Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1028.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, corrente in Castrolibero alla via Rossini n. 2, P. IVA , e , P.IVA_1 Parte_3 nato a [...] il [...], c.f. ), entrambi C.F._1 rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avv. Teresa M. Faillace (c.f.
ed elettivamente domiciliati in Palmi al corso Tenente Aldo Barbaro n. C.F._2
39 presso lo studio dell'avv. Roberto Pipino, PEC Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], , c.f. , nata a [...]_2 C.F._4
Calabria il 9.1.1975 e residente in [...],
, c.f. nata a [...] il [...] e residente Controparte_3 C.F._5 in Roma (RM) via Nomentana Nuova n. 25, tutti quali eredi di rappresentati Parte_4
e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Sorace (c.f. , C.F._6 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria in via Vittorio Veneto n. 65 presso lo studio dell'Avv. Fabio Sarra, PEC Email_2
APPELLATI
OGGETTO
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così si concludeva:
- le parti appellanti depositavano note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni
“contenute nell'atto di citazione in appello, chiedendo all'Ecc.ma Corte adita: - in via principale, di riformare l'impugnata sentenza accogliendo i motivi proposti, con conseguente integrale rigetto delle domande formulate in primo grado nei confronti dei convenuti;
- in via subordinata, di ridurre la condanna al risarcimento dei soli danni effettivamente accertati in corso di causa;
- con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
- le parti appellate concludevano chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio
Calabria, contrariis reiectis;
a) rigettare l'appello; b) condannare gli appellanti a spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed alla sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
In particolare, nella sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Palmi, dopo avere il giudice di prime cure precisato che la pronuncia conteneva “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”, venivano così ricostruite le circostanze di fatto: “1.- Argomenti di parte attrice- Parte attrice agisce in giudizio per ottenere l'accertamento circa la non veridicità delle notizie riportate dell'articolo pubblicato a firma del giornalista , in data Parte_3
8.9.2012, a pagina 8 del giornale “Il Quotidiano della Calabria”; l'accertamento della responsabilità in solido della quale editoriale oltre che della stessa testata per aver Parte_2 pubblicato notizie diffamatorie e per l'effetto la condanna degli stessi in solido tra loro al risarcimento del danno quantificato in € 200.000,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
Adduceva che il predetto articolo posto in primo piano nella pagina relativa e titolata tra
“MAFIA e POLITICA” constava di due pezzi e precisamente il primo titolato “Dai fallimenti alla Promozione” con occhiello : <<il presunto boss ed il politico fanno visita a>> Per_1
e recante quale sottotitolo :<< accusata da e cacciata dalle aziende Parte_4 CP_4
Calabresi è Dirigente a Milano>> laddove partendo da un argomento differente, il giornalista
2 spostata completamente l'attenzione sulla la indicava quale tra i più contestati Per_2 dirigenti scelti dal sindaco in quanto soggetto già allontanato dalla gestione delle Per_3
ASL Calabresi, quale Direttore Generale, per irregolarità contabili, e ciò faceva partendo da una intercettazione dalla quale si evincerebbe di una visita del e del politico Persona_4 proprio presso gli uffici milanesi di < . Nel detto articolo il giornalista utilizzava Persona_1 toni sprezzanti e per nulla democratici rispetto alla etichettata quale “Scarto” della Parte_4
Calabria, cacciata dalle aziende Calabresi ed emigrata in Lombardia, a parere del giornalista, la attrice pareva utilizzare la politica per continuare a comandare con retribuzione da capogiro nonostante fosse già in pensione da tempo. Il secondo pezzo, sempre nella medesima pagina in ritaglio, titolato:<< La donna tra i protagonisti di Milano da > riprendendo tutte le Pt_5 questioni sollevate dal libro “Milano da Morire” riporta l'attenzione sulla Per_2 precisando che, se dopo gli scandali milanesi molti si sono indignati, tutto poi era tornato come prima e la detta dirigente era approdata addirittura a Milano proveniente dalla Calabria insieme alla ndrangheta, come “scarto”. Precisava che le notizie erano completamente false in quanto la era stata dichiarata decaduta dalla carica di Direttore Generale presso Parte_4 le Aziende Calabresi solo quale esito dello Spoil-System, praticato in via illegittima per come dichiarato dalle sentenze dei giudici del lavoro ( in atti) e che condannavano altresì la Regione
Calabria al risarcimento dei danni nei suoi confronti;
che quanto alle irregolarità contabili le stesse riguardavano sentenze che non la vedevano quale diretta interessata, ma soprattutto precisava di non essere mai stata accusata da in Consiglio in quanto la destinataria CP_4 della interrogazione indicata nel detto articolo era altro dirigente e precisamente la dott.ssa pertanto eccepiva la falsità della notizia qualificandola come diffamatoria e lesiva della Per_5 propria immagine, reputazione e decoro. 2.- Argomenti di parte convenuta - Si costituiva la quale editrice del Il Quotidiano della Calabria ed il Giornalista Parte_2 Parte_3 chiedendo il rigetto della domanda in quanto totalmente destituita di fondamento. La Pt_2 precisava la correttezza dell'operato del giornalista e della testata in quanto la era Per_2 stata destinataria di una serie di sentenze della Corte dei Conti che evidenziavano la sua responsabilità contabile, che la stessa era personaggio pubblico per cui il giornalista aveva correttamente operato nei limiti del suo diritto di cronaca, che l'esito dell'articolo in contestazione era stato originato da elementi reperiti sulla rete ed in ogni caso contestava il risarcimento richiesto in quanto non fondato da alcun elemento probatorio”.
Da quanto contenuto in fascicolo di ufficio del primo grado, in atto introduttivo del giudizio parte attrice, dopo aver indicato il proprio curriculum professionale ed i titoli e gli encomi di cui era in possesso, nonché aver ricostruito i fatti di causa e dedotto sulla fondatezza della
3 domanda in diritto, concludeva chiedendo: “Piaccia, all'On.le Tribunale di Palmi, contraris reiectis, riconoscere il "Quotidiano della Calabria", in persona del suo direttore, il giornalista e l'editrice in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_3 Parte_2 responsabili in solido di grave diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Parte_4
. In conseguenza, salva valutazione in via equitativa, voglia condannare i predetti, con
[...] vincolo solidale, al pagamento in favore della dott.ssa delle seguenti Parte_4 somme:
1. per l'offesa al decoro e della dignità personale, € 70.000,00, o la somma che il
Tribunale riterrà secondo equo apprezzamento;
2. per il danno professionale procurato, €
60.000,00, o la somma che il Tribunale riterrà secondo equo apprezzamento;
3. per il danno eventuale € 20.000,00, ovvero la somma che il Tribunale riterrà equo.
