Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 87
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Sentenza 27 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, presieduto dal dott. Francesco Parisoli e relatore il dott. Damiano Dazzi, riguarda una controversia successoria. Gli attori, figli del defunto, hanno richiesto la riduzione di disposizioni patrimoniali a favore della moglie e del figlio del de cuius, ritenute lesive della loro quota di legittima. Sostenevano che due polizze vita dovessero essere qualificate come donazioni e che altre elargizioni in denaro fossero atti di liberalità, chiedendo quindi la reintegrazione della loro quota di eredità.

Il convenuto BE AU ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo l'inammissibilità dell'azione di riduzione, sostenendo che tutti gli eredi avessero rinunciato a tale azione al momento dell'accettazione dell'eredità. La convenuta NI PP ha chiesto di respingere le domande e, in via subordinata, di ricostruire l'asse ereditario.

Il giudice ha accolto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la rinuncia all'azione di riduzione, espressa in un atto notarile, fosse valida e irrevocabile. Ha quindi dichiarato inammissibili le domande degli attori per carenza di interesse, stabilendo che l'azione di riduzione non potesse essere esperita a causa della rinuncia già manifestata. Le spese di lite sono state poste a carico degli attori, soccombenti.

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Commentario1

  • 1Rinuncia all'azione di riduzione
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 22 marzo 2025

    Successione – Rinuncia all'azione di riduzione Il diritto del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva – trattandosi di diritto patrimoniale (perciò disponibile) e potestativo – è di certo rinunciabile. La rinuncia espressa da parte dei coeredi all'azione di riduzione e alla petizione di eredità, formalizzata innanzi a Notaio, rende inammissibile l'azione di riduzione promossa successivamente, poiché tale rinuncia elimina il presupposto per l'esercizio dell'azione stessa. A stabilirlo è stato il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione 1 Civile, attraverso la Sentenza numero 87 del 27 gennaio 2025.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 87
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 87
Data del deposito : 27 gennaio 2025

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