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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Rinuncia all'azione di riduzioneRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 22 marzo 2025
Successione – Rinuncia all'azione di riduzione Il diritto del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva – trattandosi di diritto patrimoniale (perciò disponibile) e potestativo – è di certo rinunciabile. La rinuncia espressa da parte dei coeredi all'azione di riduzione e alla petizione di eredità, formalizzata innanzi a Notaio, rende inammissibile l'azione di riduzione promossa successivamente, poiché tale rinuncia elimina il presupposto per l'esercizio dell'azione stessa. A stabilirlo è stato il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione 1 Civile, attraverso la Sentenza numero 87 del 27 gennaio 2025.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5000/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 5000/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BERTOZZI MIRCO, CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in PIAZZALE MARCONI n. 7,
NOVELLARA (RE);
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. MORETTI BICE, elettivamente domiciliato presso CP_3
lo studio del predetto difensore in VIA XXIII APRILE N. 5, SUZZARA (MN);
CONVENUTO
, rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. Vino Anna, con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. GILIOLI SARA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gilioli Sara in
VIA CARLO LEVI N. 10, REGGIO EMILIA;
CONVENUTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 23/10/2024.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_3
in data 22/10/2024.
La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_4
depositate in data 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
e figli del defunto , deceduto a UA in data CP_1 Controparte_2 Persona_1
15/03/2020, convenivano in giudizio e rispettivamente moglie Controparte_4 CP_3
e figlio del de cuius, al fine di ottenere la riduzione delle disposizioni patrimoniali effettuate dal de cuius in favore della moglie e del figlio in quanto ritenute Controparte_4 CP_3
lesive della loro quota di legittima.
A sostegno dell'azione di riduzione esperita, gli attori deducevano che le due “polizze vita” stipulate in data 26/07/2000 con premio versato pari, per ciascuna, a lire 200.000.000, Parte_1 fossero da qualificare come donazioni: l'una (polizza n. 04307641VP) contratta da Persona_1
con beneficiaria la moglie in caso di morte del primo, e la seconda (polizza n. Controparte_4
04307642VQ), contratta da con beneficiario il marito in caso Controparte_4 Persona_1
di morte della moglie.
Sostenevano che, per entrambe le polizze, la provvista utilizzata provenisse da denaro personale del de cuius. Sostenevano inoltre che la prima polizza (n. 04307641VP) fosse da assoggettare a collazione in quanto donazione indiretta, mentre la seconda polizza (n. 04307642VQ) fosse da qualificare, in via alternativa, o come donazione (come tale nulla per difetto di forma ), ovvero come patto commissorio nullo ai sensi dell'art. 458 cod. civ., ovvero ancora come arricchimento senza causa in favore di colei che, formalmente, risultava intestataria della polizza medesima, ossia della convenuta CP_4
[...]
Qualificavano inoltre come atti di liberalità le elargizioni in denaro eseguite dal de cuius in favore del figlio elencate a pag. 15 dell'atto di citazione, pari a complessivi € 29.000,00, nonché CP_3 una elargizione di denaro pari ad € 5.000,00 effettuata dal de cuius in favore della moglie CP_4
tramite pagamento dell'assegno bancario n. 269721544 del 19/03/2013 tratto sul
[...] Pt_2
c/c n. 010/5078. Pt_2
pagina 2 di 6 Gli attori chiedevano quindi che - ricostruito l'asse ereditario e determinata l'entità della legittima spettante a ciascun erede - fosse accertata e dichiarata la lesione in loro danno della quota di legittima;
che fosse di conseguenza disposta la riduzione delle disposizioni patrimoniali lesive, e che i convenuti fossero condannati a reintegrare la quota di eredità riservata per legge agli attori.
Il convenuto costituitosi in giudizio, chiedeva di respingere le domande svolte dagli CP_3
attori nei suoi confronti, e, nel caso fossero state accolte le domande attoree formulate nei confronti dell'altra convenuta , chiedeva di “determinare l'entità della quota di legittima Controparte_4 per ogni erede del de cuius e di quella disponibile”, e conseguentemente di accertare la lesione di legittima in suo danno e di ridurre le disposizioni patrimoniali devolute in favore di CP_4
condannando la medesima al pagamento di quanto spettante ex lege a per
[...] CP_3
effetto della successione mortis causa del padre.
La convenuta , rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. Vino Anna, si Controparte_4
costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, di respingere sia le domande degli attori, sia le domande dell'altro convenuto . CP_3
In via subordinata, chiedeva di ricostruire l'intera massa ereditaria mediante la c.d. riunione fittizia di relictum e donatum, chiedeva inoltre di procedere a determinare il valore della quota di legittima, nonché di quella disponibile, e, qualora fosse risultata accertata la eventuale lesione della legittima, domandava di ridurre le disposizioni lesive secondo l'ordine previsto ex lege e di disporre il reintegro della quota lesa in suo danno.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il convenuto nella sua prima CP_3
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., chiedeva di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di riduzione promossa dagli attori e dalla convenuta, posto che tutti i coeredi del de cuius
(la moglie , ed i figli e Persona_1 Controparte_4 CP_1 Controparte_2
, innanzi al Notaio, quando avevano dichiarato di accettare puramente e CP_3 semplicemente l'eredità relitta da , avevano altresì espressamente dichiarato di Persona_1
rinunciare ad ogni azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge.
L'altra convenuta eccepiva la tardività della eccezione di rinuncia all'azione di Controparte_4
riduzione (sollevata da nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), mentre gli CP_3 attori ne rilevavano l'infondatezza nel merito.
La causa, istruita tramite documenti ed ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24/10/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti in vista di tale udienza tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
pagina 3 di 6 2.
Così riassunte le domande delle parti, la presente controversia ha ad oggetto la successione ereditaria di
, deceduto a UA (RE) in data 15/03/2020 (cfr. certificato di morte di cui al doc. Persona_1
attoreo n. 6).
Dal matrimonio tra il de cuius e , sono nati i tre figli Controparte_4 CP_1 [...]
e . CP_2 CP_3
ha disposto delle proprie sostanze con testamento olografo del 13.03.2016 Persona_1
(pubblicato dal Notaio dott. in data 26/05/2020), dal seguente tenore letterale (cfr. doc. Persona_2
7 degli attori):
“….nomino miei Eredi i figli e e Persona_3 CP_1 Persona_4
Lascio a oltre alla legittima la intera quota disponibile in quanto vive ancora in familia con me CP_3
e Per_4 gli assegno la casa particella 260 i terreni particella 74 e 259 gravati dall'usofrutto generale vitalizzio
a favore di mia moglie lasio invece la legittima ai miei figli e in Parti uguali ed indivise i terreni Particelle CP_2 CP_1
78 ed 88 in piena proprietà.
Lego alla nipote figlia di terreno Particella 56…”. CP_5 CP_2
In ordine logico, occorre trattare prima di tutto l'eccezione svolta dal convenuto CP_3 secondo cui l'azione di riduzione esperita sia dagli attori, sia (in via subordinata) dalla convenuta, sarebbe da considerarsi inammissibile e/o improcedibile in quanto, al momento dell'accettazione dell'eredità relitta da , tutti gli eredi avevano espressamente rinunciato “ad ogni Persona_1
azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge”.
Ritiene il Collegio che tale eccezione meriti accoglimento, sia assorbente di ogni ulteriore questione, e come tale sia idonea a definire il giudizio.
Il fatto che tutti i coeredi, innanzi al Notaio, avessero espressamente rinunciato “ad ogni azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge”, già emergeva dai documenti prodotti dagli attori con l'atto di citazione (si veda il doc. 7), e fa venir meno il presupposto stesso dell'azione di riduzione esperita, cosicché si ritiene che l'eccezione che rilevi un fatto già emergente ex actis sin dall'atto di citazione, sia una eccezione difensiva in senso lato, non già una eccezione in senso stretto.
In altri termini, deve considerarsi tempestiva la relativa eccezione sollevata dal convenuto CP_3
per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., trattandosi, per l'appunto,
[...]
non di eccezione in senso stretto, bensì di eccezione difensiva in senso lato, con la quale una delle parti pagina 4 di 6 (il convenuto) ha rilevato un fatto, già emergente ex actis nel novero dei documenti allegati all'atto di citazione, che fa venir meno il presupposto dell'azione di riduzione esperita dagli attori.
