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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 570/2025 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
, nato a [...] l' 1.5.1970, elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Lorenzo Graci che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'Avv. Rosario Magliarisi che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 7.7.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 6.3.2025, ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la Parte_1 separazione personale nei confronti del coniuge con la quale si era unito in CP_1 matrimonio il 4.9.2006 a LI (Agrigento) con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LI (Agrigento) al n. 117, Parte II, Serie A, Anno 2006;
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.7.2025, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'inammissibilità e improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente stante l'esistenza di un decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale consensuale tra l parti pronunciato da questo Tribunale il 21.7.2021, evidenziando come i coniugi avessero già ottenuto l'omologazione della separazione con decreto oggi irrevocabile e come sia preclusa, dunque, la possibilità di proporre una nuova domanda di separazione personale.
Comparsi i difensori all'udienza del 7.7.2.2025, gli stessi , non contestato che tra le parti fosse già stata pronunciata la separazione personale consensuale, richiedevano la conversione dell'originaria domanda di separazione in domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiedendo allo scopo un rinvio per consentire il deposito di accordo congiunto recante le relative condizioni.
Con ordinanza del 5.8.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva posta in decisione.
La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, originariamente spiegata da parte ricorrente è inammissibile, in accoglimento della specifica eccezione formulata dal resistente in comparsa di risposta del 1.7.2025, essendo già stata pronunciata in precedenza la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa divenuto , peraltro, irrevocabile.
Va altresì ritenuta inammissibile la domanda avanzata solo in udienza di comparizione dei coniugi - peraltro neppure comparsi personalmente - di trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio concordatario, trattandosi di domanda del tutto nuova, avente evidentemente diverso oggetto e causa petendi, rispetto a quella originariamente articolata in ricorso, stante anche l'assenza delle condizioni richieste, quali la dichiarazione di mancata ripresa della convivenza e della volontà di non riconciliarsi.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle stesse, per la fase di studio e introduttiva . Va tenuto conto della ammissione al gratuito patrocinio di parte resistente, in sede di liquidazione.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara inammissibile la domanda per separazione personale dei coniugi promossa da nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
- dichiara inammissibile la domanda congiunta per la trasformazione del procedimento di separazione giudiziale introdotto, in cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avanzata in udienza;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della resistente, Parte_1 che si liquidano in € 1.600,00, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento il 30.9.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 570/2025 del Registro degli Affari Civili Contenziosi promosso
DA
, nato a [...] l' 1.5.1970, elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Lorenzo Graci che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'Avv. Rosario Magliarisi che la rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 7.7.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 6.3.2025, ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la Parte_1 separazione personale nei confronti del coniuge con la quale si era unito in CP_1 matrimonio il 4.9.2006 a LI (Agrigento) con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LI (Agrigento) al n. 117, Parte II, Serie A, Anno 2006;
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.7.2025, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'inammissibilità e improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente stante l'esistenza di un decreto di omologazione delle condizioni di separazione personale consensuale tra l parti pronunciato da questo Tribunale il 21.7.2021, evidenziando come i coniugi avessero già ottenuto l'omologazione della separazione con decreto oggi irrevocabile e come sia preclusa, dunque, la possibilità di proporre una nuova domanda di separazione personale.
Comparsi i difensori all'udienza del 7.7.2.2025, gli stessi , non contestato che tra le parti fosse già stata pronunciata la separazione personale consensuale, richiedevano la conversione dell'originaria domanda di separazione in domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiedendo allo scopo un rinvio per consentire il deposito di accordo congiunto recante le relative condizioni.
Con ordinanza del 5.8.2025 a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva posta in decisione.
La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, originariamente spiegata da parte ricorrente è inammissibile, in accoglimento della specifica eccezione formulata dal resistente in comparsa di risposta del 1.7.2025, essendo già stata pronunciata in precedenza la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa divenuto , peraltro, irrevocabile.
Va altresì ritenuta inammissibile la domanda avanzata solo in udienza di comparizione dei coniugi - peraltro neppure comparsi personalmente - di trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio concordatario, trattandosi di domanda del tutto nuova, avente evidentemente diverso oggetto e causa petendi, rispetto a quella originariamente articolata in ricorso, stante anche l'assenza delle condizioni richieste, quali la dichiarazione di mancata ripresa della convivenza e della volontà di non riconciliarsi.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle stesse, per la fase di studio e introduttiva . Va tenuto conto della ammissione al gratuito patrocinio di parte resistente, in sede di liquidazione.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara inammissibile la domanda per separazione personale dei coniugi promossa da nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
- dichiara inammissibile la domanda congiunta per la trasformazione del procedimento di separazione giudiziale introdotto, in cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avanzata in udienza;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della resistente, Parte_1 che si liquidano in € 1.600,00, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento il 30.9.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori