Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 274 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. RAUCCI LUIGI e con domicilio eletto presso il suo studio in
VIA F.LLI BRONZETTI 3 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CASTEL CAMPAGNANO, in data 08/09/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTEL CAMPAGNANO alla Parte
II, Serie A n. 4, dell'anno 2013; separati consensualmente con verbale in data 16.12.2022 e relativo decreto di omologa del 24.01.2023
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale di Pavia, sentito il Pubblico Ministero e avuta la comparizione delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il signor
[...]
e la signora in data 08 settembre 2013 in Castel Campagnano (CE) e Pt_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile di detto Comune (Anno 2013 – Atto n. 4 – Registro degli Atti di matrimonio –
Parte II – Serie A), ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno, in via Per_1 condivisa, la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per il minore e, in particolare,
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Confermare che, nel preminente interesse della prole, la casa familiare, sita in Vidigulfo -PV-, Via
Trento n. 9, di cui la OR è proprietaria per l'intero, verrà assegnata in godimento, Parte_2 con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla moglie medesima, affinché ella continui ad abitarvi con
, che lì manterrà l'attuale residenza anagrafica. I coniugi danno atto che il GN , in Per_1 Parte_1 accordo con la consorte, ha già lasciato detta abitazione a novembre 2020, contestualmente provvedendo ad asportare i suoi beni ed effetti personali.
4) Confermare che, fatto salvo ogni diverso migliore accordo, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione le esigenze del minore, il padre vedrà e terrà con sé nei seguenti Per_1 tempi e modi:
- a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio, andando a prenderlo a scuola, sino a lunedì mattina, ivi riaccompagnandolo;
- il martedì, andando a prenderlo a scuola, sino all'indomani mattina, ivi riaccompagnandolo;
- il giovedì, andando a prenderlo a scuola, sino alle ore 19:00, accompagnandolo presso l'abitazione materna.
5) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi all'occorrenza e tenendo principalmente conto dei bisogni di , confermare che ciascun genitore vedrà e terrà con sé il figlio Per_1 minore:
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, per tutto il corrispondente periodo di pausa scolastica, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per due o tre settimane, in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
I genitori concordano di tenersi reciprocamente informati sul luogo ove il figlio minore soggiornerà con ciascuno di loro nei periodi di vacanza di rispettiva spettanza.
6) Confermare che il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di , corrisponderà Per_1
Pag. 2 di 5 alla OR , finché il figlio non sarà divenuto economicamente indipendente, Parte_2
l'assegno mensile di Euro 1.200,00 (milleduecento/00), per dodici mensilità annuali, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT. Inoltre, il GN , sempre a detto titolo, si farà carico, in via esclusiva, dei costi Parte_1 relativi al servizio di mensa scolastica.
7) Confermare che i genitori si faranno carico, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e ciò, ad eccezione di quanto previsto al punto seguente, secondo lo Per_1 schema e le modalità di cui alle Linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, ossia precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boyscout);
d) baby sitter;
e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto
Pag. 3 di 5 e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
8) Sempre con riguardo alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , confermare che il Per_1 padre si farà carico, in via esclusiva, delle seguenti spese extrascolastiche, purché tutte previamente concordate e idoneamente documentate: a) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); b) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori.
9) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in favore del figlio minore.
10) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, disponendo entrambi di adeguati redditi propri;
di non avere da proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione o di risarcimento del danno;
e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale conseguente o comunque connessa all'intercorso rapporto matrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 24.01.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in modalità cartolare davanti
Pag. 4 di 5 al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione in data 16.12.2022. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in CASTEL CAMPAGNANO il giorno 08/09/2013 (atto n. 4, parte II, Parte_2 serie A, anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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