4. Per il danno morale, un risarcimento pari ad € 50.000,00 o alla somma che equitativamente risulterà. Con riserva di domanda aggiunte, ove dovessero emergere elementi di danno ulteriore”.
Si costituivano la e chiedendo il rigetto della Controparte_5 Parte_3 domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Depositale le memorie ex art. 183 c.p.c. “il giudice non ammetteva le prove per come richieste considerate inammissibili ed ininfluente rispetto alla materia del contendere e con ordinanza del 29.4.2014, all'esito della comparizione delle parti, formulava proposta conciliativa ex art
185 bic cpc che non andava a buon fine per mancata accettazione della parte convenuta”, per cui, precisate le conclusioni all'udienza del 22.02.2018, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza impugnata, che per quanto più ampiamente si richiama, il Tribunale così provvedeva:
- deduceva in relazione alla pubblicazione del 8.9.2012 alla pag. 8 de “Il Quotidiano della
Calabria”, ed ai due “pezzi” inseriti all'interno dell'inchiesta titolata “Mafia e Politica”;
- motivava in merito all'esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira, nonché sulla necessità della sussistenza per il loro corretto esercizio dei seguenti elementi “1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;
3) forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione, ovvero “continenza” della notizia che deve essere resa in forma non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone”, elementi che riteneva non ravvisabili per quanto ai punti 2 e 3 nella fattispecie in esame;
4 - rilevava, in particolare, non sussistere il “requisito della verità della stessa” notizia con riferimento ad entrambi i pezzi pubblicati, ricostruendo gli stessi e deducendo che “occorre che la notizia riportata sia connotata da “verità”, oggettiva o comunque putativa” per cui “non può che ritenersi che l'aver addebitato un fatto riportato da altri, sconfessato e non provato determini, quale conseguenza, la pubblicazione di una notizia non vera. Tanto risulta chiaramente da tutti gli atti del giudizio”, e che “La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa” (Cass. Civ. I sez. 18 ottobre 1984, n. 5259)”;
- riconosceva “l'articolo de quo come diffamatorio dell'onore e della reputazione della posto che alla stessa vengono attribuite e attribuito, attraverso l'uso di terminologia Parte_4 sprezzante (quale, a titolo esemplificativo, la parola “scarto”) un comportamento attestante la mala gestio della res publica, peraltro concausa dei rapporti e stretti collegamenti tra Mafia e
Politica, tra Calabria e Lombardia”, ravvisando “una responsabilità concorrente non solo di
, autore dello scritto diffamatorio, ma anche della società editrice, discendente Parte_3 dal disposto dell'art. 11 legge n. 47/48, che prevede, nei reati commessi col mezzo della stampa, la civile responsabilità del proprietario della pubblicazione e dell'editore in solido con gli autori del reato stesso”;
- rigettando le ulteriori richieste risarcitorie, accertava come risarcibile unicamente parte del danno non patrimoniale, quantificandolo equitativamente, e precisando di dover all'uopo tenere in considerazione “i seguenti elementi che lasciano emergere la gravità del comportamento attribuito all'attore e comunque la consistenza del pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima: - la condotta viene espressamente correlata al collegamento tra Mafia e Politica;
-
l'articolo riguardava solo ed esclusivamente la persona dell'attore, indicato quale personaggio di posto spessore qualificato come scarto;
- il nome dell'attore viene riportato sia nel corpo dell'articolo (ove viene indicata anche la sua qualifica) che nel riquadro di sintesi e nell'occhiello in più parti in entrambi i pezzi. Alla luce dei richiamati elementi e ritenuto quindi che il pregiudizio non patrimoniale subito possa essere rapportato al turbamento che normalmente si può subire ove venga addebitato un comportamento grave non tenuto, si ritiene rispondente a criteri di equità liquidare il danno subito nella somma, già rivalutata e comprensiva di interessi legali, di € 15.000,00 ”;
- condannava ulteriormente “al pagamento, in favore dell'attore, della somma Parte_3 di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948, posto che la sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio”.
5 Conseguentemente, così disponeva: “condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore che si quantifica in via equitativa nella somma di € 15.000,00; - condanna al pagamento in favore dell'attore, ai sensi dell'art. Parte_3
12 della legge n. 47 del 1984, della somma di euro 1.000,00; - liquida le spese di lite in complessivi € 2.500,00, di cui euro 460.00 per spese, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, ponendole a carico dei convenuti in solido”.
Avverso la indicata pronuncia proponevano impugnazione le parti soccombenti in primo grado censurandola per i motivi che seguono.
-A- Rilevavano il difetto e/o contraddittorietà logica della motivazione in relazione alla parte della sentenza in cui è stato previsto che “pur non potendosi revocare in dubbio l'utilità sociale della notizia, non può che affermarsi l'insussistenza del requisito della verità della stessa. Il testo pubblicato sul giornale ed allegato in copia al fascicolo di parte attrice, recita letteralmente già a partire dal Titolo: << Il presunto Boss e il politico Regionale fanno visita a > quasi a fare intendere della commistione e dei collegamenti tra la mafia e la Per_1 detta Dirigente ed ancora: << accusata da e cacciata dalle aziende Per_2 CP_4 calabresi e Dirigente a Milano…. presso gli uffici del Comune ... dove CP_6 CP_7
e sono entrati risulta essere presente con incarico di direttore la
[...] Controparte_8 dott.ssa indicata …. come uno dei più contestati dirigenti…. Scelti dall'attuale Persona_6 sindaco in quanto già allontanata dalla gestione delle ASL che le erano state affidate Per_3 in Calabria per presunte irregolarità contabili……Madaffari dal 1 aprile ufficialmente in pensione è tornata ……. A Milano…. la Calabria non esporta solo ndrangheta ed eccellenza a anche scarti …………………Su di lei abbiamo una dura interrogazione presentata da il medico-politico ucciso a Locri nel 2005……>> ed ancora nel secondo Persona_7 pezzo: << la donna tra i protagonisti di Milano da … la sua storia è stranota … L'hanno Pt_5 raccontata per primi due giornalisti ………hanno fatto scoppiare un piccolo scandalo ……una
Milano ……… scuole ed asili sono affidate a una persona scacciata dalla Asl della calabria per storie di buchi contabili…a Milano non arrivano solo….. eccellenze ma anche gli scarti>>.
