Sentenza 25 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2004, n. 11893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11893 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 279/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 03/05/01 - R.G.N. 74/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/04 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO US che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO
1 - che, con sentenza del 3.5.01,la Corte d'Appello di Salerno, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza del Pretore di Nocera Inferiore, proposta dalle Ferrovie dello Stato spa nei confronti del proprio dipendente US IS, ha rigettato l'appello, confermando la decisione stessa, ritenendo che le FS sono tenute a corrispondere ai lavoratori le differenze retributive sul lavoro straordinario per il periodo successivo al 1992 calcolando il compenso dovuto per detta voce sulla base della retribuzione contrattuale convenzionale spettante per ciascun anno, tenendo ferma al valore del 31.12.92 solo l'indennità di contingenza;
2 - che la Corte ha ritenuto che l'interpretazione data dalle FS al comma 5 dell'art. 7 del d.l. 824/92 conv. nella l. 438/92, secondo cui il compenso per lavoro straordinario restava fissato a quello del 1992, non poteva esser condivisa perché comportava che esso divenisse minore di quello percepito per il lavoro ordinario;
che, invece, l'interpretazione da essa prescelta era coerente a quanto stabilito dalla sentenza n. 242/99 della Corte Cost.;
3 - che la Rete Ferroviaria spa chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
essa ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che con i due motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, la ricorrente denuncia, con il primo, l'interpretazione, in contrasto con il significato letterale e logico, della norma sul blocco dei compensi del lavoro straordinario, e con il secondo, il vizio di interpretazione delle clausole di contratti collettivi che hanno confermato il blocco, richiamando in particolare la sentenza della Corte Cost. n. 470 del 2002 che ha escluso che una norma che preveda che il compenso per il lavoro straordinario non sia maggiore di quello del lavoro ordinario violi l'art. 36 Cost., e che questa norma attribuisca all'art. 2108 c.c. valore di principio costituzionale;
2 - che in relazione alla questione per cui è causa questa Corte con le sentenze n. 18601/03 e n. 3770/03 ha ritenuto che l'art. 7 comma 5 d.l. 384/92 conv. nella l. 438/92 nel prevedere per i dipendenti degli enti pubblici indicati nel primo comma che tutte le indennità di contingenza, o comunque rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, siano corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992, si riferisce anche alla maggiorazione per lavoro straordinario, essendo tale compenso certamente influenzato dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione;
ne' ciò è in contrasto con l'art. 36 Cost. non potendosi riferire il concetto di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ad un singolo elemento della stessa (Corte Cost. 470/02);
3 - che a tali decisioni la Corte si conforma nella presente controversia;
4 - che il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata;
e, potendosi decidere la causa nel merito, va rigettata la domanda;
5 - che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004