Ciò chiarito sulla tempestività dell'eccezione, quest'ultima è anche fondata nel merito.
L'intervenuta rinuncia degli eredi del defunto ad ogni azione di riduzione, è Persona_1
comprovata dal verbale di “deposito e pubblicazione di testamento olografo e consegna di legato” redatto dal Notaio di UA rep. 88720- racc. 12267 del 26.5.2020 (doc. attoreo n. 7 Persona_2
e doc. 1 della prima memoria di , nel quale, dopo le dichiarazioni di accettazione da CP_3 parte di moglie e figli dell'eredità relitta da , si legge testualmente quanto segue: “… i Persona_1
signori e , nella loro rispettiva qualità di coniuge e Controparte_4 CP_3
figlio del defunto, quali legittimari beneficiari di disposizioni lesive della legittima qualitativa quali risultanti dalle disposizioni testamentarie testé pubblicate, nonché i signori E CP_1
, per le assegnazioni in loro favore rispettivamente effettuate, da me Notaio Controparte_2
compiutamente edotti in ordine alla tutela riconosciuta dalla legge a favore dei diritti riservati ai legittimari ed alla riducibilità di eventuali disposizioni lesive, dichiarano ciò nonostante di prestare, come di fatto prestano, piena, totale e definitiva acquiescenza alle disposizioni testamentarie del defunto medesimo, espressamente rinunciando ad ogni azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge …”.
I coeredi, dunque le parti oggi in causa, hanno espressamente rinunciato ad ogni azione di riduzione ad essi spettante per legge.
Il diritto del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva - trattandosi di diritto patrimoniale (perciò disponibile) e potestativo - è di certo rinunciabile, e, nella specie, il riferimento testuale, nell'atto notarile sopra riportato, “ad ogni azione di riduzione spettante per legge” rende inequivocabile la manifestazione di volontà, da parte di tutti i coeredi, di rinunciare a far valere la eventuale lesione della legittima ed il loro conseguente diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservata per legge.
Peraltro, la rinuncia all'azione di riduzione rende stabili ed intangibili le situazioni giuridiche precostituite in forza delle disposizioni lesive del diritto. Per tale ragione, una volta che la rinunzia sia stata fatta, essa non è più revocabile, con la conseguenza che, pur volendosi interpretare l'odierna iniziativa giudiziale promossa dagli attori come una volontà successivamente manifestata di revocare la precedente rinuncia, detta revoca resterebbe priva di qualsivoglia effetto giuridico.
Il venir meno dell'azione di riduzione in conseguenza della rinuncia alla stessa (espressa innanzi a
Notaio), fa venir meno l'interesse ad agire in relazione a tutte le altre domande formulate dagli attori, che vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
pagina 5 di 6 Né si potrebbe fondatamente ipotizzare, con riferimento alle disposizioni patrimoniali ritenute lesive dagli attori, una riduzione di quelle da loro qualificate come donazioni, non preceduta da una riduzione delle disposizioni testamentarie (ritenute però, queste ultime, intangibili da espressa dichiarazione degli eredi innanzi a Notaio), perché l'ordine da seguire nell'azione di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva (prima le disposizioni testamentarie, e solo successivamente le donazioni), per pacifica giurisprudenza di legittimità è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555,
558 e 559 c.c.
Per quanto sopra, va respinta la domanda attorea di riduzione delle disposizioni patrimoniali asseritamente lesive svolta nei confronti dei due convenuti, e vanno di conseguenza dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire le altre domande formulate dagli attori.
Le considerazioni che precedono e la natura assorbente dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dal convenuto, rendono superflua una attività istruttoria volta a stabilire, previa ricostruzione del valore dell'asse ereditario, se vi sia stata o meno una lesione della legittima;
parimenti superfluo risulta l'accertamento della natura di donazioni delle due polizze n. 04307641VP e n. Parte_1
04307642VQ, nonché la natura (donativa o meno) delle altre elargizioni di denaro dedotte dagli attori nell'atto di citazione.