Per quanto risulta dagli atti la quale direttore della ASL non è stata cacciata per Parte_4 errori contabili ma a seguito di precisa delibera della nuova giunta Regionale, delibera impugnata in sede giudiziaria e che si è conclusa con esito positivo per la Istante che ha ottenuto altresì il risarcimento dei danni. A tale proposito vi è da precisare che la detta notizia era stata anche in precedenza resa nota dalla medesima testata odierna convenuta ( s.v. stralcio articolo in atti), e dunque notizia dalla stessa accertata, non si riesce a capire come sia possibile per il giornalista disconoscere tale aspetto. Quanto poi alla asserita questione di
6 errori contabili risulta che le stesse contestazioni siano state superate dai giudici e comunque in ogni caso non possono ritenersi attinenti alla questione oggetto dell'articolo. Infatti, è dato rilevare che da un argomento ben preciso e da un fatto di cronaca giudiziaria, il giornalista sembra incentrare la sua attenzione sulla sulla sua figura e sui suoi incarichi. Parte_4
Ancora, risulta che quanto alla interrogazione dell'On. la stessa riguardasse altro CP_4 dirigente e non la questione più che nota all'opinione pubblica, per come risulta Parte_4 anche agli atti del giudizio”, lamentando l'errata valutazione della fattispecie per essere state riferite “più notizie, tutte riportanti fatti veri, così come dimostrato per tabulas dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado”, e per essersi perseguito un interesse pubblico.
Eccepivano, altresì, la contraddittorietà logica della sentenza nella parte in cui era stato affermato prima che “Per quanto risulta dagli atti la quale direttore della ASL non Parte_4
è stata cacciata per errori contabili ma a seguito di precisa delibera della nuova giunta
Regionale, delibera impugnata in sede giudiziaria ” e poi che “Quanto poi alla asserita questione di errori contabili risulta che le stesse contestazioni siano state superate dai giudici e comunque in ogni caso non possono ritenersi attinenti alla questione oggetto dell'articolo”, pur non essendo stata fornita la prova del passaggio in giudicato delle sentenze richiamate e della circostanza secondo cui l'interrogazione dell'On.le era rivolta anche alla sig.ra CP_4
con connessa esistenza del diritto di critica. Parte_4
-B- Censuravano per difetto e contraddittorietà la parte della pronuncia in cui si è affermato che
“Quanto poi al secondo pezzo ed al rimando al libro Milano da Morire ed al riferimento alla lo stesso testo è stato già oggetto di condanna sia penale che civile in quanto Parte_4 considerato profondamente diffamatorio (s.v. allegati in atti sentenze del Tribunale di Milano
e relativi decreti di rinvio a giudizio dei responsabili) (…) Del tutto condivisibile, dunque, risulta la tesi attorea, la quale individua l'articolo de quo come diffamatorio dell'onore e della reputazione della , posto che alla stessa vengono attribuite e attribuito, attraverso Parte_4
l'uso di terminologia sprezzante (quale, a titolo esemplificativo, la parola “scarto”), un comportamento attestante la mala gestio della res publica, peraltro concausa dei rapporti e stretti collegamenti tra Mafia e Politica, tra Calabria e Lombardia”, eccependo l'erronea valutazione dei fatti e la sussistenza del diritto di critica, per essere stati veri gli avvenimenti rappresentati e per essere mancata la prova del passaggio in giudicato delle sentenze indicate, nonché per mancanza della portata diffamatoria degli scritti per cui è causa.
- C- Lamentavano l'erroneità ed il vizio della sentenza nella parte in cui si è affermato che “Va, di contro, liquidato il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Al riguardo si precisa che il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può considerarsi esistente in
7 re ipsa, ma può essere desunto attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 24474 del 2014 e da ultimo App. Firenze 13.04.2016). Nel caso di specie è certamente plausibile ritenere che la pubblicazione della notizia de qua su un quotidiano locale ad ampia diffusione
Regionale, quale è Il Quotidiano della Calabria possa avere inciso negativamente sull'opinione comune così da ledere, anche se per un lasso di tempo limitato, l'onore e la reputazione dell'odierno attore. Ciò a maggior ragione alla luce della posizione sociale da lei rivestita, tanto nella sua veste di amministratore pubblico quanto in qualità di libero professionista: figure professionali che dovrebbero essere affidate esclusivamente a persone integerrime, e quindi non a chi può aver gestito malamente la res publica al punto da contribuire, con il proprio comportamento, ad errori contabili in collegamento con la mafia. Non vengono di contro liquidate ulteriori “voci” del danno non patrimoniale (rimandando a quanto stabilito dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione - cfr. Cass. Sez. Un.
28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65 - con cui la Corte ha respinto qualsiasi sottocategoria diversa da quelle del danno patrimoniale e non patrimoniale). (…) Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale per lesione della reputazione effettivamente riconosciuto, questa va effettuata – non essendo possibile offrire la prova del suo preciso ammontare - attenendosi a criteri di equità, tenuto conto sia dell'ampiezza di diffusione del quotidiano, sia del clamore provocato dalla pubblicazione in questione, sia della natura della lesione. Ai fini della liquidazione vengono quindi tenuti in considerazione i seguenti elementi che lasciano emergere la gravità del comportamento attribuito all'attore e comunque la consistenza del pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima:- la condotta viene espressamente correlata al collegamento tra Mafia e Politica;
- l'articolo riguardava solo ed esclusivamente la persona dell'attore, indicato quale personaggio di posto spessore qualificato come scarto;
- il nome dell'attore viene riportato sia nel corpo dell'articolo (ove viene indicata anche la sua qualifica) che nel riquadro di sintesi e nell'occhiello in più parti in entrambi i pezzi” per contraddittorietà logica della motivazione, insussistenza del danno non patrimoniale, erronea valutazione delle prove, contraddittoria valutazione degli elementi idonei a supportare una valutazione equitativa, eccessività e sproporzione della liquidazione, e “falsità” dei criteri seguiti per la determinazione equitativa del danno.
- D- Eccepivano, infine, essere “ingiustificata e immotivata anche la sanzione di €.1.000,00 comminata al giornalista , stante la verità dei fatti e il diritto di critica espresso Parte_3 correttamente”.
Previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, concludevano chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e difesa, in riforma
8 della sentenza n. 489 /2018, emessa dal Tribunale di Palmi: - in via preliminare, attese le gravi eccezioni poste a fondamento del presente atto e l'evidente grave pericolo di danno che la sua esecuzione potrebbe procurare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito , riformare l'impugnata sentenza accogliendo i motivi di cui in narrativa, con conseguente integrale rigetto delle domande formulate in primo grado nei confronti dei convenuti;
- in via subordinata , ridurre la condanna al risarcimento dei soli danni effettivamente accertati in corso di causa, anche considerando il criterio di liquidazione di cui si è argomentato;
- con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituivano in giudizio gli eredi di per resistere al gravame e chiederne Parte_4 il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare gli appellati ricostruivano la vicenda riportando gli scritti ritenuti diffamatori, richiamavano la sentenza impugnata e ne rilevavano la correttezza, precisando che in essa
“viene ricostruita la natura falsa e diffamatoria delle informazioni date, aggravate dall'utilizzo di un lessico “sprezzante” e non continente rispetto al contesto narrativo. Ne è conseguito il riconoscimento della lesione dell'onorabilità e della reputazione della dott.ssa Parte_4 veicolata da un falso coinvolgimento della stessa nell'intreccio sordido e torbido oggetto dell'inchiesta “Infinito” e dall'attribuzione di inefficienze professionali proprio nel contesto del suo ruolo di manager pubblico. Da qui la liquidazione del risarcimento danni contro cui l'appellante procede”, ed eccepivano l'estraneità della alle vicende oggetto delle Parte_4 inchieste.
Resistevano, inoltre, a tutti i motivi di gravame contestandone la fondatezza, la non veridicità dei fatti, l'utilizzo del linguaggio offensivo, l'illegittimo esercizio del diritto di cronaca.
In relazione a quest'ultimo deducevano l'intervenuta violazione dei limiti della verità, della pertinenza e della continenza, e che vi era stato un esercizio in maniera totalmente ingiustificata, tale da risultare “atto illecito”, sottolineando, oltre ad altri elementi, che <gli eventi descritti risultino essere come nel caso platealmente falsi o puramente suggestivi frutto di inappropriato sospetto la causa giustificazione decade lasciando il posto ad un illecito tipico. non v dubbio in questa ottica che racconto del abbia indotto presso pubblico dei lettori e a seguire l pubblica riflessioni immotivatamente deleteree verso persona della dott.ssa sia dal punto vista professionale parte_4 deontologico dell correttezza istituzionale. ci occorso solo attraverso veicolazione informazioni infondate false ma anche mediante associazione all criminale esplorata>9 Politica-Magistratura). Inoltre, a definire il valore compulsivo della diffamazione, si staglia anche la durezza semantica delle parole (la è stata definita uno “scarto” della Parte_4
Calabria). Ne è conseguito un “vulnus” gravissimo all'immagine, all'onore ed alla reputazione della ricorrente, nonché alla sua identità personale, da intendersi “come proiezione sociale dell'individuo, a cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi all'esterno modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale quale già destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale” (Cass. 7.2.1996, n. 978).>>
Rilevavano, inoltre, la correttezza della pronuncia impugnata anche nella parte in cui si era proceduto alla determinazione equitativa del danno poiché rispettosa degli indici previsti da pacifica giurisprudenza, precisando che “si reputa che il danno, accordato con valutazione equitativa (ex plurimis: Tribunale Roma, I, 5.10.2011; Cass. SS.UU. 26972/2008), sia stato correttamente relazionato ai parametri progressivamente individuati dalla giurisprudenza, che bene trovano riassunzione nella sentenza del Tribunale di Lecce 27.4.2009, secondo cui tra i criteri da adottare nella liquidazione possono venire in rilievo: la diffusione dello stampato;
il ruolo rivestito dalla vittima;
la risonanza della notizia che riguardava fatti di notevole gravità…”.
Concludevano, pertanto, chiedendo volersi: “a) rigettare l'appello; b) condannare gli appellanti a spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza depositata il 29.10.2019, pronunciandosi sulla chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte rigettava la richiesta “della provvisoria esecutività della sentenza impugnata formulata come sopra dagli appellanti”, precisando “che, nel caso concreto, una prima sommaria valutazione del fumus dell'impugnazione e delle argomentazioni poste a sostegno di esso - in rapporto alle emergenze in atti ed alla motivazione della sentenza impugnata - non ne rende evidente una particolare significatività, mentre, d'altra parte,
l'asserzione da parte degli appellanti di un rischio di danno che potrebbe derivare loro, rispettivamente, dall'esecuzione della sentenza, non vale, soprattutto per la sua estrema vaghezza e genericità, a concretare adeguatamente il requisito del periculum (il quale, in difetto di un fumus particolarmente pregnante - come nella specie - va inteso in senso ragionevolmente rigoroso in conformità alla ratio dell'istituto, pena lo svuotamento pratico del principio della immediata esecutività della sentenza di primo grado)”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
10 Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente precisarsi che sia le parti appellanti che le parti appellate si sono costituite nel presente giudizio senza produrre i rispettivi fascicoli di parte del primo grado e che gli stessi non sono presenti nel fascicolo d'ufficio cartaceo trasmesso dal Tribunale di
Palmi.
La mancata produzione dei fascicoli di parte e della documentazione eventualmente ivi allegata incide sulla posizione del soggetto processualmente investito dell'onere probatorio, ovvero incide in senso sfavorevole agli appellanti in relazione alla valutazione dell'intervenuto assolvimento degli oneri probatori, precludendo alla Corte di esaminare quanto indicato se non diversamente presente.
Poiché la critica mossa all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata è fondata sul presunto differente contenuto dei documenti in atti che si assumono essere stati erroneamente apprezzati dal primo giudice, assumendo che dagli stessi sarebbe emersa la verità dei fatti, ne segue che gli appellanti erano tenuti ad assicurare detti atti nel materiale sottoposto al riesame del giudice del gravame, spettando agli stessi dimostrare il fondamento delle spiegate censure al fine di superare la presunzione di legittimità che assiste la decisione di primo grado.
In specie, nel presente giudizio gli appellanti erano tenuti a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello è una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia della sentenza impugnata, per cui era loro onere, quale sia stata la posizione assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali è basata l'impugnazione o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., a farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo dell'altra parte, se ivi prodotti, affinché detti documenti potessero essere sottoposti all'esame del giudice di appello.
