Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17133/2018
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17133/2018 promossa da: Parte 1 elett.te domiciliato in Putignano (Ba), traversa di via Roma n. 84, presso lo studio dell'avv. Vito
Giulio Console, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Attore
contro
,Controparte 1 elett.te domiciliato in Monopoli (Ba), via Trieste n. 20, presso lo studio dell'avv.
Margherita Cofano, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate delle parti ai fini d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
,Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta, formulata dall'attore Parte 1 di risarcimento dei danni derivati dalle lesioni volontarie causate dalla condotta dolosa del convenuto Controparte 1 il giorno
08.09.2007 in Putignano, e per le quali era stato instaurato un procedimento penale, con costituzione di parte civile, conclusosi con una sentenza di estinzione del reato di cui all'art. 582 c.p. per prescrizione.
nel corso di una animata In base alla ricostruzione attorea e di cui all'atto di citazione, il CP 1 discussione, aveva colpito con la parte inferiore in ferro di un ombrellone Parte 1 e continuato a percuoterlo mentre quest'ultimo era riverso a terra privo di sensi, per poi minacciarlo di un male ingiusto.
Per l'effetto, l'attore ha convenuto in giudizio Controparte_1 per ivi sentirne pronunziare la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti descritti, così come documentati e quantificati in citazione.
Costituendosi in giudizio il convenuto Controparte_1 ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex artt. 2934 e 2947 c.c.; nel merito, poi, ha argomentato in ordine alla inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria evidenziando in particolare la mancanza di prova.
Il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
****
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, in base all'art. 2947 co. 3 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale (Cass. sez. U. n. 1479 del 1997; conformi Cass. n. 15921 del 2014, n. 5630 del 2020 e n.
2694 del 2021).
Inoltre, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale.
Il presente giudizio, introdotto con citazione del 21.11.2018, è stato preceduto dalla sentenza penale di estinzione del reato dell'1.03.2017, poi divenuta irrevocabile, così determinando l'applicabilità dell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2947 cc.
Ogni ulteriore disamina, sul punto, appare davvero ultronea.
Nel Merito
Occorre premettere che l'art. 116 c.p.c. dispone che "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo".
Tanto premesso, l'odierno attore deduce di essere stato aggredito dal convenuto in occasione di una discussione animata tra i due nel corso della quale il CP 1 lo avrebbe colpito con la parte inferiore in ferro di un ombrellone, continuando a percuoterlo mentre l'attore era riverso a terra privo di sensi, per poi minacciarlo di un male ingiusto.
Di contro, il convenuto contesta la ricostruzione dei fatti per come indicata dall'attore, deducendo di essere stato nel tempo vittima - unitamente alla di lui moglie ( Persona_1 figlia dell'attore) dalla quale poi si '
sarebbe separato - di condotte delittuose poste in essere dal Parte 1 il quale, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate in citazione, avrebbe promosso un'azione punitiva nei confronti del CP 1
Invero, rispetto alla contrastata ricostruzione dei fatti operata dalle parti manca una prova chiara e attendibile circa la persona che avrebbe dato inizio all'aggressione ed avrebbe, inoltre, cagionato il danno;
il che, inevitabilmente, si ritorce contro l'attore in giudizio, non consentendo le attuali norme vigenti di dare aprioristica fede a chi propone domanda giudiziale.
Indubbiamente è vero che il Parte_1 riportò le lesioni di cui ai referti medici versati in atti nel corso del litigio col convenuto;
tuttavia, da qui a dire che detti danni siano imputabili all'aggressione di quest'ultimo e non già alle conseguenze di una lite da lui stesso provocata evidentemente vi sarebbe un salto logico ingiustificabile in diritto, dovendo essere, invece, chi propone domanda giudiziale a provare di aver subito un danno ingiusto per effetto della illegittima condotta altrui: e ciò manca in atti giacché, come detto, le dichiarazioni testimoniali sono assolutamente non conducenti rispetto all'aspetto principale dell'accertamento dell'attacco portato alla persona altrui.
E' indubbio che intanto si concretizza la responsabilità per produzione di danno ingiusto in quanto sussista un'azione od omissione dolosamente o colposamente imputabile ad un determinato soggetto (art. 2043 c.c.) senza che al contempo sussista scriminante alcuna (es. art. 2044 c.c.).
E' pur vero come, sul punto, i testi citati da ciascuna delle parti ed escussi nel corso del processo abbiano reso dichiarazioni contrapposte riguardo alla dinamica dei fatti.
Il che induce a nutrire non pochi dubbi in ordine alla credibilità dei testimoni medesimi, dubbi che non sono certamente superabili, nella prospettiva attorea, attraverso le dichiarazioni rese dalla testimone Tes 1
[...], la quale, lungi dall'enunciare specifici elementi di fatto di compiuta efficacia rappresentativa, si è limitata, per lo più, a "confermare" sic et simpliciter tutte le circostanze sulle quali è stata sentita (cfr., in proposito, il verbale dell'udienza del 22 settembre 2022): è indubbia, al riguardo, la limitata, se non nulla, efficacia probatoria attribuibile a dichiarazioni con le quali il testimone o i testimoni escussi, più che rispondere alle domande rivoltegli evocando specifiche circostanze di fatto, abbiano meramente confermato i capitoli di prova articolati da una delle parti in causa.
In conclusione, il contrasto riscontrato fra la deposizione del teste attoreo e quella del teste di parte convenuta non consente un'univoca e certa ricostruzione dei fatti.
Aggiungasi, infine, per mero dovere di completezza, che in giurisprudenza è stato opportunamente affermato che "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questo proposta" (Cass. Civ. n. 6760 del 05.05.2003; conformi Cass. Civ. n. 3468 del 15.02.2010 e Cass. Civ. n.
4773 del 10.03.2015).
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Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Il motivo del rigetto (insufficienza e non già mancanza assoluta della prova) rende conforme a giustizia la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, 26.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Lullo