Le spese di lite (comprese quelle di mediazione), liquidate in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022, seguono la soccombenza, dovendosi pertanto porre a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata
RG 5000/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) respinge la domanda degli attori di riduzione, e per l'effetto dichiara inammissibili le restanti domande formulate da parte attrice;
2) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle due parti convenute, in € 4.500,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
23 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 5000/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BERTOZZI MIRCO, CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in PIAZZALE MARCONI n. 7,
NOVELLARA (RE);
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. MORETTI BICE, elettivamente domiciliato presso CP_3
lo studio del predetto difensore in VIA XXIII APRILE N. 5, SUZZARA (MN);
CONVENUTO
, rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. Vino Anna, con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. GILIOLI SARA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gilioli Sara in
VIA CARLO LEVI N. 10, REGGIO EMILIA;
CONVENUTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 23/10/2024.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_3
in data 22/10/2024.
La convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_4
depositate in data 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
e figli del defunto , deceduto a UA in data CP_1 Controparte_2 Persona_1
15/03/2020, convenivano in giudizio e rispettivamente moglie Controparte_4 CP_3
e figlio del de cuius, al fine di ottenere la riduzione delle disposizioni patrimoniali effettuate dal de cuius in favore della moglie e del figlio in quanto ritenute Controparte_4 CP_3
lesive della loro quota di legittima.
A sostegno dell'azione di riduzione esperita, gli attori deducevano che le due “polizze vita” stipulate in data 26/07/2000 con premio versato pari, per ciascuna, a lire 200.000.000, Parte_1 fossero da qualificare come donazioni: l'una (polizza n. 04307641VP) contratta da Persona_1
con beneficiaria la moglie in caso di morte del primo, e la seconda (polizza n. Controparte_4
04307642VQ), contratta da con beneficiario il marito in caso Controparte_4 Persona_1
di morte della moglie.
Sostenevano che, per entrambe le polizze, la provvista utilizzata provenisse da denaro personale del de cuius. Sostenevano inoltre che la prima polizza (n. 04307641VP) fosse da assoggettare a collazione in quanto donazione indiretta, mentre la seconda polizza (n. 04307642VQ) fosse da qualificare, in via alternativa, o come donazione (come tale nulla per difetto di forma ), ovvero come patto commissorio nullo ai sensi dell'art. 458 cod. civ., ovvero ancora come arricchimento senza causa in favore di colei che, formalmente, risultava intestataria della polizza medesima, ossia della convenuta CP_4
[...]
Qualificavano inoltre come atti di liberalità le elargizioni in denaro eseguite dal de cuius in favore del figlio elencate a pag. 15 dell'atto di citazione, pari a complessivi € 29.000,00, nonché CP_3 una elargizione di denaro pari ad € 5.000,00 effettuata dal de cuius in favore della moglie CP_4
tramite pagamento dell'assegno bancario n. 269721544 del 19/03/2013 tratto sul
[...] Pt_2
c/c n. 010/5078. Pt_2
pagina 2 di 6 Gli attori chiedevano quindi che - ricostruito l'asse ereditario e determinata l'entità della legittima spettante a ciascun erede - fosse accertata e dichiarata la lesione in loro danno della quota di legittima;
che fosse di conseguenza disposta la riduzione delle disposizioni patrimoniali lesive, e che i convenuti fossero condannati a reintegrare la quota di eredità riservata per legge agli attori.
Il convenuto costituitosi in giudizio, chiedeva di respingere le domande svolte dagli CP_3
attori nei suoi confronti, e, nel caso fossero state accolte le domande attoree formulate nei confronti dell'altra convenuta , chiedeva di “determinare l'entità della quota di legittima Controparte_4 per ogni erede del de cuius e di quella disponibile”, e conseguentemente di accertare la lesione di legittima in suo danno e di ridurre le disposizioni patrimoniali devolute in favore di CP_4
condannando la medesima al pagamento di quanto spettante ex lege a per
[...] CP_3
effetto della successione mortis causa del padre.