Ne consegue che gli stessi subiscono le conseguenze del mancato deposito della documentazione assunta dal giudice di prime cure a supporto della pronuncia impugnata, avendo contestato la diversa portata ed il diverso contenuto di documenti che ritengono a loro favorevoli ed erroneamente interpretati, e che il giudice di appello non ha la possibilità di esaminare.
Infatti, il fatto storico in essi rappresentato per come riconosciuto in sentenza si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia
11 che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Questo giudice, quindi, deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione in conformità al principio di disponibilità delle prove
(Cass., sez. 3, 25/06/2021, n. 18287), apprezzando i contenuti che siano stati trascritti o indicati nella decisione impugnata o in altro provvedimento o atto del processo (Cass. S.U. n.
4835.2023), considerato che nel giudizio di appello la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde si deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a disposizione (Cass., sez. 1, 25/01/2022, n. 2129).
Tanto considerato, si premette e richiama l'intera vicenda in fatto nonché il contenuto degli scritti oggetto di giudizio rilevandosi che il pezzo oggetto di giudizio di primo grado, che si indica in sentenza essere stato allegato da parte attrice, è riportato nello stesso atto introduttivo ed in sentenza, oltre in ulteriori atti di causa, anche del presente grado di lite.
In considerazione di quanto indicato, deve procedersi alla disamina dei motivi di impugnazione come indicati in narrativa ai punti da A a D precisandosi che la trattazione dei motivi di gravame per quanto attinente a valutazioni comuni viene effettuata congiuntamente, stante i punti di connessione e, comunque, anche per mere ragioni di comodità espositiva.
Nel primo motivo di gravame, in particolare, parte appellante lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure sull'esistenza della verità dei fatti narrati.
Questo giudice condivide la motivazione in sentenza sulla circostanza che l'esercizio del diritto di cronaca deve essere giustificato dalla “2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti”, il che
“inevitabilmente comporta l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte dalla quale la notizia è tratta nonché di accertare che lo scritto rispetti la verità sostanziale;
solo a seguito dello scrupoloso adempimento di tale obbligo, potrà utilmente essere invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (Cass. Civ. n. 4871 del 1995)” e che l'onere di fornire la prova della verità dei fatti deve essere posto in capo ai convenuti, costituendo il legittimo esercizio del diritto di cronaca una scriminante rispetto alla invocata responsabilità. come rilevato in sentenza impugnata. L'onere della prova nel diritto di cronaca presenta, infatti, aspetti peculiari che si discostano dalla regola generale stabilita dall'articolo 2697 del codice civile.
A conferma, la Suprema Corte (ex multis da ultimo S.U. 18/05/2025, n. 13200 se pur in contesto diverso, e numerose altre conformi) ha precisato che affinché si possa riconoscere l'esimente del diritto di cronaca giornalistica è necessario che venga fornita la prova della verità, che pur
12 non dovendo declinarsi “in termini assoluti, ossia come necessaria corrispondenza tra la notizia narrata e il fatto accaduto nella realtà storica”, deve integrare la dimostrazione della
“verità putativa” che non si sostanzia in una generica “verosimiglianza tra il narrato e l'accaduto”, ma impone “al giornalista la prova di una verosimiglianza qualificata, rapportata all'osservanza di uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità, in maniera tale da non deresponsabilizzarne l'attività. Per tale ragione il canone della verità, imposto al fine di considerare la condotta propalatrice legittima, deve declinarsi con riferimento ad una verità frutto di una rappresentazione che appare verosimile all'esito di una prodromica indagine giornalistica, condotta con scrupolo e diligenza, nell'esame, nella verifica e nel controllo della consistenza della relativa fonte informativa”.
Poiché la verità putativa deve essere "frutto di serio e diligente lavoro di ricerca", come precisato dalla Cassazione civile con sentenza n. 19250 del 2023, detta ricerca non è emersa dagli atti di causa.
Analogamente, “nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi
(Cass. n. 22190/2009; Cass. n. 18264/2014; Cass. n. 17197/2015; Cass. n. 11769/2022; Cass.
n. 6072/2023; Cass. n. 28331/2023; Cass. pen. n. 12859/2005; Cass. pen. n. 43382/2010; Cass. pen. n. 38323/2023)”.
Il fatto presupposto ed oggetto della critica deve, quindi, corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (principio anche in Cass. 07/03/2025, n. 6123).
Si precisa, inoltre, che ciò che deve essere oggetto di verifica da parte del giornalista non è la mera esistenza di una “fonte” ma la verità dei fatti riportati con la diffusione della notizia, e che ove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari il requisito della verità è integrato se la stessa sia fedele al contenuto dell'atto stesso, oltre che necessitare una coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Sez. 5, n. 13782 del
29/01/2020, Rv. 278990), anche in considerazione della complessiva rappresentazione dell'intero contesto investigativo, che deve essere condotta, costantemente, nel rispetto della necessaria presunzione di non colpevolezza fino a definitività del provvedimento.
13 Tanto considerato, assumono le parti appellanti che le circostanze oggetto degli articoli indicati erano vere e che detta verità sarebbe emersa da tutti gli atti prodotti in primo grado, ma non riversati nel presente giudizio.
Ogni valutazione in merito, quindi, è limitata a quanto a disposizione.
In specie, come indicato in atti di causa, la vicenda riguarda la pubblicazione, avvenuta in data
8.9.2012 alla pag. 8 de Il Quotidiano della Calabria, di due “pezzi” inseriti all'interno di un'inchiesta titolata “Mafia e Politica” di cui il primo dal titolo “Il presunto boss e il politico regionale fanno visita a “ ” - Dai fallimenti alla promozione – accusata Per_1 Parte_4 da e cacciata dalle aziende calabresi, è dirigente a Milano”, ed il secondo contenuto CP_4 in un box in fondo alla pagina dal titolo “Il Libro. La donna tra i protagonisti di «Milano da morire»”. Ai due pezzi venivano accostate le foto di e della Persona_7 Parte_4
Di detti atti, per quanto detto, si ha conoscenza nei limiti di quanto in merito degli stessi riportato e trascritto.
