Articolo 1 della Legge 4 agosto 1960, n. 924
Articolo 2
Versione
18 settembre 1960
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.
Entrata in vigore il 18 settembre 1960