La convenuta , rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. Vino Anna, si Controparte_4
costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, di respingere sia le domande degli attori, sia le domande dell'altro convenuto . CP_3
In via subordinata, chiedeva di ricostruire l'intera massa ereditaria mediante la c.d. riunione fittizia di relictum e donatum, chiedeva inoltre di procedere a determinare il valore della quota di legittima, nonché di quella disponibile, e, qualora fosse risultata accertata la eventuale lesione della legittima, domandava di ridurre le disposizioni lesive secondo l'ordine previsto ex lege e di disporre il reintegro della quota lesa in suo danno.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il convenuto nella sua prima CP_3
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., chiedeva di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di riduzione promossa dagli attori e dalla convenuta, posto che tutti i coeredi del de cuius
(la moglie , ed i figli e Persona_1 Controparte_4 CP_1 Controparte_2
, innanzi al Notaio, quando avevano dichiarato di accettare puramente e CP_3 semplicemente l'eredità relitta da , avevano altresì espressamente dichiarato di Persona_1
rinunciare ad ogni azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge.
L'altra convenuta eccepiva la tardività della eccezione di rinuncia all'azione di Controparte_4
riduzione (sollevata da nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), mentre gli CP_3 attori ne rilevavano l'infondatezza nel merito.
La causa, istruita tramite documenti ed ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24/10/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti in vista di tale udienza tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
pagina 3 di 6 2.
Così riassunte le domande delle parti, la presente controversia ha ad oggetto la successione ereditaria di
, deceduto a UA (RE) in data 15/03/2020 (cfr. certificato di morte di cui al doc. Persona_1
attoreo n. 6).
Dal matrimonio tra il de cuius e , sono nati i tre figli Controparte_4 CP_1 [...]
e . CP_2 CP_3
ha disposto delle proprie sostanze con testamento olografo del 13.03.2016 Persona_1
(pubblicato dal Notaio dott. in data 26/05/2020), dal seguente tenore letterale (cfr. doc. Persona_2
7 degli attori):
“….nomino miei Eredi i figli e e Persona_3 CP_1 Persona_4
Lascio a oltre alla legittima la intera quota disponibile in quanto vive ancora in familia con me CP_3
e Per_4 gli assegno la casa particella 260 i terreni particella 74 e 259 gravati dall'usofrutto generale vitalizzio
a favore di mia moglie lasio invece la legittima ai miei figli e in Parti uguali ed indivise i terreni Particelle CP_2 CP_1
78 ed 88 in piena proprietà.
Lego alla nipote figlia di terreno Particella 56…”. CP_5 CP_2
In ordine logico, occorre trattare prima di tutto l'eccezione svolta dal convenuto CP_3 secondo cui l'azione di riduzione esperita sia dagli attori, sia (in via subordinata) dalla convenuta, sarebbe da considerarsi inammissibile e/o improcedibile in quanto, al momento dell'accettazione dell'eredità relitta da , tutti gli eredi avevano espressamente rinunciato “ad ogni Persona_1
azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge”.
Ritiene il Collegio che tale eccezione meriti accoglimento, sia assorbente di ogni ulteriore questione, e come tale sia idonea a definire il giudizio.
Il fatto che tutti i coeredi, innanzi al Notaio, avessero espressamente rinunciato “ad ogni azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge”, già emergeva dai documenti prodotti dagli attori con l'atto di citazione (si veda il doc. 7), e fa venir meno il presupposto stesso dell'azione di riduzione esperita, cosicché si ritiene che l'eccezione che rilevi un fatto già emergente ex actis sin dall'atto di citazione, sia una eccezione difensiva in senso lato, non già una eccezione in senso stretto.
In altri termini, deve considerarsi tempestiva la relativa eccezione sollevata dal convenuto CP_3
per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., trattandosi, per l'appunto,
[...]
non di eccezione in senso stretto, bensì di eccezione difensiva in senso lato, con la quale una delle parti pagina 4 di 6 (il convenuto) ha rilevato un fatto, già emergente ex actis nel novero dei documenti allegati all'atto di citazione, che fa venir meno il presupposto dell'azione di riduzione esperita dagli attori.
Ciò chiarito sulla tempestività dell'eccezione, quest'ultima è anche fondata nel merito.