Ebbene, secondo l'ordine fatto proprio in atto di impugnazione, gli appellanti rilevano che “1)
è vero che la IG.ra ricevette la visita del presunto boss e del IG. quando Parte_4 CP_8 era dirigente del Comune di Milano;
2. è vero che nel periodo precedente all'esperienza milanese la dirigente era stata oggetto di provvedimenti di revoca e di risoluzione degli incarichi svolti nella amministrazione di settori della Sanità calabrese;
3. è vero che i provvedimenti de quibus indicano quali motivi tutti quelli riportati tra virgolette nel primo degli articoli oggetto di giudizio di diffamazione e che le motivazioni date nei provvedimenti della pa – sebbene effetto dello spoil system – indichino tutte deficit contabili;
4. è vero che indica la sig.ra nell'interrogazione svolta nel Consiglio Persona_7 Parte_4
Regionale; 5. è vero, in definitiva, che la IG.ra veniva allontanata dai luoghi Parte_4 dirigenziali della per questioni relative ai conti pubblici che, sebbene annosi, Parte_6 non erano per ciò solo non anche riferibili alla controparte, visto il peso pubblico della responsabilità amministrativa che si accetta una volta accettato un incarico dirigenziale;
6. è vero che la scelta del Sindaco di Milano di chiamare tra i suoi dirigenti anche la IG.ra Per_3 ha ingenerato polemiche e che l'operato della manager calabrese ha riguardato Parte_4 anche la problematica delle cd. Consulenze d'oro che, sebbene archiviata dalla Procura, è stata oggetto di giudizio di contabilità definito con sentenza del 22.12.2016”.
Oltre quanto indicato non forniscono indicazioni delle analitiche e specifiche motivazioni per le quali il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione degli elementi probatori forniti non riconoscendo come dimostrate dette presunte verità, tutte ampiamente contestate da
14 controparte, né forniscono documentazione idonea a consentire a questo giudice di apprezzarne la lamentata errata valutazione.
In specie, non si ravvede la dimostrazione della verità della circostanza secondo cui “la IG.ra ricevette la visita del presunto boss e del IG. quando era dirigente del Parte_4 CP_8
Comune di Milano”, indicato nel titolo come << Il presunto boss ed il politico fanno visita a
>> non risultando istruita alcuna prova in merito ed essendo stata riferita in atti del Per_1 primo grado una intercettazione di cui non si ha contezza.
Parimenti, in relazione ai presunti “provvedimenti di revoca e di risoluzione degli incarichi svolti nella amministrazione di settori della Sanità calabrese” dalla ed alle presunte Parte_4 responsabilità contabili, punti 3, 5 e 6 di cui prima, nell'articolo per come riportato anche in atto di costituzione delle parti appellate, e non contestato espressamente, si era indicato che “Il suo curriculum è ricco ma manca sempre il finale sulle sue passate esperienze nelle Aziende sanitarie della Calabria. A Locri chiuse il bilancio 1998 della Asl con perdite per 22 miliardi e mezzo di lire, senza contare un “fuori bilancio” di altri 31 miliardi. E aveva avuto la capacità di far schizzare la spesa farmaceutica a ben 123 miliardi di lire. Ma non finisce qui, perché la storia si ripete. Nel 2005, viene mandata via anche dalla Asl Per “gravi Controparte_9 inadempienze” e cattiva gestione, poiché aveva “truccato” i conti relativi al 2004. Tra l'altro, dai bilanci “risultano in servizio quattro primari, senza che vi siano le relative unità operative”, si legge nella relazione sul suo operato. In poche parole i primari c'erano, ma peccato che non c'erano i reparti che dovevano dirigere. Per non parlar dei ricoveri ospedalieri che erano stati gonfiati talmente tanto fino a superare la media regionale in Calabria”, ma anche su dette vicende manca un supporto documentale idoneo a dimostrarne la corrispondenza al vero.
In merito le parti appellate hanno ribadito che le revoche “erano state annullate da provvedimenti giudiziali, dei quali lo stesso “Quotidiano della Calabria” aveva dato conto”, in conformità a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure, che ha stabilito “Per quanto risulta dagli atti la quale direttore della ASL non è stata cacciata per errori contabili Parte_4 ma a seguito di precisa delibera della nuova giunta Regionale, delibera impugnata in sede giudiziaria e che si è conclusa con esito positivo per la Istante che ha ottenuto altresì il risarcimento dei danni. A tale proposito vi è da precisare che la detta notizia era stata anche in precedenza resa nota dalla medesima testata odierna convenuta ( s.v. stralcio articolo in atti),
e dunque notizia dalla stessa accertata, non si riesce a capire come sia possibile per il giornalista disconoscere tale aspetto. Quanto poi alla asserita questione di errori contabili
15 risulta che le stesse contestazioni siano state superate dai giudici e comunque in ogni caso non possono ritenersi attinenti alla questione oggetto dell'articolo”.
Le pronunce già indicate dagli appellanti in primo grado, e non ritenute sufficienti a dimostrare la veridicità di quanto sopra, non sono state prodotte in appello, né vi è espressa dettagliata ed analitica censura in merito con riproposizione delle parti delle stesse, mentre risultano richiamate in stralcio, con differente tenore, in conclusionali di parte appellata in primo grado.
In mancanza di prova contraria, è preclusa, quindi, ogni diversa valutazione rispetto al giudizio espresso in primo grado.
Infondato è, inoltre, il gravame nella parte in cui si contesta che in relazione alle sentenze indicate in atti non sia stato dimostrato il passaggio in giudicato, in quanto ciò comporterebbe un'inversione dell'onere probatorio (per contra, a supporto della fondatezza e veridicità della fonte sarebbe stato onere degli appellanti dimostrarne la eventuale riforma).
Analoghe conclusioni devono essere assunte in relazione alla intervenuta negazione della circostanza secondo cui nel corso del primo grado sarebbe stato dimostrato che Per_7
abbia espressamente indicato la come responsabile di gravi irregolarità.
[...] Per_2
In sentenza impugnata sul punto si legge che “risulta che quanto alla interrogazione dell'On. la stessa riguardasse altro dirigente e non la questione più che CP_4 Per_2 nota all'opinione pubblica, per come risulta anche agli atti del giudizio”, essendo mancata la dimostrazione della veridicità della circostanza secondo cui sulla “si abbatte una Per_2 dura interrogazione presentata da ”. Persona_7
L'interrogazione è stata prodotta da parte appellante in comparsa conclusionale del 08.04.2024
a mezzo link ipertestuale e riproposta da parte appellata nella comparsa di replica e riconosciuta.
Detta produzione, comunque, non sconfessa quanto rilevato in sentenza ed in atti del primo grado né dimostra la verità della notizia.
