Articolo 3 della Legge 28 aprile 1976, n. 424
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 luglio 1976
Art. 3.

Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione di detti atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.
Entrata in vigore il 4 luglio 1976