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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GORETTA FIORELLA e dell'avv. GENNARO ALESSANDRO ( ) CORSO CARLO MARX 20 15121 ALESSANDRIA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in C.SO CARLO MARX 20 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GORETTA
FIORELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 BERETTA FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 97 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. BERETTA FABIO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo integrale accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, 6°comma, n. 2 c.p.c. in data 20 Giugno 2022
Piaccia al Tribunale Ecc.mo accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per i titoli di cui è causa, dalla alla Controparte_1 CP_2 [...]
e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare inefficace il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis: in via preliminare: pagina 1 di 5 - concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n.
1278/2021 del 02/11/2021 RG n. 3039/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria, e regolarmente notificato, per il pagamento della somma di € 8.827,88 in favore della società oltre a interessi e spese di giudizio, Controparte_2 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito in via principale:
- respingere l'opposizione proposta e tutte le domande presentate da
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_1 esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo n. 1278/2021 del 02/11/2021 RG n. 3039/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria regolarmente notificato, per il pagamento della somma di € 8.827,88 in favore della società o quella diversa che risulterà in Controparte_2 corso di causa, oltre agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre spese e competenza della procedura monitoria, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario 15% e successive occorrende;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare che la è in debito Controparte_1 nei confronti di per i fatti dedotti in giudizio della Controparte_2 somma di € 8.827,88 oltre a interessi e spese di giudizio, oneri maturati e maturandi e per l'effetto condannare l'opponente a pagare a suddetto importo ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge,
CPA, IVA, rimborso spese forfettario 15% ex DM 55/2014, successive occorrende."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Alessandria Controparte_2
Decreto ingiuntivo n. 1278/2021 del 02/11/2021 RG n. 3039/2021 nei confronti di
[...]
per il pagamento d servizi di consulenza e assistenza Controparte_1
tecnica e fiscale.
Ha proposto opposizione l'ingiunto eccependo gli esorbitanti importi che la
[...]
ha richiesto, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 per la gestione delle pratiche Controparte_2
“PSR Misura 11 – Agricoltura Biologica” e “PSR Misura 13 – Indennità a favore di zone soggette a vincoli” , deducendo:
-per tale attività di ordinaria amministrazione, la ha preteso Controparte_2
per gli anni 2017 e 2018, un compenso annuo pari ad € 2.100,00 oltre IVA e per gli anni 2019 e
2020, un compenso annuo pari ad € 2.000,00 oltre IVA;
-detto importo, mai concordato con la appare Controparte_1
obiettivamente sproporzionato rispetto alle prestazioni svolte, risoltesi nel mero invio telematico della domanda, da altri soggetti per attività analoghe;
pagina 2 di 5 -spetta alla fornire la prova, della natura, quantità, qualità Controparte_2
dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente;
-qualora detto onere probatorio dovesse essere assolto, occorrerà poi stabilire il valore delle prestazioni eseguite.
Conclude per richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto "nulla essendo dovuto, si ribadisce, dalla alla Controparte_1 Controparte_2
per i titoli di cui è causa."
[...]
Si è costituita l'opposta deducendo di aver eseguito correttamente i servizi di consulenza e assistenza tecnica e fiscale, peraltro mai disconosciuti dall'attore, che il compenso è
determinato annualmente dagli organi competenti della Società Impresa Verde Alessandria srl e il socio può prenderne visione, che i prezzi sono determinati in appositi tariffari regolarmente applicati e messi a disposizione per la consultazione ai soci, compreso l'attore opponente.
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda, la parte opponente nell'atto di citazione contesta sostanzialmente il quantum del dovuto e la carenza di un accordo in ordine ad esso.
Infatti, nonostante la conclusione per cui " nulla " sarebbe dovuto "per i titoli di cui è causa", nel il contesto dell'atto, ammette pacificamente di avere chiesto e ottenuto delle prestazioni, se mai contestandone il pregio in quanto si tratterebbe di "mero invio telematico" e il prezzo.
E' la stessa opponente,poi, ad allegare di essersi avvalsa dei servizi della opposta dal
2017 al 2020.
L'impresa verde per parte sua ha prodotto la documentazione relativa all'attività svolta.
In ordine alla entità dei servizi la teste dipendente Testimone_1 [...]
ha riferito che la società era associata a sin CP_3 Controparte_1 CP_3 dall'anno 2006 ; l ha "curato la compilazione non solo l'invio" e che ha " CP_2 seguito l'azienda negli anni dal 2019 in avanti;
" precisando : "la procedura Controparte_1
che seguiamo è la seguente;
l'azienda associata si presenta con i documenti necessari per aggiornare il fascicolo;
trattenuti i documenti elaboriamo la pratica nei giorni seguenti e inseriamo le varie domande;
a questo punto chiamiamo il cliente per comunicargli il contributo che vanno a prendere e il costo della pratica;
la domanda la inviamo dopo avere convocato il pagina 3 di 5 cliente anche perché va sottoscritta;
… "
Ha riferito che gli incombenti per la trasmissione in via telematica tramite il servizio
“PSR_Procedimenti” della domanda “PSR Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali” sono identici gli incombenti solo per la trasmissione in via telematica tramite il servizio
“PSR_Procedimenti” della domanda “Misura 11 Agricoltura Biologica” sono inerenti a "due domande diverse che si compilano con procedure diverse , richiedono dati diversi e solo la trasmissione è uguale".
