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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3909/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3909/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. PIO MICHELE Parte_1
GIANQUITTO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ORNATI ANDREA e dall'Avv. RAFFAELE
ZURLO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 11.809,14, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria, nei confronti di quale coobbligata, in
[...] Parte_1
forza del contratto di prestito personale stipulato da quest'ultima e da Persona_1
con OM Banca S.p.A. in data 26.7.2013, rimasto inadempiuto.
[...]
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento nei confronti di e di (decr. ing. n. 824/2021 del 23.4.2021), Persona_1 Parte_1 quest'ultima ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la decadenza ex art. 1957 c.c., basata sull'assunto di aver prestato una fideiussione;
2) l'inefficacia nei suoi confronti della cessione del credito, siccome mai notificata;
3) la nullità del decreto ingiuntivo perché il saldaconto è privo dei requisiti di cui all'art. 50 tub;
4)
l'applicazione di interessi anatocistici e usurari;
5) l'omessa indicazione dell' Pt_2
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 6.12.2021) e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla sola opposta (dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, l'opponente non è più comparsa in giudizio), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 3.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere pagina 2 di 9 principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, avendo prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di prestito personale contenente le specifiche condizioni economiche pattuite.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento, rimasto del tutto incontestato, spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Nell'esaminare, secondo l'ordine logico – giuridico, le eccezioni sollevate dall'opponente, occorre innanzitutto muovere da quella di nullità del decreto ingiuntivo fondata sull'assunto che il saldaconto prodotto in sede monitoria non sarebbe conforme alle prescrizioni di cui all'art. 50 tub.
L'eccezione è infondata.
Premesso che il saldaconto è munito dell'attestazione del funzionario della banca relativa alla conformità alle scritture contabili e alla liquidità del credito, in ogni caso mette conto osservare che i presunti vizi del procedimento monitorio non valgono ad inficiare la pretesa creditoria atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa pagina 3 di 9 legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione venne emessa, restando irrilevanti ai fini di tale accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa, l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, potendo assumere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, tra le altre, Cass. n. 6663/2002 e Cass. n. 5311/2004, in motivazione).
A ciò va aggiunto che, traendo il credito vantato dalla opposta origine da un contratto di finanziamento, neppure occorreva la certificazione del credito ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio. Invero, “l'art. 50 TUB è norma che si riferisce ad un estratto conto ed è quindi valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento” (cfr. ex multis Trib.
Frosinone, 27/01/2020).
Va altresì rigettata l'eccezione di inefficacia della cessione del credito per omessa notifica nei confronti dell'opponente.
Premesso che l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla avvenuta cessione del credito, mette conto osservare che in materia di cessione in blocco di crediti, quale quella avvenuta nel caso di specie, l'art. 58 co. 2 tub prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria pagina 4 di 9 dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Quindi, nell'ipotesi come quella di specie di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass.
n. 13954/2006), come avvenuto nel caso in esame.
È poi infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., basata sull'assunto che l'opponente non ha richiesto il finanziamento pertanto non è una co-richiedente e non può essere considerata una coobbligata in solido ma un fideiussore.
Al riguardo va premesso che in base ai principi generali del diritto delle obbligazioni il termine coobbligato non descrive una particolare veste soggettiva o una fattispecie specifica ma, in generale, si riferisce ad una qualsiasi situazione di contitolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio avente la sua fonte nella volontà delle parti o nella legge (e dunque alle ipotesi in cui vi sia un contratto con parte complessa ovvero alle figure di coobbligato ex lege, fideiussore ecc.).
La figura del coobbligato non rappresenta dunque un tertium genus rispetto al contraente contitolare del rapporto obbligatorio e al fideiussore, poiché sia il primo che il secondo sono entrambi coobbligati e chiamati a rispondere assieme a terzi degli obblighi derivanti dal contratto.
Come affermato dalla giurisprudenza, la figura del “coobbligato” è giuridicamente estranea al nostro ordinamento, che non contempla una fattispecie intermedia tra quella del debitore principale e quella del fideiussore, che sia responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto senza essere né parte, né garante. pagina 5 di 9 La posizione del coobbligato va pertanto riqualificata secondo le categorie giuridiche tradizionali, restituendo all'operazione economica il proprio rilievo causale.
Seguendo queste premesse, la qualificazione della fattispecie nel caso in esame non può dunque prescindere dalla valutazione della concreta volontà negoziale delle parti.
Al riguardo, va osservato che l'opponente ha sottoscritto il contratto di finanziamento di cui è causa nella qualità di “coobbligato”.
Dall'esame del testo contrattuale si legge, nel modulo di sottoscrizione richiesta: “i sottoscritti, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono a OM un prestito personale…”; ed ancora, all'art. 2 delle Condizioni Generali: “OM concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo: a) all'acquisizione della firma di un coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione”.
Orbene, dal modulo di sottoscrizione richiesta risulta che entrambi i sottoscrittori hanno richiesto il finanziamento;
dall'art. 2 emerge che erano ben distinte le due fattispecie applicabili, in quanto si legge che la finanziaria poteva richiedere la firma di un coobbligato o in alternativa la prestazione di una fideiussione. A livello linguistico, la scelta lessicale dimostra che l'opzione per la fideiussione doveva essere esercitata in maniera espressa, senza impropri richiami alla “cobbligazione”; a livello sistematico, la clausola dimostra che la finanziaria esamina separatamente la possibilità di acquisire una fideiussione, diversa e ulteriore rispetto alla obbligazione del coobbligato in solido.
Deve dunque ritenersi che con la denominazione “coobbligato” le parti abbiano inteso riferirsi al contitolare del contratto, distinguendolo espressamente dal fideiussore.
D'altronde, ai sensi dell'art. 1937 c.c. la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (cfr. Cass. n. 3628/2016) e di tale volontà non c'è traccia nel caso di specie.
Tutti questi elementi dimostrano in maniera inequivoca che l'obbligazione sia stata assunta da entrambi i soggetti ( e ) allo stesso titolo, in regime di Per_1 Pt_1
solidarietà passiva, senza possibilità di configurare alcuna fideiussione.
pagina 6 di 9 Considerata l'impossibilità di qualificare l'opponente come fideiussore, non può che ritenersi l'opponente quale vero e proprio contitolare del contratto dal lato passivo del rapporto obbligatorio;
di talché, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. siccome non applicabile alla (co)obbligazione solidale, non sussumibile nella fattispecie della fideiussione, assunta dall'opponente.
È altresì infondata l'eccepita applicazione di interessi anatocistici e usurari.
In proposito, deve osservarsi che l'opponente si è limitata, in maniera estremamente generica, a sostenere che l'opposta “ha richiesto interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto finanziario, e onerava il
Cliente di un costo del denaro non dovuto ed indebito”, senza neppure indicarli e quantificarli.
Sul punto, va rimarcato che, in ossequio ai principi generali in tema di onere della prova, la parte che deduce l'illegittimità delle clausole contrattuali e/o degli addebiti deve assolvere a un preciso onere di specificazione, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. L'opponente è dunque tenuto a specifiche e tempestive allegazioni degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio. L'esposizione di sommari e generici elementi, come nel caso di specie, non è idonea ad assolvere l'onere di allegazione gravante sulla parte.
Privo di fondamento giudico è poi l'ulteriore motivo di opposizione fondato sulla nullità del contratto in ragione dell'omessa indicazione del TAEG.
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 39169/2021), “l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi).
Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.)”, con la conseguenza che avendo l' “lo scopo di Pt_3 pagina 7 di 9 mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua omessa o inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Ritiene il Tribunale che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento sopra riportato (nello stesso senso già da tempo si è più volte pronunciata la giurisprudenza di merito), posto che l' ha funzione meramente informativa finalizzata a Pt_3
porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale ed effettivo del finanziamento prima di accedervi, e non è, invece, un requisito di validità del
Par contratto. L'obbligo di indicazione dell' quale regola di comportamento potrebbe, al più, rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e legittimare, ricorrendone i presupposti, l'esperimento dei rimedi risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale, posto che la violazione dei doveri informativi può dare luogo a responsabilità contrattuale, ma non può determinare la nullità, anche parziale, del contratto. Nella specie, tuttavia, non è stata proposta domanda risarcitoria ed in ogni caso nulla è stato allegato e provato sotto il profilo del danno eziologicamente connesso alla violazione dell'obbligo informativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: pagina 8 di 9 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 824/2021 del 23.4.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 4.11.2025
IL GIUDICE
LL CE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3909/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. PIO MICHELE Parte_1
GIANQUITTO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ORNATI ANDREA e dall'Avv. RAFFAELE
ZURLO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 11.809,14, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria, nei confronti di quale coobbligata, in
[...] Parte_1
forza del contratto di prestito personale stipulato da quest'ultima e da Persona_1
con OM Banca S.p.A. in data 26.7.2013, rimasto inadempiuto.
[...]
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento nei confronti di e di (decr. ing. n. 824/2021 del 23.4.2021), Persona_1 Parte_1 quest'ultima ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) la decadenza ex art. 1957 c.c., basata sull'assunto di aver prestato una fideiussione;
2) l'inefficacia nei suoi confronti della cessione del credito, siccome mai notificata;
3) la nullità del decreto ingiuntivo perché il saldaconto è privo dei requisiti di cui all'art. 50 tub;
4)
l'applicazione di interessi anatocistici e usurari;
5) l'omessa indicazione dell' Pt_2
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 6.12.2021) e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla sola opposta (dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, l'opponente non è più comparsa in giudizio), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 3.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere pagina 2 di 9 principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito, avendo prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di prestito personale contenente le specifiche condizioni economiche pattuite.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento, rimasto del tutto incontestato, spettava dunque a parte opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Nell'esaminare, secondo l'ordine logico – giuridico, le eccezioni sollevate dall'opponente, occorre innanzitutto muovere da quella di nullità del decreto ingiuntivo fondata sull'assunto che il saldaconto prodotto in sede monitoria non sarebbe conforme alle prescrizioni di cui all'art. 50 tub.
L'eccezione è infondata.
Premesso che il saldaconto è munito dell'attestazione del funzionario della banca relativa alla conformità alle scritture contabili e alla liquidità del credito, in ogni caso mette conto osservare che i presunti vizi del procedimento monitorio non valgono ad inficiare la pretesa creditoria atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa pagina 3 di 9 legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione venne emessa, restando irrilevanti ai fini di tale accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa, l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, potendo assumere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, tra le altre, Cass. n. 6663/2002 e Cass. n. 5311/2004, in motivazione).
A ciò va aggiunto che, traendo il credito vantato dalla opposta origine da un contratto di finanziamento, neppure occorreva la certificazione del credito ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio. Invero, “l'art. 50 TUB è norma che si riferisce ad un estratto conto ed è quindi valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento” (cfr. ex multis Trib.
Frosinone, 27/01/2020).
Va altresì rigettata l'eccezione di inefficacia della cessione del credito per omessa notifica nei confronti dell'opponente.
Premesso che l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla avvenuta cessione del credito, mette conto osservare che in materia di cessione in blocco di crediti, quale quella avvenuta nel caso di specie, l'art. 58 co. 2 tub prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria pagina 4 di 9 dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Quindi, nell'ipotesi come quella di specie di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass.
n. 13954/2006), come avvenuto nel caso in esame.
È poi infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., basata sull'assunto che l'opponente non ha richiesto il finanziamento pertanto non è una co-richiedente e non può essere considerata una coobbligata in solido ma un fideiussore.
Al riguardo va premesso che in base ai principi generali del diritto delle obbligazioni il termine coobbligato non descrive una particolare veste soggettiva o una fattispecie specifica ma, in generale, si riferisce ad una qualsiasi situazione di contitolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio avente la sua fonte nella volontà delle parti o nella legge (e dunque alle ipotesi in cui vi sia un contratto con parte complessa ovvero alle figure di coobbligato ex lege, fideiussore ecc.).
La figura del coobbligato non rappresenta dunque un tertium genus rispetto al contraente contitolare del rapporto obbligatorio e al fideiussore, poiché sia il primo che il secondo sono entrambi coobbligati e chiamati a rispondere assieme a terzi degli obblighi derivanti dal contratto.
Come affermato dalla giurisprudenza, la figura del “coobbligato” è giuridicamente estranea al nostro ordinamento, che non contempla una fattispecie intermedia tra quella del debitore principale e quella del fideiussore, che sia responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto senza essere né parte, né garante. pagina 5 di 9 La posizione del coobbligato va pertanto riqualificata secondo le categorie giuridiche tradizionali, restituendo all'operazione economica il proprio rilievo causale.
Seguendo queste premesse, la qualificazione della fattispecie nel caso in esame non può dunque prescindere dalla valutazione della concreta volontà negoziale delle parti.
Al riguardo, va osservato che l'opponente ha sottoscritto il contratto di finanziamento di cui è causa nella qualità di “coobbligato”.
Dall'esame del testo contrattuale si legge, nel modulo di sottoscrizione richiesta: “i sottoscritti, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono a OM un prestito personale…”; ed ancora, all'art. 2 delle Condizioni Generali: “OM concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo: a) all'acquisizione della firma di un coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione”.
Orbene, dal modulo di sottoscrizione richiesta risulta che entrambi i sottoscrittori hanno richiesto il finanziamento;
dall'art. 2 emerge che erano ben distinte le due fattispecie applicabili, in quanto si legge che la finanziaria poteva richiedere la firma di un coobbligato o in alternativa la prestazione di una fideiussione. A livello linguistico, la scelta lessicale dimostra che l'opzione per la fideiussione doveva essere esercitata in maniera espressa, senza impropri richiami alla “cobbligazione”; a livello sistematico, la clausola dimostra che la finanziaria esamina separatamente la possibilità di acquisire una fideiussione, diversa e ulteriore rispetto alla obbligazione del coobbligato in solido.
Deve dunque ritenersi che con la denominazione “coobbligato” le parti abbiano inteso riferirsi al contitolare del contratto, distinguendolo espressamente dal fideiussore.
D'altronde, ai sensi dell'art. 1937 c.c. la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (cfr. Cass. n. 3628/2016) e di tale volontà non c'è traccia nel caso di specie.
Tutti questi elementi dimostrano in maniera inequivoca che l'obbligazione sia stata assunta da entrambi i soggetti ( e ) allo stesso titolo, in regime di Per_1 Pt_1
solidarietà passiva, senza possibilità di configurare alcuna fideiussione.
pagina 6 di 9 Considerata l'impossibilità di qualificare l'opponente come fideiussore, non può che ritenersi l'opponente quale vero e proprio contitolare del contratto dal lato passivo del rapporto obbligatorio;
di talché, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. siccome non applicabile alla (co)obbligazione solidale, non sussumibile nella fattispecie della fideiussione, assunta dall'opponente.
È altresì infondata l'eccepita applicazione di interessi anatocistici e usurari.
In proposito, deve osservarsi che l'opponente si è limitata, in maniera estremamente generica, a sostenere che l'opposta “ha richiesto interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto finanziario, e onerava il
Cliente di un costo del denaro non dovuto ed indebito”, senza neppure indicarli e quantificarli.
Sul punto, va rimarcato che, in ossequio ai principi generali in tema di onere della prova, la parte che deduce l'illegittimità delle clausole contrattuali e/o degli addebiti deve assolvere a un preciso onere di specificazione, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. L'opponente è dunque tenuto a specifiche e tempestive allegazioni degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio. L'esposizione di sommari e generici elementi, come nel caso di specie, non è idonea ad assolvere l'onere di allegazione gravante sulla parte.
Privo di fondamento giudico è poi l'ulteriore motivo di opposizione fondato sulla nullità del contratto in ragione dell'omessa indicazione del TAEG.
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 39169/2021), “l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi).
Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.)”, con la conseguenza che avendo l' “lo scopo di Pt_3 pagina 7 di 9 mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua omessa o inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Ritiene il Tribunale che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento sopra riportato (nello stesso senso già da tempo si è più volte pronunciata la giurisprudenza di merito), posto che l' ha funzione meramente informativa finalizzata a Pt_3
porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale ed effettivo del finanziamento prima di accedervi, e non è, invece, un requisito di validità del
Par contratto. L'obbligo di indicazione dell' quale regola di comportamento potrebbe, al più, rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e legittimare, ricorrendone i presupposti, l'esperimento dei rimedi risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale, posto che la violazione dei doveri informativi può dare luogo a responsabilità contrattuale, ma non può determinare la nullità, anche parziale, del contratto. Nella specie, tuttavia, non è stata proposta domanda risarcitoria ed in ogni caso nulla è stato allegato e provato sotto il profilo del danno eziologicamente connesso alla violazione dell'obbligo informativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: pagina 8 di 9 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 824/2021 del 23.4.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 4.11.2025
IL GIUDICE
LL CE
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