Sentenza 14 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria allorché manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi,l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva assolto l'imputato - il quale aveva riferito in un articolo pubblicato il giorno dopo il rinvio a giudizio della parte offesa per il reato di omissione di atti d'ufficio, di indebiti vantaggi derivanti dalla mancata tassazione di plusvalenze, che nulla avevano in comune con il reato contestato - in virtù del dubbio circa l'esistenza della scriminante del diritto di cronaca, pur avendo evidenziato che si trattava di articolo connotato da superficialità e, quindi, privo dei necessari controlli nonché dall'intento di pubblicare una notizia scandalistica).
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FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 12859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12859 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 14/01/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 00371
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 006661/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) NC LS, N. IL 11/09/1961;
avverso SENTENZA del 07/07/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA G. che ha concluso per l'ann.to c.r..
Udito il difensore Avv. G. Le Pera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VI EL era assolta dal tribunale di Roma dal reato di diffamazione per il dubbio sulla scriminante del diritto di cronaca, un riferimento ad un articolo pubblicato nel quotidiano "La Repubblica" del 15.1.96, lesivo della reputazione di SS UN e IN MA ispettori del SECIT.
Sul gravame del PG, la corte d'appello - confermava.
- Ricorre il P.G., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
a) la scriminante putativa non sussiste quando, come nella specie, non sia stato svolto ogni dovuto accertamento circa la verità della notizia scandalistica. E ciò è tanto evidente, che la corte di merito rileva che lo scritto è condannato da superficialità e dall'intento di pubblicare un natura scandalistica. b) il giudice di merito giustifica il dubbio sulla scriminante, assumendo che la prima imputazione elevata nei confronti dei querelanti era quella di abuso di ufficio, poi modificata in quella di omissione di atti d'ufficio, dalla quale gli stessi erano stati poi assolti con la formula piena.
L'imputata ha comunque leso la reputazione delle p.l., poiché neppure l'addebito originario conteneva la accusa (riferita dalla giornalista) del conseguimento di vantaggi, tratti dai componenti del comitato di controllo SECIT dal mancato versamento dell'Erario delle imposte relative alle plusvalenze all'atto della costituzione di Enimont.
- Il ricorso è fondato.
In tema di cronaca giudiziaria è vietato al giornalista fondare la propria attività su mere voci e illazioni raccolte, anticipare il contenuto di provvedimenti del giudice o del p.m. ed attribuire ad essi una valenza-negativamente caratterizzata per i riflessi che ne derivano alla reputazione dei soggetti implicati-maggiore di quella reale. La verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, infatti, ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta.
Il limite della verità dev'essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, poiché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che non sia necessario ai fini informativi (v. cass. sez. 5^, 3.6.98, Pendinelli). Ai fini dell'esimente, anche sotto il profilo putativo la necessaria correlazione fra il narrato e l'accaduto implica l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quale quello della verosimiglianza (sez. 5^, 21.6.97, Montanelli, n. 6018). Il limite della verità non risulta rispettato, sol che si pensi che lo scritto fu pubblicato il giorno successivo al rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 328 c.p., che nulla aveva in comune con l'addebito, riferito dalla VI, di indebiti vantaggi derivanti dalla "mancata tassazione delle plusvalenze".
Evidente, dunque, il mancato assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia da parte dell'imputata, che non può essere scusata sol perché in origine era stata formulata un'imputazione ex art. 323 c.p.. Senza contare, poi, che la corte d'appello, che su circostanza ha basato il dubbio sull'esimente, non ha chiarito, come dovuto, se la contestata condotta) fosse quella divulgata dalla VI od altra, come assume il ricorrente P.G..
La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005