La teste dipendente ha riferito : “ la azienda la Testimone_2 CP_2
seguiva la collega per aggiornamento fascicolo;
io mi occupavo dell'inserimento dei dati e del calcolo dei premi;
la azienda ha richiesto assistenza per le misure e per gli anni indicati in capitolo ( domande volte all'ottenimento dei contributi comunitari/regionali, come le domande previste nel PSR Misura 11 e 13 di cui alla fattura oggetto di causa n. 21FT-00046 del 23/06/21 di € 8.827,88.)
La prestazione e la sua entità sono state , pertanto, provate da parte attrice, attraverso le testimonianze rese e le documentazione prodotta relativamente alle pratiche, dimostrando, altresì, che non si è trattato di "mero invio telematico" come asserito da parte opponente.
In ordine al tariffario, la teste E. ha riferito che " i tariffari rammostrati sono in Tes_1 bacheca all'ingresso"; "se al momento della richiesta del compenso mi chiedono il tariffario lo consegniamo;
se non ritengono di pagare immediatamente , la sede gli invia poi un sollecito di pagamento.adr il compenso viene chiesto a voce in base al nostro tariffario”.
La teste ha dichiarato : " il tariffario è esposto in bacheca ". Tes_2
Alla luce di quanto sopra si osserva che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza;
ai sensi dell'articolo 1341 c.c.
Nella fattispecie è risultato provato attraverso l'esame dei testi, che le tariffe erano esposte in bacheca e che in ogni caso venivano anche esibite a richiesta.
Pertanto, usando l'ordinaria diligenza l'odierno opponente ben poteva e doveva conoscere le tariffe, considerato, altresì, che si avvaleva del servizio da anni, per cui è
pagina 4 di 5 completamente inverosimile che non fosse a conoscenza dei prezzi praticati da CP_2
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, confermato.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione di parte attrice e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1278/2021 del
02/11/2021 RG n. 3039/2021.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in 5.077,00, per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 20 marzo 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GORETTA FIORELLA e dell'avv. GENNARO ALESSANDRO ( ) CORSO CARLO MARX 20 15121 ALESSANDRIA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in C.SO CARLO MARX 20 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GORETTA
FIORELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 BERETTA FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 97 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. BERETTA FABIO
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo integrale accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, 6°comma, n. 2 c.p.c. in data 20 Giugno 2022
Piaccia al Tribunale Ecc.mo accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per i titoli di cui è causa, dalla alla Controparte_1 CP_2 [...]
e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare inefficace il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis: in via preliminare: pagina 1 di 5 - concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n.
1278/2021 del 02/11/2021 RG n. 3039/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria, e regolarmente notificato, per il pagamento della somma di € 8.827,88 in favore della società oltre a interessi e spese di giudizio, Controparte_2 essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito in via principale:
- respingere l'opposizione proposta e tutte le domande presentate da
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_1 esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo n. 1278/2021 del 02/11/2021 RG n. 3039/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria regolarmente notificato, per il pagamento della somma di € 8.827,88 in favore della società o quella diversa che risulterà in Controparte_2 corso di causa, oltre agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre spese e competenza della procedura monitoria, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario 15% e successive occorrende;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare che la è in debito Controparte_1 nei confronti di per i fatti dedotti in giudizio della Controparte_2 somma di € 8.827,88 oltre a interessi e spese di giudizio, oneri maturati e maturandi e per l'effetto condannare l'opponente a pagare a suddetto importo ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge,
CPA, IVA, rimborso spese forfettario 15% ex DM 55/2014, successive occorrende."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Alessandria Controparte_2
Decreto ingiuntivo n. 1278/2021 del 02/11/2021 RG n. 3039/2021 nei confronti di
[...]
per il pagamento d servizi di consulenza e assistenza Controparte_1
tecnica e fiscale.
Ha proposto opposizione l'ingiunto eccependo gli esorbitanti importi che la
[...]
ha richiesto, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 per la gestione delle pratiche Controparte_2
“PSR Misura 11 – Agricoltura Biologica” e “PSR Misura 13 – Indennità a favore di zone soggette a vincoli” , deducendo:
-per tale attività di ordinaria amministrazione, la ha preteso Controparte_2
per gli anni 2017 e 2018, un compenso annuo pari ad € 2.100,00 oltre IVA e per gli anni 2019 e
2020, un compenso annuo pari ad € 2.000,00 oltre IVA;
-detto importo, mai concordato con la appare Controparte_1
obiettivamente sproporzionato rispetto alle prestazioni svolte, risoltesi nel mero invio telematico della domanda, da altri soggetti per attività analoghe;
pagina 2 di 5 -spetta alla fornire la prova, della natura, quantità, qualità Controparte_2
dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente;
-qualora detto onere probatorio dovesse essere assolto, occorrerà poi stabilire il valore delle prestazioni eseguite.
