte_1 Controparte_2
, che liquida cadauna nella
[...] somma di €5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA e IVA come per legge, con distrazione per le spese liquidate in favore del detto Consorzio in favore del procuratore anticipatario Avv.
Lucia Pignata.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17-9-25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1807/2024 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17-9-25 e vertente
TRA
, cod. fisc. , nata il Parte_1 C.F._1
11/05/1958 a Cancello ed Arnone ed ivi residente a[...], - rappresentata e difesa dall'Avv. Cipriano Di Tella (cod. fisc. ), in forza di procura in calce al ricorso e C.F._2 domiciliato presso il suo Studio Legale sito in San Cipriano D'Aversa alla via Virgilio n.12; PEC – FAX 0815042231 Email_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente Avv. Giorgio Controparte_1
Magliocca, in qualità di legale rapp.te p.t. della , Controparte_1
(P.I. - C.F. ), con sede in alla Via P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
Lubich n.6 (ex Area Saint Gobain), rappresentata e difesa dall'avv.
MjriamCaruso ;pec CodiceFiscale_3 Email_2 tel:08232478271, quale Funzionario Avvocato
[...] dell'Ente (iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati del foro di S. Maria
C.V. – con il patrocinio in Cassazione), giusto Decreto Presidenziale n.52 del 09.04.2024 e procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata su foglio separato
RESISTENTE
Controparte_2
, in persona del Commissario
[...]
Straordinario e legale rapp.te p.t. Avv. Francesco Todisco CP_3
( n. 30 del 23.04.2024), con sede in , alla Controparte_4 CP_1 via Roma n.80, rapp.to e difeso dall'Avv. Lucia Pignata (C.F.
nella qualità di legale del preposto ufficio C.F._4 interno giusta mandato agli atti ed in esecuzione della Delibera di incarico n. 1066/FT del 17.09.2024 ed elett.te dom.to in alla CP_1 via Roma, 80
RESISTENTE
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_5
Napoli alla via S. Lucia n. 81, Codice Fiscale PartitaIVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto col ricorso in esame: “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della CP_1
, della e del di bonifica
[...] Controparte_5 Controparte_2 del bacino inferiore del , in via solidale o alternativa oppure in _2 proporzione alla misura di responsabilità che emergerà;
2)conseguentemente condannarsi i predetti enti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante nella misura di euro 52.000,00 o della maggiore o minore somma che il tribunale adito riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi e svalutazione monetari”.
Esponeva di essere “proprietaria dell'immobile ad uso residenziale sito in Cancello ed Arnone alla via Santa Maria a cubito (località la Riccia), riportato in catasto fabbricati del Comune di Cancello ed Arnone al foglio 46, particella 5015. Tale immobile è stato soggetto, in data
19/01/2023, ad ingenti danni dovuti all'esondazione del fiume
Volturno. L''esondazione del fiume Volturno verificatasi in Cancello ed
Arnone alla via Santa Maria a Cubito in località “la Riccia” è stata causata anche dalla rottura di un argine posto ad una distanza di circa
1 Km dalla proprietà dell'istante. Per quanto concerne la rottura dell'argine va precisato che era noto da diverso tempo che lo stesso in quel determinato punto fosse fortemente danneggiato e di ciò erano stati più volte resi edotti gli organi tenuti alla custodia e alla manutenzione degli argini. Le acque, che portavano con se detriti e melma fluviale, raggiungevano il piano terra interno dell'immobile arrivando ad una altezza non inferiore a 40 cm e tale elevata quantità di acqua, rimasta presente per circa 14 ore, danneggiava le opere murarie e tutti gli arredamenti ed utensili. L'immobile in questione è dotato anche di un garage sul retro, formato da blocchi di lapillo. Oltre alle mura perimetrali del suddetto garage sono rimasti danneggiati tutti i beni mobili ed utensili al suo interno. A causa del forte stato di degrado in cui ha versato per giorni il fabbricato de quo, la sig.ra cadeva in un grave stato di prostrazione che si Parte_1 manifestava con totale assenza di stimoli sociali, familiari e relazionali in genere. Pertanto, il totale dei danni subiti dall'attore a causa dell'esondazione del fiume Volturno ammonta ad euro 67.550,00, cosi suddiviso : euro 57.550,00 danni all'immobile e ai beni mobili, euro
3.000,00 danni agli effetti personali, euro 5.000,00 danno morale, euro 2.000,00 danno da utilizzo dell'immobile”.
Si costituivano la e il , che chiedevano Controparte_1 _2 dichiararsi inammissibile il ricorso o il suo rigetto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si rileva in punto di diritto che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (SS.UU. Cass. n. 37434/2022).
Invero, la configurabilità del potere di rinnovazione concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità e la procura deve esistere, a pena di inammissibilità, prima del ricorso (Cass., sez. 3, n. 1255 del 2018; Sez. 6 – 5, n. 938 del 13/01/2023). Nel caso di specie, come eccepito dalla parte resistente _2
, si rileva che, mentre il ricorso in esame è stato proposto dalla
[...]
SI.ra , la relativa procura alle liti risulta, invece, Parte_1 essere stata sottoscritta in modo leggibile da tale SI.ra PE
, per cui la detta procura deve ritenersi “inesistente”.
[...]
Pertanto, la medesima non può produrre nessun effetto giuridico.
Dunque, il ricorso deve essere per tale motivo dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere rimborsate in favore delle parti resistenti vittoriose costituite e come liquidate in dispositivo.
Dell'attività processuale nel presente giudizio è, però, il difensore a doversi assumere esclusivamente la responsabilità, in quanto ha consapevolmente agito in assenza della prescritta procura speciale, è su di lui personalmente che devono gravare le spese di lite (Cass. Sez.
6 – 5, n. 938 del 13/01/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19184 del
2021, non mass.; Sez. 6 – 1, n. 32008 del 09/12/2019).
Infatti, secondo la Cassazione (ord. n. 8318/2024), «Qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (come nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio».
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2
e così
[...] Controparte_5 provvede: - dichiara la inammissibilità del ricorso;
- pone a carico del difensore della parte ricorrente Avv. Cipriano Di
Tella le spese di lite anticipate dalle parti resistenti costituite e Controparte_1 Controparte_2
, che liquida cadauna nella
[...] somma di €5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA e IVA come per legge, con distrazione per le spese liquidate in favore del detto Consorzio in favore del procuratore anticipatario Avv.
Lucia Pignata.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17-9-25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo