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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4574/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa con ricorso da
, nato a [...], il [...], (codice fiscale Parte_1 C.F._1
)
[...]
Rappresentato e difeso dall' Avv. BOSI MONICA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
nata a [...], il [...], (codice fiscale ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rappresentata e difesa dall' Avv. Laura Capuano e dall' Avv. Andrea Stefanello, come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 3 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 25/03/2025 le parti, hanno confermato le condizioni di cui alla memoria depositata il 14.3.25, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio del Parte_1
matrimonio contratto con la sig.ra Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e si opponeva alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Che nelle more del procedimento con nota di deposito del 25/02/2025, i procuratori delle parti davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo.
Con decreto dep. il 04/03/2025 veniva fissata udienza per il giorno 25/03/2025 con termine di 10
giorni prima dell'udienza per il deposito di conclusioni conformi.
All'udienza del 25/03/2025 sentite le parti, le stesse confermavano le conclusioni conformi di cui alla nota di deposito del 14/03/2025.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica della sentenza di divorzio di cui alla nota di deposito del 14/03/2025 e richiamate all'udienza del 25/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio nato il [...] a [...] il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il Per_1
sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio (n.1177/19 del
22.05.2019 del Tribunale di Verona) di cui alla nota di deposito del 14/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
Conferma per il resto la sentenza di divorzio n.1177/19 del 22.05.2019 del Tribunale di
Verona.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4574/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa con ricorso da
, nato a [...], il [...], (codice fiscale Parte_1 C.F._1
)
[...]
Rappresentato e difeso dall' Avv. BOSI MONICA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
nata a [...], il [...], (codice fiscale ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rappresentata e difesa dall' Avv. Laura Capuano e dall' Avv. Andrea Stefanello, come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 3 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 25/03/2025 le parti, hanno confermato le condizioni di cui alla memoria depositata il 14.3.25, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio del Parte_1
matrimonio contratto con la sig.ra Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e si opponeva alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Che nelle more del procedimento con nota di deposito del 25/02/2025, i procuratori delle parti davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo.
Con decreto dep. il 04/03/2025 veniva fissata udienza per il giorno 25/03/2025 con termine di 10
giorni prima dell'udienza per il deposito di conclusioni conformi.
All'udienza del 25/03/2025 sentite le parti, le stesse confermavano le conclusioni conformi di cui alla nota di deposito del 14/03/2025.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di modifica della sentenza di divorzio di cui alla nota di deposito del 14/03/2025 e richiamate all'udienza del 25/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio nato il [...] a [...] il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il Per_1
sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio (n.1177/19 del
22.05.2019 del Tribunale di Verona) di cui alla nota di deposito del 14/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
Conferma per il resto la sentenza di divorzio n.1177/19 del 22.05.2019 del Tribunale di
Verona.
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3