Conclude per richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto "nulla essendo dovuto, si ribadisce, dalla alla Controparte_1 Controparte_2
per i titoli di cui è causa."
[...]
Si è costituita l'opposta deducendo di aver eseguito correttamente i servizi di consulenza e assistenza tecnica e fiscale, peraltro mai disconosciuti dall'attore, che il compenso è
determinato annualmente dagli organi competenti della Società Impresa Verde Alessandria srl e il socio può prenderne visione, che i prezzi sono determinati in appositi tariffari regolarmente applicati e messi a disposizione per la consultazione ai soci, compreso l'attore opponente.
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo all'esame della domanda, la parte opponente nell'atto di citazione contesta sostanzialmente il quantum del dovuto e la carenza di un accordo in ordine ad esso.
Infatti, nonostante la conclusione per cui " nulla " sarebbe dovuto "per i titoli di cui è causa", nel il contesto dell'atto, ammette pacificamente di avere chiesto e ottenuto delle prestazioni, se mai contestandone il pregio in quanto si tratterebbe di "mero invio telematico" e il prezzo.
E' la stessa opponente,poi, ad allegare di essersi avvalsa dei servizi della opposta dal
2017 al 2020.
L'impresa verde per parte sua ha prodotto la documentazione relativa all'attività svolta.
In ordine alla entità dei servizi la teste dipendente Testimone_1 [...]
ha riferito che la società era associata a sin CP_3 Controparte_1 CP_3 dall'anno 2006 ; l ha "curato la compilazione non solo l'invio" e che ha " CP_2 seguito l'azienda negli anni dal 2019 in avanti;
" precisando : "la procedura Controparte_1
che seguiamo è la seguente;
l'azienda associata si presenta con i documenti necessari per aggiornare il fascicolo;
trattenuti i documenti elaboriamo la pratica nei giorni seguenti e inseriamo le varie domande;
a questo punto chiamiamo il cliente per comunicargli il contributo che vanno a prendere e il costo della pratica;
la domanda la inviamo dopo avere convocato il pagina 3 di 5 cliente anche perché va sottoscritta;
… "
Ha riferito che gli incombenti per la trasmissione in via telematica tramite il servizio
“PSR_Procedimenti” della domanda “PSR Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali” sono identici gli incombenti solo per la trasmissione in via telematica tramite il servizio
“PSR_Procedimenti” della domanda “Misura 11 Agricoltura Biologica” sono inerenti a "due domande diverse che si compilano con procedure diverse , richiedono dati diversi e solo la trasmissione è uguale".
La teste dipendente ha riferito : “ la azienda la Testimone_2 CP_2
seguiva la collega per aggiornamento fascicolo;
io mi occupavo dell'inserimento dei dati e del calcolo dei premi;
la azienda ha richiesto assistenza per le misure e per gli anni indicati in capitolo ( domande volte all'ottenimento dei contributi comunitari/regionali, come le domande previste nel PSR Misura 11 e 13 di cui alla fattura oggetto di causa n. 21FT-00046 del 23/06/21 di € 8.827,88.)
La prestazione e la sua entità sono state , pertanto, provate da parte attrice, attraverso le testimonianze rese e le documentazione prodotta relativamente alle pratiche, dimostrando, altresì, che non si è trattato di "mero invio telematico" come asserito da parte opponente.
In ordine al tariffario, la teste E. ha riferito che " i tariffari rammostrati sono in Tes_1 bacheca all'ingresso"; "se al momento della richiesta del compenso mi chiedono il tariffario lo consegniamo;
se non ritengono di pagare immediatamente , la sede gli invia poi un sollecito di pagamento.adr il compenso viene chiesto a voce in base al nostro tariffario”.
La teste ha dichiarato : " il tariffario è esposto in bacheca ". Tes_2
Alla luce di quanto sopra si osserva che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza;
ai sensi dell'articolo 1341 c.c.
Nella fattispecie è risultato provato attraverso l'esame dei testi, che le tariffe erano esposte in bacheca e che in ogni caso venivano anche esibite a richiesta.
Pertanto, usando l'ordinaria diligenza l'odierno opponente ben poteva e doveva conoscere le tariffe, considerato, altresì, che si avvaleva del servizio da anni, per cui è
pagina 4 di 5 completamente inverosimile che non fosse a conoscenza dei prezzi praticati da CP_2
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, confermato.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione di parte attrice e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1278/2021 del
02/11/2021 RG n. 3039/2021.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in 5.077,00, per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 20 marzo 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 5 di 5