Nell'articolo in esame era indicato che “Su lei si abbatte persino una dura interrogazione presentata da , il medico-politico ucciso a Locri nel 2005. Non basta. In Persona_7 consiglio regionale. cita come uno dei “quattro cosiddetti manager” CP_4 Parte_4 dell'Asl che hanno spinto il progetto “illegittimo e inutile”, di un doppione del pronto soccorso: per dare un posto da primario a un potente medico locale con grossi sponsor”.
Nell'intervento dell'On.le , invece, vi è espressa indicazione critica su atti CP_4 presumibilmente commessi da altro dirigente, dottoressa , e solo nei confronti di essa Per_5 potrebbe individuarsi una “dura interrogazione”.
La diversa parte in cui si fa il nominativo della dott.ssa oggetto di indicazione in Parte_4 comparsa nel presente grado e di cui non si ravvede traccia negli atti della precedente fase di
16 lite, riguarda una interrogazione a risposta scritta dello stesso riguardante più dirigenti CP_4
e relativa al progetto di “creare un doppione del Pronto Soccorso-Astanteria denominato
“Medicina d'urgenza-Astanteria” che non corrisponde ad una specifica “accusa” al singolo soggetto e che appare riferibile alla seconda circostanza dell'articolo, differente agli occhi del lettore medio (la locuzione “non basta” indica proprio la diversità delle circostanze).
Ciò comporta che neanche detto fatto può ritenersi provato.
Attribuire, inoltre, al soggetto un fatto diverso e ulteriore rispetto a quello vero, abbinato ad altro non vero, comporta la violazione dell'obbligo di obiettività, verità e continenza nella rappresentazione della notizia.
La violazione del requisito della continenza formale è, infatti, una violazione indiretta del requisito della verità, perché con essa o si enfatizza un fatto e si induce il lettore ad attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore.
Trova, inoltre, applicazione nel caso di specie anche il principio sancito in sentenza impugnata secondo cui <la verit non pi tale se comunque incompleta quest anzi pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la chiara assunzione responsabilit correlativamente facile possibilit difesa che comporta rispettivamente riferire o sentire riferito a s un fatto preciso falso piuttosto vero ma incompleto. senso qui specificato deve essere pertanto in tutto equiparata alla notizia falsa civ. i sez. ottobre n.>>
La indicazione di un fatto non vero in primo piano rispetto a quello vero è, infatti, tale da incidere sulla valutazione dell'intero narrato, così da rappresentare una circostanza sostanzialmente diversa e più grave, che in tal modo diviene diffamatoria e non vera.
Da ciò il rigetto del motivo di impugnazione.
Inoltre, atteso che l'onere della prova era ex lege posto in capo alla casa editrice ed al giornalista, infondata è anche la censura avverso la parte della pronuncia in cui si riconosce la non verità di quanto riferito nel libro “Milano da Morire”, essendo stato ritenuto che “lo stesso testo è stato già oggetto di condanna sia penale che civile in quanto considerato profondamente diffamatorio ( s.v. allegati in atti sentenze del Tribunale di Milano e relativi decreti di rinvio a giudizio dei responsabili)”, anche considerato che le pronunce indicate dal Tribunale non sono state né prodotte né espressamente contestate.
Anche sul punto non si ritiene, pertanto, fondata l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione del passaggio in giudicato delle sentenze come prima indicato.
17 Inammissibile è, inoltre, la nuova produzione di link con stralcio del libro effettuata dagli appellanti in memoria conclusionale, poiché tardiva, oltre che attinente a parte che non risulta richiamata in atti e che non si ritiene rilevante ai fini del decidere.
Parimenti tardiva, e come tale inammissibile, è l'eccezione secondo cui non si tratterebbe di un brano estratto dal libro indicato ma di una recensione, poiché trattasi di difesa nuova, tra l'altro irrilevante poiché non integrerebbe comunque una dimostrazione della verità del fatto.
In merito, in ulteriore motivo di appello si contesta che l'articolo non avrebbe alcuna portata diffamatoria essendo stato indicato che “la nomina è quella, appunto, di Parte_4
Segno che a Milano non arrivano solo le eccellenze e la 'ndrangheta, ma anche gli scarti” asserendosi che l'uso della congiunzione “e” avrebbe escluso ogni “commistione”, e che l'uso del termine “scarto” non avrebbe portata lesiva se rapportato all'esercizio del diritto di critica, al linguaggio giornalistico se “inserito nel contesto in cui sono riportati tutti fatti veri”.
Anche sul punto il gravame è infondato e l'assunto difensivo non merita accoglimento.
Premesso che è mancata la dimostrazione che trattavasi di “fatti veri”, sul punto si osserva che dal testo indicato in atti di causa (<<secondo gli autori malessere riguarda anche>l'istruzione e i servizi sociali, dove le nomine sembrano dettate solo dalla politica: infatti scuole e asili sono stati affidati a una persona scacciata dalle Asl della Calabria per storie di buchi contabile e accusata pubblicamente da , il leader regionale ucciso dalla Persona_7
'ndrangheta”. La nomina è quella, appunto, di Segno che a Milano non Parte_4 arrivano solo le eccellenze calabresi e la 'ndrangheta, ma anche gli scarti>>) in uno con il titolo del pezzo “La donna tra i protagonisti di Milano da ed una valutazione Pt_5 complessiva del brano, anzi dei brani, considerando l'effetto prodotto su un lettore medio, all'intero contesto nel quale sono state proferite, ai toni utilizzati, appare evidente che trattasi di affermazioni diffamatorie, di espressioni prive di continenza idonee a determinare la lesione di un interesse di rango costituzionale qual è quello alla reputazione ed all'onore della danneggiata.
In tal senso il giudice di prime cure ha anche sottolineato la portata offensiva dei termini.
La Cassazione ha, inoltre, riconosciuto che “il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per
18 sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi” (ex multis Cass. n. 20608 del 2011), parametri che nel caso di specie non appaiono rispettati.
Si conferma, quindi, quanto già disposto dal Tribunale nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità risarcitoria conseguente alla circostanza secondo cui “alla stessa (la Per_2 vengono attribuite e attribuito, attraverso l'uso di terminologia sprezzante (quale, a titolo esemplificativo, la parola “scarto”) un comportamento attestante la mala gestio della res publica, peraltro concausa dei rapporti e stretti collegamenti tra Mafia e Politica, tra Calabria
e Lombardia”, e tanto emerge dalla lettura degli articoli, statuizione che non merita censura.