L'intervenuta rinuncia degli eredi del defunto ad ogni azione di riduzione, è Persona_1
comprovata dal verbale di “deposito e pubblicazione di testamento olografo e consegna di legato” redatto dal Notaio di UA rep. 88720- racc. 12267 del 26.5.2020 (doc. attoreo n. 7 Persona_2
e doc. 1 della prima memoria di , nel quale, dopo le dichiarazioni di accettazione da CP_3 parte di moglie e figli dell'eredità relitta da , si legge testualmente quanto segue: “… i Persona_1
signori e , nella loro rispettiva qualità di coniuge e Controparte_4 CP_3
figlio del defunto, quali legittimari beneficiari di disposizioni lesive della legittima qualitativa quali risultanti dalle disposizioni testamentarie testé pubblicate, nonché i signori E CP_1
, per le assegnazioni in loro favore rispettivamente effettuate, da me Notaio Controparte_2
compiutamente edotti in ordine alla tutela riconosciuta dalla legge a favore dei diritti riservati ai legittimari ed alla riducibilità di eventuali disposizioni lesive, dichiarano ciò nonostante di prestare, come di fatto prestano, piena, totale e definitiva acquiescenza alle disposizioni testamentarie del defunto medesimo, espressamente rinunciando ad ogni azione di riduzione e/o petizione di eredità ad essi spettante per legge …”.
I coeredi, dunque le parti oggi in causa, hanno espressamente rinunciato ad ogni azione di riduzione ad essi spettante per legge.
Il diritto del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva - trattandosi di diritto patrimoniale (perciò disponibile) e potestativo - è di certo rinunciabile, e, nella specie, il riferimento testuale, nell'atto notarile sopra riportato, “ad ogni azione di riduzione spettante per legge” rende inequivocabile la manifestazione di volontà, da parte di tutti i coeredi, di rinunciare a far valere la eventuale lesione della legittima ed il loro conseguente diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservata per legge.
Peraltro, la rinuncia all'azione di riduzione rende stabili ed intangibili le situazioni giuridiche precostituite in forza delle disposizioni lesive del diritto. Per tale ragione, una volta che la rinunzia sia stata fatta, essa non è più revocabile, con la conseguenza che, pur volendosi interpretare l'odierna iniziativa giudiziale promossa dagli attori come una volontà successivamente manifestata di revocare la precedente rinuncia, detta revoca resterebbe priva di qualsivoglia effetto giuridico.
Il venir meno dell'azione di riduzione in conseguenza della rinuncia alla stessa (espressa innanzi a
Notaio), fa venir meno l'interesse ad agire in relazione a tutte le altre domande formulate dagli attori, che vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
pagina 5 di 6 Né si potrebbe fondatamente ipotizzare, con riferimento alle disposizioni patrimoniali ritenute lesive dagli attori, una riduzione di quelle da loro qualificate come donazioni, non preceduta da una riduzione delle disposizioni testamentarie (ritenute però, queste ultime, intangibili da espressa dichiarazione degli eredi innanzi a Notaio), perché l'ordine da seguire nell'azione di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva (prima le disposizioni testamentarie, e solo successivamente le donazioni), per pacifica giurisprudenza di legittimità è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555,
558 e 559 c.c.
Per quanto sopra, va respinta la domanda attorea di riduzione delle disposizioni patrimoniali asseritamente lesive svolta nei confronti dei due convenuti, e vanno di conseguenza dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire le altre domande formulate dagli attori.
Le considerazioni che precedono e la natura assorbente dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dal convenuto, rendono superflua una attività istruttoria volta a stabilire, previa ricostruzione del valore dell'asse ereditario, se vi sia stata o meno una lesione della legittima;
parimenti superfluo risulta l'accertamento della natura di donazioni delle due polizze n. 04307641VP e n. Parte_1
04307642VQ, nonché la natura (donativa o meno) delle altre elargizioni di denaro dedotte dagli attori nell'atto di citazione.
Le spese di lite (comprese quelle di mediazione), liquidate in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022, seguono la soccombenza, dovendosi pertanto porre a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata
RG 5000/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) respinge la domanda degli attori di riduzione, e per l'effetto dichiara inammissibili le restanti domande formulate da parte attrice;
2) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle due parti convenute, in € 4.500,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
23 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli pagina 6 di 6