Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.