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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4135 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 26.09.2025 da:
( ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Mira (VE), Via 25 Aprile n. 90/A
e
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(VE), Via 25 Aprile n. 90/A, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Dal Corso in Roncade (TV), Via
Vivaldi n.1 (pec: , che li rappresenta ed assiste per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2025 che di seguito si riproducono: “ pronuncia della separazione personale e pronuncia di sentenza che omologhi le seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, sita in
Mira (VE), Via 25 Aprile n.90/A rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi Parte_1
ad eccezione di quelli già concordemente suddivisi tra gli stessi, mentre il sig. Parte_2
trasferirà la propria residenza altrove. Quest'ultimo, in ogni caso, si farà comunque carico dell'intero importo della polizza assicurativa dell'immobile il cui premio annuo attualmente
Per_ ammonta ad €.475,00 3) I figli e , fintantoché saranno minorenni, verranno collocati Per_1
prevalentemente presso la madre e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale e ne cureranno l'educazione,
l'istruzione e la crescita. Non appena il sig. avrà trovato una nuova soluzione abitativa Pt_2
Per_ che possa soddisfare le esigenze anche di e , i figli trascorreranno i fine settimana con Per_1
pernottamento alternativamente con l'uno e l'altro genitore a partire dal sabato dopo pranzo sino al lunedì mattina, quando si recheranno a scuola. I figli, inoltre, pernotteranno dal padre – sempre una volta che quest'ultimo avrà trovato nuova soluzione abitativa - un giorno infrasettimanalmente indicativamente il mercoledì sino alla mattina del giorno successivo, quando si recheranno a scuola. I genitori, comunque, si obbligano, nei giorni in cui i figli sono collocati
Per_ presso l'uno o l'altro, a far svolgere regolarmente a ed le attività extrascolastiche e Per_1
ludico-sportive da questi ultimi praticate;
4) I ricorrenti, inoltre, concordano che i figli siano in gestione di ciascun genitore per metà delle vacanze natalizie, alternativamente, dal 27 dicembre al
31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con Vigilia di Natale e pranzo del giorno di Natale con la madre, cena del giorno di Natale e cena del 26 dicembre con il padre, come di prassi in uso alla famiglia alternando di anno in anno il Capodanno, salvo diversi accordi dovessero intervenire tra i genitori;
metà delle vacanze pasquali con pranzo del giorno di Pasqua con la madre e cena con il padre come da prassi familiare, alternando il giorno di Pasquetta di anno in anno, salvo diversi accordi dovessero intervenire tra i genitori;
verranno suddivise a metà tra i genitori anche le vacanze scolastiche dei figli previste durante il periodo di carnevale;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori, entro il mese di aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché date di partenza e di ritorno, con possibilità per l'altro genitore di andare a trovare i figli,
a meno che lo stesso non abbia ad organizzare le proprie ferie nel medesimo periodo. I genitori concordano ulteriormente che i figli nel mese di giugno/luglio e settembre frequentino centri estivi, che saranno scelti favorendo le amicizie consolidate ed assecondando i desideri e lo sviluppo delle capacità dei minori;
5) Nel caso in cui un genitore desiderasse organizzare viaggi e/o soggiorni fuori città e/o desiderasse portare con sé i figli per l'intero periodo delle vacanze di carnevale o pasquali o altre festività, l'altro genitore si impegna a rendersi disponibile a lasciare i minori anche per il periodo di sua competenza, maturando così pari diritto per l'anno successivo;
6) I genitori concordano, altresì, che in occasione di impegni lavorativi dell'altro genitore (es. trasferte) sia possibile accordarsi in modo dedicato e specifico di volta in volta;
7) Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ognuno. Tuttavia,
Per_ avendo e residenza prevalente presso la madre, il padre si obbliga a corrispondere un Per_1
contributo al mantenimento pari ad €. 600,00 (seicento=00) per ciascun figlio fino all'indipendenza economica degli stessi, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
Il contributo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; 8) Entrambi i genitori si impegnano, comunque, a Parte_1
contribuire al pagamento delle spese straordinarie per i figli così come previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia del 20.09.2019 nella misura del 50% ciascuno ad eccezione delle spese mediche/testi e tasse scolastiche ed universitarie che saranno a carico del sig. fino Pt_2
al limite previsto dal proprio welfare aziendale. Gli importi che superino tale limite saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
9) Inoltre, il sig. i farà carico del 100% delle spese relative Pt_2
agli abbonamenti dei trasporti pubblici ed ai cellulari in uso ai figli;
10) I genitori concordano che sia la sig.ra ad essere beneficiaria al 100% dell'Assegno Unico o quel diverso contributo a Pt_1
sostegno della famiglia dovesse entrare in vigore;
in ogni caso entrambi i genitori si impegnano a fornire la documentazione necessaria per eventuali ulteriori richieste di contributi o benefici a favore dei figli;
11) Gli odierni ricorrenti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di suddividere al
50% il conto corrente cointestato ed il controvalore del dossier titoli sempre cointestati nonché delle polizze vite e di ricomprendere, inoltre, tra le condizioni di separazione che la Range Rover Evoque targata GE418SZ intestata al sig. di cui in premessa, venga intestata esclusivamente Parte_2
alla sig.ra mentre l'autovettura Nissan Juke targata EP831JC rimarrà intestata al sig. Pt_1
Le assicurazioni delle vetture, invece, rimarranno intestate al sig. he godendo Pt_2 Pt_2
delle agevolazioni aziendali continuerà a farsene carico. Tutte le altre spese inerenti le autovetture quali, a titolo meramente esemplificativo, bollo auto e manutenzione rimarranno a carico di ciascun intestatario;
12) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento predetto, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
13) I ricorrenti, così, si danno reciprocamente atto che, a seguito delle statuizioni di cui sopra, gli stessi null'altro avranno a che pretendere l'uno dall'altra, essendo economicamente autosufficienti, pertanto, nulla viene richiesto, a titolo di contributo al mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro; 14) I genitori, inoltre, si impegnano a non introdurre nuove figure affettive nella vita dei figli per un periodo di almeno due anni;
15) I genitori si danno, sin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e per l'ottenimento di tutta la documentazione necessaria per l'espatrio a favore dei figli;
16) Spese e competenze di lite compensate”. per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 26.09.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 04.06.2005, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mira al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2005, optando per il regime della separazione dei beni.
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: in data 3.11.2008 ed in data 22.12.2012. Per_1 Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
30.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi, insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 04.06.2005, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mira al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2005, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore