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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18988/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:30sono presenti l'avv. PALMA PAOLO per la ricorrente, nonché l'avv.
DI GLORIA MARCO per L' CP_1
I procuratori delle parti, alla luce del parziale sgravio dell'indebito, chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18988 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PALMA PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere sulle somme oggetto del provvedimento di annullamento dell'indebito e quindi sul segmento debitorio relativo al periodo dal 01/01/2020 al 28/02/2023;
- dichiara la ripetibilità delle somme relative al segmento debitorio per il periodo
1.3.2023 ~ 31.12.2023;
- condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 500,00 oltre spese generali, CPA
e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e compensando la restante parte;
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che con lettera del 6 agosto 2024 l' le comunicava che “la CP_1
sua pensione n.023-550038034085 cat. SOCOM è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per
l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. Il ricalcolo comprende la … revoca della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002” e che “pertanto, da gennaio 2020 a dicembre 2023
.. l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un CP_1
importo di €.5.560,30”, ciò a mezzo di una trattenuta mediante 72 rate mensili,
e ritenendo tale provvedimento illegittimo, per la insussistenza cronologica della pretesa restitutoria, avendo beneficiato della prestazione ritenuta non dovuta soltanto per l'anno 2023, e non anche per gli anni precedenti, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare non CP_1
dovuta da parte della ricorrente a favore dell la somma di €.5.560,30 di CP_1
cui alla lettera di detto Istituto del 6.8.2024 -pratica indebito n.19196704; - ritenere e dichiarare, conseguentemente, illegittime le trattenute operate ed operande dall' sulla pensione n.023-550038034085 cat. SOCOM della CP_1
ricorrente;
-condannare, per l'effetto, l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute sulla predetta prestazione maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data in cui le trattenute sono state concretamente operate”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto, comunicando il parziale annullamento dell'indebito sulla scorta della corretta rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente, depositando all'uopo provvedimento in autotutela. All'udienza odierna la parte ricorrente, preso atto del parziale annullamento dell'indebito dichiarava di riconoscere il proprio debito residuo nei confronti dell' , acquiescendo al recupero della somma risultante dal provvedimento CP_2
in autotutela, pari ad € 589,00, da parte dell' nelle modalità comunicatele. CP_2
Le parti formulavano quindi richiesta di cessazione della materia del contendere per la parte di indebito oggetto di sgravio, comunicando la parte ricorrente la rinunzia al ricorso per la parte restante.
La parte ricorrente, in ragione dell'annullamento in autotutela della gran parte delle somme richieste in precedenza, chiedeva comunque la condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in ragione dell'adozione del provvedimento di annullamento soltanto a seguito di ricorso giudiziario.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere per la parte di indebito oggetto di annullamento essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine a quella parte di posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Preso atto del riconoscimento del debito da parte della ricorrente per il residuo, con contestuale rinuncia alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la ripetibilità della somma residua.
In ordine al regime delle spese di lite, posta la riduzione della somma chiesta in ripetizione a circa un decimo di ciò che era stato in precedenza richiesto, soltanto dopo la proposizione del ricorso e per i motivi ivi addotti, appare equa una parziale condanna alle spese di lite dell' convenuto, come liquidate in CP_2
dispositivo, compensando la restante parte.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18988/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:30sono presenti l'avv. PALMA PAOLO per la ricorrente, nonché l'avv.
DI GLORIA MARCO per L' CP_1
I procuratori delle parti, alla luce del parziale sgravio dell'indebito, chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18988 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PALMA PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere sulle somme oggetto del provvedimento di annullamento dell'indebito e quindi sul segmento debitorio relativo al periodo dal 01/01/2020 al 28/02/2023;
- dichiara la ripetibilità delle somme relative al segmento debitorio per il periodo
1.3.2023 ~ 31.12.2023;
- condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 500,00 oltre spese generali, CPA
e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e compensando la restante parte;
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che con lettera del 6 agosto 2024 l' le comunicava che “la CP_1
sua pensione n.023-550038034085 cat. SOCOM è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per
l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. Il ricalcolo comprende la … revoca della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002” e che “pertanto, da gennaio 2020 a dicembre 2023
.. l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un CP_1
importo di €.5.560,30”, ciò a mezzo di una trattenuta mediante 72 rate mensili,
e ritenendo tale provvedimento illegittimo, per la insussistenza cronologica della pretesa restitutoria, avendo beneficiato della prestazione ritenuta non dovuta soltanto per l'anno 2023, e non anche per gli anni precedenti, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare non CP_1
dovuta da parte della ricorrente a favore dell la somma di €.5.560,30 di CP_1
cui alla lettera di detto Istituto del 6.8.2024 -pratica indebito n.19196704; - ritenere e dichiarare, conseguentemente, illegittime le trattenute operate ed operande dall' sulla pensione n.023-550038034085 cat. SOCOM della CP_1
ricorrente;
-condannare, per l'effetto, l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute sulla predetta prestazione maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data in cui le trattenute sono state concretamente operate”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto, comunicando il parziale annullamento dell'indebito sulla scorta della corretta rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente, depositando all'uopo provvedimento in autotutela. All'udienza odierna la parte ricorrente, preso atto del parziale annullamento dell'indebito dichiarava di riconoscere il proprio debito residuo nei confronti dell' , acquiescendo al recupero della somma risultante dal provvedimento CP_2
in autotutela, pari ad € 589,00, da parte dell' nelle modalità comunicatele. CP_2
Le parti formulavano quindi richiesta di cessazione della materia del contendere per la parte di indebito oggetto di sgravio, comunicando la parte ricorrente la rinunzia al ricorso per la parte restante.
La parte ricorrente, in ragione dell'annullamento in autotutela della gran parte delle somme richieste in precedenza, chiedeva comunque la condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in ragione dell'adozione del provvedimento di annullamento soltanto a seguito di ricorso giudiziario.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere per la parte di indebito oggetto di annullamento essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine a quella parte di posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Preso atto del riconoscimento del debito da parte della ricorrente per il residuo, con contestuale rinuncia alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la ripetibilità della somma residua.
In ordine al regime delle spese di lite, posta la riduzione della somma chiesta in ripetizione a circa un decimo di ciò che era stato in precedenza richiesto, soltanto dopo la proposizione del ricorso e per i motivi ivi addotti, appare equa una parziale condanna alle spese di lite dell' convenuto, come liquidate in CP_2
dispositivo, compensando la restante parte.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini