TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7487/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7487 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 26.5.2023 da:
(c.f.: ; , con l'avv. Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Tallarico ricorrente contro
Controparte_1
Resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, in via principale: accertare, dichiarare e ritenere che sussistano in capo a
“violazione sistematiche e gravi di diritti umani”, e disporre il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 19, commi 1.1 – 1.2, D. lgs. 286/98; in via istruttoria […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/IMMIGRAZIONE n.58/2023 del 31.3.2023 del Questore di Vicenza notificato il 27.4.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 22.2.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Verona-sezione di CP_1
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza di documentazione di significativa continuità lavorativa e di prova di effettiva occupazione al momento della presentazione del ricorso nonché in ragione della permanenza di significativi rapporti familiari con i parenti in Nigeria e della mancata prova della relazione familiare che sussisterebbe nel territorio dello Stato con cittadina italiana.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante gli atti introduttivi del Controparte_1
giudizio siano stati allo stesso correttamente notificati. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- attestato di frequenza di corso di lingua italiana di trenta ore rilasciato in data 11.2.2017;
- un certificato di frequenza di un corso di lingua senza data;
- attestato di frequenza di un corso base di saldatura della durata di quarantacinque ore rilasciato il 6.8.2019;
- attestato di frequenza di un corso base per addetti saldatura della durata di 120 ore (108 frequentate), rilasciato in data 29.10.2020;
- dichiarazione di avvenuta assunzione relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con una impresa avente sede nella provincia di dal 21.11.2022 al 17.2.2023, con qualifica CP_1
di operatore ecologico;
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2020 da altra impresa con sede in provincia di Padova per euro 300;
- lettera di assunzione relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con una impressa avente sede in provincia di Padova dal 1.3.2023 al 31.5.2023 con qualifica di garzone addetto al riordino di cantiere;
- proroga del contratto di lavoro da ultimo menzionato al 31.5.2024 e relativa dichiarazione
Unilav;
- busta paga relativa a rapporto di lavoro con una impresa avente sede in provincia di CP_1
relativa al mese di febbraio 2023 per euro 1400 circa;
- busta paga relativa a rapporto di lavoro con una impresa avente sede in provincia di Padova relativa al mese di marzo 2023 per euro 1500 circa;
2 - busta paga relativa a rapporto di lavoro con una impresa avente sede in provincia di Padova relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 per rispettivamente euro
1.400, 1.400, 1.300, 1.500, 3.200 circa;
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022 da altra impresa con sede in provincia di per euro 1600; CP_1
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022 da altra impresa con sede in provincia di per euro 14.700 relativo a rapporto di lavoro dal 19.1.2022 al 31.10.2022; CP_1
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2023 da impresa con sede in provincia di per euro 2.500 relativo a rapporto di lavoro dal 21.11.2022 al 17.2.2023; CP_1
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2023 da altra impresa con sede in provincia di per euro 16.000 relativo a rapporto di lavoro dal 1.3.2023; CP_1
- certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di con risultato: CP_1
nulla;
- comunicazione di ospitalità dd. 18.3.2024 presso immobile sito in CP_1
- estratto conto previdenziale da cui si ricava che il ricorrente è stato occupato nei seguenti CP_2
periodi: dal 19.1.2022 al 31.10.2022 (percepiti 16.000 euro circa) presso una fonderia;
nel novembre 2022 ha percepito il contributo previdenziale per disoccupazione;
dal 21.11.2022 al
17.2.2023 (percepiti 4.500 euro); nel febbraio 2023 ha percepito il contributo previdenziale per disoccupazione;
dal 1.3.2023 al 31.5.2024 (percepiti euro 23.000 circa di cui anche somme a titolo di cassa integrazione); nel giugno 2024 ha percepito il contributo di disoccupazione;
- documentazione sanitaria dell'ULSS 6 Euganea dd. 19.4.2021;
- certificato del casellario dd. 30.9.2024 con risultata: nulla.
Con decreto dd.
8.7.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
*
2. Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
30.9.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 26.5.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
3 Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua della disciplina applicabile al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa a partire dal gennaio 2022 che gli ha consentito di percepire redditi sicuramente idonei a garantirgli autonomia, come si evince dalla documentazione in atti, sopra illustrata.
La documentazione prodotta è idonea a giustificare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale
(dal 2016); il radicamento lavorativo da tempo risalente (2022) e fino a epoca recente (giugno
2024); la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
4 3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f.: Parte_1
; al rilascio di un permesso di C.F._1 Parte_2
soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7487 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato in data 26.5.2023 da:
(c.f.: ; , con l'avv. Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Tallarico ricorrente contro
Controparte_1
Resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, in via principale: accertare, dichiarare e ritenere che sussistano in capo a
“violazione sistematiche e gravi di diritti umani”, e disporre il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno ex art. 19, commi 1.1 – 1.2, D. lgs. 286/98; in via istruttoria […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/IMMIGRAZIONE n.58/2023 del 31.3.2023 del Questore di Vicenza notificato il 27.4.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 22.2.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Verona-sezione di CP_1
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza di documentazione di significativa continuità lavorativa e di prova di effettiva occupazione al momento della presentazione del ricorso nonché in ragione della permanenza di significativi rapporti familiari con i parenti in Nigeria e della mancata prova della relazione familiare che sussisterebbe nel territorio dello Stato con cittadina italiana.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante gli atti introduttivi del Controparte_1
giudizio siano stati allo stesso correttamente notificati. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- attestato di frequenza di corso di lingua italiana di trenta ore rilasciato in data 11.2.2017;
- un certificato di frequenza di un corso di lingua senza data;
- attestato di frequenza di un corso base di saldatura della durata di quarantacinque ore rilasciato il 6.8.2019;
- attestato di frequenza di un corso base per addetti saldatura della durata di 120 ore (108 frequentate), rilasciato in data 29.10.2020;
- dichiarazione di avvenuta assunzione relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con una impresa avente sede nella provincia di dal 21.11.2022 al 17.2.2023, con qualifica CP_1
di operatore ecologico;
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2020 da altra impresa con sede in provincia di Padova per euro 300;
- lettera di assunzione relativa a un rapporto di lavoro a tempo determinato con una impressa avente sede in provincia di Padova dal 1.3.2023 al 31.5.2023 con qualifica di garzone addetto al riordino di cantiere;
- proroga del contratto di lavoro da ultimo menzionato al 31.5.2024 e relativa dichiarazione
Unilav;
- busta paga relativa a rapporto di lavoro con una impresa avente sede in provincia di CP_1
relativa al mese di febbraio 2023 per euro 1400 circa;
- busta paga relativa a rapporto di lavoro con una impresa avente sede in provincia di Padova relativa al mese di marzo 2023 per euro 1500 circa;
2 - busta paga relativa a rapporto di lavoro con una impresa avente sede in provincia di Padova relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 per rispettivamente euro
1.400, 1.400, 1.300, 1.500, 3.200 circa;
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022 da altra impresa con sede in provincia di per euro 1600; CP_1
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022 da altra impresa con sede in provincia di per euro 14.700 relativo a rapporto di lavoro dal 19.1.2022 al 31.10.2022; CP_1
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2023 da impresa con sede in provincia di per euro 2.500 relativo a rapporto di lavoro dal 21.11.2022 al 17.2.2023; CP_1
- certificazione unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2023 da altra impresa con sede in provincia di per euro 16.000 relativo a rapporto di lavoro dal 1.3.2023; CP_1
- certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di con risultato: CP_1
nulla;
- comunicazione di ospitalità dd. 18.3.2024 presso immobile sito in CP_1
- estratto conto previdenziale da cui si ricava che il ricorrente è stato occupato nei seguenti CP_2
periodi: dal 19.1.2022 al 31.10.2022 (percepiti 16.000 euro circa) presso una fonderia;
nel novembre 2022 ha percepito il contributo previdenziale per disoccupazione;
dal 21.11.2022 al
17.2.2023 (percepiti 4.500 euro); nel febbraio 2023 ha percepito il contributo previdenziale per disoccupazione;
dal 1.3.2023 al 31.5.2024 (percepiti euro 23.000 circa di cui anche somme a titolo di cassa integrazione); nel giugno 2024 ha percepito il contributo di disoccupazione;
- documentazione sanitaria dell'ULSS 6 Euganea dd. 19.4.2021;
- certificato del casellario dd. 30.9.2024 con risultata: nulla.
Con decreto dd.
8.7.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
*
2. Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
30.9.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 26.5.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
3 Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Inoltre, va ricordato che alla stregua della disciplina applicabile al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass., sez. VI,
29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240); infine, nel caso di conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è irrilevante che questo venga concluso nei mesi immediatamente precedenti alla decisione (Cass., sez. I, 24.10.2022 n. 33315).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa a partire dal gennaio 2022 che gli ha consentito di percepire redditi sicuramente idonei a garantirgli autonomia, come si evince dalla documentazione in atti, sopra illustrata.
La documentazione prodotta è idonea a giustificare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale
(dal 2016); il radicamento lavorativo da tempo risalente (2022) e fino a epoca recente (giugno
2024); la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
4 3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f.: Parte_1
; al rilascio di un permesso di C.F._1 Parte_2
soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
5