In ultimo motivo di impugnazione si lamenta l'erroneità della pronuncia in relazione alla condanna risarcitoria, ritenendosi che il Tribunale, pur avendo “apparentemente motivato circa la non risarcibilità del danno in re ipsa”, avrebbe riconosciuto un danno patrimoniale in totale assenza di elementi probatori in merito.
Al riguardo in sentenza si è statuito che “Va, di contro, liquidato il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Al riguardo si precisa che il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può considerarsi esistente in re ipsa, ma può essere desunto attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. Civ. n. 24474 del 2014 e da ultimo App. Firenze
13.04.2016). Nel caso di specie è certamente plausibile ritenere che la pubblicazione della notizia de qua su un quotidiano locale ad ampia diffusione Regionale, quale è Il Quotidiano della Calabria possa avere inciso negativamente sull'opinione comune così da ledere, anche se per un lasso di tempo limitato, l'onore e la reputazione dell'odierno attore. Ciò a maggior ragione alla luce della posizione sociale da lei rivestita, tanto nella sua veste di amministratore pubblico quanto in qualità di libero professionista: figure professionali che dovrebbero essere affidate esclusivamente a persone integerrime, e quindi non a chi può aver gestito malamente la res publica al punto da contribuire, con il proprio comportamento, ad errori contabili in collegamento con la mafia”, precisandosi che “Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale per lesione della reputazione effettivamente riconosciuto, questa va effettuata
- non essendo possibile offrire la prova del suo preciso ammontare - attenendosi a criteri di equità, tenuto conto sia dell'ampiezza di diffusione del quotidiano, sia del clamore provocato dalla pubblicazione in questione, sia della natura della lesione. Ai fini della liquidazione vengono quindi tenuti in considerazione i seguenti elementi che lasciano emergere la gravità del comportamento attribuito all'attore e comunque la consistenza del pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima: - la condotta viene espressamente correlata al collegamento tra Mafia e Politica;
- l'articolo riguardava solo ed esclusivamente la persona dell'attore, indicato quale personaggio di posto spessore qualificato come scarto;
- il nome dell'attore
19 viene riportato sia nel corpo dell'articolo (ove viene indicata anche la sua qualifica) che nel riquadro di sintesi e nell'occhiello in più parti in entrambi i pezzi. Alla luce dei richiamati elementi e ritenuto quindi che il pregiudizio non patrimoniale subito possa essere rapportato al turbamento che normalmente si può subire ove venga addebitato un comportamento grave non tenuto, si ritiene rispondente a criteri di equità liquidare il danno subito nella somma, già rivalutata e comprensiva di interessi legali, di € 15.000,00. La discrasia tra quanto inizialmente richiesto dall'attore e quanto liquidato va attribuita al fatto che vengono liquidati nella presente sede esclusivamente i pregiudizi non patrimoniali ritenuti sussistenti in via presuntiva di cui sopra si è detto., ed in ordine alla operata quantificazione”.
Quanto statuito merita conferma, avendo il giudice di prime cure fatto applicazione dei principi vigenti in materia ed avendo dato conto in modo puntuale del percorso logico seguito nella propria determinazione, in considerazione di tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto.
Corrisponde, infatti, al vero che il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'onore e alla reputazione derivante dalla diffusione di notizie diffamatorie non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento), ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), ma la prova della sua sussistenza può essere fornita a mezzo presunzioni.
A tal fine deve darsi rilevanza a tal fine, quali parametri oggettivi di riferimento, alla diffusione della pubblicazione, alla rilevanza dell'offesa e alla posizione sociale del danneggiato (cfr. ad es. Cass. n. 9068/2024; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 4005/2020; Cass. n. 25420/2017), elementi posti alla base della valutazione del Tribunale che ha applicato gli indici fattuali emersi dal giudizio e pertinenti al caso concreto.
È, infatti, ormai ius receptum il principio in base al quale la prova può essere fornita assumendo come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto (in relazione alla quale la tiratura regionale, quotidiana ed idonea ad ampia diffusione del giornale è rimasta incontestata), la rilevanza dell'offesa connessa alla posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (come dimostrato anche sia dai numerosi incarichi emersi sia dal dettagliato ed ampio elenco della rilevanza sociale dell'attrice riportato in atti, con indicazione incontestata dei titoli e degli incarichi ricoperti), le modalità espressive utilizzate (e prima indicate).
Il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa (essendo pacificamente necessaria, in tal caso, una siffatta liquidazione, in applicazione dell'art. 1226 c.c.), prendendo in
20 considerazione tutti i fattori di probabile incidenza sul danno indicati, così da pervenire ad una determinazione che non risulta sproporzionata.
In merito, si fa presente che la stessa quantificazione risulta conforme anche ai parametri indicati nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, che prevedono parametri oggettivi e diffusamente adoperati, e che indicano una pari misura risarcitoria per le diffamazioni di modesta gravità
(danno liquidabile nell'importo da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00), parametro che può certamente ritenersi congruo alla fattispecie in esame considerata la posizione della danneggiata, le modalità di realizzazione dell'evento, la diffusione del giornale e le circostanze del caso concreto prima indicate.
Infine, la mancanza di verità anche putativa, la ritenuta insussistenza della scriminante del diritto di cronaca e tutte le circostanze rappresentate hanno supportato senza alcun vizio la condanna ulteriore posta a carico del giornalista ex art. 12 della legge n. 47 del 1948.
Per tutti gli indicati motivi si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza delle parti appellanti va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle stesse, in solido, alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, indicate come coeredi e titolari di un'unica ed indistinta posizione processuale, senza alcuna differenziazione né attività difensiva differente.
Le competenze di lite si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore domanda dell'appellante indicata nella misura della complessiva condanna in primo grado di € 16.000,00), ad esclusione della fase di trattazione che si liquida ai valori minimi considerata l'attività svolta, così pari ad
€ 4.888,00 (di cui fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase trattazione € 922,00
e fase decisionale € 1.911,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in sigla in persona del suo Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, e contro , , Parte_3 Controparte_1 CP_2
21 , tutti quali eredi di avverso la sentenza n. 489/2018 pubbl. Controparte_3 Parte_4 il 21/05/2018 resa nel giudizio R.G n. 633/2013 del Tribunale di Palmi, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore delle parti appellate, che liquida in complessive € 4.888,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 25.06.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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